Decreto cautelare 25 giugno 2024
Decreto cautelare 3 luglio 2024
Decreto cautelare 9 luglio 2024
Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Pro CO Petritolese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Lamponi, Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Castelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dema S.r.l., Associazione "Ho Un’Idea" E.T.S., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della deliberazione della Giunta comunale del Comune di IT n. 60 del 25.5.2024, recante ad oggetto “ programmazione estiva 2024 – atto di indirizzo per eventi “Festa de le cove” e “Festa della Madonna ”;
b) della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di IT n. 97 del 19/06/2024 recante ad oggetto “ Affidamento servizio di redazione piano di emergenza ed evacuazione alla ditta dema s.r.l. impegno di spesa cig: B228DF5BCB” ;
c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Associazione Pro-CO Petritolese il 15 luglio 2024:
annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
a) della deliberazione della Giunta comunale del Comune di IT n. 68 del 13.06.2024, pubblicata all’Albo pretorio il 27.6.2024, avente ad oggetto “ Rievocazione storica della Festa delle Cove e della Festa della Madonna della Misericordia - Provvedimenti ”;
b) della determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di IT n. 108 del 20.6.2024, pubblicata all’Albo pretorio solo il 28.6.2024, avente ad oggetto “ Rievocazione storica della Festa delle Cove e della Festa della Madonna della Misericordia. Impegno di spesa e affidamento per organizzazione e realizzazione degli eventi ”;
c) nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di IT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’associazione ricorrente riferisce di essere stata fondata nel 1969 e di essere ideatrice, nonché organizzatrice da circa 50 anni, senza soluzione di continuità, delle due manifestazioni di IT (in provincia di Fermo) denominate “ Festa de Le Cove ” (rievocazione storica di una festa della tradizione contadina, ricadente nella seconda domenica di luglio, comprensiva di sfilata di carri lungo le vie del paese) e “ Festa della Madonna della Misericordia ”, (ricadente nella domenica successiva al 15 agosto), con il consueto evento del “ Gran Premio Corsa de Li Carrozzi ”.
Il Comune di IT ha costantemente riservato, nel corso degli anni, l’organizzazione di tali manifestazioni, realizzate con il patrocinio comunale, all’associazione pro loco ricorrente.
Evidenzia che nei casi di erogazione di contributi economici alla Pro CO Petritolese, in aggiunta alla concessione del patrocinio, il Comune ha sempre fatto esclusivo riferimento al già vigente “ Regolamento comunale per la concessione di patrocinio, sussidi ed ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati ”, successivamente sostituito dal “ Regolamento per la concessione del patrocinio comunale ” approvato con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 29 maggio 2019 oggi vigente, il quale prevede all’art. 6, c. 3 che “ al termine dell’iniziativa patrocinata, in caso anche di contributo economico, dovrà essere presentata rendicontazione completa della documentazione delle spese sostenute ”.
Con comunicazione indirizzata alla Pro CO del 5.10.2023, il Sindaco del Comune di IT (che sulla base dello statuto della Pro CO è anche membro di diritto del Consiglio Direttivo) riteneva necessario “ ripensare a una nuova modalità di promozione delle feste tradizionali” e chiedeva alla ricorrente di realizzare “un percorso in massima collaborazione fra i due enti nel quale risulta imprescindibile seguire i punti da noi individuati”, con “scadenza temporale tale da permettere di pianificare la stagione 2024 ”.
La ipotizzata scansione temporale sarebbe dovuta essere la seguente: “ 1) Approvazione nuovo statuto in Consiglio Direttivo (da realizzare entro il 23/10/2023) 2) Approvazione in Consiglio Direttivo dell’apertura del Tesseramento 2024 a partire dal 1° Novembre 2023 con una quota che sia accessibile a tutta la cittadinanza favorendo il riavvicinamento di nuovi soci che potrebbero dare un valido contributo a perseguire le attività promosse dall’associazione stessa (da realizzare entro il 31/10/2023). 3) Approvazione nuovo statuto in Assemblea Straordinaria dei Soci con convocazione con preavviso di almeno 8 giorni (da realizzare entro il 15/11/2023). 4) Completamento procedura d’iscrizione al Terzo Settore e registrazione dello Statuto presso gli organi competenti (da realizzare entro l’anno corrente). 5) Approvazione in Consiglio Direttivo dell’elenco dei Soci 2024 per validare l’immissione di eventuali nuovi tesserati (da realizzare entro il 24/02/2024). 6) Assemblea dei Soci per approvazione bilancio d’esercizio 2023 dal quale si dovrà evincere in modo dettagliato sia i creditori che i debitori dell’associazione stessa (da realizzare entro il 29/02/2024). 7) Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche associative (da realizzare entro il 15/03/2024)”.
La Pro CO Petritolese provvedeva a fornire riscontro in data 18.10.2023.
In data 11.11.2023, tuttavia, perveniva alla ricorrente una comunicazione del Sindaco con cui si negava il contributo finanziario comunale “ in considerazione che non è stato realizzato, nel corso della Feste de Le Cove, alcun carro in rappresentanza delle contrade ”. Tuttavia, con nota del 23/11/2023 la Pro CO contestava tale fatto e sosteneva l’esistenza di tre carri realizzati dalle contrade.
Il 31.1.2024, data indicata dal Sindaco per la conclusione dell’iter del tesseramento 2024 alla Pro CO, propedeutico all’approvazione del nuovo Statuto in assemblea straordinaria dei soci (come previsto dalla nota citata del 5.10.2023) lo stesso Sindaco inviava alla ricorrente nuova missiva con la quale contestava il presunto mancato rispetto dei programmi e l’asserito venir meno dello spirito collaborativo da parte della Pro CO Petritolese.
Quest’ultima replicava alle accuse mosse con comunicazione del 12.2.2024 ove si rammentavano l’intervenuta ottemperanza ai punti del programma concordato. A corredo di tale comunicazione si allegavano il verbale del consiglio direttivo del 30.10.2023 nonché il verbale dell’assemblea dei soci del 20.4.2023 in occasione della quale si procedeva a lettura e discussione del bilancio 2021, che evidenziava una situazione finanziaria con saldo debitorio derivante dall’esercizio pregresso negativo e del bilancio 2022, “ influenzato negativamente da contributi non versati (circa 8000 €) da parte dell’amministrazione comunale e della regione ”.
Nel mese di aprile 2024, l’odierna ricorrente provvedeva a trasmettere al Comune di IT, come di consueto, il calendario delle manifestazioni da organizzare per l’anno 2024, includendo la Festa de Le Cove e la Festa della Madonna della Misericordia, in programma rispettivamente nelle date del 13-14.07.2024 e 17- 18.8.2024.
Con missiva del 17.4.2024, tuttavia, il Comune evidenziava che “ a causa dell’inottemperanza degli impegni assunti e degli obblighi statutari ” l’Associazione, allo stato, non avrebbe potuto “ fruire del sostegno e della collaborazione del Comune ”.
In particolare, nella nota di diniego, veniva fatto riferimento all’art. 32 dello Statuto comunale, secondo cui “ Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con esso, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci ”. Il medesimo, quindi, invitava l’odierna ricorrente a “ voler garantire la pubblicità (e la trasmissione alla scrivente amministrazione) degli atti degli organi sociali e dei bilanci ”.
L’Associazione riscontrava con lettera del 18.4.2024 e sosteneva la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 32. Con nota del 6 maggio 2024 il Comune ribadiva le proprie posizioni e rimarcava l’importanza della trasparenza sui bilanci associativi.
Veniva poi il 28 maggio 2024 inviato dalla Pro CO il bilancio 2023 nel frattempo approvato.
Tuttavia, con l’impugnata delibera n. 60 del 25 maggio 2024, il Comune decideva di provvedere alla realizzazione delle suddette manifestazioni mediante affidamento organizzativo e gestionale di tali eventi a ditte esterne, stanziando una spesa di € 5.000,00 oltre iva ed estromettendo, in tal modo, la Pro CO Petritolese. La decisione era la seguente “ CONSIDERATO CHE è intenzione di questa Amministrazione Comunale organizzare una serie di manifestazioni nel corso dell’imminente corrente stagione estiva, tra cui le tradizionali “Festa de Le Cove” e “Festa della Madonna del Soccorso” identitarie della comunità locale e sempre molto attese dalla cittadinanza e dai turisti … DATO ATTO che per la realizzazione delle suddette manifestazioni, che richiamano notevole presenza di pubblico dall’intero territorio regionale, stanti anche le stringenti normative in materia di sicurezza, la scarsa dotazione organica dell’Ente e la carenza di figure professionali adeguate, si reputa opportuno ricorrere a ditte esterne di comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione di detti eventi; RITENUTO, pertanto, indispensabile farsi carico delle spese necessarie per l’affidamento organizzativo e gestionale degli eventi sopra indicati, quantificate complessivamente in Euro 5.000,00 oltre iva Piano di sicurezza compreso; RICONOSCIUTO il valore culturale/sociale delle iniziative sopra descritte, la cui attuazione avrà una positiva ricaduta dal punto di vista economico, specialmente nell’attuale periodo di crisi, e dell’immagine del Comune di IT, creando occasioni di afflusso turistico a beneficio dell’economia locale ”.
A tale delibera seguiva la determinazione dirigenziale n. 97 del 19.6.2024 del responsabile comunale dell’Area tecnica, di affidamento diretto del servizio di redazione del piano di emergenza ed evacuazione per la Festa de Le Cove all’operatore economico DEMA S.r.l. per l’importo complessivo di € 2.000,00 oltre iva.
L’odierna ricorrente, ritenendosi autrice delle originali idee sui nomi delle manifestazioni in questione, ha provveduto a presentare presso l’Ufficio Brevetti e Marchi territorialmente competente, domanda di registrazione dei due marchi denominativi “ IT Festa de Le Cove ” e “ IT Gran Premio Corsa dei Carrozzi ”.
Ciò premesso in fatto, avverso gli atti gravati, sono mosse le seguenti critiche in diritto.
Primo motivo. Eccesso di potere nelle forme tipiche del travisamento dei fatti, dell’illogicità manifesta e del difetto assoluta di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 118 c. 4 Cost., dell’art. 9 L.R. n. 9/2006 e dell’art. 1 L. n. 241/1990.
L’operato dell’Amministrazione comunale viola il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, c. 4 Cost. che, si dice, impone ai soggetti pubblici l’obbligo di favorire lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei cittadini, sia singoli che associati.
Il Comune intimato si è arbitrariamente appropriato delle competenze riservate all’odierna ricorrente, come peraltro individuate all’art. 9 della L.R. n. 9/2006.
Il ricorso a soggetti esterni violerebbe il principio di economicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 L. n. 241/1990, dato che il contributo economico elargito negli anni (fatta eccezione per il 2023) dal Comune alla Pro CO sarebbe inferiore allo stanziamento stabilito per il 2024.
Secondo motivo. Eccesso di potere nelle forme tipiche del travisamento dei fatti, dell’illogicità manifesta e del difetto assoluta di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Statuto comunale e dell’art. 6, c. 3 Regolamento per la concessione del patrocinio comunale.
Si lamenta un’interpretazione arbitraria e abnorme delle norme statutarie e regolamentari comunali, di fatto violate. L’art. 32 c. 4 dello statuto, si dice, si limita a richiedere la pubblicità dei bilanci, senza accennare minimamente a decadenze dal beneficio del sostegno comunale nel caso di approvazione degli stessi oltre i termini statutariamente indicati.
L’istanza cautelare per misure monocratiche, è stata accolta con decreto presidenziale n. 111/2024, poi, però, revocato con decreto presidenziale n. 113/2024, per circostanze di fatto originariamente non conosciute.
L’istanza cautelare collegiale contenuta nel ricorso è stata rigettata con ordinanza di questo TAR n. 125/2024. L’appello avverso tale ordinanza è stato rigettato con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3192/2024.
Parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti indicati in epigrafe, successivamente pubblicati rispetto alla proposizione del ricorso.
Con i motivi aggiunti sono state proposte doglianze in ordine al ritenuto inammissibile tentativo di motivazione postuma dei provvedimenti impugnati, in particolare, della deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 25.5.2024.
L’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti è stata oggetto di rinuncia con memoria depositata il 30 agosto 2024.
Dopo il deposito di documenti, memorie e repliche e a seguito della discussione orale, ricorso e motivi aggiunti, sono stati trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 9 aprile 2025.
Dato che i mezzi di gravame proposti sono infondati nel merito, per le ragioni seguenti, si può prescindere, per economia processuale, dalle eccezioni in rito sollevate da parte resistente nella memoria depositata il 7 marzo 2025 ( inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso. Difetto di interesse e/o acquiescenza. Carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente. Inammissibilità e/o infondatezza dei motivi aggiunti di cui al ricorso notificato in data 15.07.2024 ).
Così come si può prescindere dalla mancata impugnazione della nota comunale del 6 maggio 2024 con cui si attestava, con riguardo alla Pro CO ricorrente (quindi per essa lesiva), che “ allo stato non potreste fruire del sostegno e della collaborazione del Comune ” e l’intenzione da parte dell’Ente di provvedere direttamente all’organizzazione delle manifestazioni de quo .
Quanto al ricorso introduttivo del giudizio.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’art. 118, comma 4 della Costituzione prevede che “ Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà ”.
Da tale disposizione di principio non emerge un obbligo per il Comune di affidarsi alla Pro CO per l’organizzazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione civile, di manifestazioni locali.
Sotto tale profilo le pubbliche manifestazioni hanno ricadute in termini di sicurezza e incolumità pubblica (cfr. Direttiva del Ministero dell’Interno emanata con Circolare n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 con oggetto: “ Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva ”), va, dunque, tenuto conto che i sindaci, ai sensi dell’art. 6 c. 1 D.lgs. 1/2018, sono autorità territoriali di protezione civile ed esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività da parte delle strutture afferenti l’amministrazione comunale.
Pertanto, sotto tale profilo, del tutto legittimante il Comune ha adottato gli atti censurati.
Inoltre, con statuizione condivisibile è già stato affermato dalla giurisprudenza che “ La valorizzazione delle attività di volontariato e il principio di sussidiarietà - in base al quale i corpi minori possono cooperare e, in taluni casi, sostituirsi a quelli di livello superiore e anche agli organismi di governo del territorio nell’esecuzione e nella prestazione di talune attività e di servizi rivolti alla collettività – non implica un’abdicazione totale da parte degli Enti rappresentativi (Comuni, - Province, n.d.a. - Città Metropolitane, Regioni, Stato) dal compito di disciplinare tali attività, almeno per quanto riguarda gli aspetti entro i quali la loro attività va coordinata con le attività e i fini istituzionali degli Enti direttamente rappresentativi delle collettività” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 28 settembre 2018, n. 9640, non appellata).
Anche dall’art. 9 L.R. Marche 9/2006 ( Testo unico delle norme regionali in materia di turismo; art. 9 c. 4: “. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare: a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all'articolo 46; b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti; c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente; d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento” ) non si evincono obblighi per il Comune circa il doveroso coinvolgimento della pro loco per le manifestazioni de quo, né ivi si stabiliscono riserve di competenza per le pro loco, a discapito dei comuni.
L’Ente comunale, malgrado la disposizione regionale, conserva ampia autonomia in merito alla promozione economica e turistica della propria comunità territoriale, essendo ente esponenziale con competenza amministrativa a carattere generale (cfr. art 3 c. 1 dello Statuto comunale di IT, art. 3 c. 2 D.lgs. 267/2000, art. 3 L.R. 10/1999, art. 118 Cost.).
L'erogazione di contributi alle associazioni pro loco da parte dell’ente pubblico territoriale, non costituisce, infatti, affidamento di gestione del patrimonio o di settori di competenza, ma semplice e discrezionale elargizione incentivante per la promozione di attività a rilevanza turistica il cui sviluppo l'ente pubblico tende istituzionalmente ad incoraggiare.
Non può, inoltre, dirsi violato il principio di economicità per il mero stanziamento di bilancio (e non necessariamente oggetto di impegno di spesa), per somma non dissimile da quelle erogate in passato alla Pro CO Petritolese per le manifestazioni in rilievo.
Anche il secondo motivo di diritto è infondato.
Secondo l’art. 12 L. 241/1990, “ La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi ”.
L’art. 6 del Regolamento per la concessione del patrocinio (il cui art. 2 disciplina i criteri di concessione) stabilisce tra l’altro che “ l'Amministrazione Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio (…) l'eventuale erogazione di contributi economici ”.
L’art. 32 dello Statuto comunale attribuisce, tra l’altro, rilevanza alla pubblicità dei bilanci delle libere associazioni che intendono ricevere il sostegno del Comune e collaborare con esso.
Nell’ambito di questo quadro normativo e alla luce delle censure introdotte (deve rilevarsi che né il Regolamento per la concessione del patrocinio, né lo Statuto sono stati impugnati), le gravate determinazioni adottate dal Comune non paiono abnormi o illegittime, mentre viceversa si palesano adeguatamente motivate.
Anche i motivi aggiunti sono infondati, dato che la delibera n. 68/2024, non rappresenta una integrazione postuma della motivazione della delibera n. 60/2024, avendo oggetto diverso e più ampio. Inoltre la ridetta delibera n. 60, essendo adeguatamente motivata, non necessitava di alcuna integrazione motivazionale ai fini della sua legittimità.
In conclusione per le esposte ragioni, ricorso e motivi aggiunti vanno respinti.
Si ravvisano ragioni sufficienti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO