Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
69/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa OL Lo UD, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 79876 del Registro di Segreteria,
sul ricorso proposto dalla sig.ra XX (c.f.
omissis), rappresentata e difesa dall’avv.
AU MA (c.f. [...]) del Foro di Roma, contro
Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea BO (c.f. [...]),
Visti il ricorso e gli atti di causa;
uditi all’udienza dell’11 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. AU MA per la ricorrente e l’avv. Filippo Mangiapane, su delega dell’avv. Andrea BO per l’Inps.
Considerato in
FATTO
1. Con ricorso depositato il 2 febbraio 2023 la sig.ra XX, già dipendente dal 1999 del Ministero dell’istruzione in qualità di collaboratrice scolastica, chiedeva di accertare il suo diritto ai In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 benefici di cui all’art. 12, comma 2, l. n. 335/1995 stante l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per le infermità di cui era affetta.
Rappresentava che in data 12 febbraio 2020 aveva inoltrato all’Amministrazione di appartenenza e all’Inps un’istanza volta ad ottenere i benefici della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 in considerazione delle proprie condizioni di salute.
La Commissione medica di verifica del Ministero dell’economia e delle finanze (nel prosieguo, CMV),
con verbale BL/S n. 54060 del 6 maggio 2020, la riscontrava affetta da “disturbo reattivo dell’affettività e del ritmo sonno-veglia in trattamento farmacologico, disturbo cognitivo su base organica. Rallentamento psico-motorio in soggetto con neoformazione mesencefalica diagnosticata nel 2008, complicata con idrocefalo per cui è stato posizionato derivazione ventricolo-peritoneale, sindrome parkinsoniana in trattamento farmacologico. Eccesso ponderale e spondilodiscopatia polidistrettuale” e la giudicava “inabile permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica, ex art. 55-octies, d.lgs. 30/03/2001, n.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 165”. Per l’effetto, l’Inps le conferiva la pensione diretta di inabilità, liquidata con sistema misto, con decorrenza dal 15 maggio 2020, priva dei benefici di cui all’art. 12, comma 2, l. n. 335/1995.
La ricorrente riteneva illegittimo il mancato riconoscimento di tali benefici. Richiamava la relazione medica redatta dalla CTP dott.ssa Licia Corsi, secondo la quale era affetta da “periatrite scapolo omerale sin. limitante. Spondilouncoartrosi cervico lombare con discopatie plurime (in C5 C6 e C6C7, L4 L5 e L5 S1) in obesità di II grado. Neoplasia mesencefalica già pluritrattata con interventi di derivazione peritoneale per idrocefalo triventricolare in deficit delle funzioni mnesico cognitive e parkinsonismo secondario con rallentamento ideomotorio, sindrome bradicinetica.
Diabete mellito in terapia orale. Sindrome depressivo ansiosa in trattamento farmacologico; ipotiroidismo in terapia iposostitutiva. Ipertensione arteriosa in cardiopatia II classe NHYA”. Rilevava altresì che, già invalida nella misura dell’80 per cento dal gennaio 2015, con verbale della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile dell’Inps del 4 marzo 2021 era stata riconosciuta invalida al 100 per cento con totale e permanente inabilità In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 lavorativa a decorrere dal 4 novembre 2019 in base alla diagnosi “astocitoma in soggetto trattata con derivazione ventricolo-peritoneale per idrocefalo, parkinsonismo secondario e deficit cognitivo con deflessione del tono dell’umore. Diabete mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali.
Obesità di grado medio in soggetto con artrosi lombare”.
Dunque, la CMV aveva sottostimato il suo quadro sanitario ignorando alcune patologie, seppure documentate nella certificazione medica.
In via istruttoria, chiedeva di disporre CTU medica, nominando quale CTP la dott.ssa Licia Corsi.
2. L’Inps si costituiva in giudizio con memoria del 28 dicembre 2023, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Evidenziava che il riconoscimento del trattamento pensionistico ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 è subordinato all’accertamento sanitario relativo alla sussistenza della condizione di "assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa determinata da infermità che hanno cagionato la cessazione dal servizio" e che, allo stato degli atti l’Istituto non avrebbe potuto erogare il beneficio richiesto.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 Si opponeva all’ammissione delle richieste istruttorie della ricorrente e, in caso di ammissione della CTU, nominava quale proprio CTP la dott.ssa ST LA, con facoltà di avvalersi di un sostituto tra i medici legali dell’Unità operativa complessa, Contenzioso giudiziario medico legale.
3. All’esito dell’udienza del 13 novembre 2024 con ordinanza n. 172/2024 questa Sezione disponeva l’acquisizione di una CTU medico legale per accertare la sussistenza del predetto requisito sanitario, incaricando a tale scopo il Collegio DI Legale della difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei conti in Roma (nel prosieguo, CML) e fissando per la trattazione l’udienza del 25 giugno 2025.
4. All’esito dell’udienza del 25 giugno 2025, preso atto della comunicazione del CML che fissava al 10 luglio 2025 l’avvio delle operazioni peritali, con ordinanza n. 108/2025 veniva disposto il rinvio della trattazione del giudizio all’udienza dell’11 febbraio 2026, per consentire al Collegio medico di esprimere il proprio parere.
5. Il 9 gennaio 2026 il CML depositava il parere richiesto. Esaminata la documentazione in atti e svolte le operazioni peritali, il CML esprimeva il proprio parere, affermando che in capo alla sig.ra In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 XX sussisteva “la condizione disciplinata dal dettato normativo, dello status di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini della concessione della pensione di inabilità con decorrenza a far data dal 12/02/2020, ossia dalla domanda amministrativa prodotta all’Ente previdenziale”.
Il CML dava atto di aver inviato alle parti il parere preliminare e di non aver ricevuto entro il previsto termine note o osservazioni.
6. All’udienza dell’11 febbraio 2026, come da verbale, l’avv. MA per la ricorrente e l’avv.
Mangiapane per l’Inps si sono riportati alle rispettive conclusioni.
All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento in capo alla ricorrente dei presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 in relazione alle patologie sofferte e come sopra richiamate.
2. Occorre preliminarmente richiamare il disposto di cui all’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 citato, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 secondo il quale, per i dipendenti ivi indicati
“cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. (…). Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.
Il regolamento recante le modalità applicative delle disposizioni contenute in tale disposizione è stato In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 emanato con decreto del Ministero del tesoro dell’8 maggio 1997, n. 187. In base all’art. 2 del d.m. n.
187/1997, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità; b)
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b).
3. Nella fattispecie in esame, la Commissione medica di verifica del Ministero dell’economia e delle finanze con verbale del 6 maggio 2020 aveva riscontrato che la ricorrente era affetta da
“disturbo reattivo dell’affettività e del ritmo sonno-veglia in trattamento farmacologico, disturbo cognitivo su base organica. Rallentamento psicomotorio in soggetto con neoformazione mesencefalica diagnosticata nel 2008, complicata con idrocefalo per cui è stato posizionato derivazione ventricoloperitoneale, sindrome parkinsoniana in trattamento farmacologico. Eccesso ponderale e spondilodiscopatia polidistrettuale” e la aveva giudicata “inabile In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 55-octies, d.lgs. n. 165/2001, con riconoscimento della pensione diretta di inabilità dal 15 maggio 2020, priva dei benefici di cui all’art.
12, comma 2, l. n. 335/1995, richiesta dalla ricorrente con istanza del 12 febbraio 2020.
All’esito dello svolgimento delle operazioni peritali disposte da questa Sezione con ordinanza n. 172/2024 il CML ha preliminarmente rilevato che “a carico della XX venne diagnosticata nel 2008 una neoplasia mesencefalica espansiva considerata inoperabile, per cui necessitava di derivazione ventricolo-peritoneale per idrocefalo che comportò a suo carico una sintomatologia neurologica definita ingravescente negli anni ed una psicosi di tipo depressivo con importante ritiro sociale. Successivamente dal 2018, la XX manifestò un parkinsonismo secondario ed un deficit cognitivo con marcata deflessione del tono dell’umore. In comorbidità con le siffatte patologie, la stessa presentava quindi un diabete di tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali, un distiroidismo, una obesità di grado medio ed una spondilodiscoartrosi diffusa del rachide con discopatie degenerative polidistrettuali”. Il CML ha In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 ritenuto tale condizione morbosa “ampiamente desumibile dalla documentazione sanitaria allegata e dal supporto di dati clinici e strumentali, nonché da valutazioni medico-legali ai fini del riconoscimento dello status di invalida civile e di quello di portatrice di handicap presso l’Asl e presso il Centro DI Legale Inps ed era già presente a distanza di pochi mesi dalla richiamata valutazione medico-legale presso la CMV di Roma” che aveva dunque sottovalutato la condizione clinica sofferta dalla paziente. Il CML ha evidenziato che il complesso morboso patito dalla sig.ra XX “era caratterizzato da rallentamento ideo-motorio, eloquio lento e da empasse cognitiva su base organica, con alterazioni del ritmo sonno-veglia e della condotta alimentare”. Ha dunque ritenuto che tutto ciò “mal si (confaceva) con qualsiasi residua capacità lavorativa intrinseca della stessa, sia in termini di performance sia in termini di concreta fattibilità residuandone cascami mansionali non esigibili e fruibili”. Il CML aggiungeva che “tale condizione non (poteva) essere presa in analisi singolarmente ma (andava) necessariamente considerata anche alla luce della cronica terapia prescritta
(neuropro, sirio, minias, dalmadorm, zoloft, oltre integrazione marziale e con ormoni tiroidei e In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 complesso B12)”, evidenziando che anche l’integrazione farmacologica in tal modo articolata risultava “essere di alto impatto sulla sfera psichica e neurologica e tale da determinare una condizione di oggettivo rallentamento ideo-motorio”.
Ciò considerato, secondo il CML, dal punto di vista clinico funzionale, tale condizione appariva largamente sottostimata e incompleta in relazione al giudizio diagnostico espresso dalla predetta CMV il 6 maggio 2020. Infatti, l’Inps “già nel 2016 aveva riconosciuto in capo alla XX handicap in condizioni di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della l. 104/92 e tale giudizio venne confermato dall’Ente previdenziale 10 mesi dopo la verifica della CMV denotando un quadro stabile di invalidità non recuperabile/emendabile financo farmacologicamente”, con una “compromissione delle attività pragmatiche indicativa di una abolita capacità di concentrazione della ricorrente”, come emergeva dalla documentazione specialistica allegata.
Sulla base di tali considerazioni, il CML ha ritenuto
“di palmare evidenza che tale complesso morboso, sofferto dalla XX, già all’epoca della richiamata visita collegiale, abolisse le capacità circa il rapporto di impiego, in quanto dotato di quella vis In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 lesiva sufficiente a soddisfare nella paziente il requisito dell’assoluta e permanente inabilità lavorativa. Orbene, tale considerazione, tra l’altro ampiamente asseverata nella certificazione specialistica presente agli atti dimostra non solo un cronologico e progressivo peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente dal 2008 al 2018, ma anche un declino psico-fisico globale della stessa che mal si attaglia con qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie caratteristiche mansionali e non usuranti nel lungo periodo”. Il CML ha altresì ritenuto che la situazione di assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa, come prevista dalla norma in esame, era presente già all’epoca della risoluzione del rapporto di impiego.
Le conclusioni cui è pervenuto il CML appaiono coerenti con la documentazione medica agli atti del presente giudizio, sono fondate su di essa e sugli accertamenti svolti in sede di operazioni peritali, nonché su argomentazioni medico legali dotate di coerenza logico-scientifica, adeguatamente motivate e immuni da vizi logici. Pertanto, questo giudice ritiene di poter integralmente condividere il parere medico-legale reso dal CML, quale idoneo a fondare la decisione di accoglimento della domanda attorea.
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196/03 Pertanto, non risultando alcuna contestazione in merito agli ulteriori requisiti a tal fine richiesti dalla richiamata disciplina, in accoglimento della domanda attorea deve riconoscersi il diritto della ricorrente ai benefici di cui all’art. 12, comma 2, l. n. 335/1995, con decorrenza dalla data della domanda.
Sugli arretrati spettano altresì gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art. 429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri indicati in SS.RR., sent.
10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata).
4. In considerazione della complessità della fattispecie e della presenza in atti di pareri medici contrastanti, può disporsi l’integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico di cui all’art. 12, comma 2, l. n. 335/1995 con decorrenza dal 12 febbraio 2020, nonché a interessi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati, da computarsi in regime di cumulo parziale come da motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
IL GIUDICE
OL Lo UD
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro CO In caso di diffusione, omettere le AL CO generalità e gli CORTE DEI CONTI altri dati 17.02.2026 09:59:29 identificativi GMT+01:00 dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03