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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 12578/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. Sara Pacenti che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Angelo Maria Suriano che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso la madre, e libertà di frequentazione paterna previ accordi tra le parti;
porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli di € 200,00 ciascuno oltre il 50 % delle spese straordinarie scolastiche e di salute, e attribuzione dell'assegno unico interamente alla madre;
con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.24 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
30.12.2006 in Greve in Chianti (FI) con , dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1
e , rispettivamente il 14.2.2009 ed il 28.2.2011. A fondamento della Per_1 Per_2
domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con accordo raggiunto in seguito a convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 11-12.6.2020, e da allora non si erano più riconciliati. Ha aggiunto che il padre dal dicembre 2022 non aveva attuato la frequentazione concordata, essendosi trasferito in Sicilia, e non aveva provveduto al mantenimento dei minori. Ha chiesto, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé nell'abitazione dei nonni materni, la disciplina della frequentazione paterna e la previsione a carico del padre di un contributo di
€ 800,00 mensili per il mantenimento dei minori, oltre il 50 % delle spese straordinarie, e di un assegno divorzile di € 300,00 mensili in favore della ricorrente, oltre l'attribuzione integrale dell'assegno unico.
Costituitosi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha rappresentato di essere attualmente ricoverato presso una RSA per gravi motivi di salute che richiedevano assistenza specializzata continua, per un costo mensile di €
1.300,00. Ha evidenziato di percepire una pensione di € 2.000,00 oggetto di recente pignoramento. Ha chiesto pertanto l'affidamento condiviso dei minori con libertà di frequentazione, la conferma del contributo già previsto in sede di separazione per complessivi € 200,00 mensili, l'attribuzione dell'assegno unico alla madre e il rigetto delle restanti domande.
All'udienza del 6.2.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
pagina 2 di 5 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui è stata autorizzata dalla Procura la separazione concordata, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti relativi alla separazione prodotti dalla ricorrente,
l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è stato depositato in
Procura il 22.5.20 ed è stato poi autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 11-12.6.2020. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (6.11.2024) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio, rispondenti all'interesse dei figli minorenni e Per_1
, in quanto garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i Per_2
genitori.
La madre in udienza ha confermato il buon rapporto esistente fra il padre ed i minori, che da tempo sono consapevoli dei seri problemi di salute del padre, e continuano a mantenere con lui contatti frequenti a mezzo videochiamate. Sicché in considerazione del ricovero del padre in RSA gli stessi potranno andare a trovarlo in Sicilia solo nei periodi di vacanza scolastica, dove potranno essere ospitati presso lo zio paterno, previ accordi fra le parti.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 3 di 5 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.12.2006 in Greve in
Chianti (FI) tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei Registri del Comune di Controparte_1
Greve in Chianti (FI), atto n. 1, parte II, serie A, anno 2007;
dispone l'affido condiviso dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre e libertà di frequentazione paterna previ accordi tra le parti;
pone a carico di la somma complessiva mensile di € 400,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento di e (pari ad € 200,0 ciascuno), da versarsi Per_1 Per_2
a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli Parte_1
indici ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie scolastiche e di salute;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 12578/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso l'Avv. Sara Pacenti che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Angelo Maria Suriano che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l'affido condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso la madre, e libertà di frequentazione paterna previ accordi tra le parti;
porre a carico del padre un contributo per il mantenimento dei figli di € 200,00 ciascuno oltre il 50 % delle spese straordinarie scolastiche e di salute, e attribuzione dell'assegno unico interamente alla madre;
con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.11.24 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
30.12.2006 in Greve in Chianti (FI) con , dalla cui unione erano nati i figli Controparte_1
e , rispettivamente il 14.2.2009 ed il 28.2.2011. A fondamento della Per_1 Per_2
domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi si erano separati con accordo raggiunto in seguito a convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 11-12.6.2020, e da allora non si erano più riconciliati. Ha aggiunto che il padre dal dicembre 2022 non aveva attuato la frequentazione concordata, essendosi trasferito in Sicilia, e non aveva provveduto al mantenimento dei minori. Ha chiesto, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé nell'abitazione dei nonni materni, la disciplina della frequentazione paterna e la previsione a carico del padre di un contributo di
€ 800,00 mensili per il mantenimento dei minori, oltre il 50 % delle spese straordinarie, e di un assegno divorzile di € 300,00 mensili in favore della ricorrente, oltre l'attribuzione integrale dell'assegno unico.
Costituitosi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha rappresentato di essere attualmente ricoverato presso una RSA per gravi motivi di salute che richiedevano assistenza specializzata continua, per un costo mensile di €
1.300,00. Ha evidenziato di percepire una pensione di € 2.000,00 oggetto di recente pignoramento. Ha chiesto pertanto l'affidamento condiviso dei minori con libertà di frequentazione, la conferma del contributo già previsto in sede di separazione per complessivi € 200,00 mensili, l'attribuzione dell'assegno unico alla madre e il rigetto delle restanti domande.
All'udienza del 6.2.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
pagina 2 di 5 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui è stata autorizzata dalla Procura la separazione concordata, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti relativi alla separazione prodotti dalla ricorrente,
l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è stato depositato in
Procura il 22.5.20 ed è stato poi autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 11-12.6.2020. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (6.11.2024) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti dalle parti in ordine alle condizioni di divorzio, rispondenti all'interesse dei figli minorenni e Per_1
, in quanto garantiscono un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i Per_2
genitori.
La madre in udienza ha confermato il buon rapporto esistente fra il padre ed i minori, che da tempo sono consapevoli dei seri problemi di salute del padre, e continuano a mantenere con lui contatti frequenti a mezzo videochiamate. Sicché in considerazione del ricovero del padre in RSA gli stessi potranno andare a trovarlo in Sicilia solo nei periodi di vacanza scolastica, dove potranno essere ospitati presso lo zio paterno, previ accordi fra le parti.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pagina 3 di 5 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.12.2006 in Greve in
Chianti (FI) tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei Registri del Comune di Controparte_1
Greve in Chianti (FI), atto n. 1, parte II, serie A, anno 2007;
dispone l'affido condiviso dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre e libertà di frequentazione paterna previ accordi tra le parti;
pone a carico di la somma complessiva mensile di € 400,00 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento di e (pari ad € 200,0 ciascuno), da versarsi Per_1 Per_2
a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli Parte_1
indici ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie scolastiche e di salute;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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