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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2764/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2764/2017 promossa da:
, C.F. e P.IV , con sede legale in Cagliari nella Parte_1 P.IV_1
via Grazia Deledda nn. 34/36, in persona del legale rappresentante pro tempore, e i Parte_2
signori , C.F. , , C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, C.F. , e , C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
C.F. , tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Cagliari nella C.F._4 via Pietro Delitala n. 10, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Melis (C.F.
), che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente, unitamente all'avv. C.F._5
Maria Laura Fantola (C.F. ), in virtù di procura speciale alle liti resa a C.F._6 margine dell'atto di costituzione di nuovo avvocato
ATTORI OPPONENTI contro
con sede sociale in Roma via A. Specchi n.16 e per essa con sede Controparte_1 CP_2
legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, c.f. quale mandataria giusta procura per atto del P.IV_2
30.10.2015, n. 12.541 di rep., e n.
6.530 di racc., Notaio di Milano (doc.2), in persona Persona_1 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall‟Avv. Marco Sechi con studio legale in Oristano via Cagliari 242, presso cui è elettivamente domiciliata, in virtù di procura generale alle liti rilasciata in data 8 novembre 2012, rep.70249, racc. 20228, dott. notaio in Verona Persona_2
CONVENUTA OPPOSTA con l'intervento volontario di
IA ( e CP_3 Controparte_4 CP_5
) già ( piccole e
[...] Controparte_6 Controparte_4
medie imprese , corrente in LM (Ca) Z.I. Casic – via Nervi n. 18, p.iva Controparte_7
1 P.IV_
, numero iscrizione al registro delle imprese di Cagliari, iscritta all'albo degli P.IV_3 intermediari finanziari di cui all'ex art. 106 del TUB, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in CP_8
Cagliari, via Monti n. 31, presso lo studio dell'avv. Roberto Monni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori opponenti:
Si insiste perché venga disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché il perito, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 101402987, acceso in data 12 aprile 2011, e con riferimento al contratto di mutuo del 2 marzo 2013 identificato con il numero 3980514:
- accerti la mancata previsione del tasso di interesse debitore per l'ipotesi di conto affidato e, per
l'effetto, ridetermini il saldo del conto corrente applicando alcun tasso di interesse, o quello sostitutivo ai sensi dell'art. 117, co. 7, T.U.B., o comunque quello ritenuto legittimo;
- accerti il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto con raffronto dello stesso ai tassi soglia previsti dalla legge 108/96, rideterminando il saldo del conto corrente applicando alcun tasso di interesse o quello ritenuto legittimo;
- accerti l'applicazione di interessi ultralegali in contrasto con quanto legittimamente pattuito o previsto per legge, con rideterminazione del saldo del conto corrente a seguito dell'epurazione delle predette poste;
- accerti l'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in contrasto con quanto legittimamente pattuito o previsto per legge, con rideterminazione del saldo del conto corrente a seguito dell'epurazione delle predette poste;
- quantifichi gli interessi e le commissioni addebitati applicando i cosiddetti giorni di valuta in contrasto con quanto legittimamente pattuito o previsto per legge, con rideterminazione del saldo del conto corrente a seguito dell'epurazione delle predette poste;
- quantifichi gli importi addebitati alla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, , oltreché ai signori , , Parte_2 Parte_2 Parte_3
, e , a titolo di commissione di massimo scoperto, commissione di Parte_4 Parte_5
affidamento, commissione per la disponibilità fondi, commissione per la mancanza fondi, commissione per l'istruttoria della pratica di fido, per la maggiorazione extra fido, per i c.d. giorni valuta, per i diritti di segreteria, per la chiusura periodica, per la tenuta conto e le singole operazioni in contrasto
2 con quanto legittimamente pattuito o previsto per legge, con rideterminazione del saldo del conto corrente a seguito dell'epurazione delle predette poste;
- accerti la rilevata illegittimità dei tassi o meglio l'esatta esposizione debitoria e/o creditoria della in persona dell'amministratore , e dei signori Parte_1 Parte_2 Parte_2
, , , e , operando il ricalcalo degli interessi debitori
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
secondo il tasso legale vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, nonché il ricalcalo degli interessi medesimi con capitalizzazione annuale, depurati di giorni banca, commissioni massimo scoperto e quant'altro applicato in violazione dei parametri normativi.
Ciò detto, gli avv.ti Alessandro Melis e Maria Laura Fantola, nell'interesse della società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, , oltreché dei signori
[...] Parte_2
, , , e , concludono affinché, l'Ill.mo Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale Ordinario di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione,
Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia credito della e per essa della Controparte_1 nei confronti degli opponenti, e pertanto l'infondatezza dell'azione monitoria spiegata, CP_9
e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti della Parte_1
, , , e , per essere fideiussioni omnibus del Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
12.6.2013 e specifica del 2.3.2013 in contrasto comunque con la normativa di cui alla L. 287/90 e comunque con le disposizioni di legge, e per l'effetto revocare il d.i. opposto, assolvendo gli opponenti da ogni avversa pretesa.
IN VIA SUBORDINATA:
3) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 161/2017 emesso dal Tribunale di
Cagliari in data 25 gennaio 2017 nei confronti dell'amministratore e dei fideiussori Parte_2
, , e , revocando il medesimo, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rideterminando, per l'effetto, e se del caso, il giusto importo dovuto dagli opponenti secondo i criteri di legge;
4) accertare e dichiarare, comunque, il saldo reale del rapporto di conto corrente n. 101402987 del
12.4.2011, previa riclassificazione delle poste contabili, senza alcuna capitalizzazione, con elisione delle spese di tenuta conto, spese per il contratto di affidamento, commissione disponibilità fondi,
3 Commissione istruttoria veloce (CIV), non correttamente pattuite ed in applicazione del tasso ritenuto di giustizia.
5) verificare, comunque, l'esistenza di addebiti illeciti operati dalla sul contratto Controparte_10
di mutuo del 2.3.2013, identificato contabilmente con il n. 3980514, e comunque in tutti i rapporti intercorsi con gli odierni opponenti, e per l'effetto determinare l'esatto saldo contabile alla data del
26.1.2016 del contratto di conto corrente ordinario n. 101402987 aderente al Package “imprendo shop”, e per l'effetto condannare l'opposta, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 e/o 2041
a corrispondere all'opponente la somma di cui dovesse essere ritenuta debitrice a seguito della rettifica di cui sopra.
IN OGNI CASO:
6) ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari la immediata cancellazione dell'ipoteca trascritta sugli immobili di proprietà degli opponenti sulla base del decreto ingiuntivo che dovesse essere revocato;
7) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA al 4% e IV al
22%, come per legge.
Nell'interesse della convenuta opposta:
Voglia l‟On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione In via pregiudiziale e/o preliminare:
a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva “in proprio” dei garanti fideiussori
[...]
, , , , per le ragioni di diritto richiamate in Pt_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
espositiva.
In via principale nel merito b) respingere tutte le avverse domande, e quindi l‟opposizione, in primis quella di sospensione dell‟efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, oltre che le ulteriori di merito, poiché tutte infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in espositiva. In via subordinata
c) nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, effettuare il ricalcolo, tenendo conto delle superiori eccezioni sollevate dalla convenuta, operando le compensazioni come per legge.
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse della parte intervenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
A) Accertare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto di IA (già CP_3 P_
di surrogarsi nella posizione e nei diritti azionati in via monitoria (R.G.n. 5271/2016 – D.I. 161/2017
Tribunale di Cagliari) da e per essa dalla in qualità di mandataria, per Controparte_1 CP_2
4 il mancato pagamento di quanto ad essa dovuto in forza del contratto di affidamento concesso per elasticità di cassa di € 350.000,00 usufruibile sul conto corrente n. 101402987 (doc.
4-5 fascicolo monitorio), nonché della fideiussione omnibus di € 481.000,00 prestata con atto del 12/06/2013 dai signori , , e , nei limiti dell'importo pagato Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 da (ora ad in adempimento dell'obbligo di P_ Controparte_12 Controparte_1 garanzia assunto, pari ad € 175.000,00;
B) Rigettare l'opposizione promossa dagli ingiunti e, per l'effetto, condannare gli opponenti (i fideiussori nei limiti delle garanzia prestate) al pagamento in favore di IA (già CP_3
di € 175.000,00 oltre gli interessi come da domanda della ricorrente;
P_
C) In ogni caso, con vittoria di competenze di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso datato 15.4.2016, banca ha chiesto ed ottenuto pronuncia di Controparte_1 ingiunzione contro la società (debitrice principale, d'ora in poi anche solo Parte_1
“la società”), nonché in solido contro ed (quali garanti), Parte_3 Parte_5 Parte_4
per il pagamento della somma di Euro 430.895,82.
A fondamento della domanda, la aveva esposto che: CP_1
- con contratto del 12.4.2011 era stato stipulato tra la banca e la società un contratto di conto corrente ordinario;
il rapporto era stato identificato con il numero 101402987;
- sul suddetto rapporto, con contratto del 12.6.2013 era stata concessa una linea di credito di Euro
350.000;
- la banca con contratto del 2.3.2012 aveva inoltre concesso alla società un mutuo per complessivi Euro 70.000,00 (da destinarsi ad “acquisto arredi”), che veniva identificato contabilmente con il numero 3980514;
- a garanzia di tutti gli adempimenti assunte dalla società, erano state “rilasciate” fideiussioni personali da parte di , ed più precisamente, una fideiussione Pt_3 Pt_5 Parte_4
omnibus, con atto del 12.6.2013, per euro 481.000,00, altra fideiussione specifica, in data
2.3.2012, per Euro 70.000;
- società e garanti si erano resi inadempienti ed alla data del 26.1.2016.
Ai fini della richiesta ingiunzione, la banca aveva prodotto: i contratti di conto corrente, di affidamento, di mutuo, nonché l'intera serie degli estratti conto inerenti il rapporto di conto corrente.
Il decreto ingiuntivo è stato concesso, con la formula della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., in data 24.1.2017, per la somma richiesta dalla banca nei confronti di tutti i debitori solidali (i garanti nei limiti della garanzia prestata).
5 1.2 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ed i garanti hanno interposto opposizione avverso il suddetto decreto, contestando la quantificazione del credito operata dalla banca ed eccependo l'addebito illegittimo (in quanto asseritamente avvenuto al di fuori di pattuizioni contrattuali) di interessi anatocistici, commissioni disponibilità fondi o di istruttoria veloce, spese di tenuta conto e per l'affidamento, (cfr. pagine 2 e 3 dell'opposizione).
Rispetto alla posizione specifica dei garanti opponenti, nell'atto di citazione si è inteso precisare: in primo luogo, che le eccezioni di merito sollevate con l'opposizione non erano, ai predetti garanti, precluse, dovendo il contratto di garanzia, dedotto in monitorio, essere qualifcato in termini di fideiussione;
in secondo luogo, che, quand'anche la banca fosse riuscita a dimostrare che il predetto rapporto dovesse essere ricostruito quale contratto autonomo di garanzia, per giurisprudenza pacifica, sarebbe stata comunque ammissibile l'eccezione di dolo generale.
Nell'atto di citazione sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 161/2017 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 25 gennaio 2017 per i motivi sopra esposti;
nel merito: accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della e per essa della nei confronti degli odierni opponenti e pertanto Controparte_1 CP_2
l'infondatezza dell'azione monitoria spiegata e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata al punto che precede, accertare e dichiarare il saldo reale del rapporto di conto corrente n. 101402987, previa riclassificazione delle poste senza alcuna capitalizzazione, con elisione elle spese contabili di tenuta conto, spese per l'affidamento, commissione disponibilità fondi,
Commissione istruttoria veloce (CIV), non correttamente pattuite e in applicazione del tasso ritenuto di giustizia;
in tutti i casi, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone il quale si dichiara antistatario”.
1.3 Si è costituita la banca per chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
la convenuta ha evidenziato la genericità delle contestazioni degli opponenti e la natura autonoma della garanzia prestata dai signori ha quindi rimarcato di aver fornito ampia Pt_2 dimostrazione delle componenti creditorie dell'importo ingiunto, con l'estratto conto completo e certificato ex art. 50 TUB ed elencando le produzioni documentali relative ai contratti posti a fondamento della domanda. La banca ha concluso come in epigrafe riportato.
1.4 Alla prima udienza il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed ha assegnato i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., in cui le parti si sono essenzialmente riportate alle difese già esplicitate, ribadendo (entrambe) le conclusioni già formulate.
1.5 Successivamente alle memorie istruttorie, in data 27.6.2022, con atto di intervento volontario, si è costituita in giudizio premettendo che il fido concesso per elasticità di cassa di € Controparte_12
6 350.000,00 con scadenza al 30/06/2014, usufruibile sul conto corrente n. 101402987, che era stato posto a fondamento di parte della pretesa della banca, era assistito dalla garanzia prestata da P_
(ora , nell'interesse della società
[...] Controparte_12 E_
, e ed in favore della nella
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 Controparte_1 misura del 50% dell'importo relativo all'affidamento concesso;
l'intervenuta ha poi aderito alla prospettazione della banca, sia in relazione alla prospettazione del credito, sia in relazione alla sua compiuta dimostrazione documentale.
IA Etica ha quindi allegato che:
- a seguito dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione, la in qualità di CP_2
mandataria di aveva escusso la garanzia prestata da Controparte_1 P_
- in adempimento degli obblighi di garanzia assunti, aveva provveduto a P_ corrispondere in favore di l'importo di € 175.000,00; Controparte_1
- con lettera datata 03/08/2018, inviata a (già e agli Controparte_12 P_
opponenti, e per essa la in qualità di mandataria, aveva Controparte_1 CP_2
rilasciato la quietanza di pagamento, dichiarando di aver ricevuto da (già Controparte_12
il pagamento di € 175.000,00 e di non aver più nulla a pretendere dalla stessa in P_
dipendenza del rapporto di garanzia in esame;
- conseguentemente, la banca aveva dichiarato di nulla opporre a che (già Controparte_12
si surrogasse, limitatamente alla somma pagata, ai sensi e per gli effetti dell'art. P_
1203 c.c., in tutti i diritti spettanti a in relazione al finanziamento in Controparte_1
discussione. nei limiti dell'importo pagato in adempimento del ridetto obbligo di garanzia, ha Controparte_12
dunque evidenziato di voler surrogarsi nella posizione e nei diritti azionati in via monitoria (privilegi di credito compresi) da e per essa dalla in qualità di mandataria, derivanti Controparte_1 CP_2 dal mancato pagamento di quanto ad essa dovuto in forza dell'affidamento concesso.
1.6 In sede di precisazione delle conclusioni, gli opponenti hanno inteso rassegnare conclusioni diverse
(integralmente riportate in epigrafe) rispetto a quelle formulate nell'atto di citazione e confermate nelle memorie ex art. 183 co 6 n.1, instando (tra le altre domande) per la declaratoria di nullità delle fideiussioni.
La causa è stata istruita con soli documenti e viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2.1 Ai fini del decidere, occorre rammentare anzitutto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso non solo alla verifica delle condizioni di
7 ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo opposto, ma anche all'accertamento – con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore di proposizione della domanda o dell'emissione del provvedimento – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione e, quindi, della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto.
Nel caso di specie, sin dalla fase mnitoria, la parte opposta, attrice sostanziale, ha prodotto tutta la documentazione contrattuale a sostegno della domanda, ovvero: il contratto di conto corrente del
12.04.2011 n. 101402987; il contratto di affidamento del 12.06.2013 di euro 350.000,00; il contratto di mutuo del 02.03.2012 per euro 70.000,00; le fideiussione di , , Parte_2 Parte_3 [...]
e per euro 481.000,00 del 12.06.2013 e quelle per euro 70.000,00 del Pt_5 Parte_4
02.03.2012; le racc. a.r./pec del 18.08.2014 di recesso di tutte le facilitazioni creditizie in essere e di intimazione di pagamento del debito;
nonché gli estratti conto e scalari dell'intero periodo del rapporto del conto corrente n. 101402987; nonché tutti gli estratti conto inerenti il rapporto.
2.2 A fronte di ciò, le doglianze degli opponenti risultano del tutto generiche e devono, per ciò solo, essere superate: gli opponenti lamentano, in modo del tutto indeterminato – ovvero senza operare alcun riferimento alla documentazione contrattuale – l'applicazione di interessi anatocistici e l'applicazione di spese, applicate in modo arbitrario dalla banca;
non individuandosi la clausola contrattuale di riferimento, diviene impossibile lo scrutinio della contestazione.
Nel merito, può comunque osservarsi quanto segue.
2.2.1 Quanto alla contestazione relativa all'anatocismo, occorre subito evidenziare che al contratto
(stipulato in data 12.4.2011) risulta applicabile, ratione temporis, la delibera CICR 9 febbraio 2000 come richiamata dall'art. 120 TUB, riformato dal d.lgs 342/1999, la quale ammette la produzione degli interessi sugli interessi purché, nell'ambito dei contratti di conto corrente, venga assicurata l'eguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Ebbene il contratto in questione risulta rispettoso di tale condizione, posto che prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi senza distinguere tra interessi a carico del correntista ed interessi a carico della banca (cfr. pagine 26 e 27 del file pdf, contenente le condizioni generali del contratto).
2.2.2 Le ulteriori eccezioni inerenti commissioni e spese risultano smentite dall'esame del dato contrattuale, che evidenzia una precisa e puntuale descrizione delle voci addebitabili al correntista, ragion per cui in difetto di una più circostanziata contestazione, anche le eccezioni in questione devono ritenersi infondate.
2.3 L'infondatezza nel merito delle eccezioni formulate dalla debitrice principale è assorbente rispetto
8 alla questione se tali eccezioni potevano o meno essere fatte proprie dai garanti.
2.4 Nella comparsa conclusionale, con difese del tutto nuove rispetto alla prospettazione della citazione, i garanti affermano, per la prima volta, di essere stati “costretti” a stipulare i contratti di fideiussione, di non aver mai ricevuto gli esemplari dei contratti stessi, di non aver mai ricevuto l'informativa periodica sull'andamento del contratto garantito;
ciò determinerebbe la nullità dei contratti di garanzia, da loro qualificati quali fideiussioni.
Occorre preliminarmente evidenziare che le suddette eccezioni risultano tardive e inammissibili (senza considerare che l'eccezione relativa alla “costrizione” che i garanti avrebbero subito per stipulare i contratti di garanzia non appare neppure del tutto intellegibile).
Inoltre, per come sono state formulate dette contestazioni non potrebbero comunque essere poste a fondamento della evocata pronuncia di nullità dei contratti: non l'eccezione relativa alla “costrizione” – risultando del tutto indimostrata una coartazione dei “fideiussori” nella concessione delle garanzie – né quella relativa alla mancata ricezione della copia del contratto – che risulta smentita dagli stessi contratti sottoscritti dagli opponenti, in cui si dà atto che una copia del contratto è stata consegnata ai garanti – e neanche quella afferente la mancata comunicazione dell'informativa periodica afferente il rapporto principale – che certo, di per sé, non potrebbe rendere invalido il vincolo contrattuale assunto.
Ulteriore, nuova e tardiva doglianza, contenuta solo nella comparsa conclusionale, è quella che muove dal fatto che il giudice del monitorio non avrebbe effettuato (nel 2016) l'esame delle clausole abusive contenute nel contratti di garanzia azionati (sì come richiesto, a partire dalla pronuncia delle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sent. n. 9479 del 6 aprile 2023).
In merito è assorbente evidenziare che la qualità di consumatori dei garanti è esclusa dalla stessa difesa nella comparsa conclusionale, ove si esplicita che le garanzie sono state concesse dai garanti opponenti, per la qualità rivestita in seno alla compagine sociale e in virtù del rapporto con la società debitrice principale e dunque in funzione del debito imprenditoriale, con conseguente esclusione della applicabilità della disciplina consumeristica (cfr. sul punto Cassazione SSUU n.5868/2023).
2.5 Nelle conclusioni rassegnate dagli opponenti nelle note scritte del 26.3.2024 si riscontra una domanda nuova, relativa alla asserita illiceità della fideiussione omnibus, posta a fondamento della domanda di pagamento della banca, per contrarietà “con la normativa di cui alla L. 287/90”.
La domanda – a tacere del fatto che sarebbe attratta alla competenza della Sezione Specializzata del
Tribunale di Roma (cfr. art. 3 d. lgs. 168 del 2003, art. 4, comma 1-ter, della L. n. 168/2003, aggiunto dall'art.18 del D.Lgs. n. 3/2017; nonché cfr. Cassazione Cass. 21429 del 2022, conforme a Cass. 6523 del 2021) – risulta inammissibile, in quanto domanda nuova, peraltro formulata in assenza di allegazioni a supporto.
9 3. La domanda della intervenuta deve essere rigettata.
L'intervenuta, sul presupposto dell'avvenuta escussione della garanzia da parte della banca, con i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. ampiamente scaduti, ha introdotto in giudizio una autonoma domanda, al fine di esercitare azione di regresso nei confronti del debitore garantito;
la domanda è stata proposta sulla base della allegata escussione della garanzia da parte della convenuta, con produzione di documenti nuovi, oggetto della preclusione istruttoria ormai maturata.
In merito, occorre evidenziare che, se è vero che (ex artt. 105 e 268 c.p.c.) l'intervento volontario del terzo può avvenire sino alla precisazione delle conclusioni, è pacifico (nella giurisprudenza di legittimità) che tale intervento “accetta” il processo nello stato in cui esso si trova ed eventualmente
“soffre” delle preclusioni istruttorie maturate.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 12463/2023): “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo,
e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente ...” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti).
Orbene, nel caso di specie, le produzioni documentali poste a fondamento dell'intervento e della domanda sono avvenute dopo il maturare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e risultano pertanto inammissibili, con la conseguenza che il fatto costitutivo della domanda spiegata dalla intervenuta, risulta indimostrato;
né può porsi questione di rimessione in termini (peraltro non richiesta dall'intervenuta), essendo tale istiuto volto a ripristinare un corretto contraddittorio istruttorio tra le originarie parti del processo.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
***
Ogni altra questione risulta assorbita.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
La domanda, formulata dagli opponenti, volta a far dichiarare la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa anti-trust deve essere dichiarata inammissibile.
10 La domanda formulata dalla intervenuta deve essere rigettata.
***
Le spese devono essere disciplinate come segue.
Gli opponenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che vengono liquidate, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014, in Euro 22.457,00 oltre spese generali ed accessori.
Stante la sostanziale assenza di difese nei confronti della pretesa della intervenuta, deve disporsi la compensazione in relazione ai rapporti tra gli opponenti, la convenuta e l'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara inammissibile la domanda di nullità della fideiussione formulata nell'interesse degli opponenti;
rigetta la domanda formulata da Controparte_12
condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e alla rifusione delle spese di lite sostenute da che
[...] Parte_5 Controparte_1
liquida in Euro 22.457,00 oltre spese generali ed accessori;
compensa le spese tra , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Controparte_12
Cagliari, 24/06/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2764/2017 promossa da:
, C.F. e P.IV , con sede legale in Cagliari nella Parte_1 P.IV_1
via Grazia Deledda nn. 34/36, in persona del legale rappresentante pro tempore, e i Parte_2
signori , C.F. , , C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
, C.F. , e , C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
C.F. , tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Cagliari nella C.F._4 via Pietro Delitala n. 10, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Melis (C.F.
), che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente, unitamente all'avv. C.F._5
Maria Laura Fantola (C.F. ), in virtù di procura speciale alle liti resa a C.F._6 margine dell'atto di costituzione di nuovo avvocato
ATTORI OPPONENTI contro
con sede sociale in Roma via A. Specchi n.16 e per essa con sede Controparte_1 CP_2
legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, c.f. quale mandataria giusta procura per atto del P.IV_2
30.10.2015, n. 12.541 di rep., e n.
6.530 di racc., Notaio di Milano (doc.2), in persona Persona_1 del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall‟Avv. Marco Sechi con studio legale in Oristano via Cagliari 242, presso cui è elettivamente domiciliata, in virtù di procura generale alle liti rilasciata in data 8 novembre 2012, rep.70249, racc. 20228, dott. notaio in Verona Persona_2
CONVENUTA OPPOSTA con l'intervento volontario di
IA ( e CP_3 Controparte_4 CP_5
) già ( piccole e
[...] Controparte_6 Controparte_4
medie imprese , corrente in LM (Ca) Z.I. Casic – via Nervi n. 18, p.iva Controparte_7
1 P.IV_
, numero iscrizione al registro delle imprese di Cagliari, iscritta all'albo degli P.IV_3 intermediari finanziari di cui all'ex art. 106 del TUB, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in CP_8
Cagliari, via Monti n. 31, presso lo studio dell'avv. Roberto Monni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori opponenti:
Si insiste perché venga disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché il perito, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 101402987, acceso in data 12 aprile 2011, e con riferimento al contratto di mutuo del 2 marzo 2013 identificato con il numero 3980514:
- accerti la mancata previsione del tasso di interesse debitore per l'ipotesi di conto affidato e, per
l'effetto, ridetermini il saldo del conto corrente applicando alcun tasso di interesse, o quello sostitutivo ai sensi dell'art. 117, co. 7, T.U.B., o comunque quello ritenuto legittimo;
- accerti il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto con raffronto dello stesso ai tassi soglia previsti dalla legge 108/96, rideterminando il saldo del conto corrente applicando alcun tasso di interesse o quello ritenuto legittimo;
- accerti l'applicazione di interessi ultralegali in contrasto con quanto legittimamente pattuito o previsto per legge, con rideterminazione del saldo del conto corrente a seguito dell'epurazione delle predette poste;
- accerti l'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in contrasto con quanto legittimamente pattuito o previsto per legge, con rideterminazione del saldo del conto corrente a seguito dell'epurazione delle predette poste;
- quantifichi gli interessi e le commissioni addebitati applicando i cosiddetti giorni di valuta in contrasto con quanto legittimamente pattuito o previsto per legge, con rideterminazione del saldo del conto corrente a seguito dell'epurazione delle predette poste;
- quantifichi gli importi addebitati alla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, , oltreché ai signori , , Parte_2 Parte_2 Parte_3
, e , a titolo di commissione di massimo scoperto, commissione di Parte_4 Parte_5
affidamento, commissione per la disponibilità fondi, commissione per la mancanza fondi, commissione per l'istruttoria della pratica di fido, per la maggiorazione extra fido, per i c.d. giorni valuta, per i diritti di segreteria, per la chiusura periodica, per la tenuta conto e le singole operazioni in contrasto
2 con quanto legittimamente pattuito o previsto per legge, con rideterminazione del saldo del conto corrente a seguito dell'epurazione delle predette poste;
- accerti la rilevata illegittimità dei tassi o meglio l'esatta esposizione debitoria e/o creditoria della in persona dell'amministratore , e dei signori Parte_1 Parte_2 Parte_2
, , , e , operando il ricalcalo degli interessi debitori
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
secondo il tasso legale vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, nonché il ricalcalo degli interessi medesimi con capitalizzazione annuale, depurati di giorni banca, commissioni massimo scoperto e quant'altro applicato in violazione dei parametri normativi.
Ciò detto, gli avv.ti Alessandro Melis e Maria Laura Fantola, nell'interesse della società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, , oltreché dei signori
[...] Parte_2
, , , e , concludono affinché, l'Ill.mo Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale Ordinario di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione,
Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia credito della e per essa della Controparte_1 nei confronti degli opponenti, e pertanto l'infondatezza dell'azione monitoria spiegata, CP_9
e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai garanti della Parte_1
, , , e , per essere fideiussioni omnibus del Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
12.6.2013 e specifica del 2.3.2013 in contrasto comunque con la normativa di cui alla L. 287/90 e comunque con le disposizioni di legge, e per l'effetto revocare il d.i. opposto, assolvendo gli opponenti da ogni avversa pretesa.
IN VIA SUBORDINATA:
3) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 161/2017 emesso dal Tribunale di
Cagliari in data 25 gennaio 2017 nei confronti dell'amministratore e dei fideiussori Parte_2
, , e , revocando il medesimo, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rideterminando, per l'effetto, e se del caso, il giusto importo dovuto dagli opponenti secondo i criteri di legge;
4) accertare e dichiarare, comunque, il saldo reale del rapporto di conto corrente n. 101402987 del
12.4.2011, previa riclassificazione delle poste contabili, senza alcuna capitalizzazione, con elisione delle spese di tenuta conto, spese per il contratto di affidamento, commissione disponibilità fondi,
3 Commissione istruttoria veloce (CIV), non correttamente pattuite ed in applicazione del tasso ritenuto di giustizia.
5) verificare, comunque, l'esistenza di addebiti illeciti operati dalla sul contratto Controparte_10
di mutuo del 2.3.2013, identificato contabilmente con il n. 3980514, e comunque in tutti i rapporti intercorsi con gli odierni opponenti, e per l'effetto determinare l'esatto saldo contabile alla data del
26.1.2016 del contratto di conto corrente ordinario n. 101402987 aderente al Package “imprendo shop”, e per l'effetto condannare l'opposta, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 e/o 2041
a corrispondere all'opponente la somma di cui dovesse essere ritenuta debitrice a seguito della rettifica di cui sopra.
IN OGNI CASO:
6) ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari la immediata cancellazione dell'ipoteca trascritta sugli immobili di proprietà degli opponenti sulla base del decreto ingiuntivo che dovesse essere revocato;
7) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA al 4% e IV al
22%, come per legge.
Nell'interesse della convenuta opposta:
Voglia l‟On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione In via pregiudiziale e/o preliminare:
a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva “in proprio” dei garanti fideiussori
[...]
, , , , per le ragioni di diritto richiamate in Pt_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
espositiva.
In via principale nel merito b) respingere tutte le avverse domande, e quindi l‟opposizione, in primis quella di sospensione dell‟efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, oltre che le ulteriori di merito, poiché tutte infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in espositiva. In via subordinata
c) nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, effettuare il ricalcolo, tenendo conto delle superiori eccezioni sollevate dalla convenuta, operando le compensazioni come per legge.
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse della parte intervenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
A) Accertare, per le ragioni esposte in narrativa, il diritto di IA (già CP_3 P_
di surrogarsi nella posizione e nei diritti azionati in via monitoria (R.G.n. 5271/2016 – D.I. 161/2017
Tribunale di Cagliari) da e per essa dalla in qualità di mandataria, per Controparte_1 CP_2
4 il mancato pagamento di quanto ad essa dovuto in forza del contratto di affidamento concesso per elasticità di cassa di € 350.000,00 usufruibile sul conto corrente n. 101402987 (doc.
4-5 fascicolo monitorio), nonché della fideiussione omnibus di € 481.000,00 prestata con atto del 12/06/2013 dai signori , , e , nei limiti dell'importo pagato Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 da (ora ad in adempimento dell'obbligo di P_ Controparte_12 Controparte_1 garanzia assunto, pari ad € 175.000,00;
B) Rigettare l'opposizione promossa dagli ingiunti e, per l'effetto, condannare gli opponenti (i fideiussori nei limiti delle garanzia prestate) al pagamento in favore di IA (già CP_3
di € 175.000,00 oltre gli interessi come da domanda della ricorrente;
P_
C) In ogni caso, con vittoria di competenze di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con ricorso datato 15.4.2016, banca ha chiesto ed ottenuto pronuncia di Controparte_1 ingiunzione contro la società (debitrice principale, d'ora in poi anche solo Parte_1
“la società”), nonché in solido contro ed (quali garanti), Parte_3 Parte_5 Parte_4
per il pagamento della somma di Euro 430.895,82.
A fondamento della domanda, la aveva esposto che: CP_1
- con contratto del 12.4.2011 era stato stipulato tra la banca e la società un contratto di conto corrente ordinario;
il rapporto era stato identificato con il numero 101402987;
- sul suddetto rapporto, con contratto del 12.6.2013 era stata concessa una linea di credito di Euro
350.000;
- la banca con contratto del 2.3.2012 aveva inoltre concesso alla società un mutuo per complessivi Euro 70.000,00 (da destinarsi ad “acquisto arredi”), che veniva identificato contabilmente con il numero 3980514;
- a garanzia di tutti gli adempimenti assunte dalla società, erano state “rilasciate” fideiussioni personali da parte di , ed più precisamente, una fideiussione Pt_3 Pt_5 Parte_4
omnibus, con atto del 12.6.2013, per euro 481.000,00, altra fideiussione specifica, in data
2.3.2012, per Euro 70.000;
- società e garanti si erano resi inadempienti ed alla data del 26.1.2016.
Ai fini della richiesta ingiunzione, la banca aveva prodotto: i contratti di conto corrente, di affidamento, di mutuo, nonché l'intera serie degli estratti conto inerenti il rapporto di conto corrente.
Il decreto ingiuntivo è stato concesso, con la formula della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c., in data 24.1.2017, per la somma richiesta dalla banca nei confronti di tutti i debitori solidali (i garanti nei limiti della garanzia prestata).
5 1.2 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ed i garanti hanno interposto opposizione avverso il suddetto decreto, contestando la quantificazione del credito operata dalla banca ed eccependo l'addebito illegittimo (in quanto asseritamente avvenuto al di fuori di pattuizioni contrattuali) di interessi anatocistici, commissioni disponibilità fondi o di istruttoria veloce, spese di tenuta conto e per l'affidamento, (cfr. pagine 2 e 3 dell'opposizione).
Rispetto alla posizione specifica dei garanti opponenti, nell'atto di citazione si è inteso precisare: in primo luogo, che le eccezioni di merito sollevate con l'opposizione non erano, ai predetti garanti, precluse, dovendo il contratto di garanzia, dedotto in monitorio, essere qualifcato in termini di fideiussione;
in secondo luogo, che, quand'anche la banca fosse riuscita a dimostrare che il predetto rapporto dovesse essere ricostruito quale contratto autonomo di garanzia, per giurisprudenza pacifica, sarebbe stata comunque ammissibile l'eccezione di dolo generale.
Nell'atto di citazione sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 161/2017 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 25 gennaio 2017 per i motivi sopra esposti;
nel merito: accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della e per essa della nei confronti degli odierni opponenti e pertanto Controparte_1 CP_2
l'infondatezza dell'azione monitoria spiegata e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata al punto che precede, accertare e dichiarare il saldo reale del rapporto di conto corrente n. 101402987, previa riclassificazione delle poste senza alcuna capitalizzazione, con elisione elle spese contabili di tenuta conto, spese per l'affidamento, commissione disponibilità fondi,
Commissione istruttoria veloce (CIV), non correttamente pattuite e in applicazione del tasso ritenuto di giustizia;
in tutti i casi, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone il quale si dichiara antistatario”.
1.3 Si è costituita la banca per chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
la convenuta ha evidenziato la genericità delle contestazioni degli opponenti e la natura autonoma della garanzia prestata dai signori ha quindi rimarcato di aver fornito ampia Pt_2 dimostrazione delle componenti creditorie dell'importo ingiunto, con l'estratto conto completo e certificato ex art. 50 TUB ed elencando le produzioni documentali relative ai contratti posti a fondamento della domanda. La banca ha concluso come in epigrafe riportato.
1.4 Alla prima udienza il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed ha assegnato i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., in cui le parti si sono essenzialmente riportate alle difese già esplicitate, ribadendo (entrambe) le conclusioni già formulate.
1.5 Successivamente alle memorie istruttorie, in data 27.6.2022, con atto di intervento volontario, si è costituita in giudizio premettendo che il fido concesso per elasticità di cassa di € Controparte_12
6 350.000,00 con scadenza al 30/06/2014, usufruibile sul conto corrente n. 101402987, che era stato posto a fondamento di parte della pretesa della banca, era assistito dalla garanzia prestata da P_
(ora , nell'interesse della società
[...] Controparte_12 E_
, e ed in favore della nella
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_3 Controparte_1 misura del 50% dell'importo relativo all'affidamento concesso;
l'intervenuta ha poi aderito alla prospettazione della banca, sia in relazione alla prospettazione del credito, sia in relazione alla sua compiuta dimostrazione documentale.
IA Etica ha quindi allegato che:
- a seguito dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione, la in qualità di CP_2
mandataria di aveva escusso la garanzia prestata da Controparte_1 P_
- in adempimento degli obblighi di garanzia assunti, aveva provveduto a P_ corrispondere in favore di l'importo di € 175.000,00; Controparte_1
- con lettera datata 03/08/2018, inviata a (già e agli Controparte_12 P_
opponenti, e per essa la in qualità di mandataria, aveva Controparte_1 CP_2
rilasciato la quietanza di pagamento, dichiarando di aver ricevuto da (già Controparte_12
il pagamento di € 175.000,00 e di non aver più nulla a pretendere dalla stessa in P_
dipendenza del rapporto di garanzia in esame;
- conseguentemente, la banca aveva dichiarato di nulla opporre a che (già Controparte_12
si surrogasse, limitatamente alla somma pagata, ai sensi e per gli effetti dell'art. P_
1203 c.c., in tutti i diritti spettanti a in relazione al finanziamento in Controparte_1
discussione. nei limiti dell'importo pagato in adempimento del ridetto obbligo di garanzia, ha Controparte_12
dunque evidenziato di voler surrogarsi nella posizione e nei diritti azionati in via monitoria (privilegi di credito compresi) da e per essa dalla in qualità di mandataria, derivanti Controparte_1 CP_2 dal mancato pagamento di quanto ad essa dovuto in forza dell'affidamento concesso.
1.6 In sede di precisazione delle conclusioni, gli opponenti hanno inteso rassegnare conclusioni diverse
(integralmente riportate in epigrafe) rispetto a quelle formulate nell'atto di citazione e confermate nelle memorie ex art. 183 co 6 n.1, instando (tra le altre domande) per la declaratoria di nullità delle fideiussioni.
La causa è stata istruita con soli documenti e viene decisa con la presente sentenza all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2.1 Ai fini del decidere, occorre rammentare anzitutto che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso non solo alla verifica delle condizioni di
7 ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo opposto, ma anche all'accertamento – con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore di proposizione della domanda o dell'emissione del provvedimento – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione e, quindi, della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto.
Nel caso di specie, sin dalla fase mnitoria, la parte opposta, attrice sostanziale, ha prodotto tutta la documentazione contrattuale a sostegno della domanda, ovvero: il contratto di conto corrente del
12.04.2011 n. 101402987; il contratto di affidamento del 12.06.2013 di euro 350.000,00; il contratto di mutuo del 02.03.2012 per euro 70.000,00; le fideiussione di , , Parte_2 Parte_3 [...]
e per euro 481.000,00 del 12.06.2013 e quelle per euro 70.000,00 del Pt_5 Parte_4
02.03.2012; le racc. a.r./pec del 18.08.2014 di recesso di tutte le facilitazioni creditizie in essere e di intimazione di pagamento del debito;
nonché gli estratti conto e scalari dell'intero periodo del rapporto del conto corrente n. 101402987; nonché tutti gli estratti conto inerenti il rapporto.
2.2 A fronte di ciò, le doglianze degli opponenti risultano del tutto generiche e devono, per ciò solo, essere superate: gli opponenti lamentano, in modo del tutto indeterminato – ovvero senza operare alcun riferimento alla documentazione contrattuale – l'applicazione di interessi anatocistici e l'applicazione di spese, applicate in modo arbitrario dalla banca;
non individuandosi la clausola contrattuale di riferimento, diviene impossibile lo scrutinio della contestazione.
Nel merito, può comunque osservarsi quanto segue.
2.2.1 Quanto alla contestazione relativa all'anatocismo, occorre subito evidenziare che al contratto
(stipulato in data 12.4.2011) risulta applicabile, ratione temporis, la delibera CICR 9 febbraio 2000 come richiamata dall'art. 120 TUB, riformato dal d.lgs 342/1999, la quale ammette la produzione degli interessi sugli interessi purché, nell'ambito dei contratti di conto corrente, venga assicurata l'eguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Ebbene il contratto in questione risulta rispettoso di tale condizione, posto che prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi senza distinguere tra interessi a carico del correntista ed interessi a carico della banca (cfr. pagine 26 e 27 del file pdf, contenente le condizioni generali del contratto).
2.2.2 Le ulteriori eccezioni inerenti commissioni e spese risultano smentite dall'esame del dato contrattuale, che evidenzia una precisa e puntuale descrizione delle voci addebitabili al correntista, ragion per cui in difetto di una più circostanziata contestazione, anche le eccezioni in questione devono ritenersi infondate.
2.3 L'infondatezza nel merito delle eccezioni formulate dalla debitrice principale è assorbente rispetto
8 alla questione se tali eccezioni potevano o meno essere fatte proprie dai garanti.
2.4 Nella comparsa conclusionale, con difese del tutto nuove rispetto alla prospettazione della citazione, i garanti affermano, per la prima volta, di essere stati “costretti” a stipulare i contratti di fideiussione, di non aver mai ricevuto gli esemplari dei contratti stessi, di non aver mai ricevuto l'informativa periodica sull'andamento del contratto garantito;
ciò determinerebbe la nullità dei contratti di garanzia, da loro qualificati quali fideiussioni.
Occorre preliminarmente evidenziare che le suddette eccezioni risultano tardive e inammissibili (senza considerare che l'eccezione relativa alla “costrizione” che i garanti avrebbero subito per stipulare i contratti di garanzia non appare neppure del tutto intellegibile).
Inoltre, per come sono state formulate dette contestazioni non potrebbero comunque essere poste a fondamento della evocata pronuncia di nullità dei contratti: non l'eccezione relativa alla “costrizione” – risultando del tutto indimostrata una coartazione dei “fideiussori” nella concessione delle garanzie – né quella relativa alla mancata ricezione della copia del contratto – che risulta smentita dagli stessi contratti sottoscritti dagli opponenti, in cui si dà atto che una copia del contratto è stata consegnata ai garanti – e neanche quella afferente la mancata comunicazione dell'informativa periodica afferente il rapporto principale – che certo, di per sé, non potrebbe rendere invalido il vincolo contrattuale assunto.
Ulteriore, nuova e tardiva doglianza, contenuta solo nella comparsa conclusionale, è quella che muove dal fatto che il giudice del monitorio non avrebbe effettuato (nel 2016) l'esame delle clausole abusive contenute nel contratti di garanzia azionati (sì come richiesto, a partire dalla pronuncia delle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sent. n. 9479 del 6 aprile 2023).
In merito è assorbente evidenziare che la qualità di consumatori dei garanti è esclusa dalla stessa difesa nella comparsa conclusionale, ove si esplicita che le garanzie sono state concesse dai garanti opponenti, per la qualità rivestita in seno alla compagine sociale e in virtù del rapporto con la società debitrice principale e dunque in funzione del debito imprenditoriale, con conseguente esclusione della applicabilità della disciplina consumeristica (cfr. sul punto Cassazione SSUU n.5868/2023).
2.5 Nelle conclusioni rassegnate dagli opponenti nelle note scritte del 26.3.2024 si riscontra una domanda nuova, relativa alla asserita illiceità della fideiussione omnibus, posta a fondamento della domanda di pagamento della banca, per contrarietà “con la normativa di cui alla L. 287/90”.
La domanda – a tacere del fatto che sarebbe attratta alla competenza della Sezione Specializzata del
Tribunale di Roma (cfr. art. 3 d. lgs. 168 del 2003, art. 4, comma 1-ter, della L. n. 168/2003, aggiunto dall'art.18 del D.Lgs. n. 3/2017; nonché cfr. Cassazione Cass. 21429 del 2022, conforme a Cass. 6523 del 2021) – risulta inammissibile, in quanto domanda nuova, peraltro formulata in assenza di allegazioni a supporto.
9 3. La domanda della intervenuta deve essere rigettata.
L'intervenuta, sul presupposto dell'avvenuta escussione della garanzia da parte della banca, con i termini ex art. 183 co 6 c.p.c. ampiamente scaduti, ha introdotto in giudizio una autonoma domanda, al fine di esercitare azione di regresso nei confronti del debitore garantito;
la domanda è stata proposta sulla base della allegata escussione della garanzia da parte della convenuta, con produzione di documenti nuovi, oggetto della preclusione istruttoria ormai maturata.
In merito, occorre evidenziare che, se è vero che (ex artt. 105 e 268 c.p.c.) l'intervento volontario del terzo può avvenire sino alla precisazione delle conclusioni, è pacifico (nella giurisprudenza di legittimità) che tale intervento “accetta” il processo nello stato in cui esso si trova ed eventualmente
“soffre” delle preclusioni istruttorie maturate.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 12463/2023): “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo,
e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente ...” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti).
Orbene, nel caso di specie, le produzioni documentali poste a fondamento dell'intervento e della domanda sono avvenute dopo il maturare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e risultano pertanto inammissibili, con la conseguenza che il fatto costitutivo della domanda spiegata dalla intervenuta, risulta indimostrato;
né può porsi questione di rimessione in termini (peraltro non richiesta dall'intervenuta), essendo tale istiuto volto a ripristinare un corretto contraddittorio istruttorio tra le originarie parti del processo.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
***
Ogni altra questione risulta assorbita.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
La domanda, formulata dagli opponenti, volta a far dichiarare la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa anti-trust deve essere dichiarata inammissibile.
10 La domanda formulata dalla intervenuta deve essere rigettata.
***
Le spese devono essere disciplinate come segue.
Gli opponenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che vengono liquidate, in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014, in Euro 22.457,00 oltre spese generali ed accessori.
Stante la sostanziale assenza di difese nei confronti della pretesa della intervenuta, deve disporsi la compensazione in relazione ai rapporti tra gli opponenti, la convenuta e l'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara inammissibile la domanda di nullità della fideiussione formulata nell'interesse degli opponenti;
rigetta la domanda formulata da Controparte_12
condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e alla rifusione delle spese di lite sostenute da che
[...] Parte_5 Controparte_1
liquida in Euro 22.457,00 oltre spese generali ed accessori;
compensa le spese tra , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Controparte_12
Cagliari, 24/06/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
11