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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/08/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
n.3705/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice relatore dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3705/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
promossa da:
1 (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ALBIERI PAOLA, con domicilio elettivo presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte attrice ha precisato, a seguito di discussione orale del 26.6.2025
le seguenti
CONCLUSIONI:
Nel merito
- Sussistendone i presupposti, tenuto conto dell'assenza, del disinteresse e dell'inadempimento paterno, disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre presso cui è collocato e con la quale è residente, Per_1
conferendole il potere di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore
- Porsi a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a far Controparte_1
data dalla notifica del ricorso introduttivo, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese alla madre un contributo mensile per il
2 mantenimento del figlio minore di euro 400,00 o la diversa Per_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese per la prole come elencate nel vigente protocollo famiglia del Tribunale di Verona.
- Disporsi che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per il figlio minore ovvero ogni altra provvidenza comunque denominata per il nucleo familiare.
- Disporsi ex art 473 bis 36 c.p.c., sussistendone i presupposti, il sequestro di tutti i beni mobili, beni immobili e crediti del signor Controparte_1
sino alla concorrenza della somma di euro 100.000,00- salvo diversa somma ritenuta di giustizia, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni della signora in ordine Parte_1
all'adempimento di quanto disposto dal Tribunale di Verona.
- Spese di lite rifuse, per la cui liquidazione ci si rimette al Tribunale, con distrazione in favore dello Stato in caso di conferma dell'ammissione della ricorrente al PSS.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva che venissero Parte_1
disciplinate le condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio
3 nato a [...] il [...] che ella aveva avuto dal Persona_2
resistente, con il quale aveva convissuto more uxorio fino ad aprile 2019.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso non si è
costituito in giudizio, ed è stato pertanto dichiarato contumace.
All'udienza di comparizione personale delle parti è comparsa la sola ricorrente che è stata interrogata liberamente dal giudice relatore.
All'esito di tale incombente il giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e disposto ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
l'acquisizione agli atti del giudizio dell'estratto contributivo del resistente.
Successivamente il difensore della ricorrente ha/hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e, all'esito, il giudice relatore si è
riservato di riferire al collegio.
Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio e agli assunti della ricorrente le domande, da lei avanzate, di affido c.d. super-esclusivo a sé
del figlio delle parti e di imposizione a carico del resistente di un contributo al di lui mantenimento oltre che alle spese straordinarie sono fondate e come tali meritano di essere accolte.
Quanto alla prima a giustificarne l'accoglimento è sufficiente la considerazione che il resistente non ha dimostrato interesse a farsi carico delle esigenze materiali del figlio e, a ben vedere, nemmeno a tenere i rapporti con lui atteso che, secondo quanto riferito dalla ricorrente in sede
4 di interrogatorio libero, e poi ribadito in sede di discussione orale dal suo difensore, ha provveduto a corrispondere quanto da lui dovuto per il suo mantenimento solo saltuariamente e ha continuato a non frequentarlo anche nel corso del giudizio.
Quanto alla definizione di modalità e frequenza dell'esercizio del diritto – dovere del padre di incontrare il minore è opportuno stabilire che esse siano rimesse all'accordo tra le parti.
Quanto alla domanda relativa al contributo al mantenimento del minore deve evidenziarsi che il resistente, secondo quanto può evincersi dalla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c., ha lavorato, sia pure non continuativamente, con regolarità fino all'agosto 2024 e nell'anno
2023 ha percepito redditi per circa 13 mila euro.
Tenuto conto che la ricorrente svolge attività lavorativa part time,
percependo uno stipendio di circa 800,00 euro mensili, e ha una figlia,
avuta da una precedente relazione, a carico atteso che ella, sebbene maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente, il predetto contributo può essere determinato, in considerazione dell'età del minore e del fatto che la in quanto affidataria esclusiva del minore ha Parte_1
diritto all'assegno unico in misura integrale, nella somma di euro 250,00
mensili, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e
5 ad esso va aggiunto il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50
%.
Merita di essere accolta anche la domanda di sequestro conservativo che la ricorrente ha avanzato in sede di discussione orale atteso che il duraturo inadempimento del resistente all'obbligo di contribuire al mantenimento del minore giustifica l'adozione di un provvedimento a tutela delle ragioni di credito della L'importo fino alla Parte_1
concorrenza del quale va autorizzato tale provvedimento va però
quantificato, in difetto di più precise allegazioni da parte della ricorrente in relazione all'entità del suo credito, in euro 30.000,00.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento delle domande attoree di affido super-esclusivo della minore e di imposizione al resistente di un contributo al suo mantenimento, giustificano un giudizio di soccombenza nei confronti del resistente e di conseguenza la sua condanna a corrispondere allo Stato, atteso che l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in relazione al presente giudizio,
la somma che si liquida in dispositivo a titolo di compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida il minore in via esclusiva alla madre che potrà Persona_2
adottare in autonomia tutte le decisioni relative all'istruzione, cura, attività ricreative e sportive, spostamenti in Italia e all'estero dello stesso;
6 2) attribuisce al padre il diritto-dovere di incontrare e tenere con sè il figlio con modalità e frequenza da concordarsi tra le parti;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, a decorrere dalla notifica del ricorso la somma di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT nonché a contribuire al 50% delle spese straordinarie per i figli come individuate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona;
4) autorizza la ricorrente a procedere al sequestro dei beni mobili immobili e crediti del resistente fino alla concorrenza della somma di euro 30.000,00;
4) condanna il resistente a rifondere allo Stato le spese di lite, che liquida in euro 4.959,50.
Così deciso in Verona il 29/07/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice relatore dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3705/2024
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
promossa da:
1 (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ALBIERI PAOLA, con domicilio elettivo presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
Parte attrice ha precisato, a seguito di discussione orale del 26.6.2025
le seguenti
CONCLUSIONI:
Nel merito
- Sussistendone i presupposti, tenuto conto dell'assenza, del disinteresse e dell'inadempimento paterno, disporsi l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre presso cui è collocato e con la quale è residente, Per_1
conferendole il potere di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore
- Porsi a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a far Controparte_1
data dalla notifica del ricorso introduttivo, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese alla madre un contributo mensile per il
2 mantenimento del figlio minore di euro 400,00 o la diversa Per_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese per la prole come elencate nel vigente protocollo famiglia del Tribunale di Verona.
- Disporsi che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per il figlio minore ovvero ogni altra provvidenza comunque denominata per il nucleo familiare.
- Disporsi ex art 473 bis 36 c.p.c., sussistendone i presupposti, il sequestro di tutti i beni mobili, beni immobili e crediti del signor Controparte_1
sino alla concorrenza della somma di euro 100.000,00- salvo diversa somma ritenuta di giustizia, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni della signora in ordine Parte_1
all'adempimento di quanto disposto dal Tribunale di Verona.
- Spese di lite rifuse, per la cui liquidazione ci si rimette al Tribunale, con distrazione in favore dello Stato in caso di conferma dell'ammissione della ricorrente al PSS.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso chiedeva che venissero Parte_1
disciplinate le condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio
3 nato a [...] il [...] che ella aveva avuto dal Persona_2
resistente, con il quale aveva convissuto more uxorio fino ad aprile 2019.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica del ricorso non si è
costituito in giudizio, ed è stato pertanto dichiarato contumace.
All'udienza di comparizione personale delle parti è comparsa la sola ricorrente che è stata interrogata liberamente dal giudice relatore.
All'esito di tale incombente il giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e disposto ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
l'acquisizione agli atti del giudizio dell'estratto contributivo del resistente.
Successivamente il difensore della ricorrente ha/hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e, all'esito, il giudice relatore si è
riservato di riferire al collegio.
Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio e agli assunti della ricorrente le domande, da lei avanzate, di affido c.d. super-esclusivo a sé
del figlio delle parti e di imposizione a carico del resistente di un contributo al di lui mantenimento oltre che alle spese straordinarie sono fondate e come tali meritano di essere accolte.
Quanto alla prima a giustificarne l'accoglimento è sufficiente la considerazione che il resistente non ha dimostrato interesse a farsi carico delle esigenze materiali del figlio e, a ben vedere, nemmeno a tenere i rapporti con lui atteso che, secondo quanto riferito dalla ricorrente in sede
4 di interrogatorio libero, e poi ribadito in sede di discussione orale dal suo difensore, ha provveduto a corrispondere quanto da lui dovuto per il suo mantenimento solo saltuariamente e ha continuato a non frequentarlo anche nel corso del giudizio.
Quanto alla definizione di modalità e frequenza dell'esercizio del diritto – dovere del padre di incontrare il minore è opportuno stabilire che esse siano rimesse all'accordo tra le parti.
Quanto alla domanda relativa al contributo al mantenimento del minore deve evidenziarsi che il resistente, secondo quanto può evincersi dalla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 213 c.p.c., ha lavorato, sia pure non continuativamente, con regolarità fino all'agosto 2024 e nell'anno
2023 ha percepito redditi per circa 13 mila euro.
Tenuto conto che la ricorrente svolge attività lavorativa part time,
percependo uno stipendio di circa 800,00 euro mensili, e ha una figlia,
avuta da una precedente relazione, a carico atteso che ella, sebbene maggiorenne, non è ancora economicamente indipendente, il predetto contributo può essere determinato, in considerazione dell'età del minore e del fatto che la in quanto affidataria esclusiva del minore ha Parte_1
diritto all'assegno unico in misura integrale, nella somma di euro 250,00
mensili, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, e
5 ad esso va aggiunto il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50
%.
Merita di essere accolta anche la domanda di sequestro conservativo che la ricorrente ha avanzato in sede di discussione orale atteso che il duraturo inadempimento del resistente all'obbligo di contribuire al mantenimento del minore giustifica l'adozione di un provvedimento a tutela delle ragioni di credito della L'importo fino alla Parte_1
concorrenza del quale va autorizzato tale provvedimento va però
quantificato, in difetto di più precise allegazioni da parte della ricorrente in relazione all'entità del suo credito, in euro 30.000,00.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento delle domande attoree di affido super-esclusivo della minore e di imposizione al resistente di un contributo al suo mantenimento, giustificano un giudizio di soccombenza nei confronti del resistente e di conseguenza la sua condanna a corrispondere allo Stato, atteso che l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in relazione al presente giudizio,
la somma che si liquida in dispositivo a titolo di compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida il minore in via esclusiva alla madre che potrà Persona_2
adottare in autonomia tutte le decisioni relative all'istruzione, cura, attività ricreative e sportive, spostamenti in Italia e all'estero dello stesso;
6 2) attribuisce al padre il diritto-dovere di incontrare e tenere con sè il figlio con modalità e frequenza da concordarsi tra le parti;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, a decorrere dalla notifica del ricorso la somma di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT nonché a contribuire al 50% delle spese straordinarie per i figli come individuate dal Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona;
4) autorizza la ricorrente a procedere al sequestro dei beni mobili immobili e crediti del resistente fino alla concorrenza della somma di euro 30.000,00;
4) condanna il resistente a rifondere allo Stato le spese di lite, che liquida in euro 4.959,50.
Così deciso in Verona il 29/07/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
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