Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/10/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00719/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00244/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Puma, con domicilio eletto presso il suo studio in Castel Ritaldi, p.zza Partigiani, La Bruna;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. -OMISSIS-del 16.1.2025, notificato al ricorrente in data 20.1.2025, con il quale il Prefetto di Ancona ha disposto la revoca del decreto, della licenza di porto d’arma e del relativo libretto di porto d’arma, a suo tempo rilasciati al ricorrente, per svolgere l’attività di guardia particolare giurata;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, ivi compreso il provvedimento emesso dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, ai sensi dell’art 39 TULPS, al ritiro cautelare delle armi, munizioni, materiale esplodente, nonché licenza di Polizia per la detenzione / porto e infine della nota di prot. -OMISSIS-del 14.1.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce di essere stato titolare della licenza di porto d’armi per difesa personale per guardia particolare giurata, rilasciata dalla Prefettura di Ancona in data 8 febbraio 2021, nonché di aver posseduto una pistola e relative munizioni, regolarmente denunciate.
La medesima Prefettura emanava il provvedimento in epigrafe dettagliato, motivato sulla base di una lite avvenuta il 10 novembre 2024 tra il ricorrente e la propria convivente (con intervento dei Carabinieri di -OMISSIS-, presso l’abitazione della coppia).
Nell’occasione la donna veniva accompagnata al pronto soccorso dell’Ospedale di -OMISSIS-, con attivazione del protocollo c.d. “vittime di violenza”.
A seguito della visita veniva emesso referto di “ contusioni/escoriazioni da riferito maltrattamento domestico. Episodio di perdita di coscienza situazionale ”, con dodici giorni di prognosi.
La donna non presentava querela per l’accaduto.
I Carabinieri di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 39 T.u.l.p.s. effettuavano nei confronti del ricorrente il ritiro cautelare dell’arma, delle munizioni e dei titoli autorizzativi inerenti.
L’atto qui gravato veniva preceduto dall’invio dell’avviso di avvio del procedimento in data 13 novembre 2024 e si instaurava contraddittorio procedimentale.
La Prefettura, prima di decidere, chiedeva sia alla Questura di Ancona, sia al Comando provinciale di Ancona dei Carabinieri, di esprimere parere sulla opportunità che il ricorrente continuasse a detenere armi e munizioni, nonché beneficiare delle relative autorizzazioni, rilasciate per svolgere l’attività di guardia particolare giurata. La Questura di Ancona per esprimere il proprio parere a sua volta, ha chiesto parere al Comando Carabinieri di -OMISSIS-.
Inoltre, nell’ambito del procedimento di rinnovo dei titoli autorizzativi, già avviato il 7 novembre 2024, la Prefettura di Ancona riceveva dal Comando provinciale Carabinieri di Ancona, oltre alla notizia del deferimento ex art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) per l’episodio del 10 novembre 2024, l’informazione che il ricorrente era già stato coinvolto il 25 aprile 2024 in un episodio simile, per il quale non era stata presentata querela e che tale episodio veniva segnalato dai Carabinieri all’Autorità giudiziaria, perché ritenuto connesso con il successivo.
Il Comando provinciale Carabinieri esprimeva, infine, parere negativo circa il giudizio prognostico sul buon uso delle armi. La Prefettura, condividendo tale avviso, emanava l’impugnato provvedimento, che è censurato con il ricorso all’esame del Collegio con i seguenti motivi di diritto.
Primo motivo. Eccesso di potere - Falsa applicazione dell'art. 138 TULPS ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, per mancanza di valida motivazione e carenza di istruttoria, inidoneità dei fatti rappresentati dall'Amministrazione per supportare la revoca, automatismo amministrativo nell'emettere il provvedimento.
Si dice che nel caso di specie vi è stato un eccesso di potere e un automatismo amministrativo nell'emettere il provvedimento basato sulla sola denuncia presentata contro il ricorrente, ma sfornita di elementi di prova atti a dimostrarne la penale responsabilità e la mancanza di idoneità all’uso delle armi.
Si evidenzia che nel procedimento penale avviato, il Pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione e la convivente del ricorrente non ha proposto opposizione.
Secondo motivo. Eccesso di potere - Falsa applicazione dell'art. 138 TULPS ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e erronea valutazione dei fatti – Violazione e Falsa applicazione dell’art. 39 TULPS.
Si afferma che l’Amministrazione avrebbe dovuto dare un'adeguata valutazione non solo del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto interessato, che potesse giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, come in caso di personalità violente, aggressive o prive della normale capacità di autocontrollo.
Si evidenzia che in materia di autorizzazioni di polizia, l'Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito di non affidabilità del privato, non può comunque prescindere, nei provvedimenti di diniego o di revoca, da una congrua e adeguata motivazione, onde evidenziare le specifiche ragioni che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi.
Si sottolinea che il ricorrente è dipendente di “ istituti di vigilanza e di investigazione privata ” e la revoca del decreto di approvazione alla nomina di Guardia Particolare Giurata e della relativa licenza di porto di pistola è illegittima ove motivata dalla sussistenza di denunce penali, poiché l’Autorità di polizia non può limitarsi a richiamarle acriticamente.
Si è costituita per resistere l’U.T.G. Prefettura di Ancona, difendendosi con documenti e memoria.
L’istanza cautelare che era contenuta nel ricorso è stata rigettata con articolata ordinanza n. 83/2025.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il mezzo di gravame va rigettato, dovendosi confermare le argomentazioni in punto di fumus boni iuris , espresse nella citata ordinanza cautelare.
I motivi di diritto possono essere congiuntamente trattati, data la loro connessione.
All’approfondito esame proprio della fase di merito, emerge che il potere discrezionale riconosciuto alla Prefettura non si è discostato dalla giurisprudenza in materia di detenzione e uso di armi, essendo la motivazione addotta dall'Amministrazione, sulla base dei fatti accertati con approfondita istruttoria, coerente e idonea a dare conto dei presupposti fondanti il provvedimento gravato, tenuto conto degli interessi tutelati e della natura cautelare e preventiva, degli atti regolanti il controllo delle armi.
L’omessa presentazione della querela da parte della compagna del ricorrente non elide i fatti storici specificamente documentati, atteso che la P.A. mantiene il potere di valutare i fatti nella loro dimensione storica obiettiva, espressiva della personalità del ricorrente, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale.
La valutazione ai fini amministrativi differisce, infatti, da quella rilevante ai fini penali, poiché persegue lo scopo di prevenire in via precauzionale il rischio che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 16.4.2025 n. 3285; Cons. Stato, Sez. III, 6.12.2019 n. 8360; Cons. Stato, Sez. III, 18.32019, n. 1790 e Cons. Stato, Sez. III, 24.8.2016, n. 3687).
Nel caso di situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, tali da causare apprensione nel vicinato e l’intervento delle forze dell’ordine, è ragionevole la scelta dell'Amministrazione sia di procedere al ritiro cautelare ex art. 39 T.u.p.s, (vista l’esigenza cautelare, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 29 gennaio 2020, n. 715), sia di vietare la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi ne risulti coinvolto, al fine di prevenire che la situazione possa degenerare e ciò anche in assenza dell'accertamento di condotte minacciose compiute con uso di armi ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. III, n. 1790/2019, 7 settembre 2018, n. 4260 e 5 luglio 2016, n. 2990).
Il vaglio di legittimità del provvedimento gravato, ovviamente, avviene alla luce della situazione di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione. Per cui sono fatte salve eventuali future determinazioni dell’Amministrazione a fronte di mutate situazioni e di nuove istanze da parte del ricorrente.
Per le ragioni esposte il ricorso va respinto. Si ravvisano sufficienti elementi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.