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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11823 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 28018/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28018/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Appello ad ordinanza di cancellazione/estinzione del Giudice di Pace di Napoli e vertente
TRA
(C.F./P.I. ) – già Parte_1 P.IVA_1 denominata quale incorporante di Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale
[...] Controparte_4 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Greco – giusta procura in atti - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli al Centro Direzionale, Piazza Esedra, isola F10,
APPELLANTE
E
(C.F. ), dom.to come in atti CP_5 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
E
, (C.F. ), Controparte_6 C.F._2 CP_7
(C.F. ,
[...] C.F._3 Controparte_8
(C.F. ), (C.F. C.F._4 Controparte_9 ), e (C.F. C.F._5 Controparte_10
), tutti n. q. di eredi di dom.ti C.F._6 Controparte_11 comr in atti
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione d'appello, ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava l'ordinanza resa, all'interno del procedimento con n. R.G. 1093/18, nel verbale d'udienza del 27/04/2022, con cui il Giudice di Pace di Barra disponeva erroneamente la cancellazione della causa dal ruolo.
La parte appellante, nella specie, esponeva che il giudizio di primo grado traeva origine dall'atto di citazione notificato a lei ed al Controparte_11 ad opera del con cui quest'ultimo chiedeva di vedersi CP_5 riconosciuto il ristoro dei danni subìti a seguito del sinistro verificatosi in Napoli, alla Via Comunale Maranda, il giorno 04.03.2017 alle ore 18.30 circa, allorquando, assumeva che il veicolo, asseritamente di sua proprietà, nel mentre era fermo in sosta lungo il margine destro della carreggiata, veniva colliso nella fiancata laterale sinistra dall'autovettura Fiat Panda targato BN597GC di proprietà del CP_11
Incardinato il giudizio, si costituiva la convenuta che, Controparte_12 contestando estensivamente la domanda attorea, sia sul piano della titolarità passiva sia sul piano del merito, ne chiedeva il rigetto in quanto infondata.
Ciò posto, il processo in primo grado proseguiva secondo l.'excursus indicato dall'appellante in atti e di cui, per brevità, si riportano gli stralci più significativi “4) Alla prima udienza di comparizione delle parti del 18 aprile 2018, parte attrice chiedeva “…l'ammissione della prova sulle circostanze di fatto di cui b, c, e d, di cui alla premessa dell'atto di citazione con il teste domito in Bellizzi alla Piazza Europa, n.7…” e l'Ill.mo Testimone_1
Giudicante così disponeva: “ammette l'interrogatorio formale deferito all'attore; ammette altresì la prova, come articolata;
rinvia per l'assunzione dei mezzi istruttori al 15/01/2019.” (cfr. verbale di causa 18 aprile 2018 doc. all.3). - 5) All'udienza del 15 gennaio 2019, espletato l'interrogatorio formale dell'attore sig. stante l'assenza del teste indotto da parte CP_5 attrice, il giudizio veniva rimesso all'udienza del 26 giugno 2019 “…per
- 2 - l'espletamento della prova”; (cfr. verbale di causa 15 gennaio 2019, doc. all.4).- 6) All'udienza del 26 giugno 2019, il Giudice così disponeva: “preso atto dello smarrimento del verbale di prima udienza rinvia al 17/03/20 e manda alla Cancelleria di effettuare ricerche;
autorizza le parti alla sua ricostruzione a mezzo copia ove in loro possesso…”. (cfr. verbale di causa 26 giugno 2019 doc. all.5).- 7) All'udienza del 20 ottobre 2020, cui la causa proveniva dal rinvio d'ufficio del 17 marzo 2020, stante il mancato ritrovamento del verbale dell'udienza del 18/04/2018, parte attrice richiedeva nuovamente l'ammissione della prova, stavolta però con un diverso teste
“…Di domito in Napoli Vico Conso n. 12” e l'Ill.mo Testimone_2
Giudicante così disponeva “…ammette la prova testimoniale, come articolata, rinvia per l'espletamento al 21/05/21 …”. (cfr. verbale di causa 20 ottobre 2020 doc. all.6). - 8) All'udienza del 21 maggio 2021 la
[...]
previo deposito del verbale di udienza del 18 aprile Parte_1
2018, chiedeva dichiararsi parte attrice decaduta dalla prova ed il Giudice riservava la decisione sul punto. (cfr. verbale di causa 21 maggio 2021, doc. all.7). - 9) A scioglimento della su richiamata riserva, in data 22 maggio 2021, veniva resa ordinanza - mai comunicata e/o notificata all'odierna appellante – del seguente tenore: “…Dichiara Parte_1
l'attore decaduto dalla prova testimoniale e fissa per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del 25 marzo 2022”. (cfr. ordinanza 22 maggio 2021, doc. all.8). - 10) Detta ordinanza, come detto, non veniva comunicata alle parti sicché all'udienza del 25 marzo 2022 il Giudice preso atto che nessuno era comparso, rinviava ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 27 aprile 2022. (cfr. ordinanza 25 marzo 2022, doc. all.9). Nonostante la previsione di cui all'art. 181 c.p.c. neppure questa ordinanza veniva mai comunicata e/o notificata all'odierna appellante Parte_1
- 11) All'udienza del 27 aprile 2022, stante la mancata incolpevole
[...] comparizione delle parti, l'Ill.mo Giudicante disponeva “la cancellazione della causa dal ruolo.” (cfr. ordinanza 27 aprile 2022” (cfr. pagg. 4 e 5 atto di citazione d'appello).
Assunta l'erroneità della declaratoria di estinzione del processo, l'appellante, vistasi rigettare anche l'istanza di rimessione sul ruolo della causa dichiarata estinta ad opera del Giudice di Pace, interponeva gravame con cui, richiesta la riforma della ordinanza innanzi richiamata, domandava il rigetto, nel merito, della pretesa avanzata dal in primo grado. CP_5
- 3 - Dichiarata la contumacia del con ordinanza del 13/03/2023, ed CP_5 ancora con ordinanza del 04/12/2023 degli eredi del Controparte_11 medio tempore deceduto, il Giudice, dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, autorizzava parte appellante alla sua ricostruzione con gli atti a disposizione, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/09/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove, preso atto delle note scritte della parte costituita, assegnava la causa a sentenza, concedendo alla stessa il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Così riassunti i termini del gravame, occorre affermare che l'appello è parzialmente fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
In via preliminare, mette conto evidenziare che l'impugnato provvedimento del Giudice di pace risulta già erroneo laddove dispone la sola cancellazione della causa dal ruolo. L'art. 181 co 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 112/2008, come mod. dalla L. 133/08, prevede, infatti, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale estinzione del giudizio.
Ancora, è noto, come afferma la Cassazione, che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
Ciò posto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Tale norma è richiamata dall'art. 309 c.p.c., che ne estende l'applicazione al caso di mancata comparizione di tutte le parti ad una qualsiasi udienza nel corso del processo. Ora, posto che la norma richiamata onera la cancelleria di comunicare alle parti costituite il provvedimento di fissazione della nuova
- 4 - udienza o di quella successiva, allora, l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo è da ritenersi nulla in caso di omesso adempimento della comunicazione. Nel caso di specie, dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado ricostruito, ed in particolare dallo storico del richiamato fascicolo, non risulta emergere, infatti, alcuna comunicazione né dell'ordinanza del 22/05/2021, con cui è stata sciolta la riserva assunta all'udienza del 21/05/2021, né dei successivi provvedimenti di rinvio e di cancellazione della causa dal ruolo di cui, rispettivamente, ai verbali del 25/03/2022 e del 27/04/2022.
Tuttavia, quanto alle conseguenze derivanti dalla rilevata nullità del provvedimento di cancellazione (estinzione) del giudizio di primo grado, si osserva che, per costante giurisprudenza, “In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo grado laddove, in ipotesi di giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non anche se l'estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito” (in questi termini, da ultimo, Cass., n. 40831/2021; nello stesso senso, v, anche Cass., n. 22917/2010 e n. 26832/2006). Ancora, sul punto si veda pure l'ordinanza della Cassazione n. 21586/2018 che ha, infatti, ribadito che: “Poiché l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo resa a norma dell'art. 181, comma 1, c.p.c. è provvedimento estintivo del giudizio, indipendentemente dal fatto che ad esso si accompagni, o meno, una esplicita pronuncia in tal senso, deve poi darsi atto che ove il giudice di appello riformi il provvedimento pronunciato in prime cure, in quanto emesso in assenza delle condizioni che lo potevano legittimare, troverà applicazione l'art. 354, comma 2, c.p.c.”
Nel caso di specie, poiché l'estinzione è stata dichiarata dal giudice monocratico di primo grado senza il previo svolgimento dell'udienza di
- 5 - precisazione delle conclusioni, come si evince dall'ordinanza del 22/05/2021, in applicazione dei principi che precedono, consegue la rimessione della causa al Giudice di Pace per la riassunzione della stessa nei termini di legge.
L'assenza di una pronuncia nel merito nella precedente fase processuale, al pari della decisione di mero rito adottata all'esito della presente impugnazione, così come la mancata costituzione delle parti appellate che, peraltro, non hanno contribuito alla realizzazione del vizio processuale in questione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza del 27.4.2022 di cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, rimette la causa al Giudice di Pace, davanti al quale la stessa andrà riassunta nei termini di legge;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
.
- 6 -
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28018/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Appello ad ordinanza di cancellazione/estinzione del Giudice di Pace di Napoli e vertente
TRA
(C.F./P.I. ) – già Parte_1 P.IVA_1 denominata quale incorporante di Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale
[...] Controparte_4 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Greco – giusta procura in atti - ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli al Centro Direzionale, Piazza Esedra, isola F10,
APPELLANTE
E
(C.F. ), dom.to come in atti CP_5 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
E
, (C.F. ), Controparte_6 C.F._2 CP_7
(C.F. ,
[...] C.F._3 Controparte_8
(C.F. ), (C.F. C.F._4 Controparte_9 ), e (C.F. C.F._5 Controparte_10
), tutti n. q. di eredi di dom.ti C.F._6 Controparte_11 comr in atti
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione d'appello, ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava l'ordinanza resa, all'interno del procedimento con n. R.G. 1093/18, nel verbale d'udienza del 27/04/2022, con cui il Giudice di Pace di Barra disponeva erroneamente la cancellazione della causa dal ruolo.
La parte appellante, nella specie, esponeva che il giudizio di primo grado traeva origine dall'atto di citazione notificato a lei ed al Controparte_11 ad opera del con cui quest'ultimo chiedeva di vedersi CP_5 riconosciuto il ristoro dei danni subìti a seguito del sinistro verificatosi in Napoli, alla Via Comunale Maranda, il giorno 04.03.2017 alle ore 18.30 circa, allorquando, assumeva che il veicolo, asseritamente di sua proprietà, nel mentre era fermo in sosta lungo il margine destro della carreggiata, veniva colliso nella fiancata laterale sinistra dall'autovettura Fiat Panda targato BN597GC di proprietà del CP_11
Incardinato il giudizio, si costituiva la convenuta che, Controparte_12 contestando estensivamente la domanda attorea, sia sul piano della titolarità passiva sia sul piano del merito, ne chiedeva il rigetto in quanto infondata.
Ciò posto, il processo in primo grado proseguiva secondo l.'excursus indicato dall'appellante in atti e di cui, per brevità, si riportano gli stralci più significativi “4) Alla prima udienza di comparizione delle parti del 18 aprile 2018, parte attrice chiedeva “…l'ammissione della prova sulle circostanze di fatto di cui b, c, e d, di cui alla premessa dell'atto di citazione con il teste domito in Bellizzi alla Piazza Europa, n.7…” e l'Ill.mo Testimone_1
Giudicante così disponeva: “ammette l'interrogatorio formale deferito all'attore; ammette altresì la prova, come articolata;
rinvia per l'assunzione dei mezzi istruttori al 15/01/2019.” (cfr. verbale di causa 18 aprile 2018 doc. all.3). - 5) All'udienza del 15 gennaio 2019, espletato l'interrogatorio formale dell'attore sig. stante l'assenza del teste indotto da parte CP_5 attrice, il giudizio veniva rimesso all'udienza del 26 giugno 2019 “…per
- 2 - l'espletamento della prova”; (cfr. verbale di causa 15 gennaio 2019, doc. all.4).- 6) All'udienza del 26 giugno 2019, il Giudice così disponeva: “preso atto dello smarrimento del verbale di prima udienza rinvia al 17/03/20 e manda alla Cancelleria di effettuare ricerche;
autorizza le parti alla sua ricostruzione a mezzo copia ove in loro possesso…”. (cfr. verbale di causa 26 giugno 2019 doc. all.5).- 7) All'udienza del 20 ottobre 2020, cui la causa proveniva dal rinvio d'ufficio del 17 marzo 2020, stante il mancato ritrovamento del verbale dell'udienza del 18/04/2018, parte attrice richiedeva nuovamente l'ammissione della prova, stavolta però con un diverso teste
“…Di domito in Napoli Vico Conso n. 12” e l'Ill.mo Testimone_2
Giudicante così disponeva “…ammette la prova testimoniale, come articolata, rinvia per l'espletamento al 21/05/21 …”. (cfr. verbale di causa 20 ottobre 2020 doc. all.6). - 8) All'udienza del 21 maggio 2021 la
[...]
previo deposito del verbale di udienza del 18 aprile Parte_1
2018, chiedeva dichiararsi parte attrice decaduta dalla prova ed il Giudice riservava la decisione sul punto. (cfr. verbale di causa 21 maggio 2021, doc. all.7). - 9) A scioglimento della su richiamata riserva, in data 22 maggio 2021, veniva resa ordinanza - mai comunicata e/o notificata all'odierna appellante – del seguente tenore: “…Dichiara Parte_1
l'attore decaduto dalla prova testimoniale e fissa per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del 25 marzo 2022”. (cfr. ordinanza 22 maggio 2021, doc. all.8). - 10) Detta ordinanza, come detto, non veniva comunicata alle parti sicché all'udienza del 25 marzo 2022 il Giudice preso atto che nessuno era comparso, rinviava ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 27 aprile 2022. (cfr. ordinanza 25 marzo 2022, doc. all.9). Nonostante la previsione di cui all'art. 181 c.p.c. neppure questa ordinanza veniva mai comunicata e/o notificata all'odierna appellante Parte_1
- 11) All'udienza del 27 aprile 2022, stante la mancata incolpevole
[...] comparizione delle parti, l'Ill.mo Giudicante disponeva “la cancellazione della causa dal ruolo.” (cfr. ordinanza 27 aprile 2022” (cfr. pagg. 4 e 5 atto di citazione d'appello).
Assunta l'erroneità della declaratoria di estinzione del processo, l'appellante, vistasi rigettare anche l'istanza di rimessione sul ruolo della causa dichiarata estinta ad opera del Giudice di Pace, interponeva gravame con cui, richiesta la riforma della ordinanza innanzi richiamata, domandava il rigetto, nel merito, della pretesa avanzata dal in primo grado. CP_5
- 3 - Dichiarata la contumacia del con ordinanza del 13/03/2023, ed CP_5 ancora con ordinanza del 04/12/2023 degli eredi del Controparte_11 medio tempore deceduto, il Giudice, dopo alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, autorizzava parte appellante alla sua ricostruzione con gli atti a disposizione, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/09/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove, preso atto delle note scritte della parte costituita, assegnava la causa a sentenza, concedendo alla stessa il termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Così riassunti i termini del gravame, occorre affermare che l'appello è parzialmente fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
In via preliminare, mette conto evidenziare che l'impugnato provvedimento del Giudice di pace risulta già erroneo laddove dispone la sola cancellazione della causa dal ruolo. L'art. 181 co 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 112/2008, come mod. dalla L. 133/08, prevede, infatti, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale estinzione del giudizio.
Ancora, è noto, come afferma la Cassazione, che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
Ciò posto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Tale norma è richiamata dall'art. 309 c.p.c., che ne estende l'applicazione al caso di mancata comparizione di tutte le parti ad una qualsiasi udienza nel corso del processo. Ora, posto che la norma richiamata onera la cancelleria di comunicare alle parti costituite il provvedimento di fissazione della nuova
- 4 - udienza o di quella successiva, allora, l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo è da ritenersi nulla in caso di omesso adempimento della comunicazione. Nel caso di specie, dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado ricostruito, ed in particolare dallo storico del richiamato fascicolo, non risulta emergere, infatti, alcuna comunicazione né dell'ordinanza del 22/05/2021, con cui è stata sciolta la riserva assunta all'udienza del 21/05/2021, né dei successivi provvedimenti di rinvio e di cancellazione della causa dal ruolo di cui, rispettivamente, ai verbali del 25/03/2022 e del 27/04/2022.
Tuttavia, quanto alle conseguenze derivanti dalla rilevata nullità del provvedimento di cancellazione (estinzione) del giudizio di primo grado, si osserva che, per costante giurisprudenza, “In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo grado laddove, in ipotesi di giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non anche se l'estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito” (in questi termini, da ultimo, Cass., n. 40831/2021; nello stesso senso, v, anche Cass., n. 22917/2010 e n. 26832/2006). Ancora, sul punto si veda pure l'ordinanza della Cassazione n. 21586/2018 che ha, infatti, ribadito che: “Poiché l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo resa a norma dell'art. 181, comma 1, c.p.c. è provvedimento estintivo del giudizio, indipendentemente dal fatto che ad esso si accompagni, o meno, una esplicita pronuncia in tal senso, deve poi darsi atto che ove il giudice di appello riformi il provvedimento pronunciato in prime cure, in quanto emesso in assenza delle condizioni che lo potevano legittimare, troverà applicazione l'art. 354, comma 2, c.p.c.”
Nel caso di specie, poiché l'estinzione è stata dichiarata dal giudice monocratico di primo grado senza il previo svolgimento dell'udienza di
- 5 - precisazione delle conclusioni, come si evince dall'ordinanza del 22/05/2021, in applicazione dei principi che precedono, consegue la rimessione della causa al Giudice di Pace per la riassunzione della stessa nei termini di legge.
L'assenza di una pronuncia nel merito nella precedente fase processuale, al pari della decisione di mero rito adottata all'esito della presente impugnazione, così come la mancata costituzione delle parti appellate che, peraltro, non hanno contribuito alla realizzazione del vizio processuale in questione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M
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Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza del 27.4.2022 di cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, rimette la causa al Giudice di Pace, davanti al quale la stessa andrà riassunta nei termini di legge;
b) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 15.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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