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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà, viste le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
22.04.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 631/2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] , ivi residente in C.da Vanelle snc, Parte_1
C.F. , domiciliata a Enna in via Valverde 22 presso lo studio CodiceFiscale_1
dell' Avv. Francesca Tripi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-Opponente
CONTRO
Per la - con sede Controparte_1
in Catania Corso Italia, n. 104 (C.F.: , in proprio, rappresentata, P.IVA_1
dall' - con sede in Palermo via Controparte_2
Ausonia n. 83, (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Benintende giusta procura in atti .
-Opposto
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, si Parte_1
opponeva al decreto ingiuntivo al decreto ingiuntivo n. 94/2024 , emesso dal
Tribunale di Enna in data 20.5.2024 nel procedimento di cui al RG 429/2024 su istanza di Controparte_1
Si costituiva l'opposta, resistendo alle domande ed eccezioni formulate dall'attrice opponente.
All'udienza del 14/01/2025 le parti, congiuntamente chiedevano un rinvio pendendo trattative di bonario componimento.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025, le parti sul presupposto di aver raggiunto un accordo stragiudiziale sulle rispettive pretese, hanno concordemente precisato le conclusioni, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ed integrale compensazione delle spese di lite.
A fronte delle concordi conclusioni delle parti e del venir meno delle ragioni di contrasto tra le stesse, il Tribunale non può che prendere atto del sopravvenuto venir meno dell'interesse ad una pronuncia di merito sulle rispettive domande avanzate.
Deve, pertanto, effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, così come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
2 - dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 94/2024 ;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Enna 09.09.2025 Il Giudice onorario
Dott. Pier Maria Carà
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà, viste le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
22.04.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 631/2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] , ivi residente in C.da Vanelle snc, Parte_1
C.F. , domiciliata a Enna in via Valverde 22 presso lo studio CodiceFiscale_1
dell' Avv. Francesca Tripi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
-Opponente
CONTRO
Per la - con sede Controparte_1
in Catania Corso Italia, n. 104 (C.F.: , in proprio, rappresentata, P.IVA_1
dall' - con sede in Palermo via Controparte_2
Ausonia n. 83, (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Benintende giusta procura in atti .
-Opposto
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, si Parte_1
opponeva al decreto ingiuntivo al decreto ingiuntivo n. 94/2024 , emesso dal
Tribunale di Enna in data 20.5.2024 nel procedimento di cui al RG 429/2024 su istanza di Controparte_1
Si costituiva l'opposta, resistendo alle domande ed eccezioni formulate dall'attrice opponente.
All'udienza del 14/01/2025 le parti, congiuntamente chiedevano un rinvio pendendo trattative di bonario componimento.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025, le parti sul presupposto di aver raggiunto un accordo stragiudiziale sulle rispettive pretese, hanno concordemente precisato le conclusioni, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ed integrale compensazione delle spese di lite.
A fronte delle concordi conclusioni delle parti e del venir meno delle ragioni di contrasto tra le stesse, il Tribunale non può che prendere atto del sopravvenuto venir meno dell'interesse ad una pronuncia di merito sulle rispettive domande avanzate.
Deve, pertanto, effettivamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, così come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
2 - dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 94/2024 ;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Enna 09.09.2025 Il Giudice onorario
Dott. Pier Maria Carà
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