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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/09/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2379 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Roberto Merlani, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Giampaolo Costantino, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI All'udienza cartolare del 13 dicembre 2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note depositate telematicamente. Con decreto emesso il 30 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 03.03.1996 con in Viterbo, registrato agli atti dello Stato Civile di tale Comune Controparte_1 all'Atto N. 13, P. II, s.A anno 1996;
- che dalla loro unione sentimentale non sono nati figli;
- che il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione consensuale dei coniugi il 16.01.09 alle condizioni concordate dalle parti;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra i coniugi;
- che sono oramai decorsi i termini di legge ai fini della domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di essere disoccupata e non economicamente autosufficiente.
Tanto dedotto, la ricorrente ha quindi concluso chiedendo al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione di natura economica, con riconoscimento di euro 250,00 mensile a titolo di assegno divorzile a carico del , rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
Istat.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
All'udienza tenutasi il 10.01.24 è comparsa la ricorrente assistita dal proprio difensore, nonché il personalmente senza difensore. CP_1
Il procuratore dell'istante ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed ha richiesto l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., nonché emissione di una sentenza parziale di divorzio.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Nella medesima data con separata ordinanza sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, il
2 Giudice relatore ha fissato l'udienza per la decisione al 13 dicembre 2024 ore 9,30 concedendo i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
In data 11.01.2024 è stata emessa sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con memoria difensiva del 05.12.2024 si è costituito in giudizio il CP_1 che ha aderito alla domanda di divorzio ed ha richiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la , ponendo a carico del Pt_1 CP_1 un assegno divorzile in favore della ricorrente di euro 150,00 mensili, somma pari a quella stabilita per il suo mantenimento in sede di separazione.
Parte ricorrente ha depositato le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulle statuizioni economiche
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 250,00 mensili, mentre il resistente ha richiesto disporsi un assegno divorzile in favore della ricorrente di euro 150,00 mensili, somma pari a quella stabilita per il suo mantenimento in sede di separazione.
La ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito, di vivere unitamente alla madre in una casa popolare per cui versa euro 10,00 di affitto, di avere problemi alla schiena e di avere richiesto una pensione di invalidità, mentre parte resistente, costituitosi all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha depositato documentazione reddituale da cui risulta uno stipendio mensile di euro 1.550,00 circa quale lavoratore dipendente presso Formula Ambiente S.p.a., importo risultante superiore a quello percepito all'epoca della separazione.
Va osservato che in sede di separazione consensuale le parti avevano richiesto congiuntamente il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro
150,00 mensili in favore della ricorrente che era stato disposto dal Tribunale.
3 Occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri
e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dovere riconoscere un assegno di mantenimento a favore della resistente di euro 200,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2023 e con aumento Istat dal medesimo mese.
Dall'esame della situazione reddituale e patrimoniale delle parti risulta una sperequazione tra le parti che giustifica la corresponsione di un assegno divorzile.
Va inoltre evidenziato che il resistente non ha mai provveduto all'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale e da oltre un anno non ha più provveduto al versamento dell'assegno 4 stesso.
Infine, la circostanza per cui è risultato un miglioramento del reddito del resistente rispetto al periodo della separazione giustifica l'importo dell'assegno divorzile come sopra indicato, in quanto mentre in sede di separazione il resistente aveva dichiarato di percepire euro 800,00 mensili, dagli estratti conto depositati risulta uno stipendio nel 2024 in media di euro 1.500,00 mensili, dall'ISEE per l'anno 2023 depositato dalla ricorrente risulta per il nucleo familiare un indicatore della situazione economica di euro 9.155,40 a fronte di un matrimonio della durata di anni tredici.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2379/2023 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 11.01.2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, al mantenimento della moglie attraverso la Parte_1 corresponsione mensile della somma di euro 200,00, annualmente rivalutata secondo indici Istat, con decorrenza dal mese di settembre 2023; dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Civitavecchia il 26 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2379 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Roberto Merlani, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Giampaolo Costantino, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI All'udienza cartolare del 13 dicembre 2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note depositate telematicamente. Con decreto emesso il 30 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 03.03.1996 con in Viterbo, registrato agli atti dello Stato Civile di tale Comune Controparte_1 all'Atto N. 13, P. II, s.A anno 1996;
- che dalla loro unione sentimentale non sono nati figli;
- che il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione consensuale dei coniugi il 16.01.09 alle condizioni concordate dalle parti;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione tra i coniugi;
- che sono oramai decorsi i termini di legge ai fini della domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di essere disoccupata e non economicamente autosufficiente.
Tanto dedotto, la ricorrente ha quindi concluso chiedendo al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione di natura economica, con riconoscimento di euro 250,00 mensile a titolo di assegno divorzile a carico del , rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
Istat.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
All'udienza tenutasi il 10.01.24 è comparsa la ricorrente assistita dal proprio difensore, nonché il personalmente senza difensore. CP_1
Il procuratore dell'istante ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed ha richiesto l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., nonché emissione di una sentenza parziale di divorzio.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Nella medesima data con separata ordinanza sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, il
2 Giudice relatore ha fissato l'udienza per la decisione al 13 dicembre 2024 ore 9,30 concedendo i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
In data 11.01.2024 è stata emessa sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con memoria difensiva del 05.12.2024 si è costituito in giudizio il CP_1 che ha aderito alla domanda di divorzio ed ha richiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la , ponendo a carico del Pt_1 CP_1 un assegno divorzile in favore della ricorrente di euro 150,00 mensili, somma pari a quella stabilita per il suo mantenimento in sede di separazione.
Parte ricorrente ha depositato le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulle statuizioni economiche
La ricorrente ha richiesto un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 250,00 mensili, mentre il resistente ha richiesto disporsi un assegno divorzile in favore della ricorrente di euro 150,00 mensili, somma pari a quella stabilita per il suo mantenimento in sede di separazione.
La ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale di essere disoccupata e di non percepire alcun reddito, di vivere unitamente alla madre in una casa popolare per cui versa euro 10,00 di affitto, di avere problemi alla schiena e di avere richiesto una pensione di invalidità, mentre parte resistente, costituitosi all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha depositato documentazione reddituale da cui risulta uno stipendio mensile di euro 1.550,00 circa quale lavoratore dipendente presso Formula Ambiente S.p.a., importo risultante superiore a quello percepito all'epoca della separazione.
Va osservato che in sede di separazione consensuale le parti avevano richiesto congiuntamente il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro
150,00 mensili in favore della ricorrente che era stato disposto dal Tribunale.
3 Occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri
e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dovere riconoscere un assegno di mantenimento a favore della resistente di euro 200,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2023 e con aumento Istat dal medesimo mese.
Dall'esame della situazione reddituale e patrimoniale delle parti risulta una sperequazione tra le parti che giustifica la corresponsione di un assegno divorzile.
Va inoltre evidenziato che il resistente non ha mai provveduto all'adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale e da oltre un anno non ha più provveduto al versamento dell'assegno 4 stesso.
Infine, la circostanza per cui è risultato un miglioramento del reddito del resistente rispetto al periodo della separazione giustifica l'importo dell'assegno divorzile come sopra indicato, in quanto mentre in sede di separazione il resistente aveva dichiarato di percepire euro 800,00 mensili, dagli estratti conto depositati risulta uno stipendio nel 2024 in media di euro 1.500,00 mensili, dall'ISEE per l'anno 2023 depositato dalla ricorrente risulta per il nucleo familiare un indicatore della situazione economica di euro 9.155,40 a fronte di un matrimonio della durata di anni tredici.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2379/2023 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 11.01.2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno Controparte_1
5 di ogni mese, al mantenimento della moglie attraverso la Parte_1 corresponsione mensile della somma di euro 200,00, annualmente rivalutata secondo indici Istat, con decorrenza dal mese di settembre 2023; dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Civitavecchia il 26 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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