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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11467 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Laura Centofanti Presidente
Dott. Alfredo Landi Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 63986 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 26/3/2025
TRA
ED AT E con gli Avv. AULINO VALERIO Parte_1 Parte_2
e AL NT
Opponenti
E
e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da con l'Avv. MANUELA MAZZONI Controparte_3
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 16069/21 emesso dal Tribunale di Roma in
data 01/09/2021
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26/3/2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La società quale procuratrice della Controparte_3 [...]
a sua volta procuratrice della agiva in via monitoria nei confronti Controparte_2 Controparte_1
di AT, ED AT E MA AT per il pagamento dell'importo Parte_1
complessivo di euro 79.749,37, oltre interessi legali e le spese di procedura.
Secondo la prospettazione del ricorrente il credito richiesto deriva da due contratti di fideiussione omnibus (del 15/10/2008 e del 17/06/2011, doc. 10 e 11 allegati al fascicolo monitorio) stipulati con la , poi diventata Controparte_4
per un importo originario di euro 112.500,00 stipulati a garanzia Controparte_5
di due contratti bancari (un conto corrente ordinario e un conto anticipi) intestati alla
[...]
Società dichiarata fallita nell'anno 2015, per i quali vi erano due saldi passivi Controparte_6
per gli importi di euro 1.852,15 ed euro 77.897,22.
Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo n. 16069/21 con il quale è stato ingiunto a
AT, ED AT E AT il pagamento dell'importo Parte_1 Pt_2
complessivo di euro 79.749,37, oltre interessi legali e le spese di procedura.
Con atto di citazione regolarmente notificato AT ED AT E Parte_1
MA AT convenivano, innanzi a questo Tribunale, rassegnando le CP_1
seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente
opposizione: 1) in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto; 2) in via preliminare dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per il difetto di
legittimazione processuale e/o di rappresentanza della della Controparte_1 [...]
e della;
3) dichiarare la nullità e/o la risoluzione Controparte_2 Controparte_3
dei contratti di fideiussione omnibus presenti in atti;
4) revocare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo opposto, ovvero il decreto ingiuntivo n.16069/21, nell'ambito del procedimento n.
44819/21 RG, emesso in data 01/09/2021 e depositato in cancelleria in data 03/09/2021, dal
Tribunale Ordinario di Roma, e per l'effetto, dichiararlo nullo e/o inefficace per tutte le ragioni
esposte in premessa, anche in accoglimento dell'eccezione preliminare in rito di carenza di
2 legittimazione attiva;
5) comunque, accertare e dichiarare che i Sig.ri Alfredo, e Parte_1 Pt_2
non sono obbligati al pagamento della somma ingiunta o di altra somma nei confronti
[...]
delle Società opposte;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei
sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla domanda attrice CP_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 27/12/2022 veniva denegata l'istanza di provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 26/3/2025 tenutasi “mediante lo scambio e
il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con l'opposizione proposta lamentano gli opponenti:
1) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
2) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva di per CP_1
sussistenza “ipoteca attualmente esistente a favore della originaria creditrice, CP_4
ossia in favore di un soggetto diverso dalla odierna titolare del credito;
3) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di rappresentanza della
[...]
e della Controparte_2 Controparte_3
4) nullità dei contratti di fideiussione intervenuti fra le parti e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.;
5) estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., per mancato rispetto del termine previsto;
6) nullità dei contratti di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust (art. 2 l. n.
287/90).
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta,
sotto tutti i profili censurati.
3 Quanto alla prova della titolarità del credito in capo all'opposta, va osservato che la stessa ha depositato l'avviso di cessione in G.U. che, purché esso sia strutturato in maniera tale da indicare con chiarezza i criteri di inclusione ed esclusione dei crediti oggetto di cessione e con l'individuazione delle categorie interessate dall'operazione di cartolarizzazione, consente di assolvere l'onere probatorio in tema di titolarità del credito.
È necessario, secondo la Suprema Corte, che i crediti ceduti siano “determinati o
determinabili”, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass.
Civ nn. 15884/2019; 17110/2019; 22151/2019; 4334/2020 Cass. n. 24798 del 5.11.2020,
nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020; Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n. 24047). Il medesimo principio è stato affermato di recente, tra le altre, da Cass., I Sezione, N. 1642 del 26.6.2023; dalla
Sezione II della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25400 del 12.12.2022 e ribadito anche dalla
Sezione III della Suprema Corte, con la Sentenza n. 4277 del 10/02/2023.
Inoltre, nel caso di specie l'opposta ha prodotto altresì la lista dei crediti ceduti tra i quali compare il numero di riferimento dei rapporti ceduti e la dichiarazione della cedente di attestazione che il credito oggetto della controversia rientra tra quelli ceduti (cfr. doc. 1 e 2
allegati alla comparsa di costituzione): tali produzioni consentono di rigettare l'eccezione sollevata
(cfr. Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7725).
Quanto al preteso difetto di legittimazione attiva per la sussistenza “ipoteca attualmente esistente a favore della , originaria creditrice, l'eccezione va integralmente rigettata atteso CP_4
che a seguito della cessione la titolare dell'ipoteca è la come previsto nella richiamata G.U. CP_1
n. 86/2018 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) ove a pagina 25 si legge: “ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 , dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'art. 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a
favore dei cedenti, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”.
4 Quanto al preteso difetto di rappresentanza della e Controparte_7
della va osservato che esse non agiscono quali sostituti Controparte_8
processuali ma quali rappresentanti.
agisce in nome e per conto del rappresentato ( a CP_8 Controparte_2
sua volta procuratrice speciale e rappresentante di , non acquistando la qualità di CP_1
parte e non subendo alcun effetto, se non quelli strettamente inerenti al suo potere di rappresentanza.
A differenza di quanto sostenuto dagli opponenti, non si è verificata nessuna “violazione dei
principi generali in tema di rappresentanza processuale” applicandosi semplicemente le norme in materia di rappresentanza ex artt. 75 c.p.c.
Passando al merito della causa va affrontata in via logicamente prioritaria la domanda di nullità delle fideiussioni.
La domanda è infondata.
In ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra
Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003
dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le
intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
5 In particolare, la Banca di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
• all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero
state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere
restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per
qualsiasi altro motivo”;
• all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o
qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si
intende derogato”;
• all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90
considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_3
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua
6 parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa
Part potesse essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e,
fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”,
in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Nel provvedimento citato la Banca d'Italia, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo
1957 c.c….l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale
7 sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta
della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia
in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,
dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si
8 riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e
1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che,
invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”,
emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. -
riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità
dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità
non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via
9 generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché
la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) -ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02
maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, “a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori
della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d'Italia, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.
Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio
2005 è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) è sufficiente a provare che
10 quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Del resto, la giurisprudenza di questa stessa Sezione Specializzata in materia di Impresa, si è
conformata alla citata pronunzia delle Sezioni Unite del dicembre 2021 (cfr. ex multiis, Tribunale di
Roma, Diciassettesima Sezione civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenze n.
2659/2022, n. 3855/2023, n. 7146/2023, n. 7242/2023, n. 8885/2023, n. 8898/2023, n.
10581/2023, n. 11668/2023).
Nel caso di specie, preliminarmente va osservato che le fideiussioni sottoscritte tra le parti in data 15/10/2008 e del 17/06/2011 hanno natura di fideiussione omnibus in quanto, dalla lettura delle stesse, emerge che il credito garantito era relativo a una serie indefinita di operazioni (cfr.
doc. 10 e 11 allegati al fascicolo monitorio).
Parte attrice ha poi dedotto che il testo della citata fideiussione fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria italiana, con particolare riferimento alle clausole 2, 6 e 8 senza però fornirne alcuna prova, non provvedendo a depositare né il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio 2005 né lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) e non assolvendo quindi all'onere della prova sopra indicato.
Tali documenti non possono considerarsi alla stregua di fatti notori e dunque i motivi di nullità avanzati rimangono indimostrati.
La domanda di nullità va rigettata e restano dunque valide tutte le clausole delle fideiussioni azionate.
Quanto alle eccezioni ex artt. 1956 e 1957 c.c. va preliminarmente indagata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, la natura delle garanzie oggetto del procedimento che, a differenza di quanto ritenuto dall'opposta, vanno considerate vere fideiussioni e non contratti autonomi di garanzia.
Quanto alla natura della garanzia prestata come noto, il contratto autonomo di garanzia presenta quale connotato fondamentale, che lo distingue dalla fideiussione, l'assenza di
11 accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale, essendo la prima del tutto autonoma rispetto al rapporto principale garantito e talvolta - come nel caso in esame - qualitativamente diversa dalla seconda, dal momento che non è rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Il contratto autonomo di garanzia, difatti, non ha la funzione di garantire l'adempimento altrui, bensì quella di far conseguire senza indugio al creditore l'oggetto della prestazione garantita.
Quanto al criterio identificativo nei casi dubbi, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che esso va individuato nella clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni": tale clausola con duplice condizione vale a qualificare il negozio in questione quale contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà
che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza
18/02/2010, n. 3947). In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità
della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
E' stato infatti ribadito dalla Corte di Cassazione che “Caratteristica fondamentale che
differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la carenza dell'elemento della
accessorietà, sicché il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in
ordine alla validità e/o alla efficacia del rapporto di base. La causa concreta del contratto
autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. La presenza - infine - di una clausola a prima
richiesta e senza eccezioni, deve di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma
fattispecie del garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero
contenuto altro della convenzione negoziale. (Nella specie il contratto oggetto di causa conteneva
l'indicazione per cui il pagamento avverrà dietro semplice presentazione alla banca di richiesta
12 scritta, ma non prevedeva una clausola senza eccezioni e, anzi, riconosceva espressamente che la
banca prestava la propria garanzia con formale rinuncia al beneficio della prevendita escussione di cui all'art. 1944 c.c. Tali elementi - ha osservato la Suprema corte, in applicazione del principio di
cui sopra - appaiono decisivi al fine di ritenere che la garanzia, benché contenente la clausola a
semplice richiesta, non era un contratto autonomo di garanzia, bensì un contratto di fideiussione,
al quale andava applicato il disposto dell'art. 1956 c.c.)” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/03/2014,
n. 6517).
Recentemente, peraltro, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 03/12/2020, n.27619):
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e
senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia,
essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di
fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia
costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con
l'assunzione di un impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza
fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il
contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la
previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o
accessoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, evidenziando che neppure poteva
ritenersi la natura accessoria del contratto in esame per il fatto che fosse stato stipulato prima del
riconoscimento nel nostro ordinamento della figura del contratto autonomo di garanzia, avvenuto con la decisione delle SU della S.C. n. 3947 del 2010)”.
Affinché una garanzia possa definirsi autonoma quindi, e dunque contestabile con la sola proposizione dell'exceptio doli, devono essere simultaneamente presenti due condizioni: la previsione del pagamento immediato a prima richiesta (anche se attenuato dalla previsione del pagamento non subito ma entro 15 giorni) e la rinuncia a qualsiasi eccezione. Soltanto la
13 compresenza di entrambe queste clausole contrattuali determina la astrazione della fideiussione e la sua qualificazione come contratto autonomo di garanzia.
Il contratto che prevede la prima clausola (“pagamento a prima richiesta”) ma non la seconda (“rinuncia alle eccezioni”) resta un normale contratto di fideiussione.
Solo per completezza si osserva che anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti;
perché, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; perché i garanti opponenti nel presente giudizio non appartengono al novero dei soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome (cfr. in tal senso recentemente T Roma, sez.
XVII, 11/09/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 11/09/2019), n.17208).
Ogni ipotesi dubbia va esaminata sulla base dell'elemento della sovrapposizione o meno dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione da garantire.
Va precisato inoltre che l'indicazione contenuta nell'atto di fideiussione dell'obbligo del garante di dover pagare “immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta” e “anche in caso di opposizione del debitore” non equivale alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”
valutata dalle Sez. Un. del 2010, in quanto da tali clausole non emerge in modo inequivoco che il fideiussore non possa opporre eccezioni in relazione al rapporto garantito.
Tali clausole, infatti, sono evidentemente riferite alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore (la fideiussione può essere escussa senza necessità di provare il danno patito dal creditore garantito – solve - ma con l'obbligo dello stesso di restituire al garante la somma percepita in eccesso rispetto al danno effettivamente subito - repete), ma non limitano in alcun modo le eccezioni da questo opponibili (in argomento, Tribunale di Roma Sez.
Imprese n. 7242/2023).
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che “La cosiddetta clausola "a prima richiesta", pur
inserita nel contratto di fideiussione tipico, costituisce valida espressione di autonomia negoziale, e
non snatura il contratto tipico, salvo la prova - da fornirsi in relazione alla disamina della relazione
14 in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - della
manifestazione di una diversa volontà in ordine al contenuto specifico del contratto. Essa, pertanto, non costituisce una clausola vessatoria assoggettata alla disciplina giuridica prevista
dall'art. 1341 c.c.” (Cassazione civile, sez. III, 06/10/2005, n. 19484) e che “In tema di fideiussione,
la cosiddetta clausola solve et repete inserita nel contratto con formule del tipo «senza riserva
alcuna» ovvero «dietro semplice richiesta», ove prevedente l'esclusione per il garante di poter
opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva
l'obbligazione principale, è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell'art. 1462 c.c. in
quanto costituisce manifestazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della
fideiussione e non comprende il divieto di sollevare eccezioni attinenti alla validità dello stesso
contratto di garanzia” (Cassazione civile, sez. II, 21/02/2008, n. 4446).
Le garanzie che contengono tali clausole non costituiscono dunque contratto autonomo di garanzia.
E' altresì noto che, nelle fideiussioni con clausola di pagamento “immediatamente“ o “a
prima richiesta”, non sussiste alcuna contraddizione tra detta clausola e la previsione di cui all'art. 1957 c.c. e dunque l'onere per il creditore di agire in giudizio entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale: il fatto che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente, a fronte della semplice richiesta del creditore, non risulta incompatibile con l'onere del creditore di agire in giudizio, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, contro il debitore e/o il fideiussore inadempienti.
Ebbene, quanto al caso di specie va rilevato che all'art. 7 sia del contratto di fideiussione sottoscritto in data 13/10/2008 che del contratto di fideiussione prestato in data 17/6/2011 risulta pattuito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese,
tasse ed ogni altro accessorio ...”.
In applicazione dei principi sopra compendiati le garanzie oggetto del procedimento vanno qualificate quali fideiussioni, nei confronti delle quali dunque sono opponibili le tipiche eccezioni fideiussorie.
15 In relazione alla sollevata eccezione ex art. 1956 c.c., come noto, chi invoca tale norma, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine.
Giova ricordare che l'art. 1956 c.c. subordina la liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura alla violazione di un preciso obbligo di buona fede gravante sul creditore,
che si concreta nella richiesta di una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito.
La Suprema Corte ha affermato che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia
prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo
2697 c.c., la sussistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla
prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore (la banca), senza la sua
autorizzazione, abbia dato credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto
peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. n. 7813/2023).
Sotto questo profilo le doglianze di parte opponente si presentano, invece, estremamente generiche e prive di puntuali dimostrazioni, limitandosi ad allegare una generica inosservanza del dovere di buona fede da parte della senza alcun riscontro specifico. CP_4
Nel caso di specie infatti la prova è completamente mancata: concreti e decisivi elementi in senso contrario, viceversa, si evincono dalla circostanza secondo cui i fideiussori hanno assunto l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la banca (art. 5 del contratto di garanzia) e tale evenienza, unita alla circostanza, che i medesimi all'epoca erano soci dell'obbligata principale (e, dunque, al corrente dell'attività da questa svolta), esclude in radice l'addebito alla banca opposta di non aver reso adotti gli stessi opponenti sull'andamento del rapporto di conto corrente.
Inoltre il socio che abbia prestato fidejussione per ogni obbligazione futura di una società di capitali non può invocare la liberazione di cui all'art. 1956 c.c.: è stato infatti sostenuto che “In tale
situazione, infatti, per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua
volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni
economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a
quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la
16 revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante
l'anticipata revoca della fideiussione” (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. III, 07/09/1998, n.
8850).
Nel caso di specie era il legale rappresentante della società debitrice e Parte_1
sono legati al primo da uno stretto legame di parentela, Parte_4
circostanza che consente di ritenere che il fideiussore fosse a conoscenza delle Parte_1
effettive condizioni economiche e finanziarie del soggetto beneficiario dell'erogazione del credito
(la società il che fa venire meno l'esigenza di protezione che l'art. 1956 c.c. Controparte_6
accorda al garante, sul presupposto della sua estraneità ed incolpevole ignoranza rispetto ai reali termini di svolgimento del rapporto garantito (cfr. Cass. n. 3761/2006, secondo cui la mancata richiesta di autorizzazione al fideiussore ex art. 1956 c.c. non può configurare una violazione contrattuale liberatoria “se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore
principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società
nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”).
La deduzione va dunque rigettata.
Quanto all'eccezione ex art. 1957 c.c. si osserva quanto segue.
L'art 1957 c.c., come noto, pone a carico del creditore garantito l'onere di agire, in via di cognizione o di esecuzione, nei confronti del debitore principale o del fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
È altresì noto che la clausola è derogabile non avendo la disposizione carattere imperativo
(per tutte Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez.
1. Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), e non richiedente la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3,
Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007).
Ebbene, nella fideiussione azionata alla relativa clausola, che resta valida ed efficace in seguito al rigetto della domanda di nullità si legge al punto 6) “i diritti derivanti alla Banca della fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza
che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o
garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”.
17 Ammessa la deroga totale all'art. 1957 c.c., anche a fronte della dichiarazione di fallimento intervenuta nei confronti della nell'anno 2015 e del fatto che Controparte_6
l'originaria titolare del credito non ha svolto nessun tipo di contestazione fino alla cessione del credito, l'azione monitoria della cessionaria, preceduta dalle varie diffide prodotte, resta valida.
L'eccezione va rigettata e, con essa, l'opposizione proposta: decreto ingiuntivo va quindi confermato.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da ED AT E MA Parte_1
AT e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16069/21 emesso dal Tribunale di Roma
in data 01/09/2021;
- condanna ED AT E in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da e per essa quale mandataria Controparte_1
rappresentata da che liquida in € Controparte_2 Controparte_3
7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Laura Centofanti
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Laura Centofanti Presidente
Dott. Alfredo Landi Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 63986 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 26/3/2025
TRA
ED AT E con gli Avv. AULINO VALERIO Parte_1 Parte_2
e AL NT
Opponenti
E
e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
rappresentata da con l'Avv. MANUELA MAZZONI Controparte_3
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 16069/21 emesso dal Tribunale di Roma in
data 01/09/2021
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26/3/2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. La società quale procuratrice della Controparte_3 [...]
a sua volta procuratrice della agiva in via monitoria nei confronti Controparte_2 Controparte_1
di AT, ED AT E MA AT per il pagamento dell'importo Parte_1
complessivo di euro 79.749,37, oltre interessi legali e le spese di procedura.
Secondo la prospettazione del ricorrente il credito richiesto deriva da due contratti di fideiussione omnibus (del 15/10/2008 e del 17/06/2011, doc. 10 e 11 allegati al fascicolo monitorio) stipulati con la , poi diventata Controparte_4
per un importo originario di euro 112.500,00 stipulati a garanzia Controparte_5
di due contratti bancari (un conto corrente ordinario e un conto anticipi) intestati alla
[...]
Società dichiarata fallita nell'anno 2015, per i quali vi erano due saldi passivi Controparte_6
per gli importi di euro 1.852,15 ed euro 77.897,22.
Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo n. 16069/21 con il quale è stato ingiunto a
AT, ED AT E AT il pagamento dell'importo Parte_1 Pt_2
complessivo di euro 79.749,37, oltre interessi legali e le spese di procedura.
Con atto di citazione regolarmente notificato AT ED AT E Parte_1
MA AT convenivano, innanzi a questo Tribunale, rassegnando le CP_1
seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente
opposizione: 1) in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto; 2) in via preliminare dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per il difetto di
legittimazione processuale e/o di rappresentanza della della Controparte_1 [...]
e della;
3) dichiarare la nullità e/o la risoluzione Controparte_2 Controparte_3
dei contratti di fideiussione omnibus presenti in atti;
4) revocare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo opposto, ovvero il decreto ingiuntivo n.16069/21, nell'ambito del procedimento n.
44819/21 RG, emesso in data 01/09/2021 e depositato in cancelleria in data 03/09/2021, dal
Tribunale Ordinario di Roma, e per l'effetto, dichiararlo nullo e/o inefficace per tutte le ragioni
esposte in premessa, anche in accoglimento dell'eccezione preliminare in rito di carenza di
2 legittimazione attiva;
5) comunque, accertare e dichiarare che i Sig.ri Alfredo, e Parte_1 Pt_2
non sono obbligati al pagamento della somma ingiunta o di altra somma nei confronti
[...]
delle Società opposte;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei
sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla domanda attrice CP_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 27/12/2022 veniva denegata l'istanza di provvisoria esecuzione e concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 26/3/2025 tenutasi “mediante lo scambio e
il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con l'opposizione proposta lamentano gli opponenti:
1) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
2) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione attiva di per CP_1
sussistenza “ipoteca attualmente esistente a favore della originaria creditrice, CP_4
ossia in favore di un soggetto diverso dalla odierna titolare del credito;
3) la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di rappresentanza della
[...]
e della Controparte_2 Controparte_3
4) nullità dei contratti di fideiussione intervenuti fra le parti e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.;
5) estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., per mancato rispetto del termine previsto;
6) nullità dei contratti di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust (art. 2 l. n.
287/90).
2. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta,
sotto tutti i profili censurati.
3 Quanto alla prova della titolarità del credito in capo all'opposta, va osservato che la stessa ha depositato l'avviso di cessione in G.U. che, purché esso sia strutturato in maniera tale da indicare con chiarezza i criteri di inclusione ed esclusione dei crediti oggetto di cessione e con l'individuazione delle categorie interessate dall'operazione di cartolarizzazione, consente di assolvere l'onere probatorio in tema di titolarità del credito.
È necessario, secondo la Suprema Corte, che i crediti ceduti siano “determinati o
determinabili”, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass.
Civ nn. 15884/2019; 17110/2019; 22151/2019; 4334/2020 Cass. n. 24798 del 5.11.2020,
nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020; Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n. 24047). Il medesimo principio è stato affermato di recente, tra le altre, da Cass., I Sezione, N. 1642 del 26.6.2023; dalla
Sezione II della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25400 del 12.12.2022 e ribadito anche dalla
Sezione III della Suprema Corte, con la Sentenza n. 4277 del 10/02/2023.
Inoltre, nel caso di specie l'opposta ha prodotto altresì la lista dei crediti ceduti tra i quali compare il numero di riferimento dei rapporti ceduti e la dichiarazione della cedente di attestazione che il credito oggetto della controversia rientra tra quelli ceduti (cfr. doc. 1 e 2
allegati alla comparsa di costituzione): tali produzioni consentono di rigettare l'eccezione sollevata
(cfr. Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7725).
Quanto al preteso difetto di legittimazione attiva per la sussistenza “ipoteca attualmente esistente a favore della , originaria creditrice, l'eccezione va integralmente rigettata atteso CP_4
che a seguito della cessione la titolare dell'ipoteca è la come previsto nella richiamata G.U. CP_1
n. 86/2018 (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) ove a pagina 25 si legge: “ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 , dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'art. 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a
favore dei cedenti, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”.
4 Quanto al preteso difetto di rappresentanza della e Controparte_7
della va osservato che esse non agiscono quali sostituti Controparte_8
processuali ma quali rappresentanti.
agisce in nome e per conto del rappresentato ( a CP_8 Controparte_2
sua volta procuratrice speciale e rappresentante di , non acquistando la qualità di CP_1
parte e non subendo alcun effetto, se non quelli strettamente inerenti al suo potere di rappresentanza.
A differenza di quanto sostenuto dagli opponenti, non si è verificata nessuna “violazione dei
principi generali in tema di rappresentanza processuale” applicandosi semplicemente le norme in materia di rappresentanza ex artt. 75 c.p.c.
Passando al merito della causa va affrontata in via logicamente prioritaria la domanda di nullità delle fideiussioni.
La domanda è infondata.
In ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni omnibus oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra
Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003
dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le
intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
5 In particolare, la Banca di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
• all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero
state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere
restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per
qualsiasi altro motivo”;
• all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il
debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o
qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si
intende derogato”;
• all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90
considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_3
quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua
6 parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa
Part potesse essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e,
fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”,
in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Nel provvedimento citato la Banca d'Italia, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo
1957 c.c….l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale
7 sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta
della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia
in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,
dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si
8 riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e
1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che,
invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”,
emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. -
riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità
dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità
non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via
9 generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché
la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) -ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02
maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, “a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori
della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d'Italia, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.
Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio
2005 è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) è sufficiente a provare che
10 quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Del resto, la giurisprudenza di questa stessa Sezione Specializzata in materia di Impresa, si è
conformata alla citata pronunzia delle Sezioni Unite del dicembre 2021 (cfr. ex multiis, Tribunale di
Roma, Diciassettesima Sezione civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenze n.
2659/2022, n. 3855/2023, n. 7146/2023, n. 7242/2023, n. 8885/2023, n. 8898/2023, n.
10581/2023, n. 11668/2023).
Nel caso di specie, preliminarmente va osservato che le fideiussioni sottoscritte tra le parti in data 15/10/2008 e del 17/06/2011 hanno natura di fideiussione omnibus in quanto, dalla lettura delle stesse, emerge che il credito garantito era relativo a una serie indefinita di operazioni (cfr.
doc. 10 e 11 allegati al fascicolo monitorio).
Parte attrice ha poi dedotto che il testo della citata fideiussione fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria italiana, con particolare riferimento alle clausole 2, 6 e 8 senza però fornirne alcuna prova, non provvedendo a depositare né il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio 2005 né lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) e non assolvendo quindi all'onere della prova sopra indicato.
Tali documenti non possono considerarsi alla stregua di fatti notori e dunque i motivi di nullità avanzati rimangono indimostrati.
La domanda di nullità va rigettata e restano dunque valide tutte le clausole delle fideiussioni azionate.
Quanto alle eccezioni ex artt. 1956 e 1957 c.c. va preliminarmente indagata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni, la natura delle garanzie oggetto del procedimento che, a differenza di quanto ritenuto dall'opposta, vanno considerate vere fideiussioni e non contratti autonomi di garanzia.
Quanto alla natura della garanzia prestata come noto, il contratto autonomo di garanzia presenta quale connotato fondamentale, che lo distingue dalla fideiussione, l'assenza di
11 accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale, essendo la prima del tutto autonoma rispetto al rapporto principale garantito e talvolta - come nel caso in esame - qualitativamente diversa dalla seconda, dal momento che non è rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Il contratto autonomo di garanzia, difatti, non ha la funzione di garantire l'adempimento altrui, bensì quella di far conseguire senza indugio al creditore l'oggetto della prestazione garantita.
Quanto al criterio identificativo nei casi dubbi, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che esso va individuato nella clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni": tale clausola con duplice condizione vale a qualificare il negozio in questione quale contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà
che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza
18/02/2010, n. 3947). In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità
della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
E' stato infatti ribadito dalla Corte di Cassazione che “Caratteristica fondamentale che
differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la carenza dell'elemento della
accessorietà, sicché il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in
ordine alla validità e/o alla efficacia del rapporto di base. La causa concreta del contratto
autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. La presenza - infine - di una clausola a prima
richiesta e senza eccezioni, deve di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma
fattispecie del garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero
contenuto altro della convenzione negoziale. (Nella specie il contratto oggetto di causa conteneva
l'indicazione per cui il pagamento avverrà dietro semplice presentazione alla banca di richiesta
12 scritta, ma non prevedeva una clausola senza eccezioni e, anzi, riconosceva espressamente che la
banca prestava la propria garanzia con formale rinuncia al beneficio della prevendita escussione di cui all'art. 1944 c.c. Tali elementi - ha osservato la Suprema corte, in applicazione del principio di
cui sopra - appaiono decisivi al fine di ritenere che la garanzia, benché contenente la clausola a
semplice richiesta, non era un contratto autonomo di garanzia, bensì un contratto di fideiussione,
al quale andava applicato il disposto dell'art. 1956 c.c.)” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/03/2014,
n. 6517).
Recentemente, peraltro, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 03/12/2020, n.27619):
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e
senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia,
essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di
fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della
convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia
costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con
l'assunzione di un impegno solidale. In particolare, la fideiussione tipica va distinta dalla polizza
fideiussoria, quale contratto dalla natura autonoma, anche perché, in quest'ultimo caso, il
contraente si impegna ad una prestazione distinta da quella garantita, a nulla rilevando la
previsione del diritto di surroga del garante, la quale è connaturale ad ogni garanzia, autonoma o
accessoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, evidenziando che neppure poteva
ritenersi la natura accessoria del contratto in esame per il fatto che fosse stato stipulato prima del
riconoscimento nel nostro ordinamento della figura del contratto autonomo di garanzia, avvenuto con la decisione delle SU della S.C. n. 3947 del 2010)”.
Affinché una garanzia possa definirsi autonoma quindi, e dunque contestabile con la sola proposizione dell'exceptio doli, devono essere simultaneamente presenti due condizioni: la previsione del pagamento immediato a prima richiesta (anche se attenuato dalla previsione del pagamento non subito ma entro 15 giorni) e la rinuncia a qualsiasi eccezione. Soltanto la
13 compresenza di entrambe queste clausole contrattuali determina la astrazione della fideiussione e la sua qualificazione come contratto autonomo di garanzia.
Il contratto che prevede la prima clausola (“pagamento a prima richiesta”) ma non la seconda (“rinuncia alle eccezioni”) resta un normale contratto di fideiussione.
Solo per completezza si osserva che anche qualora si ritenesse dubbia l'interpretazione del testo, dovrebbe preferirsi l'opzione per la fideiussione perché questa, diversamente dalla garanzia autonoma, configura una fattispecie tipica, alla quale pertanto si deve presumere indirizzata la comune volontà delle parti;
perché, trattandosi di contratto redatto su modulo predisposto dalla banca, opera il criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.; perché i garanti opponenti nel presente giudizio non appartengono al novero dei soggetti che professionalmente svolgono l'attività di rilascio di garanzie autonome (cfr. in tal senso recentemente T Roma, sez.
XVII, 11/09/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 11/09/2019), n.17208).
Ogni ipotesi dubbia va esaminata sulla base dell'elemento della sovrapposizione o meno dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione da garantire.
Va precisato inoltre che l'indicazione contenuta nell'atto di fideiussione dell'obbligo del garante di dover pagare “immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta” e “anche in caso di opposizione del debitore” non equivale alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”
valutata dalle Sez. Un. del 2010, in quanto da tali clausole non emerge in modo inequivoco che il fideiussore non possa opporre eccezioni in relazione al rapporto garantito.
Tali clausole, infatti, sono evidentemente riferite alle modalità dell'escussione ed ai tempi del pagamento da parte del fideiussore (la fideiussione può essere escussa senza necessità di provare il danno patito dal creditore garantito – solve - ma con l'obbligo dello stesso di restituire al garante la somma percepita in eccesso rispetto al danno effettivamente subito - repete), ma non limitano in alcun modo le eccezioni da questo opponibili (in argomento, Tribunale di Roma Sez.
Imprese n. 7242/2023).
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che “La cosiddetta clausola "a prima richiesta", pur
inserita nel contratto di fideiussione tipico, costituisce valida espressione di autonomia negoziale, e
non snatura il contratto tipico, salvo la prova - da fornirsi in relazione alla disamina della relazione
14 in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - della
manifestazione di una diversa volontà in ordine al contenuto specifico del contratto. Essa, pertanto, non costituisce una clausola vessatoria assoggettata alla disciplina giuridica prevista
dall'art. 1341 c.c.” (Cassazione civile, sez. III, 06/10/2005, n. 19484) e che “In tema di fideiussione,
la cosiddetta clausola solve et repete inserita nel contratto con formule del tipo «senza riserva
alcuna» ovvero «dietro semplice richiesta», ove prevedente l'esclusione per il garante di poter
opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva
l'obbligazione principale, è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell'art. 1462 c.c. in
quanto costituisce manifestazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della
fideiussione e non comprende il divieto di sollevare eccezioni attinenti alla validità dello stesso
contratto di garanzia” (Cassazione civile, sez. II, 21/02/2008, n. 4446).
Le garanzie che contengono tali clausole non costituiscono dunque contratto autonomo di garanzia.
E' altresì noto che, nelle fideiussioni con clausola di pagamento “immediatamente“ o “a
prima richiesta”, non sussiste alcuna contraddizione tra detta clausola e la previsione di cui all'art. 1957 c.c. e dunque l'onere per il creditore di agire in giudizio entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale: il fatto che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente, a fronte della semplice richiesta del creditore, non risulta incompatibile con l'onere del creditore di agire in giudizio, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, contro il debitore e/o il fideiussore inadempienti.
Ebbene, quanto al caso di specie va rilevato che all'art. 7 sia del contratto di fideiussione sottoscritto in data 13/10/2008 che del contratto di fideiussione prestato in data 17/6/2011 risulta pattuito che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese,
tasse ed ogni altro accessorio ...”.
In applicazione dei principi sopra compendiati le garanzie oggetto del procedimento vanno qualificate quali fideiussioni, nei confronti delle quali dunque sono opponibili le tipiche eccezioni fideiussorie.
15 In relazione alla sollevata eccezione ex art. 1956 c.c., come noto, chi invoca tale norma, ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine.
Giova ricordare che l'art. 1956 c.c. subordina la liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura alla violazione di un preciso obbligo di buona fede gravante sul creditore,
che si concreta nella richiesta di una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito.
La Suprema Corte ha affermato che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia
prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo
2697 c.c., la sussistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla
prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore (la banca), senza la sua
autorizzazione, abbia dato credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto
peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. n. 7813/2023).
Sotto questo profilo le doglianze di parte opponente si presentano, invece, estremamente generiche e prive di puntuali dimostrazioni, limitandosi ad allegare una generica inosservanza del dovere di buona fede da parte della senza alcun riscontro specifico. CP_4
Nel caso di specie infatti la prova è completamente mancata: concreti e decisivi elementi in senso contrario, viceversa, si evincono dalla circostanza secondo cui i fideiussori hanno assunto l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la banca (art. 5 del contratto di garanzia) e tale evenienza, unita alla circostanza, che i medesimi all'epoca erano soci dell'obbligata principale (e, dunque, al corrente dell'attività da questa svolta), esclude in radice l'addebito alla banca opposta di non aver reso adotti gli stessi opponenti sull'andamento del rapporto di conto corrente.
Inoltre il socio che abbia prestato fidejussione per ogni obbligazione futura di una società di capitali non può invocare la liberazione di cui all'art. 1956 c.c.: è stato infatti sostenuto che “In tale
situazione, infatti, per un verso non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua
volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni
economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a
quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la
16 revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante
l'anticipata revoca della fideiussione” (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. III, 07/09/1998, n.
8850).
Nel caso di specie era il legale rappresentante della società debitrice e Parte_1
sono legati al primo da uno stretto legame di parentela, Parte_4
circostanza che consente di ritenere che il fideiussore fosse a conoscenza delle Parte_1
effettive condizioni economiche e finanziarie del soggetto beneficiario dell'erogazione del credito
(la società il che fa venire meno l'esigenza di protezione che l'art. 1956 c.c. Controparte_6
accorda al garante, sul presupposto della sua estraneità ed incolpevole ignoranza rispetto ai reali termini di svolgimento del rapporto garantito (cfr. Cass. n. 3761/2006, secondo cui la mancata richiesta di autorizzazione al fideiussore ex art. 1956 c.c. non può configurare una violazione contrattuale liberatoria “se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore
principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società
nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”).
La deduzione va dunque rigettata.
Quanto all'eccezione ex art. 1957 c.c. si osserva quanto segue.
L'art 1957 c.c., come noto, pone a carico del creditore garantito l'onere di agire, in via di cognizione o di esecuzione, nei confronti del debitore principale o del fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
È altresì noto che la clausola è derogabile non avendo la disposizione carattere imperativo
(per tutte Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez.
1. Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), e non richiedente la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3,
Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007).
Ebbene, nella fideiussione azionata alla relativa clausola, che resta valida ed efficace in seguito al rigetto della domanda di nullità si legge al punto 6) “i diritti derivanti alla Banca della fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza
che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o
garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”.
17 Ammessa la deroga totale all'art. 1957 c.c., anche a fronte della dichiarazione di fallimento intervenuta nei confronti della nell'anno 2015 e del fatto che Controparte_6
l'originaria titolare del credito non ha svolto nessun tipo di contestazione fino alla cessione del credito, l'azione monitoria della cessionaria, preceduta dalle varie diffide prodotte, resta valida.
L'eccezione va rigettata e, con essa, l'opposizione proposta: decreto ingiuntivo va quindi confermato.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da ED AT E MA Parte_1
AT e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16069/21 emesso dal Tribunale di Roma
in data 01/09/2021;
- condanna ED AT E in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da e per essa quale mandataria Controparte_1
rappresentata da che liquida in € Controparte_2 Controparte_3
7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Laura Centofanti
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