TRIB
Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FORLÌ
Controversie di Lavoro e Previdenza
Procedimento monitorio n. 238 2025
IL GIUDICE letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, poiché dai documenti allegati il credito risulta liquido ed esigibile, visti gli artt. 633 e segg.
c.p.c.; ritenuto che la documentazione prodotta da parte ricorrente, di provenienza datoriale, costituisca riconoscimento di debito idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 642, comma 2, seconda parte, c.p.c., la concessione della richiesta provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, anche in ragione della natura alimentare del credito;
seppure non sussista un'urgenza tale da rendere incongrua l'attesa del termine di cui all'art. 482 c.p.c.;
INGIUNGE
Alla di pagare a Parte_1
immediatamente e senza dilazione, la somma di € 9.852,98, CP_1
oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, decorrenti dalla scadenza di ciascuna voce di credito al soddisfo, nonché le spese, liquidate – ai sensi del D.M. n. 55/2014 – in € 350,00 per compensi, oltre accessori di legge,
DICHIARA la provvisoria esecutività del decreto
AVVERTE
l'ingiunto che può proporre opposizione contro lo stesso entro il termine di
40 giorni dalla sua notificazione.
Forlì, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Agnese Cicchetti
Controversie di Lavoro e Previdenza
Procedimento monitorio n. 238 2025
IL GIUDICE letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, poiché dai documenti allegati il credito risulta liquido ed esigibile, visti gli artt. 633 e segg.
c.p.c.; ritenuto che la documentazione prodotta da parte ricorrente, di provenienza datoriale, costituisca riconoscimento di debito idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 642, comma 2, seconda parte, c.p.c., la concessione della richiesta provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, anche in ragione della natura alimentare del credito;
seppure non sussista un'urgenza tale da rendere incongrua l'attesa del termine di cui all'art. 482 c.p.c.;
INGIUNGE
Alla di pagare a Parte_1
immediatamente e senza dilazione, la somma di € 9.852,98, CP_1
oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, decorrenti dalla scadenza di ciascuna voce di credito al soddisfo, nonché le spese, liquidate – ai sensi del D.M. n. 55/2014 – in € 350,00 per compensi, oltre accessori di legge,
DICHIARA la provvisoria esecutività del decreto
AVVERTE
l'ingiunto che può proporre opposizione contro lo stesso entro il termine di
40 giorni dalla sua notificazione.
Forlì, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Agnese Cicchetti