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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/12/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 925 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Brescia, Via Creta n. 31, presso lo studio dell'Avv. Paolo Simoni che li rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Catania, Via Vecchia Ognina n. 80, presso lo studio dell'Avv. Enza Furnari, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer
e MO DA che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio digitale, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Teodoro Carsillo per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 la e la per accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per Controparte_1 CP_2 violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., secondo comma e delle condizioni generali del contratto di aperura di credito e di conto corrente impugnati relativi alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle sulla piazza e Parte_3 la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 3 c.c., degli interessi al saggio legale del tempo vigente;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1283, 2697 e 1418 c.c., e delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto, l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi nei rapporti in esame;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 1418, II comma, c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
accertare e dichiarare la violazione delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei rapporti di conto corrente, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito;
accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti operati dalla convenuta sui conti corrente intestati alla , per competenze, Parte_1 remunerazioni e spese, ovvero in eccedenza rispetto alla misura del tasso previsto dalla legge e alle modalità consentite dalla legislazione e regolamentazione bancaria per violazione della legge 108/96
e 201/2011 e seguenti;
accertare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.); accertare e dichiarare la nullità
e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 perché eccedente il tasso soglia nei periodi trimestrali di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione.
Gli attori, altresì, esperivano domanda di condanna alla restituzione dell'importo di euro 190.660,52
o di euro 257.072, 73, qualora venisse ravvisata la c.d. usura soggettiva, nonché di accertamento della illegittima segnalazione in Centrale Rischi e di condanna alla cancellazione con efficacia retroattiva ed al risarcimento dei danni per euro 500.000,00, di inefficacia o nullità delle fideiussioni rilasciate da nonché, in via subordinata, previo accertamento della responsabilità Parte_2 precontrattuale e contrattuale, di condanna alla restituzione dell'importo di euro 161.000,00, oltre alle somme successivamente maturate e maturande, in applicazione dell'art. 117, comma settimo, TUB, ovvero, in via ulteriormente subordinata, di declaratoria della nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 2 c.c., e delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata, di declaratoria della nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346 2697 e 1418 c.c., secondo comma e delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione degli interessi trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto e di inefficacia di ogni capitalizzazione di interessi e di nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, prive di causa negoziale, con condanna al pagamento dell'importo di euro 47.029,56 relativamente al conto corrente n. 68250, di euro 35.282,48 relativamente al conto corrente n. 77356 e di euro 37.061,88 relativamente al conto corrente n. 396.
Infine, in estremo subordine, gli attori chiedevano la declaratoria dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni per euro 161.000,00, oltre interessi.
Gli attori esponevano che la intratteneva con la banca rapporti di conto corrente Parte_1 con apertura di credito n. 68250 (ex n. 82.410.0804.25) e n. 77356 (ex n. 8213.410.092143) e di conto corrente con apertura di credito per anticipi n. 396 (ex n. 00045000975); che nel corso dei rapporti erano applicati interessi ultralegali, ovvero usurari, e commissioni di massimo scoperto e spese non concordate per iscritto, ovvero variate in senso sfavorevole all'odierna attrice senza una valida e preventiva comunicazione scritta;
che era anche applicato un regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori, in violazione del divieto sancito dall'art. 1283 c.c.; che il “Banco di Sicilia” durante il rapporto non rispettava la normativa in materia di trasparenza e chiarezza;
che si configurava anche la c.d. usura soggettiva;
di avere diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; che vi era nullità del rapporto per inosservanza dell'obbligo della forma scritta nella stipulazione del relativo contratto, il quale mancava anche di data certa;
che era nulla la clausola inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
che per tutta la durata del rapporto era applicata e capitalizzata la commissione di massimo scoperto, senza alcuna previsione contrattuale;
che era ingiustificato ogni addebito, spesa od onere non contrattualmente formalizzato;
che dovevano essere stornati gli interessi ultralegali;
che vi era omessa informativa precontrattuale e di aver diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva la , rilevando la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire Controparte_1 del fideiussore;
la prescrizione delle domande di restituzione;
la mancata prova delle Parte_2 eccezioni e delle contestazioni;
che le perizie di parte erano prive di autonomo valore probatorio;
che vi erano contratti scritti;
che l'applicazione degli interessi era legittima e non vi erano interessi usurari;
che non era applicato alcun anatocismo;
che le censure in punto di commissioni di massimo scoperto erano infondate;
che non vi era alcuna illegittimità dell'applicazione del sistema di determinazione di valute, ovvero illegittima applicazione dello “jus variandi”; che la contestazione sulle spese era infondata e tardiva e che le domande di responsabilità precontrattuale, contrattuale e di risarcimento del danno erano infondate.
Si costituiva anche la , eccependo l'assenza di domande nei suoi confronti, la nullità CP_2 dell'atto di citazione, l'incompetenza per territorio, il difetto di legittimazione passiva, di avere transatto ogni questione con , l'intervenuta prescrizione e la infondatezza di tutte le Parte_2 domande.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, gli attori concludono come da atto di citazione,
i convenuti per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto delle domande ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c, l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere sollevata,
a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e si considera non proposta ove non contenga l'indicazione del giudice che la parte eccipiente ritiene competente.
La norma in questione pone, dunque, a carico della parte che solleva l'eccezione un onere di indicazione coerente con la natura dell'eccezione stessa, riservata alle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato questo onere, richiedendo che, in caso di presenza di più criteri di collegamento territoriale, il convenuto debba contestare specificatamente tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge, perché in mancanza la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (tra le tante App. Napoli,
Sez. III, 30/03/2006; Trib. Monza, Sez. IV, 30/01/2006; Trib. Alba, 09/07/2005; Cass. civ., Sez. I,
29/03/2005, n. 6626; Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 10/11/2003, n. 16866; Cass. civ. (Ord.), Sez. III,
10/01/2003, n. 269; Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 14/06/2002, n. 8590).
Orbene, come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale. Nel caso in esame, parte convenuta, nella propria comparsa di risposta, ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Milano o Verona, luoghi dove hanno sede legale i convenuti ha, dunque, fatto riferimento al foro generale del convenuto, ma a nessuno dei Controparte_3 due fori alternativi previsti in materia di obbligazioni, siano esse contrattuali o di fonte extra- contrattuale, ossia il luogo dove l'obbligazione è sorta, ovvero il luogo dove deve essere eseguito.
Per altro profilo, deve comunque evidenziarsi che l'obbligazione è sorta in Mazzarino, dunque, in ogni caso, la competenza è di questo Tribunale, come già statuito con ordinanza del 22.12.2022.
Del pari è rigettata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (per tutte Cass. Civ., Sez. II, n. 1236 del 27.1.2012 e
Cass. Civ., Sez. III, n. 17180 del 6.8.2007), sono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto dell'illegittima applicazione di somme ed oneri non dovuti ai rapporti di conto corrente, con conseguente danno e diritto al relativo risarcimento e restituzione, ed il c.d. “petitum”, costituito, appunto, dalla domanda di nullità, invalidità, inefficacia, di restituzione e di risarcimento.
In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla , si osserva CP_2 che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, la quale, al più, può portare ad una pronuncia di rigetto nel merito.
Tutto ciò premesso, le domande degli attori non possono essere accolte.
La giurisprudenza è constante nell'affermare che in tema di ripetizione, qualora sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di danaro che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Dunque, “nel caso in cui un correntista agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è suo onere dimostrare tanto l'avvenuto pagamento quanto l'assenza di valida causa debendi mediante la produzione dei contratti e di tutti gli estratti periodici di conto, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti preclude la possibilità di valutare la legittimità degli addebiti contestati e determina l'infondatezza delle pretese attoree” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/11/2025, n. 29912.
Si veda anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/04/2025, n. 8914).
E' vero che il correntista può adempiere all'onere probatorio anche attraverso la produzione di mezzi di prova alternativi che consentano, però, una verifica certa e completa del saldo maturato, come contabili bancarie riferite alle singole operazioni o risultanze emergenti dalle scritture bancarie (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2025, n. 14927).
Nella fattispecie, la C.T.U. contabile espletata ha invece rilevato già in premessa la “assenza degli estratti conto relativi al periodo di vigenza del rapporto”, ed ha così concluso “Il c.t.u. a conclusione delle limitate attività contabili possibili sulla scorta della documentazione acquisita e dei chiarimenti forniti al c.t.p. della ribadisce che non è stato possibile rispondere ai quesiti CP_2 formulati dal Signor ad eccezione degli accertamenti relativi ai tassi di interesse applicati Pt_4 nell'anno 2005 e delle commissioni di massimo scoperto applicate nel IV trim 2005”, che in relazione ai rapporti di conto corrente c/c n. 68250 (ex n.8213.410.804.25) e c/c n.77356 (ex n.8213.410.00921.45) “In assenza degli estratti conto precedenti e successivi al mese di dicembre
2005, lo scrivente c.t.u. non può rideterminare con certezza il saldo finale a debito” e che per il rapporto di conto corrente c/c n.396 (ex n.8213.0450.0000975) “non è stato possibile accertare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali, in assenza di tutti gli estratti conto e degli scalari trimestrali”.
In definitiva, la domanda degli attori e gravemente priva della necessaria documentazione contabile e gli stessi non hanno adempiuto all'onere probatorio che su di loro incombeva, rendendo inattendibili, oltre che del tutto parziali ed ininfluenti per una valutazione complessiva della fondatezza delle domande, per i c/c n. 68250 (ex n.8213.410.804.25) e n. 77356 (ex n.8213.410.00921.45) le stesse differenze accertate dal C.T.U. a favore del correntista limitatamente al 2005 di euro 1.195,43 e di euro 1.641,38.
Alla luce della grave carenza probatoria e documentale, non può soccorrere sul punto neanche la consulenza di parte, la quale, sotto il profilo probatorio, è qualificata, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, come una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico (Cass. civ., Sez.
I, 06/08/2015, n. 16552) priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto in via generale ad analizzarla, a confutarne il contenuto ed a tenerne conto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cass. civ., Sez. III, 29/01/2010, n. 2063;
Cass. civ., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551).
Di conseguenza, tutte le domande devono ritenersi non provate, in assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dai convenuti.
Gli attori sono tenuti in solido ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento delle spese della C.T.U., mentre il rigetto delle domande in applicazione del rigido criterio dell'onere della prova determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) rigetta le domande della e di Parte_1 Parte_2
c) compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti;
d) condanna la , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, e al pagamento in solido delle spese Parte_2 della Pt_5
18.12.2025
[...]
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 925 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Brescia, Via Creta n. 31, presso lo studio dell'Avv. Paolo Simoni che li rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Catania, Via Vecchia Ognina n. 80, presso lo studio dell'Avv. Enza Furnari, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer
e MO DA che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio digitale, CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Teodoro Carsillo per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, la e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 la e la per accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per Controparte_1 CP_2 violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., secondo comma e delle condizioni generali del contratto di aperura di credito e di conto corrente impugnati relativi alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle sulla piazza e Parte_3 la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 3 c.c., degli interessi al saggio legale del tempo vigente;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt.
1283, 2697 e 1418 c.c., e delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto, l'inefficacia di ogni qualsivoglia capitalizzazione di interessi nei rapporti in esame;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,
2697 e 1418, II comma, c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
accertare e dichiarare la violazione delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione dei rapporti di conto corrente, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito;
accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti operati dalla convenuta sui conti corrente intestati alla , per competenze, Parte_1 remunerazioni e spese, ovvero in eccedenza rispetto alla misura del tasso previsto dalla legge e alle modalità consentite dalla legislazione e regolamentazione bancaria per violazione della legge 108/96
e 201/2011 e seguenti;
accertare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.); accertare e dichiarare la nullità
e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 perché eccedente il tasso soglia nei periodi trimestrali di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione.
Gli attori, altresì, esperivano domanda di condanna alla restituzione dell'importo di euro 190.660,52
o di euro 257.072, 73, qualora venisse ravvisata la c.d. usura soggettiva, nonché di accertamento della illegittima segnalazione in Centrale Rischi e di condanna alla cancellazione con efficacia retroattiva ed al risarcimento dei danni per euro 500.000,00, di inefficacia o nullità delle fideiussioni rilasciate da nonché, in via subordinata, previo accertamento della responsabilità Parte_2 precontrattuale e contrattuale, di condanna alla restituzione dell'importo di euro 161.000,00, oltre alle somme successivamente maturate e maturande, in applicazione dell'art. 117, comma settimo, TUB, ovvero, in via ulteriormente subordinata, di declaratoria della nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 2 c.c., e delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata, di declaratoria della nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346 2697 e 1418 c.c., secondo comma e delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione degli interessi trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto e di inefficacia di ogni capitalizzazione di interessi e di nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, prive di causa negoziale, con condanna al pagamento dell'importo di euro 47.029,56 relativamente al conto corrente n. 68250, di euro 35.282,48 relativamente al conto corrente n. 77356 e di euro 37.061,88 relativamente al conto corrente n. 396.
Infine, in estremo subordine, gli attori chiedevano la declaratoria dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. e la condanna al risarcimento dei danni per euro 161.000,00, oltre interessi.
Gli attori esponevano che la intratteneva con la banca rapporti di conto corrente Parte_1 con apertura di credito n. 68250 (ex n. 82.410.0804.25) e n. 77356 (ex n. 8213.410.092143) e di conto corrente con apertura di credito per anticipi n. 396 (ex n. 00045000975); che nel corso dei rapporti erano applicati interessi ultralegali, ovvero usurari, e commissioni di massimo scoperto e spese non concordate per iscritto, ovvero variate in senso sfavorevole all'odierna attrice senza una valida e preventiva comunicazione scritta;
che era anche applicato un regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori, in violazione del divieto sancito dall'art. 1283 c.c.; che il “Banco di Sicilia” durante il rapporto non rispettava la normativa in materia di trasparenza e chiarezza;
che si configurava anche la c.d. usura soggettiva;
di avere diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; che vi era nullità del rapporto per inosservanza dell'obbligo della forma scritta nella stipulazione del relativo contratto, il quale mancava anche di data certa;
che era nulla la clausola inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
che per tutta la durata del rapporto era applicata e capitalizzata la commissione di massimo scoperto, senza alcuna previsione contrattuale;
che era ingiustificato ogni addebito, spesa od onere non contrattualmente formalizzato;
che dovevano essere stornati gli interessi ultralegali;
che vi era omessa informativa precontrattuale e di aver diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva la , rilevando la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire Controparte_1 del fideiussore;
la prescrizione delle domande di restituzione;
la mancata prova delle Parte_2 eccezioni e delle contestazioni;
che le perizie di parte erano prive di autonomo valore probatorio;
che vi erano contratti scritti;
che l'applicazione degli interessi era legittima e non vi erano interessi usurari;
che non era applicato alcun anatocismo;
che le censure in punto di commissioni di massimo scoperto erano infondate;
che non vi era alcuna illegittimità dell'applicazione del sistema di determinazione di valute, ovvero illegittima applicazione dello “jus variandi”; che la contestazione sulle spese era infondata e tardiva e che le domande di responsabilità precontrattuale, contrattuale e di risarcimento del danno erano infondate.
Si costituiva anche la , eccependo l'assenza di domande nei suoi confronti, la nullità CP_2 dell'atto di citazione, l'incompetenza per territorio, il difetto di legittimazione passiva, di avere transatto ogni questione con , l'intervenuta prescrizione e la infondatezza di tutte le Parte_2 domande.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, gli attori concludono come da atto di citazione,
i convenuti per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto delle domande ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c, l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere sollevata,
a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e si considera non proposta ove non contenga l'indicazione del giudice che la parte eccipiente ritiene competente.
La norma in questione pone, dunque, a carico della parte che solleva l'eccezione un onere di indicazione coerente con la natura dell'eccezione stessa, riservata alle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato questo onere, richiedendo che, in caso di presenza di più criteri di collegamento territoriale, il convenuto debba contestare specificatamente tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge, perché in mancanza la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (tra le tante App. Napoli,
Sez. III, 30/03/2006; Trib. Monza, Sez. IV, 30/01/2006; Trib. Alba, 09/07/2005; Cass. civ., Sez. I,
29/03/2005, n. 6626; Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 10/11/2003, n. 16866; Cass. civ. (Ord.), Sez. III,
10/01/2003, n. 269; Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 14/06/2002, n. 8590).
Orbene, come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale. Nel caso in esame, parte convenuta, nella propria comparsa di risposta, ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Milano o Verona, luoghi dove hanno sede legale i convenuti ha, dunque, fatto riferimento al foro generale del convenuto, ma a nessuno dei Controparte_3 due fori alternativi previsti in materia di obbligazioni, siano esse contrattuali o di fonte extra- contrattuale, ossia il luogo dove l'obbligazione è sorta, ovvero il luogo dove deve essere eseguito.
Per altro profilo, deve comunque evidenziarsi che l'obbligazione è sorta in Mazzarino, dunque, in ogni caso, la competenza è di questo Tribunale, come già statuito con ordinanza del 22.12.2022.
Del pari è rigettata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (per tutte Cass. Civ., Sez. II, n. 1236 del 27.1.2012 e
Cass. Civ., Sez. III, n. 17180 del 6.8.2007), sono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto dell'illegittima applicazione di somme ed oneri non dovuti ai rapporti di conto corrente, con conseguente danno e diritto al relativo risarcimento e restituzione, ed il c.d. “petitum”, costituito, appunto, dalla domanda di nullità, invalidità, inefficacia, di restituzione e di risarcimento.
In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla , si osserva CP_2 che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, la quale, al più, può portare ad una pronuncia di rigetto nel merito.
Tutto ciò premesso, le domande degli attori non possono essere accolte.
La giurisprudenza è constante nell'affermare che in tema di ripetizione, qualora sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di danaro che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto, è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Dunque, “nel caso in cui un correntista agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è suo onere dimostrare tanto l'avvenuto pagamento quanto l'assenza di valida causa debendi mediante la produzione dei contratti e di tutti gli estratti periodici di conto, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti preclude la possibilità di valutare la legittimità degli addebiti contestati e determina l'infondatezza delle pretese attoree” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/11/2025, n. 29912.
Si veda anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/04/2025, n. 8914).
E' vero che il correntista può adempiere all'onere probatorio anche attraverso la produzione di mezzi di prova alternativi che consentano, però, una verifica certa e completa del saldo maturato, come contabili bancarie riferite alle singole operazioni o risultanze emergenti dalle scritture bancarie (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/06/2025, n. 14927).
Nella fattispecie, la C.T.U. contabile espletata ha invece rilevato già in premessa la “assenza degli estratti conto relativi al periodo di vigenza del rapporto”, ed ha così concluso “Il c.t.u. a conclusione delle limitate attività contabili possibili sulla scorta della documentazione acquisita e dei chiarimenti forniti al c.t.p. della ribadisce che non è stato possibile rispondere ai quesiti CP_2 formulati dal Signor ad eccezione degli accertamenti relativi ai tassi di interesse applicati Pt_4 nell'anno 2005 e delle commissioni di massimo scoperto applicate nel IV trim 2005”, che in relazione ai rapporti di conto corrente c/c n. 68250 (ex n.8213.410.804.25) e c/c n.77356 (ex n.8213.410.00921.45) “In assenza degli estratti conto precedenti e successivi al mese di dicembre
2005, lo scrivente c.t.u. non può rideterminare con certezza il saldo finale a debito” e che per il rapporto di conto corrente c/c n.396 (ex n.8213.0450.0000975) “non è stato possibile accertare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali, in assenza di tutti gli estratti conto e degli scalari trimestrali”.
In definitiva, la domanda degli attori e gravemente priva della necessaria documentazione contabile e gli stessi non hanno adempiuto all'onere probatorio che su di loro incombeva, rendendo inattendibili, oltre che del tutto parziali ed ininfluenti per una valutazione complessiva della fondatezza delle domande, per i c/c n. 68250 (ex n.8213.410.804.25) e n. 77356 (ex n.8213.410.00921.45) le stesse differenze accertate dal C.T.U. a favore del correntista limitatamente al 2005 di euro 1.195,43 e di euro 1.641,38.
Alla luce della grave carenza probatoria e documentale, non può soccorrere sul punto neanche la consulenza di parte, la quale, sotto il profilo probatorio, è qualificata, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, come una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico (Cass. civ., Sez.
I, 06/08/2015, n. 16552) priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto in via generale ad analizzarla, a confutarne il contenuto ed a tenerne conto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cass. civ., Sez. III, 29/01/2010, n. 2063;
Cass. civ., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551).
Di conseguenza, tutte le domande devono ritenersi non provate, in assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dai convenuti.
Gli attori sono tenuti in solido ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento delle spese della C.T.U., mentre il rigetto delle domande in applicazione del rigido criterio dell'onere della prova determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
77 del 19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) rigetta le domande della e di Parte_1 Parte_2
c) compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti;
d) condanna la , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, e al pagamento in solido delle spese Parte_2 della Pt_5
18.12.2025
[...]
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni