Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/09/2025, n. 7387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7387 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07387/2025REG.PROV.COLL.
N. 02292/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2292 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Prato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00086/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante è incorso nella revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, confermata in esito a ricorso gerarchico, per pregiudizio penale in materia di violenza sessuale.
2. Il Tar ha rigettato il ricorso prodotto dall’interessato avverso il provvedimento prefettizio, ritenendo che:
“ - a) sono inconferenti le censure relative al fatto che sia stata notificata due volte la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto, a parte il fatto che era relativa al pregresso procedimento di revoca del permesso di soggiorno, essa non può aver danneggiato il ricorrente, tanto è vero che lo stesso avvocato difensore riconosce di avere avuto la possibilità di depositare nuovamente gli scritti difensivi procedimentali;
- b) il provvedimento in questa sede impugnato si basa, in primo luogo, sulla sentenza, non definitiva, di condanna del 2021 per il reato di cui all’art. 609-bis c.p.;
- c) la P.A. ha considerato la presenza in Italia del ricorrente e la presenza di legami familiari e, con giudizio che va esente da profili di irrazionalità, ha ritenuto che tali aspetti non possano costituire uno “scudo” ai fini del mantenimento del permesso di soggiorno ed a fronte della gravità del reato commesso, tanto da osservare che l’essere già diventato padre al momento della commissione del delitto non ha agito da deterrente;
- d) il provvedimento impugnato è quindi in linea con la giurisprudenza formatasi in materia ”.
3. Con l’appello qui in scrutinio, il ricorrente ritiene la sentenza affetta da error in giudicando, per eccesso di potere nel travisamento ed erronea valutazione dei fatti, in quanto “ il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS-è stato emesso in violazione del principio costituzionale della “presunzione di innocenza” sancito dall’art. 27 Cost., secondo cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”…
Nel caso di specie tale principio ha subito un’illegittima violazione, essendo tutt’ora ancora pendente il secondo grado di giudizio e, pertanto, non risultando ancora “definitiva” la sentenza sulla cui base veniva emesso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno oggetto del procedimento di primo grado.
Tale provvedimento, ormai destinato a venir meno con l’intercedere della prescrizione del reato contestatogli in quanto avvenuto nel lontano 2012, costituisce un unicum nella condotta e nello stile di vita tenuto dal ricorrente….
Difatti questi presente su territorio nazionale da oltre 20 anni, ha sempre lavorato regolarmente, si è sposato, ed ha sempre mantenuto saldo il proprio nucleo familiare; come si può, dunque, evincere la pericolosità dell’-OMISSIS-per un’unica segnalazione risalente a molti anni addietro, che non ha condotto ad oggi ad un giudizio definitivo??
Anche il presunto “allarme sociale” su cui si basa il provvedimento di rigetto della Questura di -OMISSIS-e la sentenza di primo grado, non è stato in alcun modo dimostrato.
In entrambi i casi è stato semplicemente indicata la sussistenza di una condanna non definitiva per un reato ostativo senza prendere in considerazione gli ulteriori elementi socio/culturali che ne determinano, al contrario, l’insussistenza ”.
4. L’Amministrazione si è costituita, con memoria con cui evidenzia, in particolare che:
- l’appellante nel 2012 è stato sottoposto ad arresti domiciliari “ per avere costretto una signora di origine marocchina a subire un rapporto sessuale, cagionandole lesioni nel corpo e nella mente; per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 582 C.p., per avere cagionato ad un cittadino pakistano, fidanzato della persona offesa del cennato delitto ex art 609-bis C.p., lesioni al viso, tronco e arti da aggressione violenta, avendo agito in concorso con altre n. 4 persone; ancora, per il delitto di cui agli artt. 110,112 n. 1 e 612-bis C.p., in quanto, in concorso con altre n. 4 persone, con condotte reiterate, ha molestato e minacciato di morte i predetti fidanzati, fino ad incutere nei medesimi fondato timore per l’incolumità propria e dei loro prossimi congiunti;
- in data 23.07.2012, il Tribunale del Riesame di Firenze ha disposto nei confronti dell’odierno ricorrente congrua ordinanza di divieto di avvicinamento ex art. 282-ter C.p.p., contenente l’ordine di non avvicinarsi all’abitazione delle persone offese e dei loro congiunti, nonché ad un locale aperto al pubblico, ambiente di abituale frequentazione dei medesimi, e di mantenersi a distanza di almeno un kilometro da tutti i luoghi sopra citati;
- il richiamato procedimento penale è stato definito con sentenza n. -OMISSIS-/2021 del 10.10.2021, depositata in data 09.12.2021, con la quale il Sig. -OMISSIS-è stato condannato alla pena di reclusione di anni cinque per il reato di violenza sessuale, oltre pene accessorie, mentre è stato dichiarato di non doversi procedere per le ulteriori ipotesi di reato al medesimo ascritte perché estinte per intervenuta prescrizione (All. n. 2);
- avverso tale sentenza è stato proposto gravame in data 17.01.2022 per la riforma dell’unico capo di imputazione riferito al reato di violenza sessuale, oggetto di condanna. Ne discende che l’atto di appello deve considerarsi rinunciato in relazione ai reati dichiarati estinti, con l’ulteriore conseguenza che il Sig. -OMISSIS-ha dimostrato di avere prestato acquiescenza in ordine all’accertamento incidenter tantum di ogni fatto storico di rilevanza penale ivi descritto;
- più in particolare, gli episodi di violenza fisica e morale, reiterata e differita nel tempo, così come dettagliatamente riassunti anche nella sentenza in commento (cfr. ibidem, pagine da 6 a 8), ben possono costituire oggetto di valutazione discrezionale, rimessa alla Autorità di Pubblica Sicurezza, in relazione alla personalità del ricorrente, ovvero della sua indole violenta e, in via ulteriormente derivata, alla prospettazione del pericolo concreto per la sicurezza pubblica integrato dalla sua presenza nel territorio nazionale nel prossimo futuro ”.
5. Con ord. n. 1384/2025, in esito alla camera di consiglio del 10 aprile 2025, è stata respinta l’istanza cautelare:
“ Considerato che ad una prima e sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, le doglianze dell’appellante non presentano significativi profili di fondatezza.
Valutato, quindi, che l’appello cautelare non si presta ad una favorevole considerazione, in quanto:
- sotto il profilo del fumus boni iuris, risultano gravi le condotte e i pregiudizi penali a carico dell’interessato;
- sotto il profilo del periculum in mora, nel bilanciamento degli opposti interessi appaiono preminenti le esigenze di sicurezza pubblica ”.
6. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Preliminarmente va osservato che, nel caso di specie, concernente il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, la disciplina legislativa si differenzia da quella generale per i comuni titoli di soggiorno, in virtù del fatto che il permesso UE si consegue solo successivamente al decorso di almeno un quinquennio di soggiorno regolare sul territorio nazionale oltre al ricorrere di ulteriori requisiti reddituali, alloggiativi e linguistici (v. art. 9, co. 1 e 2- bis d.lgs. 286/1998).
2.2. Ne discende che le valutazioni discrezionali cui è chiamata l’Autorità di pubblica sicurezza devono contemperare, per espressa previsione legislativa, una prudente ponderazione dei concorrenti indici di integrazione dello straniero nella comunità nazionale con gli eventuali profili sintomatici di pericolosità sociale.
Infatti, la disciplina di rango primario, pur prevedendo in linea generale che “ il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ” (art. 9, co. 4 primo periodo) con la specifica precisazione che nel valutare la pericolosità si tenga conto, inter alia , di eventuali condanne anche non definitive, per i reati non colposi previsti dall'articolo 381 c.p.p., stabilisce expressis verbis che “ ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ” (art. 9, co. 4, ultimo periodo).
2.3. Calando tali precisi lineamenti normativi nella fattispecie concreta, emerge che l’Autorità di pubblica sicurezza non ha imperniato la determinazione reiettiva sulla mera sussistenza del precedente penale, peraltro già di per sé ostativo ai sensi della normativa di settore, ma ha contestualizzato la condanna penale in una cornice di dubbia integrazione sociale dell’odierno appellante.
Più specificamente, con argomentazione non irragionevole e del tutto condivisibile, ha stigmatizzato il peculiare disvalore dei comportamenti.
2.4. In merito, è rilevante la pronuncia della Corte Cost., che con sent. 88/2023 in materia dell’ostatività di alcuni reati al rilascio del permesso di soggiorno, ha statuito che “ l’interesse dello Stato alla sicurezza e all’ordine pubblico non subisce alcun pregiudizio dalla sola circostanza che l’autorità amministrativa operi, in presenza di una condanna per il reato di cui si tratta, un apprezzamento concreto della situazione personale dell’interessato, a sua volta soggetto all’eventuale sindacato di legittimità operato dal giudice ”.
2.5. In sintesi, dall’esame degli atti di causa il provvedimento dell’Amministrazione ben resiste alle censure dell’appellante, anche perché adottato valutando anche gli aspetti familiari e lavorativi dell’appellante.
Su tale profilo, infatti, nel decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico viene espressamente affermato che “ l’essere già diventato padre non ha agito, all’epoca della commissione del riprovevole delitto di violenza sessuale, come deterrente ”.
3.1. In conclusione, meritando piena condivisione le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
3.2. La presente decisione viene quindi assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “ principio della ragione più liquida ”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3.3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO