Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2303
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella esattoriale

    Il Giudice ritiene la iscrizione a ruolo carente di motivazione, in violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, che determina l'impossibilità per la contribuente di comprendere le ragioni della pretesa impositiva. La motivazione è un requisito intrinseco dell'atto che deve essere soddisfatto ab origine e non è ammessa motivazione postuma. L'insufficienza motivazionale non può essere sanata per raggiungimento dello scopo.

  • Altro
    Nullità per mancata indicazione modalità di calcolo interessi e sanzioni

    Tale censura è assorbita dall'accoglimento della domanda principale per difetto di motivazione.

  • Accolto
    Pagamento della prima rata del piano di rateazione

    La Corte rileva che l'Ufficio ammette che non sono stati portati in detrazione tutti gli importi corrisposti dalla Ricorrente e non documenta l'importo superiore che la ricorrente avrebbe dovuto versare per la prima rata. L'operato dell'Ufficio risulta posto in essere sulla base di una non adeguata valutazione degli elementi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2303
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2303
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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