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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2303/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US BE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7543/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240259951287 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1685/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.7543/2025, depositato telematicamente, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa da sè stessa, ha impugnato la cartella di pagamento n.097 2024 0259951287/000, dell'importo di
€.1.744,04=, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione provinciale II di Roma dell'Agenzia delle
Entrate per somme dovute per IVA 2017 a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art.54 bis del D.
P.R. n.633/1972, e di cui alla comunicazione consegnata in data 05/03/2022, notificata dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione in data 08/01/2025, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce il difetto di motivazione della cartella N. 097 2024 02599512 87/000 nullità e/o annullabilità e/o invalidità della cartella e/o inammissibilità e/o illegittimità e comunque inefficacia della cartella esattoriale impugnata e della pretesa creditoria in essa contenuta, evidenziando che la prima rata del piano di rateazione di cui si lamenta il pagamento (pag. n. 5 della cartella impugnata, sotto la dicitura: Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo, si legge: “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 1 dovuta alla scadenza del 04-04-2022”), è stata regolarmente corrisposta in data 04.04.2022 in favore dell'Ufficio dalla scrivente, come risulta dalla documentazione allegata. Lo Statuto del contribuente prevede infatti, che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati secondo quanto prescritto per i provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. La suddetta norma rappresenta un corollario imprescindibile del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente tutelato. Quindi la motivazione dell'atto è lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente. Come conseguenza della mancanza od erronea motivazione c'è l'illegittimità dell'atto stesso. Non è peraltro possibile integrare le ragioni nel corso del giudizio, talchè i motivi presenti nell'atto delimitano il perimetro del giudizio. Eccepisce inoltre la nullità e/o annullabilità della cartella impugnata per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni richiesti.
La Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio evidenziando che pur confermando l'intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione degli importi richiesti con la comunicazione di irregolarità recante codice atto 51989481810, ha preso atto dei versamenti eseguiti dalla controparte in data 21/02/2024 - 29/07/2024 - 29/07/2024 - 05/11/2024, non considerati in sede di iscrizione a ruolo ed ha proceduto ad effettuare lo sgravio parziale degli importi iscritti a ruolo. In relazione al versamento della prima rata degli importi richiesti con la comunicazione di irregolarità recante codice atto 51989481810, effettuato dalla controparte in data 04.04.2022, l'Ufficio tiene a rilevare che l'importo versato dalla controparte
(pari ad € 260,65) è risultato carente rispetto a quello dovuto (pari ad € 284,11), ciò ha determinato la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Con la comunicazione di irregolarità recante codice atto 51989481810, infatti, è stato richiesto il versamento dell'importo complessivo di € 2.272,86, rateizzabile in un massimo di 8 rate trimestrali dell'importo di € 284,11 (€ 2.272,86 : 8 =
€ 284,11). Chiedeva pertanto di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere ed il rigetto del ricorso per il resto.
La Ricorrente ha depositato Memorie illustrative con le quali, tra l'altro, evidenziava la infondatezza delle eccezioni sollevate dall'Ufficio. Da un'attenta lettura delle Controdeduzioni rassegnate dall'Ufficio, emerge chiaramente la fondatezza della censura relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, sollevata dalla ricorrente. E' lo stesso Ufficio a date infatti dell'errato importo richiesto con la cartella impugnata alla contribuente, stante la mancata detrazione degli importi corrisposti dalla stessa a seguito del piano di rateazione concesso dall'Agenzia delle Entrate e precisamente nelle seguenti date: 21/02/2024, 29/07/2024,
29/07/2024 ed in data 05/11/2024, tanto da richiedere dichiararsi cessata la materia del contendere per gli importi che non vengono neanche quantificati nello scritto difensivo ed il rigetto del ricorso per il resto. Ma va da sé che le stesse richieste dell'Ufficio comprovano da una parte l'erroneità ab origine dell'Atto impugnato, errato nel suo ammontare e nella sua motivazione, dall'altro devolvono illegittimamente alla Corte Tributaria adita, il compito di sanare in qualche modo l'efficacia della cartella impugnata, rideterminandola nel suo ammontare in base allo sgravio allegato in atti, che si ribadisce non viene neanche indicato nelle
Controdeduzioni nel suo preciso ammontare. Rileva come la contribuente abbia provveduto a corrispondere a titolo di prima rata l'importo di Euro 260,65, secondo il piano di rateazione accordato dallo stesso Ufficio.
Non si rinviene alcun documento in base al quale la prima rata doveva esser pari ad Euro 284,11. Talchè la contribuente in buona fede, versando l'importo di Euro 260,65, secondo il piano di rateazione accordatale, ha ritenuto di essere adempiente, ed in regola con la rateazione concessa dall'Ufficio. L'Agenzia delle
Entrate del resto, secondo i principi di correttezza e buona fede ed in base al principio di collaborazione che dovrebbe sempre esistere tra Pubblica Amministrazione e contribuente, avrebbe ben potuto provvedere ad inviare apposita comunicazione alla contribuente di rettifica degli importi richiesti con il piano rateale, in modo da mettere la contribuente nelle condizioni di versare anche con gli interessi l'esigua differenza di soli circa Euro 24,00, senza incorrere nella fattispecie più pregiudizievole, ovvero nella decadenza dai benefici della rateazione, come è invece accaduto nel caso di specie. Ma così non è stato. L'Ufficio infatti ha continuato da una parte ad incassare le somme versate dalla contribuente a seguito della rateazione senza però conteggiarle. Ciò si evince dalla lettura di pagina n. 5) della cartella impugnata, laddove emerge che sebbene il ruolo risulti esser stato consegnato all'Agente della Riscossione in data 10.11.2024, l'ente creditore non ha provveduto neanche a considerare gli importi versati dalla contribuente in data 29/07/2024, 29/07/2024 ed in data 05/11/2024, con evidente nocumento per quest'ultima.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le argomentazioni addotte dalla ricorrente appaiono validamente fondate ed idonee, anche alla stregua della documentazione prodotta agli atti del giudizio, a dimostrare l'infondatezza dei rilievi mossi dall'Ufficio.
Il Giudice ritiene la iscrizione a ruolo carente di motivazione, in violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, che determina la impossibilità, da parte della contribuente, di comprendere la ragione in virtù delle quali l'ufficio ha inteso correggere l'errore commesso dalla contribuente.
Come ben evidenziato in dottrina, l'atto di contestazione per essere valido deve contenere tra l'altro, l'esatta comunicazione al trasgressore degli estremi di fatto e di diritto della violazione commessa il cui scopo è quello di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto. In carenza di siffatto elemento essenziale viene a concretizzarsi uno sviamento della contestazione rispetto alle finalità che essa persegue, giacché il trasgressore non è posto in grado di comprendere né la natura dell'addebito mossogli, né dì esercitare con piena consapevolezza una adeguata ed idonea tutela dei propri diritti.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che una motivazione costituisce idoneo presupposto a base dell'accertamento quando, pur in maniera sommaria, contiene tutti gli elementi atti a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa impositiva.
Il Collegio ritiene che gli elementi fondamentali della pretesa devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinazione ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto della difesa (Cass. n. 15842/2006- Cass. n. 25064/2006-
Cass.21564/2013).
La Suprema Corte ha statuito che la motivazione è un requisito intrinseco dell'atto, deve essere soddisfatto ab origine e non è ammessa una motivazione postuma (Cass. Civ. 25/01/2022 n.2032). Vi ostano, infatti,
l'art. 3 della l. 241/1990, il quale, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell'amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell'atto;
l'art. 18 del d.lgs. 546/1992, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l'atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, “al buio”); gli artt. 23 e 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 che, consentendo all'amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati dell'atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell'avviso.
Né rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., Sez. 5, 17/10/2014, n. 21997).
Infine, è appena il caso di precisare che siffatta invalidità per vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, non è superabile in sede giudiziaria, restando a detto giudice preclusa, dall'avvenuto rilievo del vizio stesso, ogni possibilità di indagine sul merito del debito di imposta, che implicherebbe una sua inammissibile sostituzione all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo (Cass.,
Sez. 1, 22/01/1991, n. 572; Cass., Sez. Trib., sentenza n. 2555 depositata il 30 gennaio 2019).
La Ricorrente ha documentato di aver provveduto al pagamento nei termini della prima rata della rateizzazione concessa dall'Ufficio.
L'Ufficio di converso ammette che non sono stati portati in detrazione tutti gli importi corrisposti dalla
Ricorrente.
Il Giudice osserva inoltre che l'Ufficio tiene a rilevare che l'importo della prima rata versato dalla controparte
(pari ad € 260,65) è risultato carente rispetto a quello dovuto (pari ad € 284,11), ma non documenta in alcun modo tale importo superiore da versare,
La Corte rileva che a fronte delle contestazioni sollevate dal ricorrente, l'Ufficio è gravato dell'onere di supportare il proprio operato con concreti e puntuali elementi di fatto idonei a dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Occorre ricordare che l'art. 6 L. 130/22 ha aggiunto all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, il comma 5-bis, per il quale "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati".
Tale disposizione, di portata non innovativa ma di più pregnante valenza interpretativa, si applica alle controversie in corso al 16 settembre 2022 e pertanto rileva nella fattispecie.
Ciò posto, nel caso di specie, la prova della fondatezza dell'atto impositivo addotta dall'Ufficio appare
"insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni".
Va segnalato in merito che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere dell'Ufficio dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Avuto riguardo alle risultanze degli atti del processo, che concretamente dimostrano la effettiva sussistenza delle circostanze, precisate in sede di ricorso ed ampiamente illustrate in sede dibattimentale, la Corte rileva, che nel caso di specie, l'operato dell'Ufficio risulta effettivamente posto in essere sulla base di una non adeguata valutazione degli elementi e delle condizioni, che possono aver determinato l'errore. Si evidenzia, tra l'altro, che l'Ufficio non ha neppure provveduto al deposito dell'Avviso bonario inviato al ricorrente.
Il ricorrente, invero, in applicazione del principio che ritiene onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo, ha depositato documentazione probatoria idonea alla soluzione della controversia e ha offerto elementi utile che consentono di verificare e valutare le ragioni enunciate dalla parte.
L'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dalla ricorrente, invero, per la significatività delle stesse, non può essere semplicemente affermata, ma va desunta da fatti concreti, univoci e precisi - come doveroso per il giudice, ovviamente, non già in base alle mere affermazioni della parte interessata, ma sulla scorta di significative e concludenti prove all'uopo fornite da quella stessa parte per poter giungere ad escludere con certezza l'attitudine delle predette circostanze a smentire le riferite specifiche contestazioni contenute nell'atto impugnato.
Per quanto esposto questa Commissione ritiene di accogliere il ricorso e di conseguenza procedere all'annullamento della cartella impugnata.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
US BE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7543/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240259951287 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1685/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.7543/2025, depositato telematicamente, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa da sè stessa, ha impugnato la cartella di pagamento n.097 2024 0259951287/000, dell'importo di
€.1.744,04=, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione provinciale II di Roma dell'Agenzia delle
Entrate per somme dovute per IVA 2017 a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art.54 bis del D.
P.R. n.633/1972, e di cui alla comunicazione consegnata in data 05/03/2022, notificata dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione in data 08/01/2025, richiedendone l'annullamento. A motivi deduce il difetto di motivazione della cartella N. 097 2024 02599512 87/000 nullità e/o annullabilità e/o invalidità della cartella e/o inammissibilità e/o illegittimità e comunque inefficacia della cartella esattoriale impugnata e della pretesa creditoria in essa contenuta, evidenziando che la prima rata del piano di rateazione di cui si lamenta il pagamento (pag. n. 5 della cartella impugnata, sotto la dicitura: Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo, si legge: “Decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 1 dovuta alla scadenza del 04-04-2022”), è stata regolarmente corrisposta in data 04.04.2022 in favore dell'Ufficio dalla scrivente, come risulta dalla documentazione allegata. Lo Statuto del contribuente prevede infatti, che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati secondo quanto prescritto per i provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. La suddetta norma rappresenta un corollario imprescindibile del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente tutelato. Quindi la motivazione dell'atto è lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente. Come conseguenza della mancanza od erronea motivazione c'è l'illegittimità dell'atto stesso. Non è peraltro possibile integrare le ragioni nel corso del giudizio, talchè i motivi presenti nell'atto delimitano il perimetro del giudizio. Eccepisce inoltre la nullità e/o annullabilità della cartella impugnata per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni richiesti.
La Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio evidenziando che pur confermando l'intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione degli importi richiesti con la comunicazione di irregolarità recante codice atto 51989481810, ha preso atto dei versamenti eseguiti dalla controparte in data 21/02/2024 - 29/07/2024 - 29/07/2024 - 05/11/2024, non considerati in sede di iscrizione a ruolo ed ha proceduto ad effettuare lo sgravio parziale degli importi iscritti a ruolo. In relazione al versamento della prima rata degli importi richiesti con la comunicazione di irregolarità recante codice atto 51989481810, effettuato dalla controparte in data 04.04.2022, l'Ufficio tiene a rilevare che l'importo versato dalla controparte
(pari ad € 260,65) è risultato carente rispetto a quello dovuto (pari ad € 284,11), ciò ha determinato la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Con la comunicazione di irregolarità recante codice atto 51989481810, infatti, è stato richiesto il versamento dell'importo complessivo di € 2.272,86, rateizzabile in un massimo di 8 rate trimestrali dell'importo di € 284,11 (€ 2.272,86 : 8 =
€ 284,11). Chiedeva pertanto di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere ed il rigetto del ricorso per il resto.
La Ricorrente ha depositato Memorie illustrative con le quali, tra l'altro, evidenziava la infondatezza delle eccezioni sollevate dall'Ufficio. Da un'attenta lettura delle Controdeduzioni rassegnate dall'Ufficio, emerge chiaramente la fondatezza della censura relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, sollevata dalla ricorrente. E' lo stesso Ufficio a date infatti dell'errato importo richiesto con la cartella impugnata alla contribuente, stante la mancata detrazione degli importi corrisposti dalla stessa a seguito del piano di rateazione concesso dall'Agenzia delle Entrate e precisamente nelle seguenti date: 21/02/2024, 29/07/2024,
29/07/2024 ed in data 05/11/2024, tanto da richiedere dichiararsi cessata la materia del contendere per gli importi che non vengono neanche quantificati nello scritto difensivo ed il rigetto del ricorso per il resto. Ma va da sé che le stesse richieste dell'Ufficio comprovano da una parte l'erroneità ab origine dell'Atto impugnato, errato nel suo ammontare e nella sua motivazione, dall'altro devolvono illegittimamente alla Corte Tributaria adita, il compito di sanare in qualche modo l'efficacia della cartella impugnata, rideterminandola nel suo ammontare in base allo sgravio allegato in atti, che si ribadisce non viene neanche indicato nelle
Controdeduzioni nel suo preciso ammontare. Rileva come la contribuente abbia provveduto a corrispondere a titolo di prima rata l'importo di Euro 260,65, secondo il piano di rateazione accordato dallo stesso Ufficio.
Non si rinviene alcun documento in base al quale la prima rata doveva esser pari ad Euro 284,11. Talchè la contribuente in buona fede, versando l'importo di Euro 260,65, secondo il piano di rateazione accordatale, ha ritenuto di essere adempiente, ed in regola con la rateazione concessa dall'Ufficio. L'Agenzia delle
Entrate del resto, secondo i principi di correttezza e buona fede ed in base al principio di collaborazione che dovrebbe sempre esistere tra Pubblica Amministrazione e contribuente, avrebbe ben potuto provvedere ad inviare apposita comunicazione alla contribuente di rettifica degli importi richiesti con il piano rateale, in modo da mettere la contribuente nelle condizioni di versare anche con gli interessi l'esigua differenza di soli circa Euro 24,00, senza incorrere nella fattispecie più pregiudizievole, ovvero nella decadenza dai benefici della rateazione, come è invece accaduto nel caso di specie. Ma così non è stato. L'Ufficio infatti ha continuato da una parte ad incassare le somme versate dalla contribuente a seguito della rateazione senza però conteggiarle. Ciò si evince dalla lettura di pagina n. 5) della cartella impugnata, laddove emerge che sebbene il ruolo risulti esser stato consegnato all'Agente della Riscossione in data 10.11.2024, l'ente creditore non ha provveduto neanche a considerare gli importi versati dalla contribuente in data 29/07/2024, 29/07/2024 ed in data 05/11/2024, con evidente nocumento per quest'ultima.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le argomentazioni addotte dalla ricorrente appaiono validamente fondate ed idonee, anche alla stregua della documentazione prodotta agli atti del giudizio, a dimostrare l'infondatezza dei rilievi mossi dall'Ufficio.
Il Giudice ritiene la iscrizione a ruolo carente di motivazione, in violazione dell'art. 7 Legge 212/2000, che determina la impossibilità, da parte della contribuente, di comprendere la ragione in virtù delle quali l'ufficio ha inteso correggere l'errore commesso dalla contribuente.
Come ben evidenziato in dottrina, l'atto di contestazione per essere valido deve contenere tra l'altro, l'esatta comunicazione al trasgressore degli estremi di fatto e di diritto della violazione commessa il cui scopo è quello di consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa nei confronti di un addebito preciso e circostanziato nei suoi estremi giuridici e di fatto. In carenza di siffatto elemento essenziale viene a concretizzarsi uno sviamento della contestazione rispetto alle finalità che essa persegue, giacché il trasgressore non è posto in grado di comprendere né la natura dell'addebito mossogli, né dì esercitare con piena consapevolezza una adeguata ed idonea tutela dei propri diritti.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che una motivazione costituisce idoneo presupposto a base dell'accertamento quando, pur in maniera sommaria, contiene tutti gli elementi atti a far comprendere al contribuente le ragioni della pretesa impositiva.
Il Collegio ritiene che gli elementi fondamentali della pretesa devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente, ma anche con quel grado di determinazione ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto della difesa (Cass. n. 15842/2006- Cass. n. 25064/2006-
Cass.21564/2013).
La Suprema Corte ha statuito che la motivazione è un requisito intrinseco dell'atto, deve essere soddisfatto ab origine e non è ammessa una motivazione postuma (Cass. Civ. 25/01/2022 n.2032). Vi ostano, infatti,
l'art. 3 della l. 241/1990, il quale, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell'amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell'atto;
l'art. 18 del d.lgs. 546/1992, il quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado, i motivi di impugnazione, presuppone che l'atto dia conto delle ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, “al buio”); gli artt. 23 e 32 del d .lgs. n. 546 del 1992 che, consentendo all'amministrazione di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati dell'atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell'avviso.
Né rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, atteso che l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum" (Cass., Sez. 5, 17/10/2014, n. 21997).
Infine, è appena il caso di precisare che siffatta invalidità per vizio di motivazione, con conseguente dovere del giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, non è superabile in sede giudiziaria, restando a detto giudice preclusa, dall'avvenuto rilievo del vizio stesso, ogni possibilità di indagine sul merito del debito di imposta, che implicherebbe una sua inammissibile sostituzione all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo (Cass.,
Sez. 1, 22/01/1991, n. 572; Cass., Sez. Trib., sentenza n. 2555 depositata il 30 gennaio 2019).
La Ricorrente ha documentato di aver provveduto al pagamento nei termini della prima rata della rateizzazione concessa dall'Ufficio.
L'Ufficio di converso ammette che non sono stati portati in detrazione tutti gli importi corrisposti dalla
Ricorrente.
Il Giudice osserva inoltre che l'Ufficio tiene a rilevare che l'importo della prima rata versato dalla controparte
(pari ad € 260,65) è risultato carente rispetto a quello dovuto (pari ad € 284,11), ma non documenta in alcun modo tale importo superiore da versare,
La Corte rileva che a fronte delle contestazioni sollevate dal ricorrente, l'Ufficio è gravato dell'onere di supportare il proprio operato con concreti e puntuali elementi di fatto idonei a dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Occorre ricordare che l'art. 6 L. 130/22 ha aggiunto all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, il comma 5-bis, per il quale "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati".
Tale disposizione, di portata non innovativa ma di più pregnante valenza interpretativa, si applica alle controversie in corso al 16 settembre 2022 e pertanto rileva nella fattispecie.
Ciò posto, nel caso di specie, la prova della fondatezza dell'atto impositivo addotta dall'Ufficio appare
"insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni".
Va segnalato in merito che nei doveri di questa Commissione non vi è quello di attivarsi alla ricerca di idonei supporti probatori per la soluzione del contenzioso, mentre è onere dell'Ufficio dimostrare la fondatezza del proprio assunto.
Avuto riguardo alle risultanze degli atti del processo, che concretamente dimostrano la effettiva sussistenza delle circostanze, precisate in sede di ricorso ed ampiamente illustrate in sede dibattimentale, la Corte rileva, che nel caso di specie, l'operato dell'Ufficio risulta effettivamente posto in essere sulla base di una non adeguata valutazione degli elementi e delle condizioni, che possono aver determinato l'errore. Si evidenzia, tra l'altro, che l'Ufficio non ha neppure provveduto al deposito dell'Avviso bonario inviato al ricorrente.
Il ricorrente, invero, in applicazione del principio che ritiene onere della parte fornire elementi utili a far ritenere infondato l'atto impositivo, ha depositato documentazione probatoria idonea alla soluzione della controversia e ha offerto elementi utile che consentono di verificare e valutare le ragioni enunciate dalla parte.
L'effettiva esistenza delle circostanze dedotte dalla ricorrente, invero, per la significatività delle stesse, non può essere semplicemente affermata, ma va desunta da fatti concreti, univoci e precisi - come doveroso per il giudice, ovviamente, non già in base alle mere affermazioni della parte interessata, ma sulla scorta di significative e concludenti prove all'uopo fornite da quella stessa parte per poter giungere ad escludere con certezza l'attitudine delle predette circostanze a smentire le riferite specifiche contestazioni contenute nell'atto impugnato.
Per quanto esposto questa Commissione ritiene di accogliere il ricorso e di conseguenza procedere all'annullamento della cartella impugnata.
Le altre censure devono ritenersi assorbite.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese.