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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/11/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3036/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Luigi De Franco n. 25, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Debora Chironi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e GI VE - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Via delle Medaglie D'Oro n. 60, presso lo studio dell'Avv. Fedele Lucchetta che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale: Accertare e dichiarare che il credito
di cui all'avviso di addebito n. 33420230003966709000 contenuto nell'intimazione di
pagamento 03420259005289189000 non è dovuto per intervenuta cessazione dell'attività
1 della ditta individuale del sig. , con richiesta di cancellazione integrale del Controparte_3
debito con efficacia retroattiva fino al 31.12.2018, anno di cessazione dell'attività e, per
l'effetto dichiararne la nullità, l'annullamento e l'inesigibilità; 2) Adottare ogni
provvedimento ritenuto di giustizia;
3) Condannare parte resistente alla refusione delle
spese di lite…”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di spese
…”.
Conclusioni di “… declaratoria del difetto di Controparte_2
legittimazione passiva di in relazione alla debenza o meno del carico esattoriale …”. CP_4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio, come erede di , avverso Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 03420259005289189000, alla quale è sotteso l'avviso di
CP_ addebito n. 33420230003966709000 afferente a credito
CP_ L' si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni principalmente sul rilievo per cui l'opposizione era inammissibile per il decorso del termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, formulando le conclusioni sopra trascritte.
si è costituita in giudizio affermando principalmente che Controparte_2
non sussisteva la sua legittimazione passiva, secondo le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 14.11.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
La parte ricorrente ha affermato:
- l'inesistenza del credito per intervenuta cessazione dell'attività con argomentazione inammissibile.
In merito, la mancata opposizione nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs.
46/1999 decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (non contestata) del 13.1.2024
2 ha determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché la stessa non può più
discutersi nel merito anche nella forma dell'accertamento negativo del credito a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez.
Lav. 21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015).
- La violazione dell'art. 24 della Costituzione per mancanza di certezza e liquidità del credito e per lesione del diritto di difesa, in quanto il debitore non era stato posto in grado di controllare l'operato dell'Agente della Riscossione.
Tali argomentazioni sono inammissibili in ragione della radicale genericità delle stesse,
sganciate da concreti riferimenti fattuali, dovendosi oltretutto considerare che la parte ricorrente è stata posta in grado di conoscere esattamente il credito azionato anche con la notifica dell'avviso di addebito e, oltretutto, ha mosso anche contestazioni sul credito, se pur inammissibili per le ragioni indicate.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
CP_ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'
Per la domanda proposta nei confronti di le spese di lite Controparte_2
si compensano, attesa la posizione processuale della parte che, oltretutto, si è costituita tardivamente in giudizio e non ha formulato istanze specifiche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si quantificano in €. 886,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti di
[...]
. Controparte_2
Cosenza, 14.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3036/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Luigi De Franco n. 25, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Debora Chironi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e GI VE - resistente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Via delle Medaglie D'Oro n. 60, presso lo studio dell'Avv. Fedele Lucchetta che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale: Accertare e dichiarare che il credito
di cui all'avviso di addebito n. 33420230003966709000 contenuto nell'intimazione di
pagamento 03420259005289189000 non è dovuto per intervenuta cessazione dell'attività
1 della ditta individuale del sig. , con richiesta di cancellazione integrale del Controparte_3
debito con efficacia retroattiva fino al 31.12.2018, anno di cessazione dell'attività e, per
l'effetto dichiararne la nullità, l'annullamento e l'inesigibilità; 2) Adottare ogni
provvedimento ritenuto di giustizia;
3) Condannare parte resistente alla refusione delle
spese di lite…”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di spese
…”.
Conclusioni di “… declaratoria del difetto di Controparte_2
legittimazione passiva di in relazione alla debenza o meno del carico esattoriale …”. CP_4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio, come erede di , avverso Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 03420259005289189000, alla quale è sotteso l'avviso di
CP_ addebito n. 33420230003966709000 afferente a credito
CP_ L' si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni principalmente sul rilievo per cui l'opposizione era inammissibile per il decorso del termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999, formulando le conclusioni sopra trascritte.
si è costituita in giudizio affermando principalmente che Controparte_2
non sussisteva la sua legittimazione passiva, secondo le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 14.11.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
La parte ricorrente ha affermato:
- l'inesistenza del credito per intervenuta cessazione dell'attività con argomentazione inammissibile.
In merito, la mancata opposizione nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs.
46/1999 decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (non contestata) del 13.1.2024
2 ha determinato l'incontestabilità della pretesa contributiva, sicché la stessa non può più
discutersi nel merito anche nella forma dell'accertamento negativo del credito a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento.
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva - fissato dall'art. 24 del D. lgs. n. 46 del
1999 per consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente - deve ritenersi perentorio, perché
diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentirne una rapida riscossione (tra le altre, in merito, Cass. Sez.
Lav. 21365/2010 e Cass. Sez. Lav. 4978/2015).
- La violazione dell'art. 24 della Costituzione per mancanza di certezza e liquidità del credito e per lesione del diritto di difesa, in quanto il debitore non era stato posto in grado di controllare l'operato dell'Agente della Riscossione.
Tali argomentazioni sono inammissibili in ragione della radicale genericità delle stesse,
sganciate da concreti riferimenti fattuali, dovendosi oltretutto considerare che la parte ricorrente è stata posta in grado di conoscere esattamente il credito azionato anche con la notifica dell'avviso di addebito e, oltretutto, ha mosso anche contestazioni sul credito, se pur inammissibili per le ragioni indicate.
La domanda è dunque infondata e va rigettata.
CP_ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'
Per la domanda proposta nei confronti di le spese di lite Controparte_2
si compensano, attesa la posizione processuale della parte che, oltretutto, si è costituita tardivamente in giudizio e non ha formulato istanze specifiche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si quantificano in €. 886,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti di
[...]
. Controparte_2
Cosenza, 14.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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