Articolo 8 della Legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 7Articolo 9
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1 settembre 1950
Art. 8.
I produttori di gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole punzonate.
Entrata in vigore il 1 settembre 1950
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