Articolo 2 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Articolo 1Articolo 3
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12 gennaio 2025
Art. 2. Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi). - 1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , riguardanti:
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall' articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».
2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico). - 1. Il datore di lavoro puo' ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalita' di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti».
3. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Modalita' di presentazione dei ricorsi). - 1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalita' telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti».
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , e' sostituito dal seguente:
«3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45 del testo unico».
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3 , del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante: «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell' articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 » pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Classificazione dei datori di lavoro). - 1.
I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell' articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell' articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione e' disposta dall'INAIL.
3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro puo' ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45 del testo unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.».
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025
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