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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE nella persona del giudice monocratico dott. NC TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55815/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARTJOLA Parte_1 C.F._1
FALLANAJ, elettivamente domiciliata in Via Fabio Massimo, 60 00192 Roma presso il difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistenti costituiti -
1. La ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Roma e notificato in data 20/03/2024, con il quale, ai sensi dell'art. 13 e 14 del T.U.I., venivano disposti l'espulsione dal territorio nazionale e l'accompagnamento alla frontiera.
Il giudice di pace originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza, in favore della competenza del tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 1 , comma 2 bis, del d.l. n. 241/2004, convertito nella legge n. 271/2004, in ragione dell'aver la ricorrente incardinato un giudizio dinanzi al Tribunale dei minorenni di Firenze ex art. 31 D.lvo n. 286/1998. Secondo la predetta norma “Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale pagina 1 di 4 per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
La ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a questo tribunale.
È stata confermata la sospensione del provvedimento espulsivo già disposta dal giudice di pace e fissata udienza cartolare per l'instaurazione del contraddittorio e la trattazione del ricorso.
L'Amministrazione, costituita, ha chiesto che il tribunale dichiari la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace di Roma e/o sollevi il conflitto di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 c.p.c. in quanto all'epoca di emissione del decreto di espulsione non risultava istruita, presso il tribunale per i minorenni, alcuna istanza volta al riconoscimento dell'art. 31 del T.U.I.
2. Come si evince dalla motivazione, l'espulsione è stata disposta in ragione della condizione di illegale presenza in Italia della ricorrente e, per altro verso, per la ravvisata insussistenza di motivi previsti dal TUI o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali per un rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno e per la ritenuta insussistenza di presupposti di inespellibilità di cui all'art. 19 T.U.I.
Al di là della negata violazione dell'art. 1, co. 3, L. n. 68/2007, nel ricorso si ammette implicitamente l'assenza di un permesso di soggiorno in capo alla ricorrente e si esplicita che la stessa non ha inteso presentare una domanda di protezione internazionale volendo ella mantenere la possibilità di rientrare nel suo Paese per trovare la madre sola e anziana e preferendo attendere una soluzione diversa, come una sanatoria dell'immigrazione irregolare.
Dalle stesse difese della ricorrente esce, dunque, confermata l'illegalità della presenza in Italia, che costituisce il motivo fondante dell'espulsione (v. richiamo nel provvedimento all'art. 13, co. 2, lett. b), T.U.I.) anche al di là della cogenza o meno per la ricorrente dell'obbligo di comunicazione iniziale della sua presenza in Italia, ai sensi dell'art. 1, co. 2, L. n. 68/2007.
Quanto ad eventuali motivi di inespellibilità, il ricorso ne delinea, più o meno esplicitamente, due: uno correlato a vicende occorse a suo tempo in patria e relativo ad una faida tra la famiglia della ricorrente e un'altra famiglia, dovuta alle norme consuetudinarie del;
l'altro concernente Per_1 la presenza in Italia di due figli minorenni della ricorrente.
Il primo motivo (ipoteticamente identificabile con il rischio di trattamenti inumani e degradanti) appare privo di rilievo e comunque insufficientemente provato. La ricorrente stessa afferma che lo stato di violento contrasto fra le due famiglie interessa i componenti maschi maggiorenni delle stesse, sicché esso non coinvolge la ricorrente e i suoi due figli ancora minorenni (anche il maschio, almeno al momento del decreto di espulsione). Inoltre, il riferimento alla faida è generico e approssimativo e non vi è alcun elemento oggettivo e documentale di riscontro, neppure fra i documenti che, peraltro tardivamente e quindi inammissibilmente, sono stati depositati in vista pagina 2 di 4 dell'udienza, dai quali risultano soltanto atti giudiziari inerenti ad un incidente mortale sul lavoro e alla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Per non dire che non vi è alcuna allegazione e argomentazione atta ad escludere la possibilità, ove necessario, di ottenere la protezione delle autorità albanesi e che, sotto altra prospettiva, andrebbe considerato che, per quanto intuibile dalle laconiche asserzioni del ricorso, la faida in questione sarebbe alimentata anche dalla condotta dei familiari maschi della ricorrente medesima. Per di più, come già osservato, la ricorrente non ha inteso in passato presentare domanda di protezione internazionale, per la dichiarata sua volontà di rimanere libera di recarsi in Albania a trovare la mamma, e ciò inficia la plausibilità dell'effettiva sussistenza della paventata faida tra famiglie o comunque conferma che la ricorrente non ne è realmente coinvolta (tanto da desiderare la libertà di rientro in Albania).
Inadeguato appare anche l'altro motivo, che astrattamente concernerebbe la tutela della c.d. vita privata e familiare.
Non vi è documentazione comprovante adeguatamente la relazione genitoriale fra la ricorrente e i due minorenni menzionati nel ricorso e la conformazione del nucleo familiare. Non bastano al riguardo il modulo di iscrizione scolastica della giovane , privo di formale identificazione Per_2 Per_ genitoriale, e il certificato di iscrizione del giovane , che non reca alcun riferimento all'identità dei genitori. Anche questi documenti, oltretutto, sono stati depositati tardivamente.
Non vi è, inoltre, alcuna indicazione né tanto meno prova di un vero e proprio radicamento ed inserimento in Italia, considerato che non è precisato il luogo di dimora, non è allegata la disponibilità di un immobile di residenza, non vi è alcuna menzione di una qualche attività lavorativa che impegni la ricorrente e costituisca il fondamento di una capacità reddituale e di integrazione sociale.
Anche il riferimento all'iscrizione di un procedimento ex art. 31 T.U.I. è rimasto del tutto laconico e privo di adeguato riscontro documentale, risultando in atti soltanto una fotografia di una comunicazione di Cancelleria del tribunale dei minorenni di Firenze risalente al mese di agosto 2024 e recante soltanto numero di ruolo generale e nominativo del giudice (oltre al nominativo della ricorrente e alla menzione dell'ufficio del P.M.).
Non vi sono, dunque, elementi per ritenere fondatamente che l'espulsione della ricorrente vada ad inficiare un realizzato inserimento socio-lavorativo della stessa e/o la disgregazione di un nucleo familiare che effettivamente le appartenga e che sia effettivamente e legalmente radicato in Italia e che l'espulsione determini, dunque, una violazione di obblighi costituzionali e internazionali, in particolare per contrasto con l'art. 8 CEDU.
3. La possibilità di decidere il ricorso nel merito per le ragioni sin qui esposte assorbe, per maggiore liquidità e risolutività, la questione della competenza funzionale sollevata dalla difesa erariale.
Posto che quest'ultima non si è espressa sul merito della controversia, può addivenirsi ad una compensazione delle spese processuali.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara compensate le spese processuali.
Roma, 6 ottobre 2025
Il Giudice
NC TO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE nella persona del giudice monocratico dott. NC TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55815/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARTJOLA Parte_1 C.F._1
FALLANAJ, elettivamente domiciliata in Via Fabio Massimo, 60 00192 Roma presso il difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistenti costituiti -
1. La ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della Provincia di Roma e notificato in data 20/03/2024, con il quale, ai sensi dell'art. 13 e 14 del T.U.I., venivano disposti l'espulsione dal territorio nazionale e l'accompagnamento alla frontiera.
Il giudice di pace originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza, in favore della competenza del tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 1 , comma 2 bis, del d.l. n. 241/2004, convertito nella legge n. 271/2004, in ragione dell'aver la ricorrente incardinato un giudizio dinanzi al Tribunale dei minorenni di Firenze ex art. 31 D.lvo n. 286/1998. Secondo la predetta norma “Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale pagina 1 di 4 per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
La ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a questo tribunale.
È stata confermata la sospensione del provvedimento espulsivo già disposta dal giudice di pace e fissata udienza cartolare per l'instaurazione del contraddittorio e la trattazione del ricorso.
L'Amministrazione, costituita, ha chiesto che il tribunale dichiari la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace di Roma e/o sollevi il conflitto di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 c.p.c. in quanto all'epoca di emissione del decreto di espulsione non risultava istruita, presso il tribunale per i minorenni, alcuna istanza volta al riconoscimento dell'art. 31 del T.U.I.
2. Come si evince dalla motivazione, l'espulsione è stata disposta in ragione della condizione di illegale presenza in Italia della ricorrente e, per altro verso, per la ravvisata insussistenza di motivi previsti dal TUI o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali per un rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno e per la ritenuta insussistenza di presupposti di inespellibilità di cui all'art. 19 T.U.I.
Al di là della negata violazione dell'art. 1, co. 3, L. n. 68/2007, nel ricorso si ammette implicitamente l'assenza di un permesso di soggiorno in capo alla ricorrente e si esplicita che la stessa non ha inteso presentare una domanda di protezione internazionale volendo ella mantenere la possibilità di rientrare nel suo Paese per trovare la madre sola e anziana e preferendo attendere una soluzione diversa, come una sanatoria dell'immigrazione irregolare.
Dalle stesse difese della ricorrente esce, dunque, confermata l'illegalità della presenza in Italia, che costituisce il motivo fondante dell'espulsione (v. richiamo nel provvedimento all'art. 13, co. 2, lett. b), T.U.I.) anche al di là della cogenza o meno per la ricorrente dell'obbligo di comunicazione iniziale della sua presenza in Italia, ai sensi dell'art. 1, co. 2, L. n. 68/2007.
Quanto ad eventuali motivi di inespellibilità, il ricorso ne delinea, più o meno esplicitamente, due: uno correlato a vicende occorse a suo tempo in patria e relativo ad una faida tra la famiglia della ricorrente e un'altra famiglia, dovuta alle norme consuetudinarie del;
l'altro concernente Per_1 la presenza in Italia di due figli minorenni della ricorrente.
Il primo motivo (ipoteticamente identificabile con il rischio di trattamenti inumani e degradanti) appare privo di rilievo e comunque insufficientemente provato. La ricorrente stessa afferma che lo stato di violento contrasto fra le due famiglie interessa i componenti maschi maggiorenni delle stesse, sicché esso non coinvolge la ricorrente e i suoi due figli ancora minorenni (anche il maschio, almeno al momento del decreto di espulsione). Inoltre, il riferimento alla faida è generico e approssimativo e non vi è alcun elemento oggettivo e documentale di riscontro, neppure fra i documenti che, peraltro tardivamente e quindi inammissibilmente, sono stati depositati in vista pagina 2 di 4 dell'udienza, dai quali risultano soltanto atti giudiziari inerenti ad un incidente mortale sul lavoro e alla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Per non dire che non vi è alcuna allegazione e argomentazione atta ad escludere la possibilità, ove necessario, di ottenere la protezione delle autorità albanesi e che, sotto altra prospettiva, andrebbe considerato che, per quanto intuibile dalle laconiche asserzioni del ricorso, la faida in questione sarebbe alimentata anche dalla condotta dei familiari maschi della ricorrente medesima. Per di più, come già osservato, la ricorrente non ha inteso in passato presentare domanda di protezione internazionale, per la dichiarata sua volontà di rimanere libera di recarsi in Albania a trovare la mamma, e ciò inficia la plausibilità dell'effettiva sussistenza della paventata faida tra famiglie o comunque conferma che la ricorrente non ne è realmente coinvolta (tanto da desiderare la libertà di rientro in Albania).
Inadeguato appare anche l'altro motivo, che astrattamente concernerebbe la tutela della c.d. vita privata e familiare.
Non vi è documentazione comprovante adeguatamente la relazione genitoriale fra la ricorrente e i due minorenni menzionati nel ricorso e la conformazione del nucleo familiare. Non bastano al riguardo il modulo di iscrizione scolastica della giovane , privo di formale identificazione Per_2 Per_ genitoriale, e il certificato di iscrizione del giovane , che non reca alcun riferimento all'identità dei genitori. Anche questi documenti, oltretutto, sono stati depositati tardivamente.
Non vi è, inoltre, alcuna indicazione né tanto meno prova di un vero e proprio radicamento ed inserimento in Italia, considerato che non è precisato il luogo di dimora, non è allegata la disponibilità di un immobile di residenza, non vi è alcuna menzione di una qualche attività lavorativa che impegni la ricorrente e costituisca il fondamento di una capacità reddituale e di integrazione sociale.
Anche il riferimento all'iscrizione di un procedimento ex art. 31 T.U.I. è rimasto del tutto laconico e privo di adeguato riscontro documentale, risultando in atti soltanto una fotografia di una comunicazione di Cancelleria del tribunale dei minorenni di Firenze risalente al mese di agosto 2024 e recante soltanto numero di ruolo generale e nominativo del giudice (oltre al nominativo della ricorrente e alla menzione dell'ufficio del P.M.).
Non vi sono, dunque, elementi per ritenere fondatamente che l'espulsione della ricorrente vada ad inficiare un realizzato inserimento socio-lavorativo della stessa e/o la disgregazione di un nucleo familiare che effettivamente le appartenga e che sia effettivamente e legalmente radicato in Italia e che l'espulsione determini, dunque, una violazione di obblighi costituzionali e internazionali, in particolare per contrasto con l'art. 8 CEDU.
3. La possibilità di decidere il ricorso nel merito per le ragioni sin qui esposte assorbe, per maggiore liquidità e risolutività, la questione della competenza funzionale sollevata dalla difesa erariale.
Posto che quest'ultima non si è espressa sul merito della controversia, può addivenirsi ad una compensazione delle spese processuali.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara compensate le spese processuali.
Roma, 6 ottobre 2025
Il Giudice
NC TO
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