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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
SI RI, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 599/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220020489636 SANZIONI PECUNI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso in epigrafe indicato, depositato il 07.04.2025, la società contribuente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento (n°298.2022.0020489636, asseritamente mai validamente notificata, riproduttiva del ruolo n° 304/2022, relativa ad una pretesa erariale di €13.682,90 per sanzioni pecuniarie, anno d'imposta2015) che ha dichiarato di aver conosciuto “a seguito di una interrogazione eseguita presso l'Agente della Riscossione, ha preso atto che risulta debitrice della somma di € 13.682,90 derivante dalla iscrizione a ruolo indicata in epigrafe, incorporata nella cartella di pagamento oggi opposta, in alcun tempo mai regolarmente notificata”.
Ai fini della ammissibilità del gravame dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12, comma 4-bis, lett. c) del d.P.R. 602/1973, in quanto dalla invalidità della notifica della cartella e dall'iscrizione a ruolo gli deriverebbe un pregiudizio consistente nella “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
In particolare, dichiara la ricorrente di aver “subito un pregiudizio conseguente alla esistenza di iscrizioni a ruolo in quanto ha perso un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione, ossia quello di utilizzare in compensazione il proprio credito IVA” (v. pag. 3 del ricorso).
Nel merito censura la cartella impugnata sia per illegittimità del ruolo non validamente sottoscritto, sia per illegittimità della cartella invalidamente notificata.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
2.- Si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. la quale ha preliminarmente eccepito la non impugnabilità degli estratti di ruolo. Inammissibilità dell'azione. Efficacia retroattiva della legge n. 215/2021 di conversione del decreto legge n. 146/2021 c.d. “fisco – lavoro”.
Nel merito ha diffusamente contestato il ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1.- Valuta questa Corte che sia dirimente esaminare l'incidenza sulla vicenda in esame della sopravvenuta novella costituita dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art.
3-bis, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre
2021, n. 215), il quale ha introdotto, nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nell'art. 12, il comma 4-bis, rubricato "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" che recita:
«L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
E' appena il caso di osservare che sulla corretta esegesi della riportata disposizione è intervenuta la Corte di cassazione, a sezioni unite, che con la sentenza 06.09.2022, n. 26283, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
E' utile riportare i principali passaggi argomentativi sviluppati dalla Corte di legittimità per addivenire all'enunciazione del riportato principio di diritto:
a) il D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
b) l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. costituisce una “condizione dell'azione” avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per “ius superveniens”, fino al momento della decisione;
c) la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'istante ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire» (v. da ultimo, anche Cass. sez. III, 23.03.2023, n. 8402).
3.2.- In conclusione, la disposizione di cui all'art. 12, comma 4-bis, è direttamente applicabile anche al caso in esame, caratterizzato dalla circostanza che l'impugnativa proposta discende dalla conoscenza di atti impugnabili (la cartella ed il ruolo) acquisita mediante l'estrazione dell'estratto di ruolo, adducendo l'omessa o l'invalida notificazione di tutte le cartelle di pagamento formalmente impugnate.
3.3.- In buona sostanza, la Corte di cassazione ha precisato che con la previsione di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salve le ipotesi eccettuative tassativamente previste, il legislatore ha inteso stabilire ipotesi tipizzate ricorrendo le quali l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, in quali casi è configurabile l'interesse ad agire del contribuente, conformandolo espressamente in relazione alle specifiche ipotesi tassativamente previste, ponendo sul contribuente l'onere di fornire la prova della sua persistenza, quale condizione dell'azione, in sede giudiziale. Invero, specifica la Corte di Cassazione che la “condizione dell'azione” (rectius: l'interesse ad agire) ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione;
proprio in quanto viene disciplinato specificamente l'interesse ad agire del contribuente, la valutazione circa la sussistenza della condizione dell'azione si applica ai processi pendenti, posto che incide sulla stessa pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
3.4.- Ciò premesso, questa Corte di Giustizia condivide pienamente i principi interpretativi enunciati dalla
Corte di Cassazione (v. SS.UU. 06.09.2022, n. 26283 e sez. III, 23.03.2023, n. 8402) e ritiene gli stessi integralmente applicabili al caso in disamina, caratterizzato dalla formale impugnativa del ruolo e della cartella conosciuti attraverso l'accesso agli atti eseguito presso l'Agente della Riscossione;
e sebbene la parte ricorrente abbia formalmente impugnato la cartella ed il ruolo, è evidente che in concreto l'azione impugnatoria è pienamente riconducibile all'ipotesi, assimilata ed equivalente, dell'impugnativa dell'estratto di ruolo.
Per l'effetto, questa Corte di Giustizia tributaria ritiene - in applicazione del paradigma interpretativo enunciato dalla richiamata sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione - che non sia possibile nel caso concreto scrutinare positivamente la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, non risultando sussistente alcuna delle specifiche e “tipizzate” ipotesi di “pericolo di pregiudizio” delineate dalla richiamata disposizione, che potrebbe radicare la persistenza della condizione dell'azione, cioè l'interesse della ricorrente a invocare il principio di effettività della tutela giurisdizionale (v. Cass. sez. V, 21.03.2023, n.
8130; Sez. III, Ord., 08-02-2023, n. 3812; Sez. VI - 2, Ord., 17-01-2023, n. 1256).
3.5.- In particolare, la ricorrente ha prospettato la radicazione dell'interesse ad agire in relazione alla paventata «perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione» (lett. c, comma 4-bis, art. 12, d.P.R. 602/1973), identificando la «perdita di un beneficio» con la perdita della facoltà di utilizzare il (presunto) credito in compensazione, verificatasi a causa del provvedimento di scarto del pagamento con
F24 in compensazione (depositato in atti dalla ricorrente) del 12.11.2024 adottato dall'Agenzia delle Entrate.
Questa Corte ritiene che la prospettazione della ricorrente non sia persuasiva, in quanto la perdita della possibilità di compensare un debito non Banca_1 la “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” (art. 12, comma 4-bis), poiché per integrare tale previsione è necessario che l'interessato deduca la perdita di un beneficio amministrativo o economico “esterno” al rapporto fiscale, cioè un rapporto con una pubblica amministrazione diversa da quella fiscale.
In altri termini, la ratio della norma è quella di tutelare il contribuente quando l'esistenza di un ruolo (anche non notificato) può: impedirgli di ottenere un contributo, farlo decadere da un albo, bloccare un'autorizzazione, impedirgli di ricevere un pagamento, precludere un appalto di lavoro o servizi, far perdere un'agevolazione.
Quelli testè esemplificativamente indicati sono benefici (economici o di altra natura) esterni rispetto al rapporto tributario ed hanno scaturigine da rapporti intrattenuti con pubbliche amministrazioni diverse da quella fiscale.
Nel caso in disamina, invece, la “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sarebbe rappresentato dalla mancata possibilità di esercitare il diritto potestativo di chiedere la compensazione di un debito con un proprio credito d'imposta, ed a tal proposito è appena il caso di osservare che la “compensazione” non è in sé un “beneficio” e non dipende da un rapporto con una pubblica amministrazione, ma da un meccanismo legale di estinzione del debito fiscale che può operare solamente all'interno del rapporto tributario.
3.6.- In conclusione, la perdita della possibilità di compensare un debito non rientra, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973, nella previsione della “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” (lett. c), poiché la ratio della legge fa univoco riferimento alla perdita di un beneficio amministrativo o economico “esterno” al rapporto tributario e solo a tale condizione riconosce al ricorrente, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
3.7.- In altri termini: l'accertamento negativo dell'attuale sussistenza dell'interesse ad agire comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso siccome, in concreto, proposto avverso l'estratto di ruolo in assenza ed al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla disposizione (art. 12, comma 4-bis cit.) (v. in termini: CGT
II Sicilia, sez. 7, 17.01.2024, n. 469 e 26.04.2023, n. 3769).
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della integrale compensazione tra le parti, stante la chiarificatrice, interpretazione delle Sezioni Unite della
Cassazione (v. sentenza 06.09.2022, n. 26283) e la novità della questione interpretativa portata all'attenzione di questa Corte di Giustizia tributaria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente e Relatore
SI RI, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 599/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220020489636 SANZIONI PECUNI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso in epigrafe indicato, depositato il 07.04.2025, la società contribuente Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento (n°298.2022.0020489636, asseritamente mai validamente notificata, riproduttiva del ruolo n° 304/2022, relativa ad una pretesa erariale di €13.682,90 per sanzioni pecuniarie, anno d'imposta2015) che ha dichiarato di aver conosciuto “a seguito di una interrogazione eseguita presso l'Agente della Riscossione, ha preso atto che risulta debitrice della somma di € 13.682,90 derivante dalla iscrizione a ruolo indicata in epigrafe, incorporata nella cartella di pagamento oggi opposta, in alcun tempo mai regolarmente notificata”.
Ai fini della ammissibilità del gravame dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12, comma 4-bis, lett. c) del d.P.R. 602/1973, in quanto dalla invalidità della notifica della cartella e dall'iscrizione a ruolo gli deriverebbe un pregiudizio consistente nella “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
In particolare, dichiara la ricorrente di aver “subito un pregiudizio conseguente alla esistenza di iscrizioni a ruolo in quanto ha perso un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione, ossia quello di utilizzare in compensazione il proprio credito IVA” (v. pag. 3 del ricorso).
Nel merito censura la cartella impugnata sia per illegittimità del ruolo non validamente sottoscritto, sia per illegittimità della cartella invalidamente notificata.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
2.- Si è costituita in giudizio l'A.d.E.R. la quale ha preliminarmente eccepito la non impugnabilità degli estratti di ruolo. Inammissibilità dell'azione. Efficacia retroattiva della legge n. 215/2021 di conversione del decreto legge n. 146/2021 c.d. “fisco – lavoro”.
Nel merito ha diffusamente contestato il ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1.- Valuta questa Corte che sia dirimente esaminare l'incidenza sulla vicenda in esame della sopravvenuta novella costituita dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art.
3-bis, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre
2021, n. 215), il quale ha introdotto, nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nell'art. 12, il comma 4-bis, rubricato "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo" che recita:
«L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
E' appena il caso di osservare che sulla corretta esegesi della riportata disposizione è intervenuta la Corte di cassazione, a sezioni unite, che con la sentenza 06.09.2022, n. 26283, ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
E' utile riportare i principali passaggi argomentativi sviluppati dalla Corte di legittimità per addivenire all'enunciazione del riportato principio di diritto:
a) il D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
b) l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. costituisce una “condizione dell'azione” avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per “ius superveniens”, fino al momento della decisione;
c) la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'istante ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire» (v. da ultimo, anche Cass. sez. III, 23.03.2023, n. 8402).
3.2.- In conclusione, la disposizione di cui all'art. 12, comma 4-bis, è direttamente applicabile anche al caso in esame, caratterizzato dalla circostanza che l'impugnativa proposta discende dalla conoscenza di atti impugnabili (la cartella ed il ruolo) acquisita mediante l'estrazione dell'estratto di ruolo, adducendo l'omessa o l'invalida notificazione di tutte le cartelle di pagamento formalmente impugnate.
3.3.- In buona sostanza, la Corte di cassazione ha precisato che con la previsione di non impugnabilità dell'estratto di ruolo, salve le ipotesi eccettuative tassativamente previste, il legislatore ha inteso stabilire ipotesi tipizzate ricorrendo le quali l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, in quali casi è configurabile l'interesse ad agire del contribuente, conformandolo espressamente in relazione alle specifiche ipotesi tassativamente previste, ponendo sul contribuente l'onere di fornire la prova della sua persistenza, quale condizione dell'azione, in sede giudiziale. Invero, specifica la Corte di Cassazione che la “condizione dell'azione” (rectius: l'interesse ad agire) ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione;
proprio in quanto viene disciplinato specificamente l'interesse ad agire del contribuente, la valutazione circa la sussistenza della condizione dell'azione si applica ai processi pendenti, posto che incide sulla stessa pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
3.4.- Ciò premesso, questa Corte di Giustizia condivide pienamente i principi interpretativi enunciati dalla
Corte di Cassazione (v. SS.UU. 06.09.2022, n. 26283 e sez. III, 23.03.2023, n. 8402) e ritiene gli stessi integralmente applicabili al caso in disamina, caratterizzato dalla formale impugnativa del ruolo e della cartella conosciuti attraverso l'accesso agli atti eseguito presso l'Agente della Riscossione;
e sebbene la parte ricorrente abbia formalmente impugnato la cartella ed il ruolo, è evidente che in concreto l'azione impugnatoria è pienamente riconducibile all'ipotesi, assimilata ed equivalente, dell'impugnativa dell'estratto di ruolo.
Per l'effetto, questa Corte di Giustizia tributaria ritiene - in applicazione del paradigma interpretativo enunciato dalla richiamata sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione - che non sia possibile nel caso concreto scrutinare positivamente la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, non risultando sussistente alcuna delle specifiche e “tipizzate” ipotesi di “pericolo di pregiudizio” delineate dalla richiamata disposizione, che potrebbe radicare la persistenza della condizione dell'azione, cioè l'interesse della ricorrente a invocare il principio di effettività della tutela giurisdizionale (v. Cass. sez. V, 21.03.2023, n.
8130; Sez. III, Ord., 08-02-2023, n. 3812; Sez. VI - 2, Ord., 17-01-2023, n. 1256).
3.5.- In particolare, la ricorrente ha prospettato la radicazione dell'interesse ad agire in relazione alla paventata «perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione» (lett. c, comma 4-bis, art. 12, d.P.R. 602/1973), identificando la «perdita di un beneficio» con la perdita della facoltà di utilizzare il (presunto) credito in compensazione, verificatasi a causa del provvedimento di scarto del pagamento con
F24 in compensazione (depositato in atti dalla ricorrente) del 12.11.2024 adottato dall'Agenzia delle Entrate.
Questa Corte ritiene che la prospettazione della ricorrente non sia persuasiva, in quanto la perdita della possibilità di compensare un debito non Banca_1 la “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” (art. 12, comma 4-bis), poiché per integrare tale previsione è necessario che l'interessato deduca la perdita di un beneficio amministrativo o economico “esterno” al rapporto fiscale, cioè un rapporto con una pubblica amministrazione diversa da quella fiscale.
In altri termini, la ratio della norma è quella di tutelare il contribuente quando l'esistenza di un ruolo (anche non notificato) può: impedirgli di ottenere un contributo, farlo decadere da un albo, bloccare un'autorizzazione, impedirgli di ricevere un pagamento, precludere un appalto di lavoro o servizi, far perdere un'agevolazione.
Quelli testè esemplificativamente indicati sono benefici (economici o di altra natura) esterni rispetto al rapporto tributario ed hanno scaturigine da rapporti intrattenuti con pubbliche amministrazioni diverse da quella fiscale.
Nel caso in disamina, invece, la “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sarebbe rappresentato dalla mancata possibilità di esercitare il diritto potestativo di chiedere la compensazione di un debito con un proprio credito d'imposta, ed a tal proposito è appena il caso di osservare che la “compensazione” non è in sé un “beneficio” e non dipende da un rapporto con una pubblica amministrazione, ma da un meccanismo legale di estinzione del debito fiscale che può operare solamente all'interno del rapporto tributario.
3.6.- In conclusione, la perdita della possibilità di compensare un debito non rientra, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973, nella previsione della “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” (lett. c), poiché la ratio della legge fa univoco riferimento alla perdita di un beneficio amministrativo o economico “esterno” al rapporto tributario e solo a tale condizione riconosce al ricorrente, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
3.7.- In altri termini: l'accertamento negativo dell'attuale sussistenza dell'interesse ad agire comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso siccome, in concreto, proposto avverso l'estratto di ruolo in assenza ed al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla disposizione (art. 12, comma 4-bis cit.) (v. in termini: CGT
II Sicilia, sez. 7, 17.01.2024, n. 469 e 26.04.2023, n. 3769).
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della integrale compensazione tra le parti, stante la chiarificatrice, interpretazione delle Sezioni Unite della
Cassazione (v. sentenza 06.09.2022, n. 26283) e la novità della questione interpretativa portata all'attenzione di questa Corte di Giustizia tributaria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente, relatore: dott. Salvatore Virzì