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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
proc. n. 16330/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni venti, assegnato alla parte ricorrente come da ordinanza resa in data 28/05/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 16330/2024, promossa da:
1) , C.F. , nato il [...], in [...], Parte_1 C.F._1
Argentina, e ivi residente in [...];
2) , C.F. , nato il [...], in Parte_2 C.F._2
Buenos Aires, Argentina, e ivi residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'avv. VITTORIO AMEDEO MARINELLI, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
- 1 - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, 1. accertare e dichiarare lo status di cittadine italiane del: - Sig. (C.F. Parte_1
), nato il [...], in [...], Argentina, 2. il Sig. C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato il [...], in [...], Argentina.
2. Per l'effetto,
[...] C.F._2 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Amministrativa competente e, in ogni caso, Controparte_1
a ogni competente Pubblico Ufficiale del Registro Civile di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato civile e alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3. Porre a carico del convenuto l'imposta di registro e/o qualsivoglia spesa relativa al CP_1 procedimento e che potrebbe essere richiesta in ragione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
4. Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, ex D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche e integrazioni”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 21/09/2023 e depositato in pari data, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
[...]
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza italiana iure CP_1 sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 16/10/2023, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. La prima udienza di comparizione delle parti, inizialmente fissata al 27/11/2025, è stata anticipata al giorno 02/05/2024. Con ordinanza resa in data 24/07/2024, rilevata la nullità della notificazione eseguita erroneamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato anziché presso quella Distrettuale del luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario davanti al quale è proposta l'azione o l'impugnazione (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 19826 del 26/07/2018), è stato assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica ed è stata fissata la nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 19/12/2024. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 12/12/2024; per l'ordine di rinnovazione della precedente notifica, v., invece, ordinanza del giorno 24/07/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
- 2 - Con ordinanza resa in data 19/12/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. Con successiva ordinanza resa in data 14/03/2025, rilevato che: a) le procure alle liti depositate unitamente al ricorso indicano che l'autentica di firma da parte del difensore è stata effettua a Buenos Aires e che “[manca] allora in capo all'avvocato il potere di certificazione della sottoscrizione di colui che gli conferisce mandato, visto che tale potere non si estende al di fuori del territorio nazionale (Cass. 14 novembre 2008, n. 27282)” (Cass. n. 25434/2014); b) la produzione documentale versata in atti è inidonea a fondare l'accoglimento della domanda proposta, poiché gli allegati nn.
3-11 non sono muniti della c.d. doppia apostille;
e ravvisata, inoltre, l'opportunità che parte ricorrente verificasse la ritualità di tutta la documentazione prodotta, onde consentire al Tribunale di poter finalmente definire il presente giudizio, è stato assegnato termine perentorio, ex art. 182 c.p.c., fino al 18/04/2025 per regolarizzare la costituzione in giudizio dei ricorrenti mediante deposito di rituali procure alle liti nonché termine fino al 18/04/2025 per depositare documentazione integrativa, onde porre rimedio alle criticità innanzi evidenziate nonché regolarizzare la documentazione posta a corredo della domanda proposta. È stata quindi fissata la nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 28/05/2025. Con nota depositata in data 18/04/2025, parte ricorrente ha depositate le procure alle liti e ha “rappresenta[to] di aver avviato in Argentina la procedura per l'ottenimento delle apostille sulle relative traduzioni, tuttavia la documentazione non potrà essere materialmente disponibile prima di ulteriori due mesi”. Con note di trattazione scritta depositate in data 27/05/2025, parte ricorrente ha chiesto
“un rinvio per il deposito della documentazione richiesta, ossia gli allegati nn.
3-11 muniti della doppia apostille, poiché i tempi per l'ottenimento degli stessi richiedono diversi mesi”. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 28/05/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– vista la richiesta di rinvio, considerato, cionondimeno, che la presente causa è stata iscritta a ruolo nel 2023 e che regolare documentazione già doveva accompagnare il deposto del ricorso nonché che la causa era già stata rimessa sul ruolo per ben due volte, è stato assegnato alla parte ricorrente un ulteriore termine di giorni venti per il deposito della documentazione di cui alla lett. b) dell'ordinanza resa in data 14/03/2025. Spirato il suddetto termine, entro il quale nulla è pervenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato per le ragioni che seguono.
- 3 - Preliminarmente, va evidenziato che parte ricorrente insta per il riconoscimento della cittadinanza, alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere asseritamente discendente di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/1992. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, se ne desume che essi fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo
, nato il [...] in [...], Torino (cfr. Persona_1 documentazione depositata, sub n. 1, unitamente al ricorso). Orbene, dirimente, prima ancora di affrontare qualsivoglia altra questione in punto di diritto, risulta essere la circostanza che i ricorrenti non hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso. Invero, nonostante parte ricorrente abbia beneficiato di plurimi termini (v. ordinanza resa in data 14/03/2025 nonché ordinanza resa in data 28/05/2025), la documentazione di cui alla lett. b) dell'ordinanza resa in data 14/03/2025, non è mai stata depositata. Giova, inoltre, rimarcare che il fatto che parte ricorrente abbia chiaramente rappresentato di non essere attualmente nelle condizioni di produrre gli allegati debitamente apostillati (v. nota depositata in data 18/04/2025 nonché note di trattazione scritta depositate in data 27/05/2025) fa emergere una significativa carenza di interesse ad agire, essendo oltremodo evidente che parte ricorrente non è attualmente in grado di sostenere, in giudizio, la domanda proposta. Né può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di rinvio alla luce dei motivi già esplicitati nell'ordinanza resa in data 28/05/2025 (comunicata a parte ricorrente in data 30/05/2025). In considerazione delle esposte carenze documentali, ritiene questo Giudice che gli odierni ricorrenti non abbiano assolto all'onere della prova sugli stessi gravanti, per non aver dimostrato, in maniera inequivoca ed incontrovertibile, di essere discendenti di un cittadino italiano, poiché la evidenziata inidoneità documentale non consente di ricostruire la linea di discendenza nei termini di cui all'atto introduttivo del presente giudizio. Ne consegue il rigetto del ricorso. Quanto alle spese di lite, nulla si dispone per non avere il intimato svolto difese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-. RIGETTA il ricorso;
-. nulla DISPONE in ordine alle spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 28/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Alessia Santamaria
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni venti, assegnato alla parte ricorrente come da ordinanza resa in data 28/05/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 16330/2024, promossa da:
1) , C.F. , nato il [...], in [...], Parte_1 C.F._1
Argentina, e ivi residente in [...];
2) , C.F. , nato il [...], in Parte_2 C.F._2
Buenos Aires, Argentina, e ivi residente in [...]; tutti rappresentati e difesi dall'avv. VITTORIO AMEDEO MARINELLI, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
- 1 - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, 1. accertare e dichiarare lo status di cittadine italiane del: - Sig. (C.F. Parte_1
), nato il [...], in [...], Argentina, 2. il Sig. C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato il [...], in [...], Argentina.
2. Per l'effetto,
[...] C.F._2 ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Amministrativa competente e, in ogni caso, Controparte_1
a ogni competente Pubblico Ufficiale del Registro Civile di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato civile e alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3. Porre a carico del convenuto l'imposta di registro e/o qualsivoglia spesa relativa al CP_1 procedimento e che potrebbe essere richiesta in ragione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
4. Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, ex D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche e integrazioni”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 21/09/2023 e depositato in pari data, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
[...]
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza italiana iure CP_1 sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 16/10/2023, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. La prima udienza di comparizione delle parti, inizialmente fissata al 27/11/2025, è stata anticipata al giorno 02/05/2024. Con ordinanza resa in data 24/07/2024, rilevata la nullità della notificazione eseguita erroneamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato anziché presso quella Distrettuale del luogo in cui ha sede l'Ufficio giudiziario davanti al quale è proposta l'azione o l'impugnazione (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 19826 del 26/07/2018), è stato assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica ed è stata fissata la nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 19/12/2024. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 12/12/2024; per l'ordine di rinnovazione della precedente notifica, v., invece, ordinanza del giorno 24/07/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
- 2 - Con ordinanza resa in data 19/12/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. Con successiva ordinanza resa in data 14/03/2025, rilevato che: a) le procure alle liti depositate unitamente al ricorso indicano che l'autentica di firma da parte del difensore è stata effettua a Buenos Aires e che “[manca] allora in capo all'avvocato il potere di certificazione della sottoscrizione di colui che gli conferisce mandato, visto che tale potere non si estende al di fuori del territorio nazionale (Cass. 14 novembre 2008, n. 27282)” (Cass. n. 25434/2014); b) la produzione documentale versata in atti è inidonea a fondare l'accoglimento della domanda proposta, poiché gli allegati nn.
3-11 non sono muniti della c.d. doppia apostille;
e ravvisata, inoltre, l'opportunità che parte ricorrente verificasse la ritualità di tutta la documentazione prodotta, onde consentire al Tribunale di poter finalmente definire il presente giudizio, è stato assegnato termine perentorio, ex art. 182 c.p.c., fino al 18/04/2025 per regolarizzare la costituzione in giudizio dei ricorrenti mediante deposito di rituali procure alle liti nonché termine fino al 18/04/2025 per depositare documentazione integrativa, onde porre rimedio alle criticità innanzi evidenziate nonché regolarizzare la documentazione posta a corredo della domanda proposta. È stata quindi fissata la nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 28/05/2025. Con nota depositata in data 18/04/2025, parte ricorrente ha depositate le procure alle liti e ha “rappresenta[to] di aver avviato in Argentina la procedura per l'ottenimento delle apostille sulle relative traduzioni, tuttavia la documentazione non potrà essere materialmente disponibile prima di ulteriori due mesi”. Con note di trattazione scritta depositate in data 27/05/2025, parte ricorrente ha chiesto
“un rinvio per il deposito della documentazione richiesta, ossia gli allegati nn.
3-11 muniti della doppia apostille, poiché i tempi per l'ottenimento degli stessi richiedono diversi mesi”. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 28/05/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– vista la richiesta di rinvio, considerato, cionondimeno, che la presente causa è stata iscritta a ruolo nel 2023 e che regolare documentazione già doveva accompagnare il deposto del ricorso nonché che la causa era già stata rimessa sul ruolo per ben due volte, è stato assegnato alla parte ricorrente un ulteriore termine di giorni venti per il deposito della documentazione di cui alla lett. b) dell'ordinanza resa in data 14/03/2025. Spirato il suddetto termine, entro il quale nulla è pervenuto, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato per le ragioni che seguono.
- 3 - Preliminarmente, va evidenziato che parte ricorrente insta per il riconoscimento della cittadinanza, alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere asseritamente discendente di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/1992. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, se ne desume che essi fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo
, nato il [...] in [...], Torino (cfr. Persona_1 documentazione depositata, sub n. 1, unitamente al ricorso). Orbene, dirimente, prima ancora di affrontare qualsivoglia altra questione in punto di diritto, risulta essere la circostanza che i ricorrenti non hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso. Invero, nonostante parte ricorrente abbia beneficiato di plurimi termini (v. ordinanza resa in data 14/03/2025 nonché ordinanza resa in data 28/05/2025), la documentazione di cui alla lett. b) dell'ordinanza resa in data 14/03/2025, non è mai stata depositata. Giova, inoltre, rimarcare che il fatto che parte ricorrente abbia chiaramente rappresentato di non essere attualmente nelle condizioni di produrre gli allegati debitamente apostillati (v. nota depositata in data 18/04/2025 nonché note di trattazione scritta depositate in data 27/05/2025) fa emergere una significativa carenza di interesse ad agire, essendo oltremodo evidente che parte ricorrente non è attualmente in grado di sostenere, in giudizio, la domanda proposta. Né può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di rinvio alla luce dei motivi già esplicitati nell'ordinanza resa in data 28/05/2025 (comunicata a parte ricorrente in data 30/05/2025). In considerazione delle esposte carenze documentali, ritiene questo Giudice che gli odierni ricorrenti non abbiano assolto all'onere della prova sugli stessi gravanti, per non aver dimostrato, in maniera inequivoca ed incontrovertibile, di essere discendenti di un cittadino italiano, poiché la evidenziata inidoneità documentale non consente di ricostruire la linea di discendenza nei termini di cui all'atto introduttivo del presente giudizio. Ne consegue il rigetto del ricorso. Quanto alle spese di lite, nulla si dispone per non avere il intimato svolto difese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-. RIGETTA il ricorso;
-. nulla DISPONE in ordine alle spese di lite. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 28/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Alessia Santamaria
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