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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28278/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MIOR STEFANO che Parte_1 lo rappresenta e difende ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FELISIO CRISTIANO che lo CP_1 rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GRUGLIASCO il Parte_1 CP_1 03/07/1999.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 12/12/1996. Per_1
Con ricorso depositato il 02/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale è stata venduta, ciascun coniuge si è già trasferito in altra abitazione con i propri effetti personali e le parti hanno già risolto ogni aspetto economico legato alla vendita della casa.
PRENDE ATTO che ciascuna parte dichiara di essere autosufficiente e pertanto non viene previsto alcun contributo di mantenimento.
PRENDE ATTO che la figlia è maggiorenne e non viene previsto alcun mantenimento a suo Per_1 favore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.7.2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28278/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MIOR STEFANO che Parte_1 lo rappresenta e difende ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FELISIO CRISTIANO che lo CP_1 rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GRUGLIASCO il Parte_1 CP_1 03/07/1999.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 12/12/1996. Per_1
Con ricorso depositato il 02/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale è stata venduta, ciascun coniuge si è già trasferito in altra abitazione con i propri effetti personali e le parti hanno già risolto ogni aspetto economico legato alla vendita della casa.
PRENDE ATTO che ciascuna parte dichiara di essere autosufficiente e pertanto non viene previsto alcun contributo di mantenimento.
PRENDE ATTO che la figlia è maggiorenne e non viene previsto alcun mantenimento a suo Per_1 favore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.7.2025.
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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