Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 25/07/2023, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 00632/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Margherita Lamonica e Maria Giovanna Meduri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
nei confronti
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 22 novembre 2022 e depositato il 2 dicembre, parte ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con cui il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento, a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale dall’1 marzo 2000 al 31 dicembre 2014, della complessiva somma di € 22.756,65 oltre interessi.
Parte ricorrente chiede, inoltre, che il Ministero intimato sia condannato al pagamento della ulteriore penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., in caso di persistente ottemperanza.
2. In data 23 giugno 2023 si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
3. All’udienza in camera di consiglio del 28 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
La sentenza in epigrafe è stata notificata in forma esecutiva presso la sede dell’ente il 5 luglio 2018 ed è passata in giudicato, come da attestazione del Funzionario del Tribunale di Reggio Calabria del 6 ottobre 2022.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle suddette somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Ministero.
La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
5. È altresì fondata la domanda proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), C.P.A.
La richiamata disposizione codicistica ha espressamente sancito il principio, già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha altresì indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’“astreinte” qualora essa sia stabilita in misura pari agli interessi legali.
Il Collegio, quindi, non ravvisandosi ragioni ostative, né la manifesta iniquità della misura volta a sollecitare l’adempimento dell’ormai definitiva e risalente sentenza indicata in epigrafe, ritiene di dover disporre la condanna del Ministero della Salute al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 30,00 (trenta/00) al giorno per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, a far data dalla notificazione della presente sentenza e fino all’adempimento del giudicato, ovvero fino alla data di eventuale insediamento del Commissario ad acta .
6. Per le suesposte ragioni:
- deve essere ordinato al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza al giudicato in epigrafe, nei termini indicati al § 4;
- deve essere, altresì, accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), C.P.A. nei termini indicati al § 5.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate nella misura indicata in dispositivo, vengono distratte in favore dei difensori, avvocati Margherita Lamonica e Maria Giovanna Meduri, che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero della Salute in persona del Ministro pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, sez. lavoro, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2017 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio cui è preposto, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- condanna il Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e) cpa, al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 30,00 (trenta/00) al giorno per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, a far data dalla notificazione della presente sentenza e fino all’adempimento del giudicato, ovvero fino alla data di eventuale insediamento del Commissario ad acta ;
- condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore degli avvocati Margherita Lamonica e Maria Giovanna Meduri, dichiaratisi antistatari;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Ministero resistente ed al Prefetto di Roma;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO