Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4735/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
15.01.2024 e vertente tra
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Vanzo del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, piazzetta Gaetano Zorzetto n. 1;
-attrice- contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Andrea Girardi e Anna Polito del Foro di
Trento e ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, via del Brennero n. 139;
-convenuto- avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale ex artt. 2051 e 2043 c.c.; conclusioni: come riportato nel verbale di udienza del 20.02.2025; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.01.2024, ha adito questo Tribunale Parte_1 esponendo che in data in data 30.07.2021, intorno alle ore 17.00, mentre camminava lungo il marciapiede al lato destro di va Montessori del Comune di Campagna Lupia (VE), proprio Comune di residenza, “d'improvviso, cadeva rovinosamente a terra avendo poggiato il piede destro su uno spazio in cattivo stato di manutenzione” in un tratto in cui “la pavimentazione, costituita da betonelle, era in stato di dissesto e di degrado non segnalato e non visibile” così procurandosi una “frattura alla base del V metatarso” (come rilevato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piove di Sacco, dove i sanitari hanno richiesto una visita ortopedica formulando il quesito di “linea trasparente di frattura dalla base del V metatarso” -doc.
3- eseguita il giorno stesso della caduta, all'esito della quale veniva confezionata una valva gessata da mantenere per dieci giorni -doc. 4-). L'attrice ha sostenuto, per quanto qui maggiormente rileva, la pericolosità del punto della caduta in ragione delle seguenti circostanze: i) il marciapiede sul quale camminava, composto da betonelle, “era in evidente stato di dissesto”; ii) “lo stato di dissesto non era visibile” poiché il marciapiede era uniformemente costituito da pavimentazione in betonelle;
iii) il giorno seguente veniva inviata dal una squadra di operai nel luogo del sinistro per ripristinare la Controparte_1 pavimentazione. Imputando la caduta all'intrinseca pericolosità del tratto di marciapiede in questione, la Pt_1 ha dunque chiesto al Tribunale di condannare il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, previo accertamento della sua responsabilità ex artt. 2051 c.c. -in qualità di custode- o, in subordine, ex art. 2043 c.c. -quale soggetto danneggiante- al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro e quantificati in € 17.629, oltre al rimborso delle spese sostenute dall'attrice per far fronte al disagio subito quantificate in € 431,35 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione.
Costituendosi nel presente giudizio, il contestando tutto quanto Controparte_1 dedotto dall'attrice, ha chiesto nel merito il rigetto della pretesa risarcitoria attorea, in quanto infondata, pagina 1 di 4
Il infine, ha eccepito l'eccessività del quantum risarcitorio ex Controparte_1 adverso richiesto tanto in relazione all'esistenza di postumi permanenti invalidanti tanto alla sussistenza delle condizioni per la “personalizzazione” del danno richiesta da controparte. A seguito dello scambio di memorie indicate all'art. 171-ter c.p.c., letti gli atti di causa, con ordinanza d.d.23.07.2024 il Giudice ha disposto CTU medico legale sulla persona dell'attrice, e ammesso la prova orale per testi offerta dall'attrice, fissando l'udienza per esame dell'elaborato peritale e per l'espletamento della prova orale. Depositata la CTU medico legale sulla persona dell'attrice, all'udienza del 13.02.2025, a fronte del mancato adempimento nei termini, da parte della , dell'onere di intimazione a comparire Pt_1 dei testi ai fini della prova dell'an e del quantum del danno patito, la difensa del convenuto ha eccepito la decadenza dalla prova dell'attrice. Con ordinanza d.d. 13.02.2025, il Giudice, rilevata la decadenza dalla prova dell'attrice ex art. 104 disp. att. c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 20.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale secondo il rito decisorio previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.. All'esito, il Giudice ha riservato la decisione. La causa passa ora in decisione. La domanda risarcitoria dell'attrice è infondata e dev'essere rigettata. Va preliminarmente chiarito che, alla luce della prospettazione dell'attrice, la pretesa responsabilità del convenuto va inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c. e, solo in subordine, in quella ex art. 2043 c.c.. Giova allora ricordare, in via generale, che l'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui applicazione occorre la dimostrazione della sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, nonché, per quanto qui più rileva, del nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che assuma alcun rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodia analogo a quello del depositario. L'onere probatorio relativo ai suddetti coelementi della fattispecie incombe sulla parte che si assume danneggiata. In particolare, ai fini della corretta rappresentazione e prova del nesso causale, risulta imprescindibile l'allegazione e relativa prova dell'esatta dinamica del sinistro. Solamente ove tale onere probatorio venga assolto, il convenuto risulta onerato, al fine di andare esente da responsabilità, della dimostrazione del caso fortuito, vale a dire dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Giova evidenziare, peraltro, che la prova del nesso causale appare ben più agevole nei casi in cui il danno costituisca l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, frutto della sua struttura o del suo funzionamento (come nel tipico esempio di scoppio della caldaia). L'onere probatorio si atteggia, di contro, in maniera differente risultando ben più gravoso nelle ipotesi in cui la cosa sia, come nel caso di specie, del tutto inerte e l'evento lesivo possa essere frutto di interazione con l'agire umano e, in particolare, dello stesso danneggiato. A tale proposito, la Suprema
pagina 2 di 4 Corte ha chiarito che per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (v. Cass. n. 6306/2013). In altri termini, tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, quanto più la situazione di possibile pericolo risulta suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (cfr. Cass. n. 4279/2008). Il tutto alla luce del principio di autoresponsabilità, affermato dalla Corte costituzionale in materia di insidie stradali ed applicabile, stante la sua generale portata, anche alle fattispecie relative alla responsabilità per custodia (v. Cass. sent. n.156/99). Tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Ne consegue che, ove il danno sia causato da una cosa inerte e visibile (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, etc.), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass., ord. n. 21272/2015) e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrando, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo -giacché la pericolosità della cosa costituisce in tali ipotesi l'indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte ed il danno- nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass., Ordinanza n. 11526 del
11/05/2017).
Ancora, si è affermato che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 2482 del 2018; Cass. n. 2481 del 2018; Cass. n. 28616 del 2013; Cass. n. 12895 del 2016; Cass. n. 23584 del 2013).
Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, va in primo luogo rilevato che, in punto di fatto, l'attrice, essendo decaduta -giusta eccezione della controparte- dalla prova per omessa intimazione nei termini di legge dei testi ammessi all'udienza fissata per la loro escussione, non ha assolto all'onere di provare il fatto storico presupposto dell'asserita responsabilità del vale a CP_1 dire di aver “poggiato il piede destro su uno spazio in cattivo stato di manutenzione” percorrendo a piedi il marciapiede al lato destro di via Montessori in Campagna Lupia (Ve).
Invero, la non ha provato, com'era suo onere, la relazione eziologica tra la res -inerte- Pt_1 e l'evento di danno, vale a dire che a causare la sua caduta sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, l'intrinseca -o quanto meno obiettiva, considerate le condizioni spazio temporali- pericolosità del dislivello di circa un paio di centimetri tra le mattonelle del marciapiede (laddove la pericolosità sarebbe stata determinata, secondo l'attrice, dall'imprevedibilità del dislivello in quanto non segnalato e non visibile al momento del sinistro), tenuto conto che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760).
pagina 3 di 4 Né è possibile sostenere che il fatto storico, per come descritto dall'attrice, possa ritenersi ammesso in quanto non specificamente contestato dal convenuto ex art. 115 c.p.c., atteso che CP_1 questi, per mezzo di un suo rappresentante, non ha avuto diretta conoscenza del sinistro.
Né, ancora, è possibile ritenere provato il fatto storico alla luce della compatibilità della frattura riportata dall'attrice con la dinamica dell'incidente espressa dal CTU medico legale atteso che tale compatibilità risulta idonea ad integrare, al massimo, una prova circa l'evento dannoso, ma non dell'intera catena causale. Sul punto occorre precisare che, nel diritto civile, diversamente da quanto accade nell'ambito penalistico, ciò che viene imputato al responsabile non è il fatto illecito in sé, bensì il danno. In quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito. Pertanto, «in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode» (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986). Per la medesima ragione, inoltre, non può assumere portata probatoria sufficiente la fotografia dell'anomalia del selciato prodotta dalla , trattandosi di un manufatto inerte e privo di un autonomo Pt_1 dinamismo e, dunque, di per sé innocuo in assenza dell'interazione con la condotta umana (rimasta indimostrata). Né, infine, risulta, come da ultimo adombrato dall'attrice in sede di discussione orale della causa, che il convenuto non abbia assolto all'onere di allegare dinamiche alternative del CP_1 sinistro, avendo l'Ente territoriale chiaramente sostenuto la riconducibilità del sinistro in via esclusiva all'incedere distratto della convenuta, che, qualora avesse tenuto una condotta diligente e attenta, avrebbe senz'altro superato ogni anomalia del selciato (tenuto conto della sua perfetta conoscenza dei luoghi e della perfetta visibilità dei luoghi).
La domanda attorea dev'essere dunque rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022, valori medi per tutte le fasi (ad eccezione di quella decisionale per la quale appare congrua l'applicazione dei valori minimi in ragione del rito decisorio ex art. 281 sexies c.p.c. con sola comparizione all'udienza di discussione orale) tenendo conto che il valore attribuito alla pretesa risarcitoria rappresenta, in caso di rigetto della domanda, il parametro di riferimento per la liquidazione.
Gli oneri di CTU, come liquidati in atti, vanno posti a carico dell'attrice nel riparto interno tra le parti;
in solido e per l'intero a carico delle parti nei riguardi del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Rigetta la domanda dall'attrice;
-Condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in € 4.227,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
-Pone in via definitiva gli oneri di CTU a carico dell'attrice nel riparto interno tra le parti;
in solido e per l'intero a carico delle parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Venezia, 24.02.2025.
Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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