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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/11/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
TO IA BA presidente
Dora Bonifacio consigliere
ON CH consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai n. 999/2021 e 1012/21 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI BE, c.f. ; C.F._2
Appellante
, C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._3
AT A. IT, (C.F.: C.F._4
contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CAMINITI ILEANA, ; C.F._5
Appellato
codice fiscale , nella qualità Controparte_2 P.IVA_2 di mandataria di codice fiscale e partita IVA n. , Controparte_3 P.IVA_3
- 1 - rappresentato e difeso, dall'avv. Grazia Gugliotta, c.f. ; CodiceFiscale_6
Appellato
°°°°
All'udienza del 21.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto debitore principale, ed i garanti e Controparte_4 Parte_1 Parte_2
, proponevano appello avverso la sentenza n. 980/21 emessa dal Tribunale di
[...]
Catania.
Con decreto ingiuntivo n. 1164/2017 R.G., emesso dal Tribunale di Catania, veniva ingiunto agli odierni appellanti di pagare in favore la somma di CP_1 euro 433.249,84.
Il debitore principale ed i fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo facendo valere: l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza ex art. 1957 c.c., essendo trascorsi oltre sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione del
12.5.2016 (data di invio per mezzo raccomandata della lettera di revoca del fido e richiesta di pagamento) e il 22.12.2016, data di deposito del ricorso monitorio);
l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi anatocistici - in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. – ed usurari, con superamento del tasso soglia ex L.
108/96; l'inefficacia o nullità delle fideiussioni, per difetto di informazione periodica e di buona fede, omessa individuazione delle obbligazioni future e abuso di posizione dominante da parte della Banca nei confronti di e , a Parte_1 Parte_2 motivo della qualità di consumatori rivestita da questi ultimi.
Gli opponenti sottoponevano al tribunale le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare, per tutte le superiori motivazioni, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di garanzia a carico dei Sig.ri e per maturata Parte_1 Parte_2 decadenza della banca opposta dal diritto di pretendere alcunché nei loro confronti
- 2 - in seguito al mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. per come dimostrato dalla documentazione in atti;
dichiarare privo di qualsiasi efficacia giuridica il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, nei confronti dell'opponente, e ciò per tutte le ragioni ampiamente spiegate nelle premesse, qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte all'uopo, ove ritenuto conducente ai fini del decidere, chiedendo che abbia a darsi corso alla nomina di esperto consulente tecnico dell'ufficio per indi procedere alla quantificazione dell'effettivo debito ascrivibile ai rapporti dedotti in giudizio;
condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite”.
Il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata appellata con due distinti atti dal debitore principale e dai fideiussori affidando il gravame ai motivi che di seguito verranno esaminati.
Le società appellate, costituitesi, resistono all'appello domandandone il rigetto.
Con decreto del presidente della sezione del 15.12.2021 i due appelli sono stati riuniti.
Con ordinanza del 09.02.2024 la causa è stata dichiarata interrotta a seguito della cancellazione di dal R.I.. Controparte_4
Il giudizio è stato riassunto con distinti ricorsi da entrambi i fideiussori appellanti.
All'udienza del 21.02.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
In diritto
ESTINZIONE DELLE FIDEIUSSIONI PER DECADENZA. NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI PER
VIOLAZIONE DELLA L. 287/1990 E NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI DEROGA ALLA
DECADENZA PREVISTA DALL'ART. 1957 C.C.
Il tribunale ha ritenuto l'art. 1957 norma derogabile dalle parti e, nel caso, validamente derogata ed ha giudicato inammissibile perché tardivamente formulata
- 3 - la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Sulla scorta di tale premessa ha poi giudicato infondato il motivo di opposizione volto a far valere l'estinzione della fideiussione.
Gli appellanti affermano quale ragione di critica alla sentenza di primo grado: a) la tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità totale o, quanto meno, parziale delle fideiussioni nella parte in cui derogano l'art. 1957 c.c.; b) la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni perché riproducenti il contenuto degli articoli 2, 6 ed 8 del modello/ schema ABI, dichiarato illegittimo;
c) vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in ragione della qualità di consumatori dei fideiussori.
Concludono per l'accoglimento del motivo di opposizione al decreto ingiuntivo fondato sulla intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria per omesso rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Le ragioni di critica alla decisione del tribunale sono infondate per quanto di seguito esposto.
In linea di principio, l'art. 1957 cc è norma pacificamente derogabile dalle parti comportando solo un maggior rischio per la parte (si veda la recente Cass. 3989/25
“La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria”.
Sub a)
Il tribunale, pur avendo ritenuto inammissibile, perché tardivamente formulata,
l'eccezione di nullità delle fideiussioni fondata sulla violazione della normativa anticoncorrenziale, ne ha poi esaminato la fondatezza rigettandola nel merito.
Il motivo di gravame volto ad evidenziare la tempestività dell'eccezione in quanto pur se proposta con la comparsa conclusionale aveva, comunque, dato modo alla controparte di esercitare il diritto al contraddittorio all'udienza di discussione (fissata
- 4 - dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 281 sexies cpc), rimane assorbito dalla intervenuta pronunzia sul merito resa dal tribunale.
Sub b)
Gli appellanti non hanno prodotto nel giudizio di primo grado il provvedimento della d'IT n. 55 del 2.5.2005 (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra CP_1 gli Istituti di Credito) con cui veniva sanzionata l'intesa tra le banche per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990, per contrarietà dello schema di contratto di fideiussione omnibus formulato dall'ABI poiché ritenuto in grado di alterare il gioco della concorrenza se utilizzato in modo uniforme dagli istituti di credito associati ad ABI, sia lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui in tesi si sarebbe rifatto il contratto di garanzia sottoscritto dagli appellanti, sia il parere dell'AGCM.
L'omessa produzione del detto documento priva di fondatezza il motivo non essendo sufficiente il mero richiamo alla nullità dei contratti a valle stipulati sulla base di contratti frutto di intesa anticoncorrenziale, occorrendo che in atti siano stati tempestivamente prodotti lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'IT ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990 (si veda, in proposito, Cass.
30383/24 “va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della
Banca d'IT ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass.
24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)).
Neppure potrebbe ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'IT
(non versato in atti) sia conosciuto dal giudice posto che si tratta di provvedimento di natura amministrativa per il quale non opera il principio iura novit curia dettato
- 5 - dall'art. 113 c.p.c. mentre ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità della fideiussione a valle.
Corretta è, dunque, la statuizione di primo grado censurata che alle regole sopra enunziate si è attenuta.
Sub c)
Gli appellanti ritengono che il tribunale abbia errato nel non dichiarare l'inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. perché vessatoria senza che sia stata provata l'esistenza di trattativa individuale richiesta dal codice del consumo.
Come già rilevato dal tribunale il contratto di apertura di credito e le fideiussioni prestate per garantirne l'adempimento sono stati conclusi con atto pubblico (notaio del 22.3.11 rep. 42638 e racc. 23886, in atti) e ciò esclude l'assenza di Per_1 trattativa individuale.
Sotto diverso profilo i fideiussori non possono essere qualificati “consumatori”.
Gli stessi sono, infatti, gli unici due soci (in misura paritaria) del debitore principale ed uno di essi ( ) ne era anche l'amministratore Controparte_4 Parte_1 prima che la società venisse posta in liquidazione ed il debito è stato contratto (e garantito) per esigenze legate all'attività della società.
In proposito, trova applicazione la regola selettiva fissata dalla corte di legittimità secondo cui “Il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (Cass. 25459/23;
- 6 - conforme Cass. 25612/25); “ In caso di contratto di fideiussione concluso da un congiunto in favore dell'impresa di famiglia, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica si intendono esclusi, stante l'interessamento all'attività sociale in ragione del rapporto familiare, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché dall'aver ricoperto incarichi gestionali nella compagine sociale” (così, Cass. 23533/24).
VIOLAZIONE DELL'ART. 1956 2° COMMA C.C. E LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE
PER MANCANZA DELL' AUTORIZZAZIONE EX ART. 1956 C.C.
Il motivo è inammissibile perché tale questione non risulta proposta tra i motivi esposti a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (opposizione a decreto ingiuntivo).
VIOLAZIONE ART. 1428 C.C.
Il tribunale, rilevata la genericità del motivo di opposizione, ha escluso che vi fosse prova dell'errore essenziale in cui sarebbero incorsi i fideiussori, tanto più che la garanzia era stata concessa con atto pubblico (di cui si è detto in precedenza).
Gli appellanti, a supporto del motivo ora in esame, affermano che essi avrebbero stipulato non una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia e che proprio in ciò consisterebbe il vizio del consenso.
Rilevata l'evidente ed intrinseca contraddittorietà tra il presente motivo ed i motivi di appello in precedenza esaminati che, invece, affermano (e presuppongono) che la garanzia prestata sia una fideiussione, il motivo è inammissibile.
L'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (che fissa le ragioni di opposizione all'ingiunzione e segna il perimetro della controversia sottoposta al tribunale) non contiene alcuna menzione di un preteso errore essenziale sulla natura della garanzia che gli odierni appellanti si erano determinati a concedere (contratto autonomo piuttosto che fideiussione).
Sotto diverso profilo, il tribunale ha qualificato la garanzia prestata come fideiussione e la diversa qualificazione (che rappresenta il presupposto logico giuridico del motivo ora in esame) avrebbe potuto essere domandata solo con la (non
- 7 - avvenuta) proposizione di apposito motivo di censura alla sentenza volto a smentire la correttezza della qualificazione del negozio operata dal tribunale.
DOMANDA DI RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1283
C.C. E L. 108/96
Il tribunale ha rigettato la domanda perché fondata su affermazioni del tutto generiche.
Entrambi gli appellanti ripropongono la domanda fondando la critica alla sentenza su argomenti che continuano a peccare di assoluta genericità, privi di qualsivoglia disamina delle clausole che si assumono nulle e dell'individuazione, in concreto, di quali vizi presenterebbero. Il motivo non merita, dunque, accoglimento.
La sentenza viene anche criticata per non avere disposto un accertamento tecnico contabile. Si tratta, tuttavia, di doglianza infondata atteso che nel caso in esame la consulenza avrebbe rivestito carattere “esplorativo”, sovvertendo la regola dell'onere della prova.
°°°
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo senza tenere conto della fase istruttoria/trattazione per la quale non è stata svolta attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulle civili riunite iscritte ai numeri n. 999/21 e 1012/21 R.G.., così statuisce: rigetta l'appello; condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio che si liquidano in favore di ciascuna delle parti appellate in euro 13.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello del
25.10.2025.
Il consigliere est. Il presidente
ON CH TO IA BA
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
TO IA BA presidente
Dora Bonifacio consigliere
ON CH consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai n. 999/2021 e 1012/21 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI BE, c.f. ; C.F._2
Appellante
, C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._3
AT A. IT, (C.F.: C.F._4
contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CAMINITI ILEANA, ; C.F._5
Appellato
codice fiscale , nella qualità Controparte_2 P.IVA_2 di mandataria di codice fiscale e partita IVA n. , Controparte_3 P.IVA_3
- 1 - rappresentato e difeso, dall'avv. Grazia Gugliotta, c.f. ; CodiceFiscale_6
Appellato
°°°°
All'udienza del 21.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto debitore principale, ed i garanti e Controparte_4 Parte_1 Parte_2
, proponevano appello avverso la sentenza n. 980/21 emessa dal Tribunale di
[...]
Catania.
Con decreto ingiuntivo n. 1164/2017 R.G., emesso dal Tribunale di Catania, veniva ingiunto agli odierni appellanti di pagare in favore la somma di CP_1 euro 433.249,84.
Il debitore principale ed i fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo facendo valere: l'estinzione della garanzia fideiussoria per decadenza ex art. 1957 c.c., essendo trascorsi oltre sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione del
12.5.2016 (data di invio per mezzo raccomandata della lettera di revoca del fido e richiesta di pagamento) e il 22.12.2016, data di deposito del ricorso monitorio);
l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi anatocistici - in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. – ed usurari, con superamento del tasso soglia ex L.
108/96; l'inefficacia o nullità delle fideiussioni, per difetto di informazione periodica e di buona fede, omessa individuazione delle obbligazioni future e abuso di posizione dominante da parte della Banca nei confronti di e , a Parte_1 Parte_2 motivo della qualità di consumatori rivestita da questi ultimi.
Gli opponenti sottoponevano al tribunale le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare, per tutte le superiori motivazioni, l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di garanzia a carico dei Sig.ri e per maturata Parte_1 Parte_2 decadenza della banca opposta dal diritto di pretendere alcunché nei loro confronti
- 2 - in seguito al mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. per come dimostrato dalla documentazione in atti;
dichiarare privo di qualsiasi efficacia giuridica il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, nei confronti dell'opponente, e ciò per tutte le ragioni ampiamente spiegate nelle premesse, qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte all'uopo, ove ritenuto conducente ai fini del decidere, chiedendo che abbia a darsi corso alla nomina di esperto consulente tecnico dell'ufficio per indi procedere alla quantificazione dell'effettivo debito ascrivibile ai rapporti dedotti in giudizio;
condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi di lite”.
Il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è stata appellata con due distinti atti dal debitore principale e dai fideiussori affidando il gravame ai motivi che di seguito verranno esaminati.
Le società appellate, costituitesi, resistono all'appello domandandone il rigetto.
Con decreto del presidente della sezione del 15.12.2021 i due appelli sono stati riuniti.
Con ordinanza del 09.02.2024 la causa è stata dichiarata interrotta a seguito della cancellazione di dal R.I.. Controparte_4
Il giudizio è stato riassunto con distinti ricorsi da entrambi i fideiussori appellanti.
All'udienza del 21.02.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
In diritto
ESTINZIONE DELLE FIDEIUSSIONI PER DECADENZA. NULLITÀ DELLE FIDEIUSSIONI PER
VIOLAZIONE DELLA L. 287/1990 E NULLITA' DELLA CLAUSOLA DI DEROGA ALLA
DECADENZA PREVISTA DALL'ART. 1957 C.C.
Il tribunale ha ritenuto l'art. 1957 norma derogabile dalle parti e, nel caso, validamente derogata ed ha giudicato inammissibile perché tardivamente formulata
- 3 - la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Sulla scorta di tale premessa ha poi giudicato infondato il motivo di opposizione volto a far valere l'estinzione della fideiussione.
Gli appellanti affermano quale ragione di critica alla sentenza di primo grado: a) la tempestiva proposizione dell'eccezione di nullità totale o, quanto meno, parziale delle fideiussioni nella parte in cui derogano l'art. 1957 c.c.; b) la nullità, totale o parziale, delle fideiussioni perché riproducenti il contenuto degli articoli 2, 6 ed 8 del modello/ schema ABI, dichiarato illegittimo;
c) vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in ragione della qualità di consumatori dei fideiussori.
Concludono per l'accoglimento del motivo di opposizione al decreto ingiuntivo fondato sulla intervenuta decadenza dalla garanzia fideiussoria per omesso rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.
Le ragioni di critica alla decisione del tribunale sono infondate per quanto di seguito esposto.
In linea di principio, l'art. 1957 cc è norma pacificamente derogabile dalle parti comportando solo un maggior rischio per la parte (si veda la recente Cass. 3989/25
“La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria”.
Sub a)
Il tribunale, pur avendo ritenuto inammissibile, perché tardivamente formulata,
l'eccezione di nullità delle fideiussioni fondata sulla violazione della normativa anticoncorrenziale, ne ha poi esaminato la fondatezza rigettandola nel merito.
Il motivo di gravame volto ad evidenziare la tempestività dell'eccezione in quanto pur se proposta con la comparsa conclusionale aveva, comunque, dato modo alla controparte di esercitare il diritto al contraddittorio all'udienza di discussione (fissata
- 4 - dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 281 sexies cpc), rimane assorbito dalla intervenuta pronunzia sul merito resa dal tribunale.
Sub b)
Gli appellanti non hanno prodotto nel giudizio di primo grado il provvedimento della d'IT n. 55 del 2.5.2005 (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra CP_1 gli Istituti di Credito) con cui veniva sanzionata l'intesa tra le banche per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990, per contrarietà dello schema di contratto di fideiussione omnibus formulato dall'ABI poiché ritenuto in grado di alterare il gioco della concorrenza se utilizzato in modo uniforme dagli istituti di credito associati ad ABI, sia lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI, a cui in tesi si sarebbe rifatto il contratto di garanzia sottoscritto dagli appellanti, sia il parere dell'AGCM.
L'omessa produzione del detto documento priva di fondatezza il motivo non essendo sufficiente il mero richiamo alla nullità dei contratti a valle stipulati sulla base di contratti frutto di intesa anticoncorrenziale, occorrendo che in atti siano stati tempestivamente prodotti lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d'IT ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990 (si veda, in proposito, Cass.
30383/24 “va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della
Banca d'IT ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass.
24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023)).
Neppure potrebbe ritenersi che il provvedimento sanzionatorio della Banca d'IT
(non versato in atti) sia conosciuto dal giudice posto che si tratta di provvedimento di natura amministrativa per il quale non opera il principio iura novit curia dettato
- 5 - dall'art. 113 c.p.c. mentre ricade sulla parte interessata l'onere di provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale quale presupposto della dedotta nullità della fideiussione a valle.
Corretta è, dunque, la statuizione di primo grado censurata che alle regole sopra enunziate si è attenuta.
Sub c)
Gli appellanti ritengono che il tribunale abbia errato nel non dichiarare l'inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. perché vessatoria senza che sia stata provata l'esistenza di trattativa individuale richiesta dal codice del consumo.
Come già rilevato dal tribunale il contratto di apertura di credito e le fideiussioni prestate per garantirne l'adempimento sono stati conclusi con atto pubblico (notaio del 22.3.11 rep. 42638 e racc. 23886, in atti) e ciò esclude l'assenza di Per_1 trattativa individuale.
Sotto diverso profilo i fideiussori non possono essere qualificati “consumatori”.
Gli stessi sono, infatti, gli unici due soci (in misura paritaria) del debitore principale ed uno di essi ( ) ne era anche l'amministratore Controparte_4 Parte_1 prima che la società venisse posta in liquidazione ed il debito è stato contratto (e garantito) per esigenze legate all'attività della società.
In proposito, trova applicazione la regola selettiva fissata dalla corte di legittimità secondo cui “Il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (Cass. 25459/23;
- 6 - conforme Cass. 25612/25); “ In caso di contratto di fideiussione concluso da un congiunto in favore dell'impresa di famiglia, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica si intendono esclusi, stante l'interessamento all'attività sociale in ragione del rapporto familiare, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché dall'aver ricoperto incarichi gestionali nella compagine sociale” (così, Cass. 23533/24).
VIOLAZIONE DELL'ART. 1956 2° COMMA C.C. E LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE
PER MANCANZA DELL' AUTORIZZAZIONE EX ART. 1956 C.C.
Il motivo è inammissibile perché tale questione non risulta proposta tra i motivi esposti a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (opposizione a decreto ingiuntivo).
VIOLAZIONE ART. 1428 C.C.
Il tribunale, rilevata la genericità del motivo di opposizione, ha escluso che vi fosse prova dell'errore essenziale in cui sarebbero incorsi i fideiussori, tanto più che la garanzia era stata concessa con atto pubblico (di cui si è detto in precedenza).
Gli appellanti, a supporto del motivo ora in esame, affermano che essi avrebbero stipulato non una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia e che proprio in ciò consisterebbe il vizio del consenso.
Rilevata l'evidente ed intrinseca contraddittorietà tra il presente motivo ed i motivi di appello in precedenza esaminati che, invece, affermano (e presuppongono) che la garanzia prestata sia una fideiussione, il motivo è inammissibile.
L'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (che fissa le ragioni di opposizione all'ingiunzione e segna il perimetro della controversia sottoposta al tribunale) non contiene alcuna menzione di un preteso errore essenziale sulla natura della garanzia che gli odierni appellanti si erano determinati a concedere (contratto autonomo piuttosto che fideiussione).
Sotto diverso profilo, il tribunale ha qualificato la garanzia prestata come fideiussione e la diversa qualificazione (che rappresenta il presupposto logico giuridico del motivo ora in esame) avrebbe potuto essere domandata solo con la (non
- 7 - avvenuta) proposizione di apposito motivo di censura alla sentenza volto a smentire la correttezza della qualificazione del negozio operata dal tribunale.
DOMANDA DI RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1283
C.C. E L. 108/96
Il tribunale ha rigettato la domanda perché fondata su affermazioni del tutto generiche.
Entrambi gli appellanti ripropongono la domanda fondando la critica alla sentenza su argomenti che continuano a peccare di assoluta genericità, privi di qualsivoglia disamina delle clausole che si assumono nulle e dell'individuazione, in concreto, di quali vizi presenterebbero. Il motivo non merita, dunque, accoglimento.
La sentenza viene anche criticata per non avere disposto un accertamento tecnico contabile. Si tratta, tuttavia, di doglianza infondata atteso che nel caso in esame la consulenza avrebbe rivestito carattere “esplorativo”, sovvertendo la regola dell'onere della prova.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo senza tenere conto della fase istruttoria/trattazione per la quale non è stata svolta attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulle civili riunite iscritte ai numeri n. 999/21 e 1012/21 R.G.., così statuisce: rigetta l'appello; condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese del presente giudizio che si liquidano in favore di ciascuna delle parti appellate in euro 13.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello del
25.10.2025.
Il consigliere est. Il presidente
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