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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
OT. AleSSndro Di Giacomo;
Presidente;
OT. Claudio Cozzella;
Giudice;
OT.SS Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 7/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi”, promosso da:
, nato il [...] a [...] (C.F: ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Masia
(C.F.: ) e dall'Avv. Marialuisa Ruiu (C.F.: ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Nuoro, Via Mons. Melas nr. 20; ricorrente
pagina 1 di 25 contro
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._4 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Gosamo (C.F.:
) e dall'Avv. to Michela Pericu (C.F.: , elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata presso lo studio della prima, in IA, Via San Simplicio nr. 6;
resistente
, nato ad [...] il [...], rappresentato nel presente giudizio dal CP_2
Curatore Speciale Avv. (C.F.: , con studio in IA, Controparte_3 C.F._7
Viale Aldo Moro nr. 78; intervenuto
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente:
“in via principale e nel merito, il Tribunale adito Voglia adottare ogni più opportuno e sollecito provvedimento (anche con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica) attuativo del migliore interesse del minore e, in ogni caso, disporre l'allontanamento del minore dalla madre, la sua collocazione prevalente presso il padre, demandando ai Servizi Sociali il compito di programmare, monitorandoli, incontri tra il bambino e i genitori congiuntamente, poi con la sola madre, onde evitare quelle gravi conseguenze che la comunità scientifica ricollega al conflitto di lealtà, delle quali si stanno già riscontrando nel minore significativi sintomi. La suddetta richiesta, in parte conforme alle conclusioni rassegnate in via principale nelle Istanze in data 09.12.2019 e 20.05.2020 e conseguente alla modifica, in peius, della situazione padre-figlio, deve intendersi congiunta a quella di ottenere
l'addebito della separazione alla IG.ra , domandata nel ricorso introduttivo, in Parte_2
pagina 2 di 25 ragione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e gravemente pregiudizievole per l'educazione del minore giacché altamente lesivo del suo diritto alla sana ed equilibrata crescita all'insegna della bigenitorialità. Con la ulteriore previsione di un assegno di mantenimento mensile di almeno €. 300,00, da porre a carico della madre, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e alle spese straordinarie (per la cui identificazione si fa riferimento alle Linee Guida adottate dal CNF) alle quali ella dovrà contribuire nella misura del 50%. Con vittoria di spese e competenze del giudizio” (come da note di trattazione scritta depositate il 2 ottobre 2024);
per la parte resistente:
“1) In via riconvenzionale pronunciare l'addebito della separazione al IG. in Parte_1
conseguenza del comportamento dal medesimo tenuto in costanza di matrimonio, come dimostrato in corso di causa;
2) Disporre l'affidamento condiviso del minore figlio ad entrambi i CP_2 genitori, con collocazione del medesimo presso l'abitazione materna in IA, via Benevento n.71 ove il bambino dimorerà stabilmente;
3) Disporre che allo stato, in considerazione della perdurante difficoltà manifestata dal bambino e della situazione rappresentata nelle relazioni in atti, il padre poSS incontrare il minore figlio presso lo studio del Dr. Antonio AN, sito in IA, via Catello Piro, sino alla conclusione del percorso terapeutico intrapreso secondo le date e le modalità fiSSnde dallo stesso terapeuta, in considerazione delle esigenze scolastiche e di vita del minore stesso;
4) Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere entro e non oltre il giorno dieci di ogni Parte_1 mese in favore della IG.ra l'assegno mensile in misura non inferiore ad Euro Controparte_1
800,00…a titolo di contribuzione al mantenimento del minore figlio;
somma da CP_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Porre a carico del IG. Parte_1
l'obbligo di contribuire in ragione della metà a tutte le spese straordinarie che si renderanno neceSSrie per il minore figlio da concordarsi tra i genitori, salvo quelle impreviste ed CP_2 imprevedibili;
6) Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della IG.ra l'assegno mensile di mantenimento in ragione di Euro 500,00 Controparte_1 mensili, essendo la steSS priva di reddito;
7) Vinte le spese del giudizio” (come da note di trattazione scritta depositate il 2 ottobre 2024);
per CP_2
“
1. Prescrivere ex art. 333 c.c. ad entrambi i genitori di garantire al minore la prosecuzione del percorso psicoterapeutico intrapreso, nonché di ricevere un supporto alla genitorialità in forma individuale - o di proseguirlo se già intrapreso - che si coordini a quello del minore;
2. Disporre
pagina 3 di 25 l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre della quale continuerà ad assumere la residenza principale;
3. Disporre che gli incontri del minore con il padre avvengano nel rispetto dei tempi e dei luoghi indicati nell'ambito del percorso terapeutico del minore;
4. Disporre che sia garantito al minore di conservare rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
5. Disporre che sia determinato un assegno di contributo al mantenimento indiretto a carico del genitore non collocatario, con divisione delle spese straordinarie secondo le modalità di cui alle linee Guida del CNF del 29.11.2017”;
il PM in sede nulla ha opposto o rilevato rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di eSS alla CP_1
; - disporre che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente
[...]
presso la madre;
- consentire al padre di tenere con sé il minore per almeno tre pomeriggi la settimana (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16.00 alle ore 17,30 fino al periodo dello svezzamento (sesto mese). E, successivamente (dal sesto mese in poi) consentirgli di tenerlo con sé per almeno tre pomeriggi la settimana (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16.00 alle ore
19,30 e, almeno per tutta la giornata della domenica a settimane alterne. Dal compimento del secondo anno di età, fermi i giorni di visita settimanali e gli orari indicati, consentire al padre di tenere il bambino anche a fine settimana alterni dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica. Ed inoltre, prevedere che il minore stia con il padre in occasione del giorno di Natale o in quello di Santo Stefano, il 31 dicembre o il giorno di capodanno, per Pasqua o nel giorno del Lunedì dell'Angelo; in assenza di accordo al festeggiamento congiunto, ad anni alterni trascorra con il figlio il giorno del compleanno e, durante l'estate, poSS tenere il bambino dapprima per almeno quattro giorni continuativi nel mese di luglio e in quello di agosto che in assenza di accordo devono intendersi gli ultimi quattro giorni del mese. A partire dal secondo anno di età del minore una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto (in assenza di accordo gli ultimi giorni del mese). Dal terzo anno in poi quindici giorni continuativi o nel mese di luglio o in quello di agosto (in assenza di accordo i primi quindici giorni del mese) - disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura di non più di € 250,00 mensili (considerato che nel mese di dicembre l'esercizio commerciale nel quale il ricorrente lavorava ha ceSSto l'attività), da corrispondersi entro l'ultimo giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento delle
pagina 4 di 25 spese straordinarie nell'interesse del minore, previamente concordate tra genitori, nella misura del
50% ciascuno;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente rilevava che:
- dopo una breve relazione sentimentale di circa dieci mesi, il 2 aprile 2016 contraeva matrimonio civile con trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari, Atto Controparte_1
nr. 28, parte 1, anno 2016, optando per il regime di separazione dei beni;
- dopo le nozze, i coniugi fiSSvano la dimora coniugale in Cagliari;
- la convivenza aveva breve durata, in quanto la preferiva trascorrere le giornate presso CP_1
l'abitazione che i genitori locavano in Cagliari, al piano superiore dello stabile dove si erano trasferiti i coniugi, presso la quale si alternavano le zie materne della resistente;
- nel mese di giugno 2016, la decideva di fare rientro ad IA, dove viveva con i genitori già CP_1 prima del matrimonio, per stabilirsi presso la loro abitazione e, a fronte dell'impegno del di Pt_1
reperire un'occupazione lavorativa nella città di IA, i genitori della mettevano a CP_1
disposizione dei novelli sposi un appartamento di loro proprietà, sito al piano superiore dell'immobile dove viveva il nucleo familiare della resistente;
- anche dopo il trasloco del ricorrente, la rimaneva presso l'abitazione dei genitori, senza CP_1
alcuna intenzione di stabilirsi al piano superiore con il marito, neppure dopo la nascita del piccolo avvenuta ad IA il 16 settembre 2016; CP_2
- tale circostanza determinava la crisi del rapporto coniugale, anche in considerazione delle costanti interferenze dei parenti della moglie nella vita dei coniugi;
- dopo l'ultimo sollecito rivolto dal alla moglie nel mese di ottobre 2016, finalizzato alla Pt_1
ricostituzione di una comunione di vita materiale, la manifestava la volontà di porre fine al CP_1
rapporto di coniugio, per cui chiedeva al di abbandonare la casa coniugale;
Pt_1
- il reperiva altro alloggio in IA, al fine di mantenere la vicinanza e la prossimità dei rapporti Pt_1
con il piccolo CP_2
- dopo un primo periodo di collaborazione tra i coniugi nell'interesse del minore, al veniva Pt_1
impedito di vedere quando voleva, e veniva costretto dalla resistente a rispettare i giorni e gli CP_2 orari dalla steSS stabiliti, nonché a limitare le visite padre/figlio presso l'abitazione del nucleo familiare materno, e sempre alla presenza della madre o dei suoi familiari, con graduale esclusione del padre dalla vita del figlio.
Si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Presidente, previa adozione degli incombenti di cui all'art. 706 e ss.
c.p.c., pronunci la separazione personale tra i coniugi 1) In via riconvenzionale pronunci l'addebito
pagina 5 di 25 della separazione al IGnor , in conseguenza del comportamento dal medesimo tenuto in Parte_1 costanza di matrimonio. 2) sia posto a carico del l'obbligo di corrispondere a favore del minore Pt_1
un assegno di mantenimento, previa verifica del reale reddito percepito dal medesimo;
3) Sino al compimento di 2 anni di vita del bambino, le visite del al figlio vengano disposte presso Pt_1
l'abitazione materna, per due volte alla settimana. Con riserva di rimodulare le visite del padre al minore al superamento del 2 anno di vita. 3 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Nella propria comparsa, la resistente rilevava che:
- dopo le nozze, i coniugi stabilivano la dimora familiare in Cagliari, presso l'immobile che la resistente locava da studenteSS, continuando la medesima a corrispondere la metà del canone di locazione;
- il rapporto sentimentale tra i coniugi subiva una compromissione immediatamente dopo la scoperta, da parte della di essere in stato di gravidanza;
CP_1
- la crisi del rapporto matrimoniale doveva imputarsi alle condotte aggressive del , che ometteva Pt_1
altresì di garantire al coniuge assistenza morale e materiale;
- tali carenze venivano colmate dai familiari della le cui frequenti visite, dopo il matrimonio, e CP_1
durante i primi mesi di gravidanza della resistente, erano motivate dalla necessità di provvedere ai bisogni primari della medesima;
- il ricorrente, nei mesi di giugno – luglio 2016, rappresentava alla resistente l'impossibilità di continuare a corrispondere la metà del canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, insieme all'intenzione di trasferirsi a San Teodoro per la stagione estiva, al fine di prestare attività lavorativa presso la discoteca “La Luna”, e di permanere presso un B&B;
- stante la determinazione del padre della resistente nel non intendere più sostenere tutte le spese per la permanenza a Cagliari, i coniugi convenivano che la rientrasse ad IA, almeno sino alla data CP_1
del parto;
- nonostante la meSS a disposizione, da parte della famiglia della resistente, dell'appartamento di proprietà sito al piano superiore della rispettiva abitazione, il decideva di continuare a Pt_1 soggiornare presso il B&B “Oleandri” di San Teodoro, dove rimaneva sino ai primi giorni del mese di settembre dell'anno 2016, mentre la restava presso l'abitazione dei genitori, anche CP_1
immediatamente dopo la nascita di per le condizioni di salute della medesima in seguito al CP_2
parto;
- il predetto periodo era caratterizzato da forti contrasti tra i coniugi, sino all'episodio del 25 settembre
2016, in occasione del quale il decideva di lasciare IA, abbandonando moglie e figlio, e Pt_1
pagina 6 di 25 facendo rientro presso l'immobile concesso dai genitori della resistente dopo due giorni, momento a partire dal quale i coniugi, di fatto, rimanevano separati, anche se al continuava ad essere Pt_1 concesso l'uso del predetto immobile, per cui lo stesso vedeva il piccolo quando voleva;
CP_2
- nel mese di dicembre 2016 il lasciava tale abitazione, ed informava la della volontà di Pt_1 CP_1
avviare le pratiche di separazione coniugale, richiesta che trovava l'adesione della resistente, stante la compromissione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- le limitazioni poste dalla alle visite padre-figlio erano motivate dalle esigenze di vita del CP_1 piccolo all'epoca in tenera età, e dal fatto che il insisteva per portarlo, sin da subito, CP_2 Pt_1
presso il B&B in cui dimorava, non idoneo al neonato.
All'udienza presidenziale del 6 aprile 2017, il Presidente Delegato disponeva accertamenti tramite i
Servizi Sociali del Comune di IA, e procedersi a TU valutativa della capacità genitoriale dei coniugi, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse del minore.
Con ordinanza del 20 novembre 2017, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente del medesimo presso la residenza materna, e l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione di un importo mensile di € 300,00, mandando ai Servizi Sociali per la predisposizione di un calendario di incontri padre-figlio, secondo le indicazioni di cui all'espletata
TU.
Con sentenza parziale nr. 108/2018 del 18 aprile 2018, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, pronunciava la separazione personale delle parti, disponendo la prosecuzione del presente giudizio per la trattazione e definizione delle ulteriori domande accessorie.
La causa veniva istruita con l'audizione di testi, con l'acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, del Gruppo di lavoro sui Maltrattamenti e gli Abusi sui minori (GLAMM), con la disposizione di un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, con il seguente quesito: “-verifichi il
TU la competenza e l'adeguatezza genitoriale di ciascun genitore nonché la capacità di comunicazione tra i genitori;
-accerti qual è il rapporto tra padre e figlio e tra madre e figlio;
- valuti altresì se l'attuale collocazione del bambino in affidamento condiviso con permanenza principale presso la madre debba essere confermata”, integrata successivamente come segue: “Dica il TU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, i loro difensori ed i loro consulenti, previa eventuale acquisizione ex art. 210 c.p.c. dell'ulteriore documentazione che sia nella disponibilità esclusiva delle parti, del Servizio Sociale, del GLAMM, e che abbia concorso a descrivere, o relazionare il percorso di e l'evolversi degli incontri padre e figlio, dal 2017 ad oggi: CP_2
pagina 7 di 25 - descriva il TU lo stato fisio-psichico attuale del minore. In particolare, descriva il TU l'evolversi della personalità del minore dal 2017 ad oggi, evidenziando se ci sono stati cambiamenti meritevoli di attenzione. In caso positivo, dica il TU di quali cambiamenti si tratta, e ne descriva le modalità di verificazione;
- descriva il TU le caratteristiche della relazione tenuta dal minore con ciascuno dei genitori. In particolare, evidenzi il TU le reazioni e le emozioni serbate dal minore nei confronti della madre e nei confronti del padre, evidenziando la personale visione del minore rispetto ad entrambe le figure genitoriali;
- osservato quanto sopra, dica il TU se, nel rapportarsi con le due figure genitoriali, il minore presenta delle anomalie comportamentali e, in caso positivo, descriva quali, come si manifestano e nei confronti di quale genitore, e ne individui le cause;
- si soffermi il TU sul rapporto padre e figlio. Descriva il TU l'evolversi di tale rapporto dal 2017 ad oggi. In particolare, relazioni il TU l'evolversi delle reazioni di nelle interazioni col CP_2
padre nel corso del tempo, ne evidenzi le caratteristiche e dica se ravvisa talune anomalie comportamentali. In caso positivo, dica quali, come si manifestano e ne individui le cause. Chiarisca il
TU se riconosce nella figura di suo padre; CP_2 Persona_1
- dica il TU se il rapporto padre e figlio subiva un'interruzione nel corso del tempo e, in caso positivo, ne descriva le caratteristiche, le modalità di verificazione e ne individui le cause. In particolare, chiarisca il TU da quale parte del rapporto è determinata l'interruzione, se dal rifiuto di
o se dipendente da una condotta del padre. In quest'ultimo caso, dica il TU quale tipo di CP_2 condotta del ha determinato l'allontanamento del figlio, e se deve essere ricondotta ad una Pt_1 condotta di violenza, o di maltrattamento. In quest'ultimo caso, dica il TU quali effetti ha avuto tale condotta sullo stato psicologico di CP_2
- dica il TU se, ad oggi, ravvisa un'opposizione da parte di nei confronti della CP_2 ricostruzione del rapporto con il padre e, in caso positivo, se tale rifiuto proviene da un'esperienza vissuta dal minore (collocandola nel tempo e descrivendola), ovvero da altri stimoli esterni
(specificando quali). In particolare, chiarisca il TU se la predetta opposizione sia causalmente riconducibile alla forte conflittualità genitoriale, emersa in maniera pacifica dagli atti di causa, ovvero alle condotte perpetrate dalla madre nel corso del tempo. In questo ultimo caso, descriva il TU quali condotte della anche se involontarie, hanno radicato in l'opposizione verso il CP_1 CP_2
padre, e con quali modalità;
- descriva il TU il c.d. “conflitto di lealtà”, e dica se ravvisa in gli indici tipici di tale CP_2
situazione. In particolare, chiarisca il TU se patisce tale conflitto, e se tale situazione CP_2
pagina 8 di 25 dipende dal senso di colpa che il minore prova nei confronti della madre, quando si trova a trascorre del buon tempo con il padre. In caso positivo, chiarisca il TU se la contribuisce con le CP_1
proprie condotte, anche se involontarie, a radicare in tale conflitto, ed in caso positivo, CP_2
indichi il TU in quale modo e con quali condotte. Relazioni il TU un episodio in cui ha ravvisato tale conflitto, descrivendone le modalità di verificazione;
- descriva il TU la situazione attuale relativa alle modalità di svolgimento degli incontri padre e figlio. Descriva la condotta dei partecipanti, e si soffermi sulle reazioni di nei confronti degli CP_2
stessi. Dica se tali incontri si svolgono con regolarità, e se i programmi previsti per ciascun incontro vengono portati a termine. In caso contrario, dica il TU cosa determina l'interruzione degli incontri, od il loro mancato svolgimento con la regolarità prevista;
- Dica il TU se la situazione attuale è tale da ritenere definitivamente compromesso il rapporto tra padre e figlio, ovvero se sono ravvisabili ipotesi di recupero in tal senso. In questo caso, descriva il
TU secondo quali modalità può essere ricostruito il rapporto padre e figlio, e con quali interventi;
- Dica il TU se, alla luce dello stato fisio-psichico attuale del minore, e della qualità del rapporto che attualmente quest'ultimo mantiene con il padre, è concreta la possibilità che sviluppi CP_2
patologie di natura psichiatrica. In caso positivo, descriva quali patologie può sviluppare, e chiarisca se, ed id in che modo, le stesse possono compromettere la crescita, l'equilibrio e lo sviluppo di
CP_2
- dica il TU se, alla luce di quanto osservato, il regime dell'affidamento condiviso con collocazione presso la madre rappresenta la soluzione più idonea nell'esclusivo interesse del minore. In caso positivo, ne illustri i motivi, ed anche i motivi per cui si escludono differenti soluzioni;
- dica il TU, alla luce della condizione attuale del minore, ed al prevedibile evolversi della situazione in atto, se l'ipotesi rappresentata quale extrema ratio dal Servizio, consistente nell'allontanamento temporaneo del minore dal nucleo familiare, sia coerente con il superiore interesse del minore nel caso concreto, evidenziandone i motivi di approvazione, ovvero di rigetto.
Fornisca ogni ulteriore elemento utile per la decisione della causa, esperito se del caso, tentativo di conciliazione”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 2 ottobre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni come già indicato e, contestualmente, parte ricorrente formulava istanza di acquisizione di nuovi mezzi istruttori.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede, ed assegnazione alle parti pagina 9 di 25 dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
Raccolto il parere del PM, la causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio telematica del 19 marzo 2025.
*****
Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di rimessione della causa sul ruolo, per la quale insiste la parte ricorrente.
Le ulteriori richieste istruttorie avanzate dal in sede di precisazione delle conclusioni, e Pt_1
richiamate nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica, si rivelano del tutto superflue ai fini della decisione, per la quale si ritiene ampiamente sufficiente il materiale probatorio acquisito nel corso della lunga istruttoria condotta nel presente procedimento. Ad ogni modo, con riferimento ai capitoli di prova dedotti, se ne rileva l'inammissibilità, in quanto generici, formulati in maniera valutativa, e del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Essendo già intervenuta pronuncia parziale sullo status dei coniugi, la presente decisione verterà sulle ulteriori questioni, così individuate: 1) l'addebito della separazione;
2) l'affidamento del figlio minore e la collocazione del medesimo;
3) il diritto di visita del genitore non collocatario;
4) il CP_2
mantenimento nei confronti del coniuge;
5) il mantenimento a carico del genitore non collocatario, in favore della prole minore;
6) la domanda di rimborso spese avanzata dalla resistente.
1) Sull'addebito della separazione
Come esposto in premeSS, entrambi i coniugi hanno formulato reciproca richiesta di addebito della separazione.
Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La fondatezza della domanda di addebito è data dalla concorrenza, oltre alla richiesta della parte intereSSta, delle seguenti condizioni: la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio, e l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (vedi, tra le molte, Cass. Civ. nr. 18074/2014).
Il coniuge richiedente, dunque, deve fornire la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri che nascono dal matrimonio e la compromissione del rapporto coniugale;
nell'ipotesi in cui non pagina 10 di 25 venga raggiunta la prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri, tenuto da uno dei coniugi (o da entrambi), sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Tale valutazione non potrà basarsi sull'esame di singoli episodi di contrasto tra i coniugi, ma derivare da un'osservazione complessiva dei comportamenti tenuti da entrambe le parti, così da individuare se la condotta censurata non sia solo l'effetto di una frattura già verificatasi nel rapporto di coppia.
Del resto, “L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è quindi rilevabile
d'ufficio, purché siano allegati dalla parte intereSSta i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo” (CaSSzione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394).
Orbene, nella specie, nonostante ciascuna parte attribuisca all'altra la responsabilità della crisi coniugale, dagli atti di causa emerge che le condotte contestate, quindi la permanenza della CP_1 presso l'abitazione dei genitori, e gli episodi di aggressività attribuiti al , nonché la condotta di Pt_1 quest'ultimo di generale omissione di assistenza materiale e morale, non sono state la causa della crisi, ma le conseguenze di una frattura già radicata nei rapporti tra le parti.
Invero, pare che il e la mai abbiano condiviso un progetto di vita comune, ma, piuttosto, Pt_1 CP_1 che siano giunti alla decisione di unirsi in matrimonio per l'esigenza di “regolarizzare” una situazione di fatto nella quale i medesimi si sono trovati dopo pochi mesi di frequentazione, senza una reale consapevolezza delle rispettive personalità, né disponibilità di accoglienza l'uno nei confronti dell'altra.
Tali circostanze emergono già dalla prima relazione dei Servizi Sociali, depositata il 7 giugno 2017, nel momento in cui gli operatori rilevano che “al fine di dare al bambino una famiglia “regolare” la coppia decideva di sposarsi a Cagliari il 02/04/2016. La convivenza a Cagliari è durata poco perché già nel mese di giugno 2016, la coppia si trasferiva ad IA in una casa di proprietà della famiglia della IG.ra (…) Il rapporto conflittuale è continuato per molto tempo finché la coppia di CP_1 comune accordo avrebbe deciso di separarsi”.
Ancora più significativi in tal senso appaiono i rilievi riportati dai TU nelle rispettive relazioni.
Si veda la relazione depositata dalla OT.SS , nella parte relativa alla ricostruzione Persona_2 della storia della coppia, dove si legge “Entrambi riferiscono di essersi conosciuti alla discoteca “La
Luna di San Teodoro”, nel maggio-giugno del 2015, dove lavorava e si recava in Pt_1 CP_1 serata per svago. Importante la differenza d'età, lui 39 anni, lei 22; diverso il tenore di vita e la stabilità economica. Avrebbero cominciato “a frequentarsi” a fine agosto dello stesso anno;
la
pagina 11 di 25 relazione vera e propria sarebbe iniziata nel mese Settembre una volta ritrasferitisi entrambi a
Cagliari, per motivi di studio e di lavoro . scopre di essere incinta nel CP_1 Pt_1 CP_1 mese di gennaio 2016 durante un viaggio che la coppia ha intrapreso (…) manifesta delle CP_1
ragioni religiose legate alla decisione di portare avanti la gravidanza: “sono molto credente, se non lo tengo Dio… viene una malattia a me ai miei quindi ho deciso di tenerlo. Mia mamma mi è stata molto vicina, io ho fatto una scelta d'amore, sapendo che le cose sarebbero andate male” (….) Nel mese di aprile contraggono matrimonio anche qua con motivazioni diverse: Alla domanda “chi ha deciso di sposarsi”, risponde: “entrambi, io ho detto, penso che debba nascere in una CP_1 CP_2
famiglia e lui non si è opposto. Io sinceramente l'ho fatto perché mi vergognavo di andare incinta con la pancia senza una persona a fianco”. risponde: “lei ha deciso di sposarsi … diceva che il Pt_1 padre le avrebbe chiuso i rubinetti””.
Anche il TU OT. sul punto, ha relazionato quanto segue: “(…) scopre Persona_3 CP_1
di essere incinta nel mese di gennaio 2016 durante un viaggio che la coppia ha intrapreso. Entrambi, impreparati all'evento, con grande preoccupazione e perplessità decidono di portare a termine la gravidanza. La scelta di è stata dettata anche dal fatto che è molto credente, quindi CP_1 contraria all'interruzione. viveva già in un appartamento a Cagliari dove nel mese di CP_1
gennaio, scoperta la gravidanza, arriva una zia materna e successivamente la madre di si CP_1
trasferisce a Cagliari per aiutare la figlia incinta, affittando un appartamento al piano superiore dello stesso stabile. Nel mese di aprile, contraggono matrimonio anche qua con motivazioni diverse, secondo doveva nascere all'interno del matrimonio e lui non si è opposto anche Controparte_4 perché se non l'avesse sposata il padre di le “avrebbe chiuso i rubinetti””. CP_1
Neppure le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del presente procedimento si rivelano utili e dirimenti ai fini della prova in ordine all'addebito della separazione. In particolare, la maggior parte dei testi ha riferito in ordine a fatti dei quali ha avuto conoscenza de relato, in quanto riferiti dalle parti stesse, e le dichiarazioni rese risultano caratterizzate da considerazioni personali e valutative, dovute, verosimilmente, alla vicinanza dei medesimi ai soggetti coinvolti nel presente giudizio. Tali elementi, indipendentemente dal fatto che poSS essere escluso che i testi abbiano un interesse giuridicamente rilevante che ne legittimi la partecipazione al presente giudizio, lasciano desumere che, comunque, gli stessi conservino un interesse di fatto a che la presente controversia abbia un esito piuttosto che un altro.
Ad ogni modo, sono quelle stesse circostanze di fatto che, per come dedotte ed allegate dalle parti, risultano inidonee a provare che le condotte censurate come contrarie ai doveri del matrimonio sono state la vera causa della crisi del rapporto coniugale.
pagina 12 di 25 Dalle reciproche accuse che le parti si sono rivolte nel corso del giudizio, emerge la scarsa considerazione delle rispettive figure nelle qualità di moglie/marito, nonché la sfiducia reciproca che i coniugi hanno nutrito l'uno nei confronti dell'altra sin dall'inizio della loro breve relazione, così da ritenere che, a causa delle forti incompatibilità e divergenze, tra il e la una vera e Pt_1 CP_1
propria comunione di vita, di intenti e di sentimenti non si è mai realmente instaurata.
Si ritiene, dunque, come già premesso, che le condotte contestate, piuttosto che la causa della crisi della coppia, rappresentino le conseguenze di una frattura già ben delineata nei rapporti tra le parti, nonché la manifestazione di un'insofferenza reciproca tra i coniugi, percepibile anche prima del matrimonio contratto nell'aprile del 2016.
Pertanto, in assenza di prova del nesso causale tra le condotte poste in violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la crisi del matrimonio, le reciproche domande di addebito della separazione devono essere rigettate, in quanto infondate.
2) Sull'affidamento del figlio minore della coppia, e sulla collocazione del medesimo
Tutte le parti costituite insistono affinché si disponga l'affidamento condiviso di ad entrambi CP_2
i genitori. In tal senso si esprime il ricorrente nella propria comparsa conclusionale, nel momento in cui chiede “l'accoglimento della domanda di affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori
(…)” (cfr. pag. 43 comparsa conclusionale), ed anche la resistente ed il curatore speciale in sede di precisazione delle conclusioni.
Il Collegio ritiene che non vi sia alcun motivo per derogare al regime dell'affidamento condiviso, il quale, è noto, “costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (…)” (CaSSzione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474).
Tale regime, dunque, appare derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, ed un'eventuale pronuncia in tal senso dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nella specie, tutti i TU incaricati nel corso del procedimento hanno indicato l'affidamento condiviso quale soluzione maggiormente rispondente all'interesse del minore, ed al rispettivo diritto alla bigenitorialità, non avendo individuato, rispetto alle parti, alcuna anomalia comportamentale;
anzi, il pagina 13 di 25 e la dal punto di vista genitoriale, sono stati valutati entrambi in grado, singolarmente, Pt_1 CP_1
di riconoscere i bisogni del figlio, e consapevoli dell'importanza di garantire l'uno la figura dell'altra.
Anche dai colloqui con il personale scolastico, come riportati nella TU redatta dalla OT.SS
, si evince che entrambi i genitori sono figure “molto presenti a livello scolastico, si Per_4
intereSSno nello stesso modo, ai nostri, ai miei occhi sono due persone che vogliono il bene del bambino, assolutamente intereSSti”.
Il problema è stato rilevato rispetto all'incapacità degli stessi di gestire le rispettive conflittualità, ed alla premura di fare valere le rispettive posizioni.
Tuttavia, l'evidenza di un'alta conflittualità tra i coniugi non si ritiene circostanza idonea a precludere l'adozione del modello dell'affidamento condiviso che, altrimenti, sarebbe ridotto ad un'ipotesi del tutto residuale: anzi, in un caso come quello di specie, è proprio la soluzione dell'affidamento condiviso a dovere essere prediletta, in quanto, da un lato, riesce a ripartire in modo equilibrato le responsabilità tra l'uno e l'altro genitore, tutelando la relazione di ciascuno con il figlio, dall'altro lato, risponde alla necessità di ripristinare il legame del minore con la figura paterna, mediante il coinvolgimento e la partecipazione di quest'ultima alle scelte che riguardano la vita del figlio, così da permettere a passo dopo passo, di acquisire la consapevolezza di avere due CP_2
genitori quali referenti.
Il principale punto di scontro tra le parti, nel caso di specie, è rappresentato dalle disposizioni da adottare in ordine al collocamento del minore, ed alle modalità di visita da parte del genitore non collocatario.
Sul punto, le richieste delle parti risultano diametralmente opposte: parte ricorrente, ravvisando la fattispecie del c.d. “conflitto di lealtà”, chiede disporsi l'allontanamento di dalla madre, e la CP_2
collocazione prevalente del minore presso il padre, demandando nuovamente ai Servizi Sociali il compito di programmare incontri monitorati con il genitore non collocatario, mentre parte resistente chiede che il minore venga collocato presso l'abitazione materna e che, in considerazione delle difficoltà manifestate da nell'ambito del percorso già tentato dal Servizio Sociale territoriale CP_2
di riferimento, il padre poSS incontrare il figlio presso lo studio del terapeuta individuato dal
Tribunale, secondo le modalità ritenute più opportune dal professionista, tenuto conto delle esigenze e delle abitudini di vita del minore. Analoghe richieste sono state presentate dal Curatore Speciale del
Minore, che ha altresì evidenziato la necessità, per di proseguire il percorso terapeutico CP_2
intrapreso con il OT. AN, e per entrambi i genitori di ricevere un supporto alla genitorialità in forma individuale, mediante l'attivazione (o prosecuzione, se già attivato) di un percorso che poSS coordinarsi con quello già attivato nell'interesse del minore.
pagina 14 di 25 Alla luce dei risultati probatori acquisiti nel corso del procedimento, il Collegio ritiene che quanto richiesto dal ricorrente non risponda, sotto alcun profilo, al superiore interesse del piccolo CP_2
La soluzione dell'allontanamento del minore dalla madre, che già era stata prospettata dai Servizi
Sociali come estrema, in seguito alle criticità manifestate da nell'ambito degli incontri CP_2 protetti tenuti nello “Spazio Neutro”, non si ritiene idonea a superare i predetti ostacoli, né a garantire una ripresa condivisa dei rapporti padre-figlio, né, tantomeno, a preservare il benessere psico-fisico di
CP_2
Le relazioni redatte da tutti i TU, ausiliari del Tribunale, che hanno dato il loro contributo nel presente procedimento, hanno individuato nella collocazione del minore presso la madre la soluzione da doversi confermare nel caso di specie.
In questo senso si pongono le conclusioni della OT.SS , la quale ha rilevato che “Vista la Per_2
tenera età del minore e soprattutto vista la totale assenza della figura paterna nella vita del minore, appare ovvia la collocazione dello stesso nella casa materna al momento attuale”, e quelle del OT.
come segue: “L'attuale collocazione del bambino con permanenza principale presso la madre Per_3
è confermata in quanto attualmente la riconosce come figura di riferimento a patto che CP_2 venga garantita la continuità della relazione con l'altro genitore (…)”.
Anche il TU OT.SS , pur avendo riconosciuto la forte conflittualità alla quale è Per_4 CP_2
stato esposto, ed un contesto familiare materno che non ha adeguatamente supportato il minore nel modificare l'immagine interiorizzata del padre quale “soggetto cattivo”, rispetto all'attuale collocazione del minore presso la madre, e ad un eventuale allontanamento di dal centro dei CP_2
propri affetti, si è espreSS nei seguenti termini: “Ad oggi la soluzione più idonea è la collocazione presso la madre, avendo strutturato il proprio quotidiano in quell'abitazione che riconosce come
“casa”. Un distacco dalla figura materna, con la quale si è instaurato un legame altamente significativo e che ad oggi ha vissuto in toto, potrebbe costituire per il suo sviluppo fonte di sofferenza che si tradurrebbe in una situazione di scarso controllo e nella quale si troverebbe alquanto vulnerabile (…..) Proprio nell'età in cui è forte la necessità di certezze, ricorsività, abitudini e sequenze comportamentali stabili si ritiene che l'allontanamento temporaneo del minore dal nucleo familiare, non sia coerente con il suo superiore interesse. Non si ritiene la Comunità la soluzione più idonea per una crescita funzionale ed armonica di poiché non sono emerse delle carenze CP_2
genitoriali, forti criticità della madre, né grandi dubbi sulla capacità rispetto al minore, che porta un intenso bisogno di vivere la realtà familiare (…)”.
D'altra parte, non è stato ravvisato alcun elemento riconducibile all'ipotesi del c.d. “conflitto di lealtà”, in quanto il disagio di come osservato dal TU OT.SS , non appare correlato ad CP_2 Per_4
pagina 15 di 25 un timore di deludere la madre nel trascorrere del “buon tempo” con il padre, né ad alcuna condotta ostativa attuata dalla quanto, piuttosto, ad una visione disorganizzata del padre, “imposto” CP_1 quale fonte di protezione, ma percepito ed interiorizzato dal minore quale fonte di “pericolo”, per cui è che non riesce a lasciarsi andare, se non per brevi momenti, all'esito dei quali riemergono la CP_2 resistenza e l'opposizione nei confronti della figura paterna.
Del resto, l'asserito senso di lealtà che il ricorrente intende attribuire al minore nei confronti della madre, molte volte individuato quale causa del rifiuto di appare insussistente, se solo si CP_2 considera che la steSS è stata “bersaglio” dell'insofferenza del minore, che spesso ha riversato CP_1 sulla madre la propria frustrazione, per essere stato dalla medesima “costretto” a partecipare agli incontri protetti tenuti nello “Spazio Neutro”.
Occorre, peraltro, pur sempre ricordare che vi è stata una fase, nel corso del presente procedimento, in cui gli incontri protetti hanno avuto esiti positivi, tanto da permettere l'inserimento di pernottamenti del minore presso il padre, e questo con entusiasmo, disponibilità e collaborazione da parte di entrambi i genitori, e serenità per sino al momento in cui quest'ultimo, intorno al febbraio dell'anno CP_2
anno 2022, riaccompagnato dal padre a casa di un'amica della madre, ha iniziato a colpire la CP_1
ed altri soggetti presenti, raccontando di essere stato picchiato dal padre. Vi è stato poi l'episodio in cui il ha mandato i Carabinieri a casa della al fine di vincere l'opposizione del minore che, Pt_1 CP_1
invece, non ha fatto altro che consolidarsi.
Orbene, la appare finanche consapevole di quanto già evidenziato dal TU OT.SS , CP_1 Per_4
ovvero di non avere, in quel momento, a causa del proprio vissuto con il , supportato il minore Pt_1
nel modo adeguato, nel momento in cui, in sede di TU, ha dichiarato: “Io avevo subito violenze fisiche da lui quindi cioè quando il bambino mi ha detto così, forse magari ho sopravvalutato la situazione, magari non è successo niente. Io comunque l'ho vissuta, e quindi sul momento o quasi cioè nel senso che fosse vero, e quindi mi sono confrontata con lui, nonostante io abbia sempre detto a chiunque potrebbe essere come non essere. Non posso sapere se è successo, so solo che mio figlio è cambiato completamente. L'atteggiamento che mio figlio ha nei confronti del padre da quel momento, cambiato radicalmente cioè all'improvviso, quindi cioè quando dico io l'ho vissuto perché ho vissuto da parte sua violenze fisiche, so”.
A sua volta, il attribuisce tale cambiamento del minore alle pretese economiche della Pt_1 CP_1
non accettate dal , che avrebbero determinato il fallimento di una composizione bonaria della Pt_1
presente controversia.
Si individuano, dunque, con riferimento ad entrambe le figure genitoriali, quelli che già la OT.SS
, nella propria relazione, aveva individuato come “processi proiettivi messi in atto con Per_2
pagina 16 di 25 attribuzione di responsabilità verso terzi e un'inadeguata assunzione di responsabilità individuale che ha portato ad un mancato riconoscimento dei bisogni reciproci (…)”, che hanno condotto, insieme ad una svalutazione reciproca, all'esposizione del minore ad una forte conflittualità, dalla quale non è stato protetto dagli adulti che lo hanno accompagnato.
Tuttavia, se è chiaro che occorre intervenire affinché gli adulti protagonisti di questa vicenda facciano un lavoro su loro stessi, così da consentire e garantire a il recupero della propria serenità, e CP_2
della relazione con il padre, è altrettanto chiaro che la soluzione del repentino allontanamento del minore dal nucleo familiare materno, con collocamento presso il padre, attualmente, risponderebbe unicamente all'esigenza di “genitorialità” del , non al superiore interesse di che Pt_1 CP_2
necessita di equilibrio, stabilità, certezze, e normalità, mentre la relazione con la figura paterna risulta caratterizzata da incertezze, insicurezze, timori che il minore porta dentro di sé, per il proprio vissuto, per quanto ha percepito essere stato vissuto dalla madre, ma anche per la convinzione di non piacere al padre, e che entrambi risultano “obbligati” ad incontrarsi, come rilevato anche nell'ultima TU.
D'altra parte, non si può non considerare la percezione che potrebbe avere CP_2 dell'allontanamento dalla madre, alla stregua di una “punizione” inflitta nei suoi confronti, punizione che, verosimilmente, il minore ricondurrebbe, in termini di responsabilità, in parte a sé stesso, con un'ulteriore grave destabilizzazione del proprio equilibrio, ed in parte al padre (già percepito dal minore come figura negativa), per non avere accettato la relazione “impostagli” dal , CP_2 Pt_1
con conseguente consolidamento dell'opposizione già serbata nei suoi confronti.
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene doversi disporre l'affidamento condiviso di CP_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza materna.
[...]
3) Sul diritto di visita del genitore non collocatario
Le disposizioni indicative delle modalità attraverso le quali dovranno proseguire gli incontri padre- figlio non possono non tenere conto delle difficoltà manifestate da nel relazionarsi alla figura CP_2
paterna, e delle reazioni oppositive manifestate dal minore dell'ambito degli incontri protetti tenuti presso lo “Spazio Neutro”, alla presenza degli operatori del Servizio Sociale del Comune di IA.
È pacifico che il piccolo sta attraversando un periodo di grande difficoltà, come dedotto dalla CP_2
OT.SS nell'ultima TU, nel momento in cui, come già premesso, ha rilevato l'alta Per_4
conflittualità alla quale risulta esposto ed il disagio emotivo che lo porta ad evitare tutto ciò CP_2
che gli crea sofferenza, quindi anche il , che viene riconosciuto dal minore come padre, ma Pt_1
avverso il quale il piccolo pone resistenza, non riuscendo a gestire il dissidio interiore tra il ricordo interiorizzato di una “minaccia”, ed il timore di ciò che, ad oggi, non conosce, per cui “risulta evidente
pagina 17 di 25 infatti come il rifiuto di vedere il padre non sia ciò che realmente desidera, ma è neceSSrio lavorare sulla sicurezza che manca nella relazione padre-figlio. Per consentire tale assetto è neceSSrio che la madre, ma soprattutto il contesto familiare di appartenenza, rassicuri il piccolo sulla figura paterna, non validandone i timori, ma aiutandolo a superarli. Il padre deve invece lavorare su un piano emotivo, sintonizzandosi sullo stato mentale del piccolo” (cfr. TU OT.SS ). Per_4
Il lungo percorso intrapreso con i Servizi Sociali di IA non ha avuto esiti positivi. non ha CP_2
instaurato un rapporto di stabile fiducia ed apertura con gli operatori del Servizio, che sono stati i primi a dare atto, con le relazioni depositate il 4 maggio 2023 ed il 23 giugno 2023, dell'assenza dei presupposti per continuare gli incontri protetti, per la sofferenza crescente palesata dal minore in tali occasioni, sfociata in episodi di aggressività ed opposizione nei confronti di tutti gli adulti protagonisti dello “Spazio Neutro”, così da rendere impossibile la gestione degli incontri, già sospesi con l'ordinanza collegiale dell'11 luglio 2023.
Sempre la OT.SS , all'udienza del 27 marzo 2024 ha rilevato che “Il bambino fino ad oggi Per_4 ha vissuto un contesto fatto di operatori sociali, interventi esterni ecc…. Occorrerebbe che il bambino fosse lasciato più libero, magari di vedere il padre in autonomia, o tramite il supporto della figura di un educatore a domicilio”.
Lo stesso OT. AN, incaricato dal Tribunale quale psicoterapeuta preposto alla presa in carico del minore, ha individuato tra i fattori determinanti la difficoltà di nel recupero della relazione CP_2
con il padre anche “le dinamiche attivate dai sevizi territoriali nel tentativo di fare incontrare padre e figlio che verosimilmente hanno favorito la presa di posizione del minore che si è concretizzato con il suo atteggiamento oppositivo e la consapevolezza di svolgere tale ruolo in risposta alla migliore condizione di sopravvivenza secondo il proprio equilibrio funzionale”.
Di fatto, nell'ambito del percorso con i Servizi Sociali, non ha ricevuto nuovi ed adeguati CP_2
stimoli, ma è stato costretto agli incontri protetti secondo modalità che, rispetto al caso concreto, ormai da tempo si stavano rivelando controproducenti.
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che insistere con l'incarico precedentemente conferito ai Servizi Sociali del di IA (con rispettivo rinnovo di richieste di calendarizzazione di CP_5
incontri padre-figlio, e monitoraggio del nucleo familiare) non rappresenti una soluzione adeguata alle esigenze del caso di specie.
Questo in quanto, da un lato, tale soluzione non tutela il benessere del minore, ma solamente la pretesa del genitore non collocatario di “incontrare il figlio”, diritto che, in tal modo, verrebbe svuotato del contenuto suo proprio, consistente nel garantire un'evoluzione ed un consolidamento positivi del rapporto padre-figlio; dall'altro lato, non si vede come un ulteriore intervento dei Servizi Sociali poSS
pagina 18 di 25 giovare all'intero nucleo familiare, vista la sfiducia già espreSS dagli operatori nei confronti della parte resistente, e percepita dalla medesima che, a sua volta, ha adottato una posizione di “difesa” nei confronti dei medesimi operatori.
D'altra parte, occorre osservare l'atteggiamento di maggiore disponibilità da parte del minore che si è manifestato nell'ambito degli incontri padre-figlio organizzati dal OT. AN, durante il percorso terapeutico disposto dal Tribunale, ed attivato nell'interesse del minore.
Il minore pare non solo avere accettato il predetto percorso, ma anche acconsentito ad incontrare di nuovo il padre dopo un lungo periodo di due anni, cogliendo i nuovi stimoli offerti dallo specialista incaricato, che ha provato a collocare gli incontri in un'ottica di “normalizzazione”, favorendo una nuova (seppure timida) apertura di nei confronti della figura paterna. CP_2
Al contempo, non si può non notare che detto percorso ha portato anche i genitori di ad un CP_2
nuovo positivo confronto nell'interesse del figlio minore, per cui la ha vinto la resistenza CP_1 nell'incontrare il , ed ha accettato di partecipare ad alcuni incontri alla presenza del padre e del Pt_1
minore.
Dunque, il Collegio ritiene doversi revocare ogni incarico precedentemente conferito ai Servizi Sociali del Comune di IA, e confermare quello già conferito al OT. AN, inerente alla presa in carico del minore.
Entrambi i genitori dovranno garantire la prosecuzione, da parte del minore, del percorso già attivato dal professionista, sino a quado il OT. AN lo riterrà neceSSrio. Il padre potrà continuare a vedere il figlio minore nell'ambito del predetto percorso terapeutico, in occasione degli incontri che saranno organizzati dal OT. AN presso il suo studio, ovvero presso altri spazi ricreativi dallo stesso individuati quali idonei o maggiormente rispondenti alle esigenze del caso, anche in considerazione delle reazioni che il minore di volta in volta, manifesterà. CP_2
Sarà il OT. AN a stabilire se, ed a quali incontri, sarà opportuna la partecipazione della madre che dovrà, pertanto, impegnarsi a seguire le indicazioni fornite dal professionista.
Nell'ambito di questa vicenda, non si possono non considerare, come già evidenziato, gli effetti negativi prodotti dalle situazioni di rancore e conflitto pregresse tra i genitori, rispetto alle quali il minore non è stato adeguatamente protetto, e delle dinamiche relazionali dell'ambiente in cui il minore vive, dinamiche delle quali sono protagonisti i componenti del nucleo familiare della CP_1 circostanze tutte che hanno contribuito a consolidare l'interiorizzazione, da parte di del CP_2
modello paterno quale figura negativa.
Entrambe le parti, dunque, oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto sarà indicato dal OT. AN, dovranno attivare (o proseguire, se già attivato) singolarmente un percorso terapeutico personale, di pagina 19 di 25 supporto alla capacità genitoriale, volto al superamento delle rispettive difficoltà e criticità, ed all'acquisizione di maggiore consapevolezza dei propri ruoli, percorso che dovrà coordinarsi con quello intrapreso dal minore.
Il Collegio ritiene altresì doversi disporre che l'intervento del OT. AN sia finalizzato anche a garantire che i membri nel nucleo familiare materno si riapproprino dei rispettivi ruoli di nonni, zii ecc.., e riconoscano che i genitori di sono e . CP_2 Controparte_1 Parte_1
A tal proposito, il OT. AN potrà, in ogni occasione ritenuta opportuna dal medesimo, secondo le circostanze del caso, coinvolgere negli incontri tutti i parenti di entrambi i rami genitoriali di nell'ambito di un percorso terapeutico sistemico congiunto, finalizzato a chiudere con il CP_2
paSSto, e ridisegnare i confini tra le rispettive figure presenti nella vita del minore, nell'ottica di una nuova accettazione positiva reciproca, da attuarsi nell'interesse di CP_2
Una volta terminato il predetto percorso, o anche nel corso del medesimo, qualora se ne ravvisino i presupposti, gli incontri di con il padre potranno avvenire in forma libera, secondo i tempi e CP_2
le modalità concordate tra il OT. AN ed i genitori, che dovranno tenere conto della volontà, delle esigenze e delle abitudini di vita del minore.
Il Collegio ritiene doversi invitare il OT. AN, qualora possibile, e se ritenuto opportuno, ad attuare interventi presso il domicilio di entrambe le parti, come suggerito dal TU, anche avvalendosi di ausiliari.
4) Sul mantenimento nei confronti del coniuge
Parte resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé medesima, individuato nell'importo di € 500,00 mensili.
È noto che, con la pronuncia di separazione tra i coniugi, il Giudice poSS riconoscere ad uno di essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone modi e tempi di corresponsione.
I presupposti richiesti sono che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, che il coniuge avente diritto non abbia redditi propri adeguati, e che sussista una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che, al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione, il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni.
Orbene, dall'istruttoria condotta del corso del procedimento è emerso che la non dispone di CP_1
redditi propri adeguati, trovandosi in una condizione economica di debolezza, rispetto a quella in cui si trova il . Pt_1
Tale situazione non si ritiene poSS essere addebitata alla resistente a titolo di colpa, considerato che, dagli atti di causa, emerge in maniera pacifica come la steSS, da sempre, si sia dedicata alla cura ed pagina 20 di 25 alle esigenze di per il quale la madre, di fatto, ha sempre rappresentato l'unico punto di CP_2
riferimento. È logico desumere che il ruolo di unico genitore abbia comportato un rallentamento nella prosecuzione del percorso universitario iniziato dalla anche in considerazione delle CP_1
problematiche e delle difficoltà manifestate nel corso del tempo dal minore, evidenti nell'ambito del presente procedimento.
Pertanto, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno, a titolo di mantenimento in favore di sé medesima.
Non rileva quanto dedotto dal ricorrente, nel momento in cui contesta la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento per l'aiuto economico che la parte resistente avrebbe dal nucleo familiare d'origine.
A tal proposito, si ritiene che gli aiuti dei genitori poSSno, tutt'al più, essere considerati come donazioni volontarie e non come reddito, e non escludono il diritto all'assegno di mantenimento, specie allorché tale aiuto si sia reso neceSSrio proprio in considerazione della modesta entità, o dell'assenza del contributo stesso al mantenimento da parte dell'altro coniuge (Cass. sez. I, 13 marzo 2009, n.
6200).
Piuttosto, si ritiene che tali aiuti poSSno incidere sulla determinazione del quantum del predetto assegno, che tiene conto altresì della breve durata del matrimonio, delle condizioni reddituali complessive del coniuge obbligato, ma anche della giovane età della resistente, e del fatto che la steSS, anche all'esito dei risultati positivi che (ci si auspica) potranno essere raggiunti mediante il percorso terapeutico attivato nell'interesse del minore, avrà più tempo per sé e sarà in grado, verosimilmente, di reperire un'occupazione lavorativa compatibile con le proprie esigenze.
Pertanto, il Collegio ritiene doversi invitare la ad attivarsi, appena possibile, nel reperimento di CP_1 un'occupazione lavorativa idonea a garantirle una propria fonte di reddito, e determinare l'importo dovuto dal , a titolo di mantenimento in favore del coniuge, nella somma di € 100,00 mensili, Pt_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla importo dovuto sino a quando la steSS non CP_1
reperirà un impiego lavorativo.
5) Sul mantenimento dovuto dal genitore non collocatario in favore della prole minore
Occorre altresì disporre, a carico del , un contributo al mantenimento in favore del figlio minore, Pt_1
collocato presso la residenza materna.
Il Collegio ritiene che la determinazione della somma di € 300,00 mensili a tale titolo, come disposta in sede presidenziale con provvedimento del 20 novembre 2017, non risponda alle attuali esigenze del pagina 21 di 25 minore, ed all'attuale capacità reddituale del che, al momento in cui è stata adottata la predetta Pt_1
disposizione, si trovava in stato di disoccupazione, per il fallimento della Baloo S.r.l., all'interno della quale rivestiva la qualifica di socio e lavoratore dipendente.
All'udienza dell'11 gennaio 2023, il ricorrente, diversamente, ha dichiarato quanto segue: “(…)
Attualmente io ho un'agenzia di comunicazione e marketing, e seguiamo aziende sui social. La sede è ad IA, anche se ci muoviamo parecchio. Io abito ad IA da circa sei anni, mi sono trasferito da
Cagliari per stare più vicino ad ed al bambino. Avevo un bar a Cagliari, le cose non sono andate CP_1 bene e piano piano ho ricominciato a lavorare ad IA, grazie anche ai contatti che avevo”.
Le ultime dichiarazioni reddituali prodotte dal , relative alle annualità 2021 e 2020, riportano Pt_1 redditi complessivi pari rispettivamente ad € 29.445,00 ed € 32.955,00, a fronte di quelle della CP_1
che, con riferimento alle medesime annualità, acclarano un ISEE pari rispettivamente ad € 4.858,76 ed
€ 4.183,05.
Occorre poi tenere conto del fatto che attualmente, e per un periodo di tempo allo stato indeterminato
(ed indeterminabile), i tempi di permanenza del minore risultano esclusivamente presso la madre, che si troverà a dover provvedere a tutto quanto neceSSrio alle esigenze di vita del figlio, con ulteriori esborsi correlati alla crescita del minore.
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene doversi determinare l'importo dovuto dal a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore del figlio minore in € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le CP_1
modalità individuate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
6) Sulla domanda di rimborso spese
Con la memoria integrativa depositata il 21 marzo 2018, parte resistente, in via riconvenzionale, ha formulato, tra le altre, domanda avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese anticipate nel corso della gravidanza, in costanza di matrimonio.
Tale domanda è inammissibile in questa sede, in quanto l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del
1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi. Di conseguenza, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, con quella relativa alle questioni dare\avere (e pagina 22 di 25 quindi di restituzione e\o pagamento di somme;
di divisione mobiliare e\o immobiliare, ecc..), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che, per loro natura, non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e, come tali, sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent.
n. 4367 del 25-03-2003).
Ad ogni modo, la condotta processuale della resistente, che non ha adeguatamente coltivato ed istruito la predetta domanda, e non ha insistito per l'accoglimento della steSS nella fase conclusiva del giudizio, porta a ritenere che tale domanda sia stata rinunciata: ne consegue che non vi è luogo a provvedere sul punto da parte del Tribunale.
7) Sulle spese di lite
Visto l'esito complessivo del giudizio, la natura familiare della causa, ed i rapporti tra le parti, il
Collegio ritiene sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, anche con riferimento al sub procedimento n.r.g. 7-1/2017.
Con riferimento alle spese per le TU, il Collegio ritiene doversi condividere l'orientamento della
Corte di CaSSzione che, con Ordinanza del 20 ottobre 2021, n. 29127, ha affermato che il compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio deve essere posto a carico di tutte le parti coinvolte, essendo lo stesso un ausiliario del Giudice, quindi, un soggetto la cui funzione è rivolta all'interesse superiore della giustizia.
Pertanto, le spese delle TU, come liquidate con i decreti del 19 gennaio 2018, del 24 agosto 2022 e del 27 marzo 2024, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti ricorrente e resistente, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le contrapposte domande delle parti di addebito della separazione all'uno o all'altro coniuge;
pagina 23 di 25 DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con CP_2
collocazione presso la residenza materna.
Il padre potrà continuare a vedere il minore nello studio del OT. AN, ovvero presso i luoghi individuati dal predetto professionista nell'ambito del percorso terapeutico già attivato nell'interesse del minore, come descritto in parte motiva;
REVOCA l'incarico conferito ai Servizi Sociali del Comune di IA;
CONFERMA l'incarico conferito al OT. AN, con il quale il minore proseguirà il percorso terapeutico già attivato nel suo interesse, con conseguente predisposizione, da parte del predetto professionista, di tutti gli interventi opportuni, come indicati in parte motiva;
DISPONE che entrambi i genitori garantiscano la prosecuzione del percorso terapeutico attivato dal
OT. AN nell'interesse del minore, e che si attengano scrupolosamente a quanto sarà indicato dal
OT. AN, nel superiore interesse del loro figlio minore CP_2
DISPONE che le parti attivino (o proseguano, se già attivato) un percorso terapeutico individuale di supporto alla capacità genitoriale, che si coordini con il percorso già intrapreso dal minore, come indicato in parte motiva;
PONE a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della parte resistente, la corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla sino a quando quest'ultima non avrà reperito CP_1 un'occupazione lavorativa;
a tal proposito, invita la ad attivarsi, secondo quanto indicato in CP_1
parte motiva;
PONE a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore del figlio pagina 24 di 25 minore, la corresponsione di un assegno dell'importo di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità individuate dalle CP_1
Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, anche per il sub procedimento n.r.g. 7-1/2017;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di TU, come liquidate in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19 marzo 2025
Il Giudice Relatore, OT.SS Micol Menconi
Il Presidente, OT. AleSSndro Di Giacomo
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
OT. AleSSndro Di Giacomo;
Presidente;
OT. Claudio Cozzella;
Giudice;
OT.SS Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 7/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi”, promosso da:
, nato il [...] a [...] (C.F: ), ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Masia
(C.F.: ) e dall'Avv. Marialuisa Ruiu (C.F.: ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Nuoro, Via Mons. Melas nr. 20; ricorrente
pagina 1 di 25 contro
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._4 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Gosamo (C.F.:
) e dall'Avv. to Michela Pericu (C.F.: , elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliata presso lo studio della prima, in IA, Via San Simplicio nr. 6;
resistente
, nato ad [...] il [...], rappresentato nel presente giudizio dal CP_2
Curatore Speciale Avv. (C.F.: , con studio in IA, Controparte_3 C.F._7
Viale Aldo Moro nr. 78; intervenuto
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente:
“in via principale e nel merito, il Tribunale adito Voglia adottare ogni più opportuno e sollecito provvedimento (anche con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica) attuativo del migliore interesse del minore e, in ogni caso, disporre l'allontanamento del minore dalla madre, la sua collocazione prevalente presso il padre, demandando ai Servizi Sociali il compito di programmare, monitorandoli, incontri tra il bambino e i genitori congiuntamente, poi con la sola madre, onde evitare quelle gravi conseguenze che la comunità scientifica ricollega al conflitto di lealtà, delle quali si stanno già riscontrando nel minore significativi sintomi. La suddetta richiesta, in parte conforme alle conclusioni rassegnate in via principale nelle Istanze in data 09.12.2019 e 20.05.2020 e conseguente alla modifica, in peius, della situazione padre-figlio, deve intendersi congiunta a quella di ottenere
l'addebito della separazione alla IG.ra , domandata nel ricorso introduttivo, in Parte_2
pagina 2 di 25 ragione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e gravemente pregiudizievole per l'educazione del minore giacché altamente lesivo del suo diritto alla sana ed equilibrata crescita all'insegna della bigenitorialità. Con la ulteriore previsione di un assegno di mantenimento mensile di almeno €. 300,00, da porre a carico della madre, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e alle spese straordinarie (per la cui identificazione si fa riferimento alle Linee Guida adottate dal CNF) alle quali ella dovrà contribuire nella misura del 50%. Con vittoria di spese e competenze del giudizio” (come da note di trattazione scritta depositate il 2 ottobre 2024);
per la parte resistente:
“1) In via riconvenzionale pronunciare l'addebito della separazione al IG. in Parte_1
conseguenza del comportamento dal medesimo tenuto in costanza di matrimonio, come dimostrato in corso di causa;
2) Disporre l'affidamento condiviso del minore figlio ad entrambi i CP_2 genitori, con collocazione del medesimo presso l'abitazione materna in IA, via Benevento n.71 ove il bambino dimorerà stabilmente;
3) Disporre che allo stato, in considerazione della perdurante difficoltà manifestata dal bambino e della situazione rappresentata nelle relazioni in atti, il padre poSS incontrare il minore figlio presso lo studio del Dr. Antonio AN, sito in IA, via Catello Piro, sino alla conclusione del percorso terapeutico intrapreso secondo le date e le modalità fiSSnde dallo stesso terapeuta, in considerazione delle esigenze scolastiche e di vita del minore stesso;
4) Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere entro e non oltre il giorno dieci di ogni Parte_1 mese in favore della IG.ra l'assegno mensile in misura non inferiore ad Euro Controparte_1
800,00…a titolo di contribuzione al mantenimento del minore figlio;
somma da CP_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) Porre a carico del IG. Parte_1
l'obbligo di contribuire in ragione della metà a tutte le spese straordinarie che si renderanno neceSSrie per il minore figlio da concordarsi tra i genitori, salvo quelle impreviste ed CP_2 imprevedibili;
6) Porre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della IG.ra l'assegno mensile di mantenimento in ragione di Euro 500,00 Controparte_1 mensili, essendo la steSS priva di reddito;
7) Vinte le spese del giudizio” (come da note di trattazione scritta depositate il 2 ottobre 2024);
per CP_2
“
1. Prescrivere ex art. 333 c.c. ad entrambi i genitori di garantire al minore la prosecuzione del percorso psicoterapeutico intrapreso, nonché di ricevere un supporto alla genitorialità in forma individuale - o di proseguirlo se già intrapreso - che si coordini a quello del minore;
2. Disporre
pagina 3 di 25 l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre della quale continuerà ad assumere la residenza principale;
3. Disporre che gli incontri del minore con il padre avvengano nel rispetto dei tempi e dei luoghi indicati nell'ambito del percorso terapeutico del minore;
4. Disporre che sia garantito al minore di conservare rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
5. Disporre che sia determinato un assegno di contributo al mantenimento indiretto a carico del genitore non collocatario, con divisione delle spese straordinarie secondo le modalità di cui alle linee Guida del CNF del 29.11.2017”;
il PM in sede nulla ha opposto o rilevato rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di eSS alla CP_1
; - disporre che il minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente
[...]
presso la madre;
- consentire al padre di tenere con sé il minore per almeno tre pomeriggi la settimana (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16.00 alle ore 17,30 fino al periodo dello svezzamento (sesto mese). E, successivamente (dal sesto mese in poi) consentirgli di tenerlo con sé per almeno tre pomeriggi la settimana (nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16.00 alle ore
19,30 e, almeno per tutta la giornata della domenica a settimane alterne. Dal compimento del secondo anno di età, fermi i giorni di visita settimanali e gli orari indicati, consentire al padre di tenere il bambino anche a fine settimana alterni dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica. Ed inoltre, prevedere che il minore stia con il padre in occasione del giorno di Natale o in quello di Santo Stefano, il 31 dicembre o il giorno di capodanno, per Pasqua o nel giorno del Lunedì dell'Angelo; in assenza di accordo al festeggiamento congiunto, ad anni alterni trascorra con il figlio il giorno del compleanno e, durante l'estate, poSS tenere il bambino dapprima per almeno quattro giorni continuativi nel mese di luglio e in quello di agosto che in assenza di accordo devono intendersi gli ultimi quattro giorni del mese. A partire dal secondo anno di età del minore una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto (in assenza di accordo gli ultimi giorni del mese). Dal terzo anno in poi quindici giorni continuativi o nel mese di luglio o in quello di agosto (in assenza di accordo i primi quindici giorni del mese) - disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura di non più di € 250,00 mensili (considerato che nel mese di dicembre l'esercizio commerciale nel quale il ricorrente lavorava ha ceSSto l'attività), da corrispondersi entro l'ultimo giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento delle
pagina 4 di 25 spese straordinarie nell'interesse del minore, previamente concordate tra genitori, nella misura del
50% ciascuno;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente rilevava che:
- dopo una breve relazione sentimentale di circa dieci mesi, il 2 aprile 2016 contraeva matrimonio civile con trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari, Atto Controparte_1
nr. 28, parte 1, anno 2016, optando per il regime di separazione dei beni;
- dopo le nozze, i coniugi fiSSvano la dimora coniugale in Cagliari;
- la convivenza aveva breve durata, in quanto la preferiva trascorrere le giornate presso CP_1
l'abitazione che i genitori locavano in Cagliari, al piano superiore dello stabile dove si erano trasferiti i coniugi, presso la quale si alternavano le zie materne della resistente;
- nel mese di giugno 2016, la decideva di fare rientro ad IA, dove viveva con i genitori già CP_1 prima del matrimonio, per stabilirsi presso la loro abitazione e, a fronte dell'impegno del di Pt_1
reperire un'occupazione lavorativa nella città di IA, i genitori della mettevano a CP_1
disposizione dei novelli sposi un appartamento di loro proprietà, sito al piano superiore dell'immobile dove viveva il nucleo familiare della resistente;
- anche dopo il trasloco del ricorrente, la rimaneva presso l'abitazione dei genitori, senza CP_1
alcuna intenzione di stabilirsi al piano superiore con il marito, neppure dopo la nascita del piccolo avvenuta ad IA il 16 settembre 2016; CP_2
- tale circostanza determinava la crisi del rapporto coniugale, anche in considerazione delle costanti interferenze dei parenti della moglie nella vita dei coniugi;
- dopo l'ultimo sollecito rivolto dal alla moglie nel mese di ottobre 2016, finalizzato alla Pt_1
ricostituzione di una comunione di vita materiale, la manifestava la volontà di porre fine al CP_1
rapporto di coniugio, per cui chiedeva al di abbandonare la casa coniugale;
Pt_1
- il reperiva altro alloggio in IA, al fine di mantenere la vicinanza e la prossimità dei rapporti Pt_1
con il piccolo CP_2
- dopo un primo periodo di collaborazione tra i coniugi nell'interesse del minore, al veniva Pt_1
impedito di vedere quando voleva, e veniva costretto dalla resistente a rispettare i giorni e gli CP_2 orari dalla steSS stabiliti, nonché a limitare le visite padre/figlio presso l'abitazione del nucleo familiare materno, e sempre alla presenza della madre o dei suoi familiari, con graduale esclusione del padre dalla vita del figlio.
Si costituiva nel presente giudizio parte resistente, chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo Presidente, previa adozione degli incombenti di cui all'art. 706 e ss.
c.p.c., pronunci la separazione personale tra i coniugi 1) In via riconvenzionale pronunci l'addebito
pagina 5 di 25 della separazione al IGnor , in conseguenza del comportamento dal medesimo tenuto in Parte_1 costanza di matrimonio. 2) sia posto a carico del l'obbligo di corrispondere a favore del minore Pt_1
un assegno di mantenimento, previa verifica del reale reddito percepito dal medesimo;
3) Sino al compimento di 2 anni di vita del bambino, le visite del al figlio vengano disposte presso Pt_1
l'abitazione materna, per due volte alla settimana. Con riserva di rimodulare le visite del padre al minore al superamento del 2 anno di vita. 3 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Nella propria comparsa, la resistente rilevava che:
- dopo le nozze, i coniugi stabilivano la dimora familiare in Cagliari, presso l'immobile che la resistente locava da studenteSS, continuando la medesima a corrispondere la metà del canone di locazione;
- il rapporto sentimentale tra i coniugi subiva una compromissione immediatamente dopo la scoperta, da parte della di essere in stato di gravidanza;
CP_1
- la crisi del rapporto matrimoniale doveva imputarsi alle condotte aggressive del , che ometteva Pt_1
altresì di garantire al coniuge assistenza morale e materiale;
- tali carenze venivano colmate dai familiari della le cui frequenti visite, dopo il matrimonio, e CP_1
durante i primi mesi di gravidanza della resistente, erano motivate dalla necessità di provvedere ai bisogni primari della medesima;
- il ricorrente, nei mesi di giugno – luglio 2016, rappresentava alla resistente l'impossibilità di continuare a corrispondere la metà del canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, insieme all'intenzione di trasferirsi a San Teodoro per la stagione estiva, al fine di prestare attività lavorativa presso la discoteca “La Luna”, e di permanere presso un B&B;
- stante la determinazione del padre della resistente nel non intendere più sostenere tutte le spese per la permanenza a Cagliari, i coniugi convenivano che la rientrasse ad IA, almeno sino alla data CP_1
del parto;
- nonostante la meSS a disposizione, da parte della famiglia della resistente, dell'appartamento di proprietà sito al piano superiore della rispettiva abitazione, il decideva di continuare a Pt_1 soggiornare presso il B&B “Oleandri” di San Teodoro, dove rimaneva sino ai primi giorni del mese di settembre dell'anno 2016, mentre la restava presso l'abitazione dei genitori, anche CP_1
immediatamente dopo la nascita di per le condizioni di salute della medesima in seguito al CP_2
parto;
- il predetto periodo era caratterizzato da forti contrasti tra i coniugi, sino all'episodio del 25 settembre
2016, in occasione del quale il decideva di lasciare IA, abbandonando moglie e figlio, e Pt_1
pagina 6 di 25 facendo rientro presso l'immobile concesso dai genitori della resistente dopo due giorni, momento a partire dal quale i coniugi, di fatto, rimanevano separati, anche se al continuava ad essere Pt_1 concesso l'uso del predetto immobile, per cui lo stesso vedeva il piccolo quando voleva;
CP_2
- nel mese di dicembre 2016 il lasciava tale abitazione, ed informava la della volontà di Pt_1 CP_1
avviare le pratiche di separazione coniugale, richiesta che trovava l'adesione della resistente, stante la compromissione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- le limitazioni poste dalla alle visite padre-figlio erano motivate dalle esigenze di vita del CP_1 piccolo all'epoca in tenera età, e dal fatto che il insisteva per portarlo, sin da subito, CP_2 Pt_1
presso il B&B in cui dimorava, non idoneo al neonato.
All'udienza presidenziale del 6 aprile 2017, il Presidente Delegato disponeva accertamenti tramite i
Servizi Sociali del Comune di IA, e procedersi a TU valutativa della capacità genitoriale dei coniugi, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse del minore.
Con ordinanza del 20 novembre 2017, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente del medesimo presso la residenza materna, e l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante la corresponsione di un importo mensile di € 300,00, mandando ai Servizi Sociali per la predisposizione di un calendario di incontri padre-figlio, secondo le indicazioni di cui all'espletata
TU.
Con sentenza parziale nr. 108/2018 del 18 aprile 2018, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, pronunciava la separazione personale delle parti, disponendo la prosecuzione del presente giudizio per la trattazione e definizione delle ulteriori domande accessorie.
La causa veniva istruita con l'audizione di testi, con l'acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, del Gruppo di lavoro sui Maltrattamenti e gli Abusi sui minori (GLAMM), con la disposizione di un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, con il seguente quesito: “-verifichi il
TU la competenza e l'adeguatezza genitoriale di ciascun genitore nonché la capacità di comunicazione tra i genitori;
-accerti qual è il rapporto tra padre e figlio e tra madre e figlio;
- valuti altresì se l'attuale collocazione del bambino in affidamento condiviso con permanenza principale presso la madre debba essere confermata”, integrata successivamente come segue: “Dica il TU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, i loro difensori ed i loro consulenti, previa eventuale acquisizione ex art. 210 c.p.c. dell'ulteriore documentazione che sia nella disponibilità esclusiva delle parti, del Servizio Sociale, del GLAMM, e che abbia concorso a descrivere, o relazionare il percorso di e l'evolversi degli incontri padre e figlio, dal 2017 ad oggi: CP_2
pagina 7 di 25 - descriva il TU lo stato fisio-psichico attuale del minore. In particolare, descriva il TU l'evolversi della personalità del minore dal 2017 ad oggi, evidenziando se ci sono stati cambiamenti meritevoli di attenzione. In caso positivo, dica il TU di quali cambiamenti si tratta, e ne descriva le modalità di verificazione;
- descriva il TU le caratteristiche della relazione tenuta dal minore con ciascuno dei genitori. In particolare, evidenzi il TU le reazioni e le emozioni serbate dal minore nei confronti della madre e nei confronti del padre, evidenziando la personale visione del minore rispetto ad entrambe le figure genitoriali;
- osservato quanto sopra, dica il TU se, nel rapportarsi con le due figure genitoriali, il minore presenta delle anomalie comportamentali e, in caso positivo, descriva quali, come si manifestano e nei confronti di quale genitore, e ne individui le cause;
- si soffermi il TU sul rapporto padre e figlio. Descriva il TU l'evolversi di tale rapporto dal 2017 ad oggi. In particolare, relazioni il TU l'evolversi delle reazioni di nelle interazioni col CP_2
padre nel corso del tempo, ne evidenzi le caratteristiche e dica se ravvisa talune anomalie comportamentali. In caso positivo, dica quali, come si manifestano e ne individui le cause. Chiarisca il
TU se riconosce nella figura di suo padre; CP_2 Persona_1
- dica il TU se il rapporto padre e figlio subiva un'interruzione nel corso del tempo e, in caso positivo, ne descriva le caratteristiche, le modalità di verificazione e ne individui le cause. In particolare, chiarisca il TU da quale parte del rapporto è determinata l'interruzione, se dal rifiuto di
o se dipendente da una condotta del padre. In quest'ultimo caso, dica il TU quale tipo di CP_2 condotta del ha determinato l'allontanamento del figlio, e se deve essere ricondotta ad una Pt_1 condotta di violenza, o di maltrattamento. In quest'ultimo caso, dica il TU quali effetti ha avuto tale condotta sullo stato psicologico di CP_2
- dica il TU se, ad oggi, ravvisa un'opposizione da parte di nei confronti della CP_2 ricostruzione del rapporto con il padre e, in caso positivo, se tale rifiuto proviene da un'esperienza vissuta dal minore (collocandola nel tempo e descrivendola), ovvero da altri stimoli esterni
(specificando quali). In particolare, chiarisca il TU se la predetta opposizione sia causalmente riconducibile alla forte conflittualità genitoriale, emersa in maniera pacifica dagli atti di causa, ovvero alle condotte perpetrate dalla madre nel corso del tempo. In questo ultimo caso, descriva il TU quali condotte della anche se involontarie, hanno radicato in l'opposizione verso il CP_1 CP_2
padre, e con quali modalità;
- descriva il TU il c.d. “conflitto di lealtà”, e dica se ravvisa in gli indici tipici di tale CP_2
situazione. In particolare, chiarisca il TU se patisce tale conflitto, e se tale situazione CP_2
pagina 8 di 25 dipende dal senso di colpa che il minore prova nei confronti della madre, quando si trova a trascorre del buon tempo con il padre. In caso positivo, chiarisca il TU se la contribuisce con le CP_1
proprie condotte, anche se involontarie, a radicare in tale conflitto, ed in caso positivo, CP_2
indichi il TU in quale modo e con quali condotte. Relazioni il TU un episodio in cui ha ravvisato tale conflitto, descrivendone le modalità di verificazione;
- descriva il TU la situazione attuale relativa alle modalità di svolgimento degli incontri padre e figlio. Descriva la condotta dei partecipanti, e si soffermi sulle reazioni di nei confronti degli CP_2
stessi. Dica se tali incontri si svolgono con regolarità, e se i programmi previsti per ciascun incontro vengono portati a termine. In caso contrario, dica il TU cosa determina l'interruzione degli incontri, od il loro mancato svolgimento con la regolarità prevista;
- Dica il TU se la situazione attuale è tale da ritenere definitivamente compromesso il rapporto tra padre e figlio, ovvero se sono ravvisabili ipotesi di recupero in tal senso. In questo caso, descriva il
TU secondo quali modalità può essere ricostruito il rapporto padre e figlio, e con quali interventi;
- Dica il TU se, alla luce dello stato fisio-psichico attuale del minore, e della qualità del rapporto che attualmente quest'ultimo mantiene con il padre, è concreta la possibilità che sviluppi CP_2
patologie di natura psichiatrica. In caso positivo, descriva quali patologie può sviluppare, e chiarisca se, ed id in che modo, le stesse possono compromettere la crescita, l'equilibrio e lo sviluppo di
CP_2
- dica il TU se, alla luce di quanto osservato, il regime dell'affidamento condiviso con collocazione presso la madre rappresenta la soluzione più idonea nell'esclusivo interesse del minore. In caso positivo, ne illustri i motivi, ed anche i motivi per cui si escludono differenti soluzioni;
- dica il TU, alla luce della condizione attuale del minore, ed al prevedibile evolversi della situazione in atto, se l'ipotesi rappresentata quale extrema ratio dal Servizio, consistente nell'allontanamento temporaneo del minore dal nucleo familiare, sia coerente con il superiore interesse del minore nel caso concreto, evidenziandone i motivi di approvazione, ovvero di rigetto.
Fornisca ogni ulteriore elemento utile per la decisione della causa, esperito se del caso, tentativo di conciliazione”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 2 ottobre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni come già indicato e, contestualmente, parte ricorrente formulava istanza di acquisizione di nuovi mezzi istruttori.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede, ed assegnazione alle parti pagina 9 di 25 dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
Raccolto il parere del PM, la causa veniva riferita al Collegio per la decisione nella camera di consiglio telematica del 19 marzo 2025.
*****
Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di rimessione della causa sul ruolo, per la quale insiste la parte ricorrente.
Le ulteriori richieste istruttorie avanzate dal in sede di precisazione delle conclusioni, e Pt_1
richiamate nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica, si rivelano del tutto superflue ai fini della decisione, per la quale si ritiene ampiamente sufficiente il materiale probatorio acquisito nel corso della lunga istruttoria condotta nel presente procedimento. Ad ogni modo, con riferimento ai capitoli di prova dedotti, se ne rileva l'inammissibilità, in quanto generici, formulati in maniera valutativa, e del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Essendo già intervenuta pronuncia parziale sullo status dei coniugi, la presente decisione verterà sulle ulteriori questioni, così individuate: 1) l'addebito della separazione;
2) l'affidamento del figlio minore e la collocazione del medesimo;
3) il diritto di visita del genitore non collocatario;
4) il CP_2
mantenimento nei confronti del coniuge;
5) il mantenimento a carico del genitore non collocatario, in favore della prole minore;
6) la domanda di rimborso spese avanzata dalla resistente.
1) Sull'addebito della separazione
Come esposto in premeSS, entrambi i coniugi hanno formulato reciproca richiesta di addebito della separazione.
Ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La fondatezza della domanda di addebito è data dalla concorrenza, oltre alla richiesta della parte intereSSta, delle seguenti condizioni: la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio, e l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (vedi, tra le molte, Cass. Civ. nr. 18074/2014).
Il coniuge richiedente, dunque, deve fornire la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri che nascono dal matrimonio e la compromissione del rapporto coniugale;
nell'ipotesi in cui non pagina 10 di 25 venga raggiunta la prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri, tenuto da uno dei coniugi (o da entrambi), sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Tale valutazione non potrà basarsi sull'esame di singoli episodi di contrasto tra i coniugi, ma derivare da un'osservazione complessiva dei comportamenti tenuti da entrambe le parti, così da individuare se la condotta censurata non sia solo l'effetto di una frattura già verificatasi nel rapporto di coppia.
Del resto, “L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è quindi rilevabile
d'ufficio, purché siano allegati dalla parte intereSSta i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo” (CaSSzione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394).
Orbene, nella specie, nonostante ciascuna parte attribuisca all'altra la responsabilità della crisi coniugale, dagli atti di causa emerge che le condotte contestate, quindi la permanenza della CP_1 presso l'abitazione dei genitori, e gli episodi di aggressività attribuiti al , nonché la condotta di Pt_1 quest'ultimo di generale omissione di assistenza materiale e morale, non sono state la causa della crisi, ma le conseguenze di una frattura già radicata nei rapporti tra le parti.
Invero, pare che il e la mai abbiano condiviso un progetto di vita comune, ma, piuttosto, Pt_1 CP_1 che siano giunti alla decisione di unirsi in matrimonio per l'esigenza di “regolarizzare” una situazione di fatto nella quale i medesimi si sono trovati dopo pochi mesi di frequentazione, senza una reale consapevolezza delle rispettive personalità, né disponibilità di accoglienza l'uno nei confronti dell'altra.
Tali circostanze emergono già dalla prima relazione dei Servizi Sociali, depositata il 7 giugno 2017, nel momento in cui gli operatori rilevano che “al fine di dare al bambino una famiglia “regolare” la coppia decideva di sposarsi a Cagliari il 02/04/2016. La convivenza a Cagliari è durata poco perché già nel mese di giugno 2016, la coppia si trasferiva ad IA in una casa di proprietà della famiglia della IG.ra (…) Il rapporto conflittuale è continuato per molto tempo finché la coppia di CP_1 comune accordo avrebbe deciso di separarsi”.
Ancora più significativi in tal senso appaiono i rilievi riportati dai TU nelle rispettive relazioni.
Si veda la relazione depositata dalla OT.SS , nella parte relativa alla ricostruzione Persona_2 della storia della coppia, dove si legge “Entrambi riferiscono di essersi conosciuti alla discoteca “La
Luna di San Teodoro”, nel maggio-giugno del 2015, dove lavorava e si recava in Pt_1 CP_1 serata per svago. Importante la differenza d'età, lui 39 anni, lei 22; diverso il tenore di vita e la stabilità economica. Avrebbero cominciato “a frequentarsi” a fine agosto dello stesso anno;
la
pagina 11 di 25 relazione vera e propria sarebbe iniziata nel mese Settembre una volta ritrasferitisi entrambi a
Cagliari, per motivi di studio e di lavoro . scopre di essere incinta nel CP_1 Pt_1 CP_1 mese di gennaio 2016 durante un viaggio che la coppia ha intrapreso (…) manifesta delle CP_1
ragioni religiose legate alla decisione di portare avanti la gravidanza: “sono molto credente, se non lo tengo Dio… viene una malattia a me ai miei quindi ho deciso di tenerlo. Mia mamma mi è stata molto vicina, io ho fatto una scelta d'amore, sapendo che le cose sarebbero andate male” (….) Nel mese di aprile contraggono matrimonio anche qua con motivazioni diverse: Alla domanda “chi ha deciso di sposarsi”, risponde: “entrambi, io ho detto, penso che debba nascere in una CP_1 CP_2
famiglia e lui non si è opposto. Io sinceramente l'ho fatto perché mi vergognavo di andare incinta con la pancia senza una persona a fianco”. risponde: “lei ha deciso di sposarsi … diceva che il Pt_1 padre le avrebbe chiuso i rubinetti””.
Anche il TU OT. sul punto, ha relazionato quanto segue: “(…) scopre Persona_3 CP_1
di essere incinta nel mese di gennaio 2016 durante un viaggio che la coppia ha intrapreso. Entrambi, impreparati all'evento, con grande preoccupazione e perplessità decidono di portare a termine la gravidanza. La scelta di è stata dettata anche dal fatto che è molto credente, quindi CP_1 contraria all'interruzione. viveva già in un appartamento a Cagliari dove nel mese di CP_1
gennaio, scoperta la gravidanza, arriva una zia materna e successivamente la madre di si CP_1
trasferisce a Cagliari per aiutare la figlia incinta, affittando un appartamento al piano superiore dello stesso stabile. Nel mese di aprile, contraggono matrimonio anche qua con motivazioni diverse, secondo doveva nascere all'interno del matrimonio e lui non si è opposto anche Controparte_4 perché se non l'avesse sposata il padre di le “avrebbe chiuso i rubinetti””. CP_1
Neppure le dichiarazioni dei testi escussi nel corso del presente procedimento si rivelano utili e dirimenti ai fini della prova in ordine all'addebito della separazione. In particolare, la maggior parte dei testi ha riferito in ordine a fatti dei quali ha avuto conoscenza de relato, in quanto riferiti dalle parti stesse, e le dichiarazioni rese risultano caratterizzate da considerazioni personali e valutative, dovute, verosimilmente, alla vicinanza dei medesimi ai soggetti coinvolti nel presente giudizio. Tali elementi, indipendentemente dal fatto che poSS essere escluso che i testi abbiano un interesse giuridicamente rilevante che ne legittimi la partecipazione al presente giudizio, lasciano desumere che, comunque, gli stessi conservino un interesse di fatto a che la presente controversia abbia un esito piuttosto che un altro.
Ad ogni modo, sono quelle stesse circostanze di fatto che, per come dedotte ed allegate dalle parti, risultano inidonee a provare che le condotte censurate come contrarie ai doveri del matrimonio sono state la vera causa della crisi del rapporto coniugale.
pagina 12 di 25 Dalle reciproche accuse che le parti si sono rivolte nel corso del giudizio, emerge la scarsa considerazione delle rispettive figure nelle qualità di moglie/marito, nonché la sfiducia reciproca che i coniugi hanno nutrito l'uno nei confronti dell'altra sin dall'inizio della loro breve relazione, così da ritenere che, a causa delle forti incompatibilità e divergenze, tra il e la una vera e Pt_1 CP_1
propria comunione di vita, di intenti e di sentimenti non si è mai realmente instaurata.
Si ritiene, dunque, come già premesso, che le condotte contestate, piuttosto che la causa della crisi della coppia, rappresentino le conseguenze di una frattura già ben delineata nei rapporti tra le parti, nonché la manifestazione di un'insofferenza reciproca tra i coniugi, percepibile anche prima del matrimonio contratto nell'aprile del 2016.
Pertanto, in assenza di prova del nesso causale tra le condotte poste in violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la crisi del matrimonio, le reciproche domande di addebito della separazione devono essere rigettate, in quanto infondate.
2) Sull'affidamento del figlio minore della coppia, e sulla collocazione del medesimo
Tutte le parti costituite insistono affinché si disponga l'affidamento condiviso di ad entrambi CP_2
i genitori. In tal senso si esprime il ricorrente nella propria comparsa conclusionale, nel momento in cui chiede “l'accoglimento della domanda di affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori
(…)” (cfr. pag. 43 comparsa conclusionale), ed anche la resistente ed il curatore speciale in sede di precisazione delle conclusioni.
Il Collegio ritiene che non vi sia alcun motivo per derogare al regime dell'affidamento condiviso, il quale, è noto, “costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (…)” (CaSSzione civile sez. I, 08/05/2024, n.12474).
Tale regime, dunque, appare derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, ed un'eventuale pronuncia in tal senso dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nella specie, tutti i TU incaricati nel corso del procedimento hanno indicato l'affidamento condiviso quale soluzione maggiormente rispondente all'interesse del minore, ed al rispettivo diritto alla bigenitorialità, non avendo individuato, rispetto alle parti, alcuna anomalia comportamentale;
anzi, il pagina 13 di 25 e la dal punto di vista genitoriale, sono stati valutati entrambi in grado, singolarmente, Pt_1 CP_1
di riconoscere i bisogni del figlio, e consapevoli dell'importanza di garantire l'uno la figura dell'altra.
Anche dai colloqui con il personale scolastico, come riportati nella TU redatta dalla OT.SS
, si evince che entrambi i genitori sono figure “molto presenti a livello scolastico, si Per_4
intereSSno nello stesso modo, ai nostri, ai miei occhi sono due persone che vogliono il bene del bambino, assolutamente intereSSti”.
Il problema è stato rilevato rispetto all'incapacità degli stessi di gestire le rispettive conflittualità, ed alla premura di fare valere le rispettive posizioni.
Tuttavia, l'evidenza di un'alta conflittualità tra i coniugi non si ritiene circostanza idonea a precludere l'adozione del modello dell'affidamento condiviso che, altrimenti, sarebbe ridotto ad un'ipotesi del tutto residuale: anzi, in un caso come quello di specie, è proprio la soluzione dell'affidamento condiviso a dovere essere prediletta, in quanto, da un lato, riesce a ripartire in modo equilibrato le responsabilità tra l'uno e l'altro genitore, tutelando la relazione di ciascuno con il figlio, dall'altro lato, risponde alla necessità di ripristinare il legame del minore con la figura paterna, mediante il coinvolgimento e la partecipazione di quest'ultima alle scelte che riguardano la vita del figlio, così da permettere a passo dopo passo, di acquisire la consapevolezza di avere due CP_2
genitori quali referenti.
Il principale punto di scontro tra le parti, nel caso di specie, è rappresentato dalle disposizioni da adottare in ordine al collocamento del minore, ed alle modalità di visita da parte del genitore non collocatario.
Sul punto, le richieste delle parti risultano diametralmente opposte: parte ricorrente, ravvisando la fattispecie del c.d. “conflitto di lealtà”, chiede disporsi l'allontanamento di dalla madre, e la CP_2
collocazione prevalente del minore presso il padre, demandando nuovamente ai Servizi Sociali il compito di programmare incontri monitorati con il genitore non collocatario, mentre parte resistente chiede che il minore venga collocato presso l'abitazione materna e che, in considerazione delle difficoltà manifestate da nell'ambito del percorso già tentato dal Servizio Sociale territoriale CP_2
di riferimento, il padre poSS incontrare il figlio presso lo studio del terapeuta individuato dal
Tribunale, secondo le modalità ritenute più opportune dal professionista, tenuto conto delle esigenze e delle abitudini di vita del minore. Analoghe richieste sono state presentate dal Curatore Speciale del
Minore, che ha altresì evidenziato la necessità, per di proseguire il percorso terapeutico CP_2
intrapreso con il OT. AN, e per entrambi i genitori di ricevere un supporto alla genitorialità in forma individuale, mediante l'attivazione (o prosecuzione, se già attivato) di un percorso che poSS coordinarsi con quello già attivato nell'interesse del minore.
pagina 14 di 25 Alla luce dei risultati probatori acquisiti nel corso del procedimento, il Collegio ritiene che quanto richiesto dal ricorrente non risponda, sotto alcun profilo, al superiore interesse del piccolo CP_2
La soluzione dell'allontanamento del minore dalla madre, che già era stata prospettata dai Servizi
Sociali come estrema, in seguito alle criticità manifestate da nell'ambito degli incontri CP_2 protetti tenuti nello “Spazio Neutro”, non si ritiene idonea a superare i predetti ostacoli, né a garantire una ripresa condivisa dei rapporti padre-figlio, né, tantomeno, a preservare il benessere psico-fisico di
CP_2
Le relazioni redatte da tutti i TU, ausiliari del Tribunale, che hanno dato il loro contributo nel presente procedimento, hanno individuato nella collocazione del minore presso la madre la soluzione da doversi confermare nel caso di specie.
In questo senso si pongono le conclusioni della OT.SS , la quale ha rilevato che “Vista la Per_2
tenera età del minore e soprattutto vista la totale assenza della figura paterna nella vita del minore, appare ovvia la collocazione dello stesso nella casa materna al momento attuale”, e quelle del OT.
come segue: “L'attuale collocazione del bambino con permanenza principale presso la madre Per_3
è confermata in quanto attualmente la riconosce come figura di riferimento a patto che CP_2 venga garantita la continuità della relazione con l'altro genitore (…)”.
Anche il TU OT.SS , pur avendo riconosciuto la forte conflittualità alla quale è Per_4 CP_2
stato esposto, ed un contesto familiare materno che non ha adeguatamente supportato il minore nel modificare l'immagine interiorizzata del padre quale “soggetto cattivo”, rispetto all'attuale collocazione del minore presso la madre, e ad un eventuale allontanamento di dal centro dei CP_2
propri affetti, si è espreSS nei seguenti termini: “Ad oggi la soluzione più idonea è la collocazione presso la madre, avendo strutturato il proprio quotidiano in quell'abitazione che riconosce come
“casa”. Un distacco dalla figura materna, con la quale si è instaurato un legame altamente significativo e che ad oggi ha vissuto in toto, potrebbe costituire per il suo sviluppo fonte di sofferenza che si tradurrebbe in una situazione di scarso controllo e nella quale si troverebbe alquanto vulnerabile (…..) Proprio nell'età in cui è forte la necessità di certezze, ricorsività, abitudini e sequenze comportamentali stabili si ritiene che l'allontanamento temporaneo del minore dal nucleo familiare, non sia coerente con il suo superiore interesse. Non si ritiene la Comunità la soluzione più idonea per una crescita funzionale ed armonica di poiché non sono emerse delle carenze CP_2
genitoriali, forti criticità della madre, né grandi dubbi sulla capacità rispetto al minore, che porta un intenso bisogno di vivere la realtà familiare (…)”.
D'altra parte, non è stato ravvisato alcun elemento riconducibile all'ipotesi del c.d. “conflitto di lealtà”, in quanto il disagio di come osservato dal TU OT.SS , non appare correlato ad CP_2 Per_4
pagina 15 di 25 un timore di deludere la madre nel trascorrere del “buon tempo” con il padre, né ad alcuna condotta ostativa attuata dalla quanto, piuttosto, ad una visione disorganizzata del padre, “imposto” CP_1 quale fonte di protezione, ma percepito ed interiorizzato dal minore quale fonte di “pericolo”, per cui è che non riesce a lasciarsi andare, se non per brevi momenti, all'esito dei quali riemergono la CP_2 resistenza e l'opposizione nei confronti della figura paterna.
Del resto, l'asserito senso di lealtà che il ricorrente intende attribuire al minore nei confronti della madre, molte volte individuato quale causa del rifiuto di appare insussistente, se solo si CP_2 considera che la steSS è stata “bersaglio” dell'insofferenza del minore, che spesso ha riversato CP_1 sulla madre la propria frustrazione, per essere stato dalla medesima “costretto” a partecipare agli incontri protetti tenuti nello “Spazio Neutro”.
Occorre, peraltro, pur sempre ricordare che vi è stata una fase, nel corso del presente procedimento, in cui gli incontri protetti hanno avuto esiti positivi, tanto da permettere l'inserimento di pernottamenti del minore presso il padre, e questo con entusiasmo, disponibilità e collaborazione da parte di entrambi i genitori, e serenità per sino al momento in cui quest'ultimo, intorno al febbraio dell'anno CP_2
anno 2022, riaccompagnato dal padre a casa di un'amica della madre, ha iniziato a colpire la CP_1
ed altri soggetti presenti, raccontando di essere stato picchiato dal padre. Vi è stato poi l'episodio in cui il ha mandato i Carabinieri a casa della al fine di vincere l'opposizione del minore che, Pt_1 CP_1
invece, non ha fatto altro che consolidarsi.
Orbene, la appare finanche consapevole di quanto già evidenziato dal TU OT.SS , CP_1 Per_4
ovvero di non avere, in quel momento, a causa del proprio vissuto con il , supportato il minore Pt_1
nel modo adeguato, nel momento in cui, in sede di TU, ha dichiarato: “Io avevo subito violenze fisiche da lui quindi cioè quando il bambino mi ha detto così, forse magari ho sopravvalutato la situazione, magari non è successo niente. Io comunque l'ho vissuta, e quindi sul momento o quasi cioè nel senso che fosse vero, e quindi mi sono confrontata con lui, nonostante io abbia sempre detto a chiunque potrebbe essere come non essere. Non posso sapere se è successo, so solo che mio figlio è cambiato completamente. L'atteggiamento che mio figlio ha nei confronti del padre da quel momento, cambiato radicalmente cioè all'improvviso, quindi cioè quando dico io l'ho vissuto perché ho vissuto da parte sua violenze fisiche, so”.
A sua volta, il attribuisce tale cambiamento del minore alle pretese economiche della Pt_1 CP_1
non accettate dal , che avrebbero determinato il fallimento di una composizione bonaria della Pt_1
presente controversia.
Si individuano, dunque, con riferimento ad entrambe le figure genitoriali, quelli che già la OT.SS
, nella propria relazione, aveva individuato come “processi proiettivi messi in atto con Per_2
pagina 16 di 25 attribuzione di responsabilità verso terzi e un'inadeguata assunzione di responsabilità individuale che ha portato ad un mancato riconoscimento dei bisogni reciproci (…)”, che hanno condotto, insieme ad una svalutazione reciproca, all'esposizione del minore ad una forte conflittualità, dalla quale non è stato protetto dagli adulti che lo hanno accompagnato.
Tuttavia, se è chiaro che occorre intervenire affinché gli adulti protagonisti di questa vicenda facciano un lavoro su loro stessi, così da consentire e garantire a il recupero della propria serenità, e CP_2
della relazione con il padre, è altrettanto chiaro che la soluzione del repentino allontanamento del minore dal nucleo familiare materno, con collocamento presso il padre, attualmente, risponderebbe unicamente all'esigenza di “genitorialità” del , non al superiore interesse di che Pt_1 CP_2
necessita di equilibrio, stabilità, certezze, e normalità, mentre la relazione con la figura paterna risulta caratterizzata da incertezze, insicurezze, timori che il minore porta dentro di sé, per il proprio vissuto, per quanto ha percepito essere stato vissuto dalla madre, ma anche per la convinzione di non piacere al padre, e che entrambi risultano “obbligati” ad incontrarsi, come rilevato anche nell'ultima TU.
D'altra parte, non si può non considerare la percezione che potrebbe avere CP_2 dell'allontanamento dalla madre, alla stregua di una “punizione” inflitta nei suoi confronti, punizione che, verosimilmente, il minore ricondurrebbe, in termini di responsabilità, in parte a sé stesso, con un'ulteriore grave destabilizzazione del proprio equilibrio, ed in parte al padre (già percepito dal minore come figura negativa), per non avere accettato la relazione “impostagli” dal , CP_2 Pt_1
con conseguente consolidamento dell'opposizione già serbata nei suoi confronti.
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene doversi disporre l'affidamento condiviso di CP_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza materna.
[...]
3) Sul diritto di visita del genitore non collocatario
Le disposizioni indicative delle modalità attraverso le quali dovranno proseguire gli incontri padre- figlio non possono non tenere conto delle difficoltà manifestate da nel relazionarsi alla figura CP_2
paterna, e delle reazioni oppositive manifestate dal minore dell'ambito degli incontri protetti tenuti presso lo “Spazio Neutro”, alla presenza degli operatori del Servizio Sociale del Comune di IA.
È pacifico che il piccolo sta attraversando un periodo di grande difficoltà, come dedotto dalla CP_2
OT.SS nell'ultima TU, nel momento in cui, come già premesso, ha rilevato l'alta Per_4
conflittualità alla quale risulta esposto ed il disagio emotivo che lo porta ad evitare tutto ciò CP_2
che gli crea sofferenza, quindi anche il , che viene riconosciuto dal minore come padre, ma Pt_1
avverso il quale il piccolo pone resistenza, non riuscendo a gestire il dissidio interiore tra il ricordo interiorizzato di una “minaccia”, ed il timore di ciò che, ad oggi, non conosce, per cui “risulta evidente
pagina 17 di 25 infatti come il rifiuto di vedere il padre non sia ciò che realmente desidera, ma è neceSSrio lavorare sulla sicurezza che manca nella relazione padre-figlio. Per consentire tale assetto è neceSSrio che la madre, ma soprattutto il contesto familiare di appartenenza, rassicuri il piccolo sulla figura paterna, non validandone i timori, ma aiutandolo a superarli. Il padre deve invece lavorare su un piano emotivo, sintonizzandosi sullo stato mentale del piccolo” (cfr. TU OT.SS ). Per_4
Il lungo percorso intrapreso con i Servizi Sociali di IA non ha avuto esiti positivi. non ha CP_2
instaurato un rapporto di stabile fiducia ed apertura con gli operatori del Servizio, che sono stati i primi a dare atto, con le relazioni depositate il 4 maggio 2023 ed il 23 giugno 2023, dell'assenza dei presupposti per continuare gli incontri protetti, per la sofferenza crescente palesata dal minore in tali occasioni, sfociata in episodi di aggressività ed opposizione nei confronti di tutti gli adulti protagonisti dello “Spazio Neutro”, così da rendere impossibile la gestione degli incontri, già sospesi con l'ordinanza collegiale dell'11 luglio 2023.
Sempre la OT.SS , all'udienza del 27 marzo 2024 ha rilevato che “Il bambino fino ad oggi Per_4 ha vissuto un contesto fatto di operatori sociali, interventi esterni ecc…. Occorrerebbe che il bambino fosse lasciato più libero, magari di vedere il padre in autonomia, o tramite il supporto della figura di un educatore a domicilio”.
Lo stesso OT. AN, incaricato dal Tribunale quale psicoterapeuta preposto alla presa in carico del minore, ha individuato tra i fattori determinanti la difficoltà di nel recupero della relazione CP_2
con il padre anche “le dinamiche attivate dai sevizi territoriali nel tentativo di fare incontrare padre e figlio che verosimilmente hanno favorito la presa di posizione del minore che si è concretizzato con il suo atteggiamento oppositivo e la consapevolezza di svolgere tale ruolo in risposta alla migliore condizione di sopravvivenza secondo il proprio equilibrio funzionale”.
Di fatto, nell'ambito del percorso con i Servizi Sociali, non ha ricevuto nuovi ed adeguati CP_2
stimoli, ma è stato costretto agli incontri protetti secondo modalità che, rispetto al caso concreto, ormai da tempo si stavano rivelando controproducenti.
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che insistere con l'incarico precedentemente conferito ai Servizi Sociali del di IA (con rispettivo rinnovo di richieste di calendarizzazione di CP_5
incontri padre-figlio, e monitoraggio del nucleo familiare) non rappresenti una soluzione adeguata alle esigenze del caso di specie.
Questo in quanto, da un lato, tale soluzione non tutela il benessere del minore, ma solamente la pretesa del genitore non collocatario di “incontrare il figlio”, diritto che, in tal modo, verrebbe svuotato del contenuto suo proprio, consistente nel garantire un'evoluzione ed un consolidamento positivi del rapporto padre-figlio; dall'altro lato, non si vede come un ulteriore intervento dei Servizi Sociali poSS
pagina 18 di 25 giovare all'intero nucleo familiare, vista la sfiducia già espreSS dagli operatori nei confronti della parte resistente, e percepita dalla medesima che, a sua volta, ha adottato una posizione di “difesa” nei confronti dei medesimi operatori.
D'altra parte, occorre osservare l'atteggiamento di maggiore disponibilità da parte del minore che si è manifestato nell'ambito degli incontri padre-figlio organizzati dal OT. AN, durante il percorso terapeutico disposto dal Tribunale, ed attivato nell'interesse del minore.
Il minore pare non solo avere accettato il predetto percorso, ma anche acconsentito ad incontrare di nuovo il padre dopo un lungo periodo di due anni, cogliendo i nuovi stimoli offerti dallo specialista incaricato, che ha provato a collocare gli incontri in un'ottica di “normalizzazione”, favorendo una nuova (seppure timida) apertura di nei confronti della figura paterna. CP_2
Al contempo, non si può non notare che detto percorso ha portato anche i genitori di ad un CP_2
nuovo positivo confronto nell'interesse del figlio minore, per cui la ha vinto la resistenza CP_1 nell'incontrare il , ed ha accettato di partecipare ad alcuni incontri alla presenza del padre e del Pt_1
minore.
Dunque, il Collegio ritiene doversi revocare ogni incarico precedentemente conferito ai Servizi Sociali del Comune di IA, e confermare quello già conferito al OT. AN, inerente alla presa in carico del minore.
Entrambi i genitori dovranno garantire la prosecuzione, da parte del minore, del percorso già attivato dal professionista, sino a quado il OT. AN lo riterrà neceSSrio. Il padre potrà continuare a vedere il figlio minore nell'ambito del predetto percorso terapeutico, in occasione degli incontri che saranno organizzati dal OT. AN presso il suo studio, ovvero presso altri spazi ricreativi dallo stesso individuati quali idonei o maggiormente rispondenti alle esigenze del caso, anche in considerazione delle reazioni che il minore di volta in volta, manifesterà. CP_2
Sarà il OT. AN a stabilire se, ed a quali incontri, sarà opportuna la partecipazione della madre che dovrà, pertanto, impegnarsi a seguire le indicazioni fornite dal professionista.
Nell'ambito di questa vicenda, non si possono non considerare, come già evidenziato, gli effetti negativi prodotti dalle situazioni di rancore e conflitto pregresse tra i genitori, rispetto alle quali il minore non è stato adeguatamente protetto, e delle dinamiche relazionali dell'ambiente in cui il minore vive, dinamiche delle quali sono protagonisti i componenti del nucleo familiare della CP_1 circostanze tutte che hanno contribuito a consolidare l'interiorizzazione, da parte di del CP_2
modello paterno quale figura negativa.
Entrambe le parti, dunque, oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto sarà indicato dal OT. AN, dovranno attivare (o proseguire, se già attivato) singolarmente un percorso terapeutico personale, di pagina 19 di 25 supporto alla capacità genitoriale, volto al superamento delle rispettive difficoltà e criticità, ed all'acquisizione di maggiore consapevolezza dei propri ruoli, percorso che dovrà coordinarsi con quello intrapreso dal minore.
Il Collegio ritiene altresì doversi disporre che l'intervento del OT. AN sia finalizzato anche a garantire che i membri nel nucleo familiare materno si riapproprino dei rispettivi ruoli di nonni, zii ecc.., e riconoscano che i genitori di sono e . CP_2 Controparte_1 Parte_1
A tal proposito, il OT. AN potrà, in ogni occasione ritenuta opportuna dal medesimo, secondo le circostanze del caso, coinvolgere negli incontri tutti i parenti di entrambi i rami genitoriali di nell'ambito di un percorso terapeutico sistemico congiunto, finalizzato a chiudere con il CP_2
paSSto, e ridisegnare i confini tra le rispettive figure presenti nella vita del minore, nell'ottica di una nuova accettazione positiva reciproca, da attuarsi nell'interesse di CP_2
Una volta terminato il predetto percorso, o anche nel corso del medesimo, qualora se ne ravvisino i presupposti, gli incontri di con il padre potranno avvenire in forma libera, secondo i tempi e CP_2
le modalità concordate tra il OT. AN ed i genitori, che dovranno tenere conto della volontà, delle esigenze e delle abitudini di vita del minore.
Il Collegio ritiene doversi invitare il OT. AN, qualora possibile, e se ritenuto opportuno, ad attuare interventi presso il domicilio di entrambe le parti, come suggerito dal TU, anche avvalendosi di ausiliari.
4) Sul mantenimento nei confronti del coniuge
Parte resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé medesima, individuato nell'importo di € 500,00 mensili.
È noto che, con la pronuncia di separazione tra i coniugi, il Giudice poSS riconoscere ad uno di essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone modi e tempi di corresponsione.
I presupposti richiesti sono che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, che il coniuge avente diritto non abbia redditi propri adeguati, e che sussista una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che, al coniuge cui non sia stata addebitata la separazione, il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni.
Orbene, dall'istruttoria condotta del corso del procedimento è emerso che la non dispone di CP_1
redditi propri adeguati, trovandosi in una condizione economica di debolezza, rispetto a quella in cui si trova il . Pt_1
Tale situazione non si ritiene poSS essere addebitata alla resistente a titolo di colpa, considerato che, dagli atti di causa, emerge in maniera pacifica come la steSS, da sempre, si sia dedicata alla cura ed pagina 20 di 25 alle esigenze di per il quale la madre, di fatto, ha sempre rappresentato l'unico punto di CP_2
riferimento. È logico desumere che il ruolo di unico genitore abbia comportato un rallentamento nella prosecuzione del percorso universitario iniziato dalla anche in considerazione delle CP_1
problematiche e delle difficoltà manifestate nel corso del tempo dal minore, evidenti nell'ambito del presente procedimento.
Pertanto, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno, a titolo di mantenimento in favore di sé medesima.
Non rileva quanto dedotto dal ricorrente, nel momento in cui contesta la sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento per l'aiuto economico che la parte resistente avrebbe dal nucleo familiare d'origine.
A tal proposito, si ritiene che gli aiuti dei genitori poSSno, tutt'al più, essere considerati come donazioni volontarie e non come reddito, e non escludono il diritto all'assegno di mantenimento, specie allorché tale aiuto si sia reso neceSSrio proprio in considerazione della modesta entità, o dell'assenza del contributo stesso al mantenimento da parte dell'altro coniuge (Cass. sez. I, 13 marzo 2009, n.
6200).
Piuttosto, si ritiene che tali aiuti poSSno incidere sulla determinazione del quantum del predetto assegno, che tiene conto altresì della breve durata del matrimonio, delle condizioni reddituali complessive del coniuge obbligato, ma anche della giovane età della resistente, e del fatto che la steSS, anche all'esito dei risultati positivi che (ci si auspica) potranno essere raggiunti mediante il percorso terapeutico attivato nell'interesse del minore, avrà più tempo per sé e sarà in grado, verosimilmente, di reperire un'occupazione lavorativa compatibile con le proprie esigenze.
Pertanto, il Collegio ritiene doversi invitare la ad attivarsi, appena possibile, nel reperimento di CP_1 un'occupazione lavorativa idonea a garantirle una propria fonte di reddito, e determinare l'importo dovuto dal , a titolo di mantenimento in favore del coniuge, nella somma di € 100,00 mensili, Pt_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla importo dovuto sino a quando la steSS non CP_1
reperirà un impiego lavorativo.
5) Sul mantenimento dovuto dal genitore non collocatario in favore della prole minore
Occorre altresì disporre, a carico del , un contributo al mantenimento in favore del figlio minore, Pt_1
collocato presso la residenza materna.
Il Collegio ritiene che la determinazione della somma di € 300,00 mensili a tale titolo, come disposta in sede presidenziale con provvedimento del 20 novembre 2017, non risponda alle attuali esigenze del pagina 21 di 25 minore, ed all'attuale capacità reddituale del che, al momento in cui è stata adottata la predetta Pt_1
disposizione, si trovava in stato di disoccupazione, per il fallimento della Baloo S.r.l., all'interno della quale rivestiva la qualifica di socio e lavoratore dipendente.
All'udienza dell'11 gennaio 2023, il ricorrente, diversamente, ha dichiarato quanto segue: “(…)
Attualmente io ho un'agenzia di comunicazione e marketing, e seguiamo aziende sui social. La sede è ad IA, anche se ci muoviamo parecchio. Io abito ad IA da circa sei anni, mi sono trasferito da
Cagliari per stare più vicino ad ed al bambino. Avevo un bar a Cagliari, le cose non sono andate CP_1 bene e piano piano ho ricominciato a lavorare ad IA, grazie anche ai contatti che avevo”.
Le ultime dichiarazioni reddituali prodotte dal , relative alle annualità 2021 e 2020, riportano Pt_1 redditi complessivi pari rispettivamente ad € 29.445,00 ed € 32.955,00, a fronte di quelle della CP_1
che, con riferimento alle medesime annualità, acclarano un ISEE pari rispettivamente ad € 4.858,76 ed
€ 4.183,05.
Occorre poi tenere conto del fatto che attualmente, e per un periodo di tempo allo stato indeterminato
(ed indeterminabile), i tempi di permanenza del minore risultano esclusivamente presso la madre, che si troverà a dover provvedere a tutto quanto neceSSrio alle esigenze di vita del figlio, con ulteriori esborsi correlati alla crescita del minore.
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio ritiene doversi determinare l'importo dovuto dal a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore del figlio minore in € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le CP_1
modalità individuate dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
6) Sulla domanda di rimborso spese
Con la memoria integrativa depositata il 21 marzo 2018, parte resistente, in via riconvenzionale, ha formulato, tra le altre, domanda avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese anticipate nel corso della gravidanza, in costanza di matrimonio.
Tale domanda è inammissibile in questa sede, in quanto l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del
1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c., e soggette a riti diversi. Di conseguenza, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, con quella relativa alle questioni dare\avere (e pagina 22 di 25 quindi di restituzione e\o pagamento di somme;
di divisione mobiliare e\o immobiliare, ecc..), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che, per loro natura, non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e, come tali, sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent.
n. 4367 del 25-03-2003).
Ad ogni modo, la condotta processuale della resistente, che non ha adeguatamente coltivato ed istruito la predetta domanda, e non ha insistito per l'accoglimento della steSS nella fase conclusiva del giudizio, porta a ritenere che tale domanda sia stata rinunciata: ne consegue che non vi è luogo a provvedere sul punto da parte del Tribunale.
7) Sulle spese di lite
Visto l'esito complessivo del giudizio, la natura familiare della causa, ed i rapporti tra le parti, il
Collegio ritiene sussistenti eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, anche con riferimento al sub procedimento n.r.g. 7-1/2017.
Con riferimento alle spese per le TU, il Collegio ritiene doversi condividere l'orientamento della
Corte di CaSSzione che, con Ordinanza del 20 ottobre 2021, n. 29127, ha affermato che il compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio deve essere posto a carico di tutte le parti coinvolte, essendo lo stesso un ausiliario del Giudice, quindi, un soggetto la cui funzione è rivolta all'interesse superiore della giustizia.
Pertanto, le spese delle TU, come liquidate con i decreti del 19 gennaio 2018, del 24 agosto 2022 e del 27 marzo 2024, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti ricorrente e resistente, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le contrapposte domande delle parti di addebito della separazione all'uno o all'altro coniuge;
pagina 23 di 25 DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con CP_2
collocazione presso la residenza materna.
Il padre potrà continuare a vedere il minore nello studio del OT. AN, ovvero presso i luoghi individuati dal predetto professionista nell'ambito del percorso terapeutico già attivato nell'interesse del minore, come descritto in parte motiva;
REVOCA l'incarico conferito ai Servizi Sociali del Comune di IA;
CONFERMA l'incarico conferito al OT. AN, con il quale il minore proseguirà il percorso terapeutico già attivato nel suo interesse, con conseguente predisposizione, da parte del predetto professionista, di tutti gli interventi opportuni, come indicati in parte motiva;
DISPONE che entrambi i genitori garantiscano la prosecuzione del percorso terapeutico attivato dal
OT. AN nell'interesse del minore, e che si attengano scrupolosamente a quanto sarà indicato dal
OT. AN, nel superiore interesse del loro figlio minore CP_2
DISPONE che le parti attivino (o proseguano, se già attivato) un percorso terapeutico individuale di supporto alla capacità genitoriale, che si coordini con il percorso già intrapreso dal minore, come indicato in parte motiva;
PONE a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento in favore della parte resistente, la corresponsione di un assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla sino a quando quest'ultima non avrà reperito CP_1 un'occupazione lavorativa;
a tal proposito, invita la ad attivarsi, secondo quanto indicato in CP_1
parte motiva;
PONE a carico di parte ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore del figlio pagina 24 di 25 minore, la corresponsione di un assegno dell'importo di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN indicato dalla oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità individuate dalle CP_1
Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, anche per il sub procedimento n.r.g. 7-1/2017;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di TU, come liquidate in corso di causa.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19 marzo 2025
Il Giudice Relatore, OT.SS Micol Menconi
Il Presidente, OT. AleSSndro Di Giacomo
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