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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.5920/2022 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 15.11.2022 da:
Parte_1
(C.F. , C.F._1
Parte_2
(C.F. ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Pierpaolo Lucchese (C.F. - C.F._3
Telefono: 06/45423932 - PEC: ) ed Email_1 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via Nizza 45
attori opponenti
CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in Schio
[...]
(VI) via Pista dei Veneti n.14, codice fiscale e partita iva P.IVA_1
, che agisce in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore , contra' Porti n.13 Controparte_2
(codice fiscale casella PEC: CodiceFiscale_4
, ora Email_2 [...]
, Controparte_3
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv.CARRETTA RENATO P.IVA_3
(C.F.: ) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._5
Contrà Porti N. 13 36100 VI
convenuta opposta
In punto : OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
1 conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER GLI ATTORI OPPONENTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza avversaria disattesa, così provvedere: 1. In via preliminare e principale: dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva, sussistendone gravi motivi, ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo . n. 1745/2022 del 23/09/2022 emesso nel giudizio RG n. 4794/2022, concessa con provvedimento del 16.3.2023 dell'Ill.mo Tribunale di VI.
2. Sempre in via principale e preliminare: accertata l'intervenuta procedura di concordato preventivo della n. 185/23 CP, per l'effetto dichiarare, visti ed applicati gli artt. 168, comma CP_4
1, 184 L. Fall. e artt. 83 co. 5, 105 e 169 nonché art 54 CCII e 1941 c.c. alla luce dei motivi esposti, l'improcedibilità/estinzione del giudizio nei confronti degli odierni opponenti nonché la inammissibilità/nullità della pretesa azionata stante la insussistenza della pretesa creditoria azionata a fronte della cristallizzazione dell'ammontare del credito nella Procedura di Concordato Preventivo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3. in via principale: accertare e dichiarare la insussistenza della pretesa creditoria alla luce dei motivi sub 2) e 3) della opposizione anche in ragione dell'inadempimento dell'onere probatorio della opposta e della insussistenza del credito alla luce delle violazioni di cui alla consulenza tecnica espletata già depositata e per l'effetto revocare il decreto ivi opposto;
4. sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust – provvedimento n 55 del 2005 banca d'Italia – Legge 287 del 1990 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5. sempre in via principale e riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità/inammissibilita'/illegittimità e inesistenza della pretesa creditoria sia in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, sia stante la condotta dell'istituto di credito contraria a correttezza e buona fede, attesa la nullità/annullabilità derivante dalla nullità dell'obbligazione principale per contrarietà a norme imperative, per illiceità della causa del contratto, per l'esecuzione fraudolenta o abusiva nell'esecuzione del contratto, nonché per violazione dei doveri di buona fede, correttezza e diligenza qualificata nonché la violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. e conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per una somma non inferiore ad € 300.000,00 ovvero in misura maggiore o minore da accertarsi in sede di giudizio anche in via equitativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
6. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%”.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA NEL MERITO In principalità Confermare il decreto ingiuntivo n.1745/2022 del 23.09.2022 – RG n.4794/2022 Tribunale di VI, rigettando l'opposizione proposta dai GN e in Parte_1 Parte_2 quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.- In subordine
Accertare e dichiarare che “ Parte_3
” in persona del legale rappresentante pro tempore va
[...] creditrice nei confronti dei GN (codice fiscale e Parte_1 CodiceFiscale_6
(codice fiscale ), in solido lle Parte_2 CodiceFiscale_7 fideiussioni dagli stessi rilasciate in data 30.10.2014 (e degli atti integrativi di data 25.07.2018), quale esposizione della Società garantita “ per il mutuo fondiario di CP_4
2 data 24.09.2018, Rep. 66.631 / Racc. 31.533 Notaio avv. Gianfranco Di Marco di VI, dell'importo di € 340.326,61 alla data del 05.09.2022 oltre successivi interessi al tasso contrattuale del 2,25% sul capitale residuo di € 335.158,87.-
E conseguentemente:
Condannare i GN (codice fiscale e Parte_1 CodiceFiscale_6 Pt_2
(codice fiscale ), in solido tra l
[...] CodiceFiscale_7 [...]
in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore il predetto importo di € 340.326,61 oltre successivi interessi al tasso contrattuale del 2,25% sul capitale residuo di € 335.158,87 dal 06.09.2022 sino al saldo effettivo, oltre alle spese della procedura di ingiunzione siccome liquidate in € 634,00 per anticipazioni, € 4.185,00 per competenze professionali ed € 628,00 per spese generali, oltre cpa e iva nonché oneri di registrazione dello stesso.-
In ogni caso
Rigettare le domande tutte proposte dagli opponenti GN e Parte_1 Pt_2
in quanto infondate in fatto e in diritto.-
[...]
Condannare i GN e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_4
“ Parte_3
” in persona del legale rappresentante pro tempore tutti gli oneri del giudizio di
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiamano le produzioni documentali effettuate.-
Si contesta ogni e qualsiasi rilevanza della “consulenza” prodotta sub doc.8 fascicolo opponenti in quanto atto di parte, basato su presupposti e metodologia del tutto erronei.-
Ci si oppone all'ammissione della c.t.u. ex adverso richiesta per tutti i motivi indicati nella
“memoria ex art.1836 n.3 c.p.c.” di data 11.12.2023, in quanto: i) riguardante questioni del tutto estranee ai motivi di opposizione;
ii) superflua ai fini del decidere;
iii) inammissibile.-
* * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato gli attori Parte_1
e proponevano opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. Parte_2
1745/2022 che ingiungeva loro, quali garanti della Società “ in forza CP_4 delle lettere di fideiussione di data 24.06.2015 e dei successivi atti integrativi di data 25.07.2018, il pagamento di € 340.717,33 quale credito residuo al 05.09.2022 del mutuo fondiario stipulato con la Parte_3
Gli attori opponenti eccepivano: 1) IMPROCEDIBILITÀ/ESTINZIONE DELL'INIZIATIVA CP_5
NEI CONFRONTI DEL
[...] Controparte_6
3 DELL'ART. 168, COMMA 1, E DELL'ART. 184, COMMA 1, L. FALL. E
DELL'ART. 1941 C.C. NONCHE' DEGLI ARTT. 83 CO. 5, 105 E 169 CCII OLTRE ART. 54 CCII osservando che la circostanza di avere, la Banca opposta, azionato il medesimo credito facente parte del passivo concordatario e dunque sorto anteriormente al deposito della domanda prenotativa di concordato, svelava l'intento, da parte del medesimo istituto di credito, di aggirare la par condicio creditorum a proprio esclusivo vantaggio e il tentativo di “duplicare” il proprio credito mediante l'indebita escussione nei confronti dei fideiussori per l'intero importo già riconosciuto come dovuto in sede concordataria da parte della Società debitrice ed ivi sottoposto a falcidia concordataria.
2) INSUSSISTENZA DELLA PRETESA CREDITORIA – MANCATO
ASSOLVIMENTO ONERE PROBATORIO – GENERICITÀ DELLE PRETESE atteso che parte opposta “assume genericamente di essere creditrice nei confronti della odierna opponente in virtù di un contratto di mutuo fondiario, limitandosi ad allegare lo stesso, unitamente al piano di ammortamento e al capitolato di patti e condizioni del contratto di credito fondiario”.
3) INDETERMINATEZZA E/O MANCATA CORRETTA INDICAZIONE DEL TAEG EFFETTIVO – INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO – NULLITÀ DELLA CONTRATTUALE IN CP_7
PUNTO DI INTERESSI – NULLITÀ DEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E AL TASSO FLOOR atteso che come rilevato nella consulenza di parte delegata dalla allo Studio nel CP_4 Controparte_8 contratto di finanziamento posto a base dell'opposto decreto ingiuntivo (come del precetto contro la non vengono indicati periodi di preammortamento, né CP_4 risulta dichiarato il regime di capitalizzazione degli interessi.
4) NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST – PROVVEDIMENTO N 55 DEL 2005 BANCA D'ITALIA – LEGGE 287 DEL 1990 – DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO in quanto le lettere fideiussorie contenevano le c.d. clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e
“rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.” di cui allo schema predisposto dall'ABI e censurato da Banca Italia perchè in violazione della normativa antitrust.
5)VIOLAZIONE DEI CRITERI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO EX ART. 2744 C.C. in quanto “l'istituto ha posto in essere un negozio complesso (concessione di mutuo ed acquisizione della garanzia, oltre alla garanzia ipotecaria nei confronti del debitore principale, per l'importo di € 180.000,00 poi aumentato ad euro 620.000,00 nel 2018) allo scopo di acquisire la garanzia nella consapevolezza del successivo inadempimento da parte
4 del debitore principale, poi sottoposto (di lì a poco) alla procedura concordataria”.
Secondo la ricostruzione degli attori opponenti, tale negozio complesso sarebbe stato posto in essere mediante le seguenti scansioni : “1) in data 25.07.2018 veniva pretesa, dalla Banca opposta, la concessione di una fideiussione omnibus da parte dei fideiussori e fino all'ammontare di € 620.000,00 avendo Pt_2 Parte_5
l'Istituto già, in quel momento, la garanzia fideiussoria fino ad Euro 180.000,00 (dal 2014); 2) dunque, è chiaro come la banca abbia concesso il mutuo fondiario nell'aprile 2014 e subito dopo abbia preteso la sottoscrizione di un ampliamento delle fideiussioni omnibus da parte degli odierni opponenti”. In ragione dei predetti motivi gli attori opponenti chiedevano revocare il decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale chiedevano condannare la convenuta al risarcimento dei danni per una somma non inferiore ad € 300.000,00 .
Parte convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione replicando a tutte le eccezioni attoree e producendo ulteriore documentazione.
All'esito della prima udienza il giudice rilevato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva al decreto opposto la provvisoria esecutività e assegnava il termine di giorni 15 per l'introduzione della mediazione Nel corso della fase istruttoria , in data 18.07.2024 il difensore di parte convenuta si costituiva nell'interesse di “
[...]
”, quale soggetto nel Parte_3 frattempo incorporante per fusione la convenuta opposta “
[...]
Controparte_1
”. Controparte_1
Dopo il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni, avendo il procuratore degli opponenti dichiarato di aver rinunciato al mandato, il g.i. con ordinanza di data 23.07.2024 lo invitava a documentare che la rinuncia fosse stata comunicata ai propri assistiti, fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni in data 26.11.2024. Dopo il deposito dell'avviso comunicato da parte del rinunciante agli assistiti, nuovamente precisate le conclusione da parte di entrambi i procuratori, con ordinanza di data 26.11.2024 venivano assegnati i termini ex art.190 c.p.c.-
L'opposizione deve essere rigettata siccome infondata. Dalla visura camerale prodotta da parte convenuta (doc.16) risulta che Parte_2
e sono, rispetto alla garantita debitrice Parte_1 CP_4 principale, gli unici soci, (essendo la prima titolare del 70% delle quote e il secondo del restante 30%) e amministratori essendo la prima Presidente del Consiglio di Amministrazione e il secondo Consigliere , e ciò per entrambi dal 2002. La debitrice principale aveva presentato una prima domanda di CP_4 concordato in data 08.08.2022 (poi abbandonata), indicando come detto il credito della in € 335.158,87 (ovvero l'importo di cui al ricorso monitorio quale Pt_3
5 capitale residuo del mutuo),e successivamente , in data 22.11.2022 nuova domanda di concordato ribadendo il credito della Banca nel predetto importo (docc. 14 e 15 di parte convenuta). Come sopra visto in relazione al primo motivo di opposizione, secondo gli attori opponenti la banca avrebbe cercato di aggirare la par condicio creditorum e duplicare il proprio credito a danno dei fideiussori, altresì generando una ripetizione cognitoria del credito rispetto alla sede naturale della procedura concorsuale, nel mentre nel caso di ricorso per concordato è vietato per legge iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.- Tuttavia è pacifico che il creditore possa agire sia nei confronti del debitore principale che dei garanti, e infatti l'art.117 CCII (come il previgente art.184 L.F.) prevede che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”.- In ordine al secondo motivo di opposizione, secondo gli attori opponenti la banca non avrebbe dimostrato il proprio credito, essendosi limitata a depositare il contratto di mutuo, il piano di ammortamento e il capitolato di patti e condizioni, non dimostrando l'inadempimento della debitrice principale e così non consentendo alla debitrice “di comprendere correttamente le pretese creditorie poste alla base del precetto”.
Tuttavia il credito risulta pianamente dal titolo esecutivo - mutuo fondiario notarile di data 24.09.2018, munito di formula esecutiva il 15.10.2018 ( doc.7 e doc.11 ricorso monitorio), nel quale la parte mutuataria dà quietanza della erogazione della somma mutuata. Pertanto è onere del debitore provare l'eventuale restituzione della somma in misura maggiore al credito azionato dalla Peraltro il credito della banca è Pt_3 stato riconosciuto nell'esatto ammontare dalla debitrice principale nelle domande di concordato preventivo, e anche la perizia di parte dà per assodata l'erogazione della somma (“Data di Erogazione 24 settembre 2018”) L'eccezione di nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi è infondata atteso che la clausola floor prevista nel contratto di mutuo (nel caso di specie la pattuizione che il tasso del mutuo non potesse mai essere inferiore al 2,25%) è valida in quanto comprensibile, chiaramente pattuita, accettata dalle parti (come visto non consumatori ) nella loro autonomia negoziale , non vessatoria e non ricompresa tra clausole predisposte da una delle parti, trattandosi di contratto di mutuo stipulato per atto pubblico. Per costante giurisprudenza, infatti, “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 193 del 10/01/1992 ; Cass., sez. II, 20.06.2017 n.15237, Cass., sez. VI-2, 16.07.2020 n.15253).- Circa l'asserita nullità del piano di ammortamento “alla francese”, che per gli opponenti determinerebbe un illegittimo fenomeno anatocistico, va osservato che simile invalidità era già esclusa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, ed è 6 ora intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
Sentenza n. 15130 del 29/05/2024, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” Circa l'indeterminatezza e/o non corretta indicazione del TAEG, non si ravvisa violazione dell'art.117 TUB che determinerebbe la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi, atteso che sia nel contratto, che nel documento di sintesi allegato allo stesso, sono esattamente indicati il tasso di interessi, le modalità di calcolo dello stesso, il tasso effettivo annuo, tutte le spese addebitate e da addebitare, il piano di ammortamento e le caratteristiche dello stesso. Il TAEG è specificato nel documento di sintesi, e in ogni caso, come noto, l'eventuale sua erroneità non avrebbe incidenza alcuna sulla validità del contratto, trattandosi non di una condizione economica, ma di uno strumento informativo previsto dal legislatore per favorire la trasparenza degli istituti di credito nei confronti dei clienti, e la cui erroneità può determinare solo, ove allegata e dimostrata, responsabilità precontrattuale. Circa l'asserita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, va osservato che le fideiussioni in questione sono state prestate nel 2014, successivamente al provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2005, e che gli attori opponenti non hanno fornito prova alcuna della continuazione della prospettata intesa anticoncorrenziale. In ogni caso non vi sarebbe inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. visto che la banca stante l'inadempimento di “ , ha CP_4 risolto il contratto di mutuo richiedendo a società e garanti il pagamento del relativo saldo con comunicazione pec di data 10.08.2022 e ha proceduto entro il termine semestrale notificando alla debitrice principale il precetto. In ordine al motivo di opposizione relativo all'asserita violazione del divieto di patto commissorio e del criterio della buona fede contrattuale, secondo gli attori la banca avrebbe aumentato l'esposizione debitoria in proprio favore e, al contempo, si sarebbe precostituita una garanzia mediante la sottoscrizione della specifica fideiussione , il tutto allo scopo e con la conseguenza di acquisire l'oggetto della garanzia mediante un patto commissorio nella consapevolezza del successivo inadempimento da parte del debitore principale, poi sottoposto alla procedura concordataria. In realtà, diversamente dalla ricostruzione cronologica attorea, sopra enunciata, le fideiussioni omnibus risalivano al 2014, sono state aumentate il 25.7.2018, e il mutuo è stato concesso il 24.9.2018, il tutto nella piena consapevolezza degli odierni attori opponenti, che, come sopra premesso, erano gli unici soci e amministratori della debitrice principale. La convenuta ha inoltre allegato che non vi era, da parte della banca, “consapevolezza del successivo inadempimento
7 da parte del debitore principale”, tanto è vero che, come documentato, i pagamenti erano stati regolari per i primi anni (doc. 18-25). Tutti i motivi di opposizione sono dunque infondati, e l'opposizione va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1745/2022, e rigetto della domanda riconvenzionale degli attori opponenti .
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e Dm 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)rigetta l'opposizione , integralmente confermando il decreto ingiuntivo n.1745/2022;
2) rigetta la domanda riconvenzionale degli attori opponenti;
3) condanna gli attori opponenti a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in VI il 24.2.2025
Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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