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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7591 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3421 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 17.11.2025 e vertente TRA (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 gli avvocati Alfeo Rizzelli e Andrea Rizzelli PARTE APPELLANTE E (C.F. e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'avvocato Danilo Lombardo PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7013/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «All'udienza del 16 aprile 2019 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificata in data 13 giugno 2015, ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la soc. al fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per le ragioni di cui in premessa: a) accertare, con riferimento ai contratti di mutuo dedotti in giudizio, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia clausola e pretesa della convenuta in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t. per interessi, spese, oneri commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, nonché perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
accertare e dichiarare per l'effetto la nullità e l'usurarietà del tasso di interesse pattuito e la conseguente non debenza, ex art. 1815 comma 2 c.c., di alcun tasso di interesse, né con riguardo agli interessi corrispettivi, né con riguardo agli interessi moratori;
nonché l'assenza di qualsivoglia inadempimento da parte del sig. nella Parte_1 rifusione/rimborso delle rate previste, previo ricalcolo delle stesse a mezzo di un ctu depurate dagli addebiti nulli, tenendo conto della somma capitale come un'unica somma dovuta in restituzione da parte attrice;
segnatamente dichiarare che il tasso di mora convenuto inter partes per i contratti di mutuo dedotti in giudizio superava la cd. soglia usuraria ex l. 108/1996 vigente all'epoca della sottoscrizione di contratti e che, per l'effetto, sussiste il diritto dell'attore anche a mente dell'art. 1815 c.c. e sin dalla data della stipula del 13.09.2006 ovvero da quella data che sarà ritenuta di giustizia, alla ripetizione ex art. 2033 degli interessi e di ogni altra voce di spesa, commissioni ed oneri pretese della banca e/o ad essa indebitamente versati da parte attrice;
b) condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te p.t. alla restituzione, in relazione alle rate scadute e pagate, di tutti gli interessi sino ad oggi illegittimamente pretesi ed indebitamente versati, anche attesa la discrasia tra il tasso indicato e convenuto nel contratto e il tasso effettivo globale applicato (calcolato sommando gli agli interessi contrattuali corrispettivi anche i tassi di mora le commissioni le penali i premi assicurativi obbligatori gli oneri e tutte le spese applicate previsti dai contratti incluse quelle di istruttoria assicurative e quelli dalla CA applicati in sede di riscossione o pagamento nei confronti del sig. e ciò a titolo esemplificativo e non Parte_1 esaustivo) cioè nella misura complessiva di € 64.319,44, ovvero nella misura minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi successivi maturati e maturandi dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
c) accertare nei confronti CP_2
[...] in persona del suo legale rapp.te p.t. che nulla l'istante, sig.
[...]
deve alla convenuta a titolo di interessi Parte_1 CP_3 in base alla normativa di legge ed in ogni caso in applicazione art. 1815 cod. civ.; d) accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...] acché la liquidazione delle future rate, Parte_1 successivamente al 30.11.2014, che verrà effettuata da CP_1 in persona del suo legale rapp.te p.t. o aventi causa, tenga
[...] conto solo del capitale residuo a versarsi e per l'effetto condannare ora per allora la in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t. a tener conto ai fini del rimborso e/o delle somme mutuate solo il capitale residuo a versarsi. Con vittoria di spese di lite compensi professionali rimborso spese generali e rifusione IVA e CPA come per legge.” La convenuta, ritualmente costituita, ha resistito alla domanda rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con riferimento ad entrambi i rapporti di mutuo:
- nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” Su richiesta delle parti sono state assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e produzione documentale. In esito all'assunzione dei mezzi di prova è stata disposta CTU contabile che ha effettuato i conteggi secondo le varie ipotesi sottoposte dal Giudice. La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 aprile 2019 con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «- respinge le domande;
- condanna a rifondere alla convenuta le Parte_1 spese di lite liquidate in complessivi Euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre agli accessori nella misura di legge;
- pone definitivamente a carico del soccombente le spese necessarie per la CTU».
3 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Inquadramento della fattispecie «Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ritiene infondata la domanda di parte attrice per le motivazioni che seguono: La attraverso i contratti di mutuo rep. n. 10436 e CP_1 rep.10437, ha concesso a rispettivamente: un Parte_1 finanziamento di una somma pari ad Euro 101.000,00 da rimborsare mediante pagamento di n. 360 rate mensili costanti ed un ulteriore finanziamento pari ad Euro 149.000,00 anch'esso da rimborsare mediante n. 360 rate mensili costanti. Nell'atto di citazione, parte attrice ha sostenuto che la ha CP_3 illecitamente convenuto nei contratti sopra citati un Tasso Effettivo Globale superiore al Tasso Soglia ex art. 2 L.n.108/1996; conseguentemente parte attrice, in forza dell'art. 1815 c.c. ed alla luce dell'art. 644 c.p. ha rilevato il diritto alla restituzione di tutti gli interessi pagati, sulla base appunto dell'art. 1815 c.c., secondo il quale se sono convenuti interessi usurari, la clausola è insanabilmente nulla e non sono dovuti interessi. Parte attrice ha rilevato per entrambi i mutui:
- “che i contratti prevedono che gli interessi moratori non si sostituiscano a quelli corrispettivi, ma si sommino a questi con sommatoria dei due indici”;
- “che il Tasso Effettivo Globale contrattualizzato ottenuto come sommatoria del TAN, dell'incidenza percentuale delle spese e del tasso di mora è superiore al tasso soglia di periodo “;
- “che il tasso di mora pattuito nella misura del 6,886% sommato alla incidenza percentuale delle spese (l'incidenza per il mutuo rep. n. 10436 è nella misura dello 0,232%, per quello rep.n. 10437 in quella del 0,226%), risulta pari per il primo a 7,118%, per il secondo a 7,112%”
- “che il Tasso soglia usura di periodo fissato dalla CA d'LI, è pari al 6,63%”
- “che, pertanto, sia il tasso di mora, sia il tasso di mora comprensivo dell'incidenza percentuale delle spese, sia il Tasso Effettivo Globale contrattualizzato, sono superiori al tasso soglia usura per entrambi i mutui”». Illegittimità del mutuo - sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori «Quanto alla pretesa illegittimità del mutuo per sommatoria tra tasso convenzionale e tasso di mora, come ormai affermato dall'orientamento giurisprudenziale più che consolidato, (cfr. ex multiis, Tribunale di Roma, ord. 7/5/2015, 26/1/2016; sent.del 26.01.2016 n. 1463; sent. del 15/6/2016 n. 12292), si tratta di operazione matematica finanziaria scorretta. La tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori si fonda su un'errata interpretazione della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 la quale, lungi dall'avere consacrato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ha al più affermato che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, sono soggetti ad un controllo di usurarietà.
4 Come lucidamente affermato dalla giurisprudenza di merito “la tesi della sommatoria del tasso di mora a quello corrispettivo, connotata da una insanabile impossibilità logico/matematica, non trova conferma nemmeno nella sentenza della Cassazione n.350/2013, che si limita ad affermare il principio, certamente condiviso, secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo” (cfr. Tribunale di Milano sentenza n. 8755 del 16.7.2015). In relazione alla errata lettura della giurisprudenza di Cassazione citata, espressamente si è infatti evidenziato che: “Fortunatamente la Cassazione non ha mai detto una simile mostruosità poiché la citata decisione ha solo detto che il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione dell'usurarietà e ciò vuol dire che il Giudice deve verificare se, il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati, superino o meno il tasso soglia (…).Che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che trova alcun riscontro nel testo della decisione e sostenere il contrario, (…) è sintomo o di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto” (cfr. Tribunale di Padova, 10 marzo 2015). Infatti la differenza “ontologica” tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituirebbe un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo: gli interessi moratori rientrano infatti tra quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di “moral suasion” finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore e rappresentano quindi una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria, del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi rappresentano il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. Civ., 22 dicembre 2011, n. 28204). La più recente giurisprudenza di merito ha ribadito quindi “la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi” (cfr. Tribunale di Roma, 20.04.2015). Ancora come anche statuito da questa sezione del Tribunale di Roma, i due tipi di interessi, corrispettivi e di mora- sono diversi e adempiono a funzioni differenti: i primi rappresentano il corrispettivo concordato per il finanziamento, i secondi l'inadempimento del debitore all'obbligo di restituire le somme come concordato.”. Del resto l'applicazione degli interessi di mora è meramente eventuale, avvenendo solamente nel caso di inadempimento del debitore, ipotesi ovviamente non fisiologica del rapporto. Posizione del resto conforme con le indicazioni della CA d'LI, per la quale “gli interessi di mora sono
5 esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio CP_3 potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria del credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora (CA d'LI nota di “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 3.7.2013, inwww.bancaditalia.it). Posizione che conferma, ove necessario, la differenza tra tassi convenzionali e tassi di mora e, quindi, la non accoglibilità della richiesta attorea di elidere tutti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento, solo per la pretesa usurarietà dei tassi di mora” (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 23549/2016). Usurarietà dei singoli interessi «Nel caso che ci occupa, inoltre, per entrambi i contratti di finanziamento anche il tasso corrispettivo non superava al momento della pattuizione la soglia di usura rilevata da CA d'LI (Cfr: rel. CTU pag.35). Per ciò che riguarda il confronto tra tasso di mora con la soglia stimata per gli interessi di mora tenendo conto della maggiorazione di 2,1% di cui al D.M. del 25.03.03, poi ripreso dai chiarimenti della CA d'LI del 03.07.13, la soglia di usura per entrambi i mutui risulterebbe pari a 9,780%, quindi il tasso di mora convenuto, risulta inferiore al tasso soglia usura. Si evidenzia altresì che la Cassazione è intervenuta ancora una volta sull'argomento per chiarire che gli interessi moratori non si sommano agli interessi corrispettivi salvo che il loro conteggio sia avvenuto su di una rata di canone scaduta e precedentemente capitalizzata con interessi corrispettivi:
“…In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica – perché si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali – la capacità in potenza moratoria degli interessi (eventuali) verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione.” (Cass., 15/09/2017, n. 21470.)». Decisione «Per le motivazioni sin qui esposte la domanda proposta da
[...] nei confronti di non può essere accolta per Parte_1 Controparte_1 carenza di interesse: non avendo parte attrice pagato interessi moratori nel corso dei rapporti contrattuali». Spese «Alla soccombenza di parte attrice consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore della convenuta come in
6 dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014 e con l'adozione dei parametri medi ivi previsti».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello con il presente atto proposto, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Roma n. 7013/2020, resa al termine del giudizio n. 40061/2015 R.G., depositata in data 07.05.2020 e notificata in data 25.05.2020, così statuire: IN VIA PRINCIPALE: riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della nullità delle pattuizioni relative agli interessi convenzionali di mora e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle relative pattuizioni;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento della nullità, dichiarare, ex art. 1815, co. 2, la non debenza degli interessi a qualunque titolo convenuti, con conseguente diritto dell'appellato alla restituzione della sola quota capitale e conseguente condanna dell'appellata – se del caso previa disposizione di un supplemento di C.T.U. per accertare le sopravvenienze – alla refusione degli interessi corrisposti in dipendenza delle pattuizioni nulle, procedendo al ricalcolo del piano di ammortamento ed eventualmente procedendo alla compensazione dell'importo da restituire con la quota capitale ancora dovuta dall'appellante; ANCORA IN VIA PRINCIPALE: riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attore in primo grado alla refusione delle spese del primo grado di giudizio e, per l'effetto, condannare l'appellata alla refusione delle spese anche per detto grado;
IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento della nullità parziale della pattuizione relativa agli interessi moratori, per l'effetto, dichiarare ex art. 1815, co. 2, la non debenza degli interessi moratori, con conseguente diritto dell'appellato – se del caso previa disposizione di un supplemento di C.T.U. per accertare le sopravvenienze – alla refusione di quanto indebitamente percepito in dipendenza delle pattuizioni nulle;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, somme tutte da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari”.
7 ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e richiesta, anche istruttoria, formulata dagli appellanti, in via preliminare,
- accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento;
in via subordinata, nel merito,
- rigettare l'appello e con esso tutte le domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. In via istruttoria, Rigettare ogni richiesta ex adverso formulata. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 17.11.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 09.09.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p., 1421 e 1815 c.c., 1 e 2 l. 108/1996, 100 c.p.c. – omesso rilievo dell'usurarietà del tasso di mora e della conseguente nullità della pattuizione. Con il primo motivo, la parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice statuisce che, singolarmente considerato, il tasso di mora convenuto risulta inferiore al tasso usura e che, comunque, la relativa domanda deve essere rigettata per carenza di interesse, poiché parte attrice, oggi appellante, non ha mai “pagato interessi moratori nel corso dei rapporti contrattuali”. L'appellante lamenta, in particolare, l'erroneità dei parametri di accertamento utilizzati dal Tribunale, il quale ha fatto riferimento alle indicazioni della CA d'LI, posto che per verificare l'usurarietà dei tassi di interesse, afferma la parte, ci si dovrebbe avvalere del “tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale…aumentato della metà” ai sensi della L. n. 108/1996, nonché in linea con quanto legislativamente previsto al fine di determinare l'usurarietà degli interessi ex art. 644 c.p.
8 Secondo l'appellante, applicando i corretti metodi di calcolo, si perverrebbe alla “nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse moratorio per entrambi i mutui in questione”, come sarebbe stato altresì confermato dal CTU in primo grado. In merito alla rilevata carenza di interesse, l'appellante eccepisce che, da un lato, invero, “vi è stata corresponsione di interessi di mora da parte dell'attore”, e, dall'altro, ad ogni modo, sarebbe “di tutta evidenza il concreto interesse ad agire del sig. per la dichiarazione della nullità della Parte_1 clausola avente ad oggetto la pattuizione di interessi usurari, quand'anche lo stesso non avesse, allo stato, corrisposto tali interessi”. Infatti, si sottolinea, non solo i rapporti obbligatori di cui è causa sono tuttora in essere, ma, in ogni caso, la nullità per violazione di norme imperative è rilevabile anche d'ufficio, nonché su eccezione di chiunque vi abbia interesse e, infine, la legge sanziona “la pattuizione di interessi usurari per il solo fatto della loro promessa, indipendentemente dal loro pagamento”.
*** Il motivo appare superato, da un lato, dall'approdo giurisprudenziale costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020 secondo il quale:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi
9 con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”. In applicazione di detti principi ne deriva, nel caso in questione riguardante due contratti di mutuo del 2006, che il tasso di mora, contrattualmente pattuito in entrambi i contratti nella misura del 6,886% (tasso corrispettivo maggiorato di 2 punti percentuali) non possa considerarsi usurario perché al di sotto del tasso soglia correttamente determinato in base alle indicazioni della CA d'LI (T.E.G.M. +il valore del 2,1 % - maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.-, il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente) pari a 9,780%, come correttamente rilevato dal primo giudice sulla scorta dell'espletata CTU. L'avvenuto accertamento, da parte del Tribunale, del contenimento del tasso di interesse moratorio previsto nei contratti di mutuo entro i limiti del tasso soglia, rende irrilevante la parte della censura riguardante l'interesse dell'appellante all'accertamento suddetto.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2 c.c., 115 e 116 c.p.c. – erronea valutazione dei contratti in atti – non debenza degli interessi per nullità della relativa pattuizione. La sentenza di prime cure sarebbe altresì erronea nella parte in cui, richiamando quanto statuito dalla pronuncia n. 21740/2017 della Suprema Corte, il Giudice non si sarebbe avveduto del fatto che “i contratti in esame prevedessero proprio il caso di 'cumulo' contrattualizzato degli interessi corrispettivi e moratori fatto salvo dalla pronuncia citata”. L'appellante evidenzia infatti che, nel caso di specie, “non soltanto il tasso nominale risultava ex se palesemente usurario, ma a rendere usurario il contratto di mutuo è a fortiori la previsione contrattuale dell'applicazione congiunta degli interessi corrispettivi e moratori sulla quota capitale, contenuta nell'art. 3 di entrambi i contratti”. Pertanto, coerentemente con quanto disposto dall'art. 1815 comma 2 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la non debenza degli interessi a qualunque titolo pattuiti, “concorrendo entrambi i tassi a rendere illecita la misura degli interessi applicati”.
***
10 Il motivo è infondato. L'art. 3 dei contratti di mutuo di cui è causa recita:
“Le parti convengono espressamente che, sull'importo complessivamente dovuto e non pagato alla scadenza di ciascuna rata, si produrranno di diritto interessi di mora, pari al tasso d'interesse indicato al precedente punto 2, maggiorato di un ulteriore spread nella misura fissa di 2 (due) punti percentuali annui”. In proposito deve ritenersi che la previsione “sull'importo complessivamente dovuto e non pagato alla scadenza di ciascuna rata” sia da interpretare nel senso che alla rata scaduta ne non pagata vada applicato non il tasso corrispettivo ma il tasso moratorio, costituito dal tasso corrispettivo più due punti percentuali. Il tuto, in conformità con il principio affermato dalla S.C nella sentenza n. 9237/2020 secondo il quale:
“La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare”.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – erronea condanna alla refusione delle spese di lite. Infine, la Sentenza di primo grado sarebbe viziata nel capo relativo alla refusione delle spese: in primo luogo perché, “il Tribunale avrebbe dovuto, previo accoglimento della stessa, dare luogo alla condanna della convenuta alle spese”; secondariamente, perché, in ogni caso, il Giudice, rigettando le domande del sig. non ha comunque disposto la Parte_1 compensazione delle spese di lite, pur trattandosi di questioni giuridiche che, per la loro gravità ed eccezionalità, nonché per la rapida evoluzione giurisprudenziale in materia, l'avrebbero richiesta.
*** Il motivo va respinto.
11 Del tutto correttamente il giudice di primo grado ha applicato il principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite. Le questioni giuridiche trattate non rivestono carattere di gravità ed eccezionalità, ma, al contrario, trattano questioni ormai connotate dal carattere della serialità; inoltre, già alla data dell'emanazione della sentenza impugnata la giurisprudenza più accorta, anche della S.C., aveva ampiamente adottato le soluzioni accolte in sentenza dal Tribunale.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, (indeterminabile-complessità media) ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 17.11.2025. Il presidente estensore
12
l'avvocato Danilo Lombardo PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7013/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «All'udienza del 16 aprile 2019 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificata in data 13 giugno 2015, ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la soc. al fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per le ragioni di cui in premessa: a) accertare, con riferimento ai contratti di mutuo dedotti in giudizio, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia clausola e pretesa della convenuta in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t. per interessi, spese, oneri commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, nonché perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
accertare e dichiarare per l'effetto la nullità e l'usurarietà del tasso di interesse pattuito e la conseguente non debenza, ex art. 1815 comma 2 c.c., di alcun tasso di interesse, né con riguardo agli interessi corrispettivi, né con riguardo agli interessi moratori;
nonché l'assenza di qualsivoglia inadempimento da parte del sig. nella Parte_1 rifusione/rimborso delle rate previste, previo ricalcolo delle stesse a mezzo di un ctu depurate dagli addebiti nulli, tenendo conto della somma capitale come un'unica somma dovuta in restituzione da parte attrice;
segnatamente dichiarare che il tasso di mora convenuto inter partes per i contratti di mutuo dedotti in giudizio superava la cd. soglia usuraria ex l. 108/1996 vigente all'epoca della sottoscrizione di contratti e che, per l'effetto, sussiste il diritto dell'attore anche a mente dell'art. 1815 c.c. e sin dalla data della stipula del 13.09.2006 ovvero da quella data che sarà ritenuta di giustizia, alla ripetizione ex art. 2033 degli interessi e di ogni altra voce di spesa, commissioni ed oneri pretese della banca e/o ad essa indebitamente versati da parte attrice;
b) condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te p.t. alla restituzione, in relazione alle rate scadute e pagate, di tutti gli interessi sino ad oggi illegittimamente pretesi ed indebitamente versati, anche attesa la discrasia tra il tasso indicato e convenuto nel contratto e il tasso effettivo globale applicato (calcolato sommando gli agli interessi contrattuali corrispettivi anche i tassi di mora le commissioni le penali i premi assicurativi obbligatori gli oneri e tutte le spese applicate previsti dai contratti incluse quelle di istruttoria assicurative e quelli dalla CA applicati in sede di riscossione o pagamento nei confronti del sig. e ciò a titolo esemplificativo e non Parte_1 esaustivo) cioè nella misura complessiva di € 64.319,44, ovvero nella misura minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi successivi maturati e maturandi dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
c) accertare nei confronti CP_2
[...] in persona del suo legale rapp.te p.t. che nulla l'istante, sig.
[...]
deve alla convenuta a titolo di interessi Parte_1 CP_3 in base alla normativa di legge ed in ogni caso in applicazione art. 1815 cod. civ.; d) accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...] acché la liquidazione delle future rate, Parte_1 successivamente al 30.11.2014, che verrà effettuata da CP_1 in persona del suo legale rapp.te p.t. o aventi causa, tenga
[...] conto solo del capitale residuo a versarsi e per l'effetto condannare ora per allora la in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t. a tener conto ai fini del rimborso e/o delle somme mutuate solo il capitale residuo a versarsi. Con vittoria di spese di lite compensi professionali rimborso spese generali e rifusione IVA e CPA come per legge.” La convenuta, ritualmente costituita, ha resistito alla domanda rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, con riferimento ad entrambi i rapporti di mutuo:
- nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” Su richiesta delle parti sono state assegnati i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e produzione documentale. In esito all'assunzione dei mezzi di prova è stata disposta CTU contabile che ha effettuato i conteggi secondo le varie ipotesi sottoposte dal Giudice. La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 aprile 2019 con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «- respinge le domande;
- condanna a rifondere alla convenuta le Parte_1 spese di lite liquidate in complessivi Euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre agli accessori nella misura di legge;
- pone definitivamente a carico del soccombente le spese necessarie per la CTU».
3 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Inquadramento della fattispecie «Il Giudice, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ritiene infondata la domanda di parte attrice per le motivazioni che seguono: La attraverso i contratti di mutuo rep. n. 10436 e CP_1 rep.10437, ha concesso a rispettivamente: un Parte_1 finanziamento di una somma pari ad Euro 101.000,00 da rimborsare mediante pagamento di n. 360 rate mensili costanti ed un ulteriore finanziamento pari ad Euro 149.000,00 anch'esso da rimborsare mediante n. 360 rate mensili costanti. Nell'atto di citazione, parte attrice ha sostenuto che la ha CP_3 illecitamente convenuto nei contratti sopra citati un Tasso Effettivo Globale superiore al Tasso Soglia ex art. 2 L.n.108/1996; conseguentemente parte attrice, in forza dell'art. 1815 c.c. ed alla luce dell'art. 644 c.p. ha rilevato il diritto alla restituzione di tutti gli interessi pagati, sulla base appunto dell'art. 1815 c.c., secondo il quale se sono convenuti interessi usurari, la clausola è insanabilmente nulla e non sono dovuti interessi. Parte attrice ha rilevato per entrambi i mutui:
- “che i contratti prevedono che gli interessi moratori non si sostituiscano a quelli corrispettivi, ma si sommino a questi con sommatoria dei due indici”;
- “che il Tasso Effettivo Globale contrattualizzato ottenuto come sommatoria del TAN, dell'incidenza percentuale delle spese e del tasso di mora è superiore al tasso soglia di periodo “;
- “che il tasso di mora pattuito nella misura del 6,886% sommato alla incidenza percentuale delle spese (l'incidenza per il mutuo rep. n. 10436 è nella misura dello 0,232%, per quello rep.n. 10437 in quella del 0,226%), risulta pari per il primo a 7,118%, per il secondo a 7,112%”
- “che il Tasso soglia usura di periodo fissato dalla CA d'LI, è pari al 6,63%”
- “che, pertanto, sia il tasso di mora, sia il tasso di mora comprensivo dell'incidenza percentuale delle spese, sia il Tasso Effettivo Globale contrattualizzato, sono superiori al tasso soglia usura per entrambi i mutui”». Illegittimità del mutuo - sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori «Quanto alla pretesa illegittimità del mutuo per sommatoria tra tasso convenzionale e tasso di mora, come ormai affermato dall'orientamento giurisprudenziale più che consolidato, (cfr. ex multiis, Tribunale di Roma, ord. 7/5/2015, 26/1/2016; sent.del 26.01.2016 n. 1463; sent. del 15/6/2016 n. 12292), si tratta di operazione matematica finanziaria scorretta. La tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori si fonda su un'errata interpretazione della nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13 la quale, lungi dall'avere consacrato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, ha al più affermato che anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, sono soggetti ad un controllo di usurarietà.
4 Come lucidamente affermato dalla giurisprudenza di merito “la tesi della sommatoria del tasso di mora a quello corrispettivo, connotata da una insanabile impossibilità logico/matematica, non trova conferma nemmeno nella sentenza della Cassazione n.350/2013, che si limita ad affermare il principio, certamente condiviso, secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo” (cfr. Tribunale di Milano sentenza n. 8755 del 16.7.2015). In relazione alla errata lettura della giurisprudenza di Cassazione citata, espressamente si è infatti evidenziato che: “Fortunatamente la Cassazione non ha mai detto una simile mostruosità poiché la citata decisione ha solo detto che il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione dell'usurarietà e ciò vuol dire che il Giudice deve verificare se, il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati, superino o meno il tasso soglia (…).Che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che trova alcun riscontro nel testo della decisione e sostenere il contrario, (…) è sintomo o di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto” (cfr. Tribunale di Padova, 10 marzo 2015). Infatti la differenza “ontologica” tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituirebbe un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo: gli interessi moratori rientrano infatti tra quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di “moral suasion” finalizzata al regolare adempimento da parte del debitore e rappresentano quindi una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria, del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi rappresentano il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. Civ., 22 dicembre 2011, n. 28204). La più recente giurisprudenza di merito ha ribadito quindi “la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi” (cfr. Tribunale di Roma, 20.04.2015). Ancora come anche statuito da questa sezione del Tribunale di Roma, i due tipi di interessi, corrispettivi e di mora- sono diversi e adempiono a funzioni differenti: i primi rappresentano il corrispettivo concordato per il finanziamento, i secondi l'inadempimento del debitore all'obbligo di restituire le somme come concordato.”. Del resto l'applicazione degli interessi di mora è meramente eventuale, avvenendo solamente nel caso di inadempimento del debitore, ipotesi ovviamente non fisiologica del rapporto. Posizione del resto conforme con le indicazioni della CA d'LI, per la quale “gli interessi di mora sono
5 esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio CP_3 potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria del credito al consumo, che esclude dal calcolo del TAEG le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora (CA d'LI nota di “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 3.7.2013, inwww.bancaditalia.it). Posizione che conferma, ove necessario, la differenza tra tassi convenzionali e tassi di mora e, quindi, la non accoglibilità della richiesta attorea di elidere tutti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento, solo per la pretesa usurarietà dei tassi di mora” (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 23549/2016). Usurarietà dei singoli interessi «Nel caso che ci occupa, inoltre, per entrambi i contratti di finanziamento anche il tasso corrispettivo non superava al momento della pattuizione la soglia di usura rilevata da CA d'LI (Cfr: rel. CTU pag.35). Per ciò che riguarda il confronto tra tasso di mora con la soglia stimata per gli interessi di mora tenendo conto della maggiorazione di 2,1% di cui al D.M. del 25.03.03, poi ripreso dai chiarimenti della CA d'LI del 03.07.13, la soglia di usura per entrambi i mutui risulterebbe pari a 9,780%, quindi il tasso di mora convenuto, risulta inferiore al tasso soglia usura. Si evidenzia altresì che la Cassazione è intervenuta ancora una volta sull'argomento per chiarire che gli interessi moratori non si sommano agli interessi corrispettivi salvo che il loro conteggio sia avvenuto su di una rata di canone scaduta e precedentemente capitalizzata con interessi corrispettivi:
“…In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica – perché si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali – la capacità in potenza moratoria degli interessi (eventuali) verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione.” (Cass., 15/09/2017, n. 21470.)». Decisione «Per le motivazioni sin qui esposte la domanda proposta da
[...] nei confronti di non può essere accolta per Parte_1 Controparte_1 carenza di interesse: non avendo parte attrice pagato interessi moratori nel corso dei rapporti contrattuali». Spese «Alla soccombenza di parte attrice consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate in favore della convenuta come in
6 dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014 e con l'adozione dei parametri medi ivi previsti».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello con il presente atto proposto, in riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Roma n. 7013/2020, resa al termine del giudizio n. 40061/2015 R.G., depositata in data 07.05.2020 e notificata in data 25.05.2020, così statuire: IN VIA PRINCIPALE: riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della nullità delle pattuizioni relative agli interessi convenzionali di mora e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle relative pattuizioni;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento della nullità, dichiarare, ex art. 1815, co. 2, la non debenza degli interessi a qualunque titolo convenuti, con conseguente diritto dell'appellato alla restituzione della sola quota capitale e conseguente condanna dell'appellata – se del caso previa disposizione di un supplemento di C.T.U. per accertare le sopravvenienze – alla refusione degli interessi corrisposti in dipendenza delle pattuizioni nulle, procedendo al ricalcolo del piano di ammortamento ed eventualmente procedendo alla compensazione dell'importo da restituire con la quota capitale ancora dovuta dall'appellante; ANCORA IN VIA PRINCIPALE: riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'attore in primo grado alla refusione delle spese del primo grado di giudizio e, per l'effetto, condannare l'appellata alla refusione delle spese anche per detto grado;
IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento della nullità parziale della pattuizione relativa agli interessi moratori, per l'effetto, dichiarare ex art. 1815, co. 2, la non debenza degli interessi moratori, con conseguente diritto dell'appellato – se del caso previa disposizione di un supplemento di C.T.U. per accertare le sopravvenienze – alla refusione di quanto indebitamente percepito in dipendenza delle pattuizioni nulle;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, somme tutte da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari”.
7 ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e richiesta, anche istruttoria, formulata dagli appellanti, in via preliminare,
- accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento;
in via subordinata, nel merito,
- rigettare l'appello e con esso tutte le domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. In via istruttoria, Rigettare ogni richiesta ex adverso formulata. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 17.11.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 09.09.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p., 1421 e 1815 c.c., 1 e 2 l. 108/1996, 100 c.p.c. – omesso rilievo dell'usurarietà del tasso di mora e della conseguente nullità della pattuizione. Con il primo motivo, la parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice statuisce che, singolarmente considerato, il tasso di mora convenuto risulta inferiore al tasso usura e che, comunque, la relativa domanda deve essere rigettata per carenza di interesse, poiché parte attrice, oggi appellante, non ha mai “pagato interessi moratori nel corso dei rapporti contrattuali”. L'appellante lamenta, in particolare, l'erroneità dei parametri di accertamento utilizzati dal Tribunale, il quale ha fatto riferimento alle indicazioni della CA d'LI, posto che per verificare l'usurarietà dei tassi di interesse, afferma la parte, ci si dovrebbe avvalere del “tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale…aumentato della metà” ai sensi della L. n. 108/1996, nonché in linea con quanto legislativamente previsto al fine di determinare l'usurarietà degli interessi ex art. 644 c.p.
8 Secondo l'appellante, applicando i corretti metodi di calcolo, si perverrebbe alla “nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse moratorio per entrambi i mutui in questione”, come sarebbe stato altresì confermato dal CTU in primo grado. In merito alla rilevata carenza di interesse, l'appellante eccepisce che, da un lato, invero, “vi è stata corresponsione di interessi di mora da parte dell'attore”, e, dall'altro, ad ogni modo, sarebbe “di tutta evidenza il concreto interesse ad agire del sig. per la dichiarazione della nullità della Parte_1 clausola avente ad oggetto la pattuizione di interessi usurari, quand'anche lo stesso non avesse, allo stato, corrisposto tali interessi”. Infatti, si sottolinea, non solo i rapporti obbligatori di cui è causa sono tuttora in essere, ma, in ogni caso, la nullità per violazione di norme imperative è rilevabile anche d'ufficio, nonché su eccezione di chiunque vi abbia interesse e, infine, la legge sanziona “la pattuizione di interessi usurari per il solo fatto della loro promessa, indipendentemente dal loro pagamento”.
*** Il motivo appare superato, da un lato, dall'approdo giurisprudenziale costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020 secondo il quale:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi
9 con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”. In applicazione di detti principi ne deriva, nel caso in questione riguardante due contratti di mutuo del 2006, che il tasso di mora, contrattualmente pattuito in entrambi i contratti nella misura del 6,886% (tasso corrispettivo maggiorato di 2 punti percentuali) non possa considerarsi usurario perché al di sotto del tasso soglia correttamente determinato in base alle indicazioni della CA d'LI (T.E.G.M. +il valore del 2,1 % - maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.-, il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente) pari a 9,780%, come correttamente rilevato dal primo giudice sulla scorta dell'espletata CTU. L'avvenuto accertamento, da parte del Tribunale, del contenimento del tasso di interesse moratorio previsto nei contratti di mutuo entro i limiti del tasso soglia, rende irrilevante la parte della censura riguardante l'interesse dell'appellante all'accertamento suddetto.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, comma 2 c.c., 115 e 116 c.p.c. – erronea valutazione dei contratti in atti – non debenza degli interessi per nullità della relativa pattuizione. La sentenza di prime cure sarebbe altresì erronea nella parte in cui, richiamando quanto statuito dalla pronuncia n. 21740/2017 della Suprema Corte, il Giudice non si sarebbe avveduto del fatto che “i contratti in esame prevedessero proprio il caso di 'cumulo' contrattualizzato degli interessi corrispettivi e moratori fatto salvo dalla pronuncia citata”. L'appellante evidenzia infatti che, nel caso di specie, “non soltanto il tasso nominale risultava ex se palesemente usurario, ma a rendere usurario il contratto di mutuo è a fortiori la previsione contrattuale dell'applicazione congiunta degli interessi corrispettivi e moratori sulla quota capitale, contenuta nell'art. 3 di entrambi i contratti”. Pertanto, coerentemente con quanto disposto dall'art. 1815 comma 2 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la non debenza degli interessi a qualunque titolo pattuiti, “concorrendo entrambi i tassi a rendere illecita la misura degli interessi applicati”.
***
10 Il motivo è infondato. L'art. 3 dei contratti di mutuo di cui è causa recita:
“Le parti convengono espressamente che, sull'importo complessivamente dovuto e non pagato alla scadenza di ciascuna rata, si produrranno di diritto interessi di mora, pari al tasso d'interesse indicato al precedente punto 2, maggiorato di un ulteriore spread nella misura fissa di 2 (due) punti percentuali annui”. In proposito deve ritenersi che la previsione “sull'importo complessivamente dovuto e non pagato alla scadenza di ciascuna rata” sia da interpretare nel senso che alla rata scaduta ne non pagata vada applicato non il tasso corrispettivo ma il tasso moratorio, costituito dal tasso corrispettivo più due punti percentuali. Il tuto, in conformità con il principio affermato dalla S.C nella sentenza n. 9237/2020 secondo il quale:
“La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare”.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – erronea condanna alla refusione delle spese di lite. Infine, la Sentenza di primo grado sarebbe viziata nel capo relativo alla refusione delle spese: in primo luogo perché, “il Tribunale avrebbe dovuto, previo accoglimento della stessa, dare luogo alla condanna della convenuta alle spese”; secondariamente, perché, in ogni caso, il Giudice, rigettando le domande del sig. non ha comunque disposto la Parte_1 compensazione delle spese di lite, pur trattandosi di questioni giuridiche che, per la loro gravità ed eccezionalità, nonché per la rapida evoluzione giurisprudenziale in materia, l'avrebbero richiesta.
*** Il motivo va respinto.
11 Del tutto correttamente il giudice di primo grado ha applicato il principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite. Le questioni giuridiche trattate non rivestono carattere di gravità ed eccezionalità, ma, al contrario, trattano questioni ormai connotate dal carattere della serialità; inoltre, già alla data dell'emanazione della sentenza impugnata la giurisprudenza più accorta, anche della S.C., aveva ampiamente adottato le soluzioni accolte in sentenza dal Tribunale.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, (indeterminabile-complessità media) ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 17.11.2025. Il presidente estensore
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