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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 21.02.2024 al n. 931 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale - divorzio (Cessazione effetti civili)
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Daniela Rescigno ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Cicciano (NA) alla via B. Croce 1;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Claudia Casale C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Napoli alla via G. Gigante 7;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 18.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cumulativo depositato il 21.02.2024, il signor premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la signora in Brusciano (NA) in data Controparte_1
05.01.1999 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brusciano (NA) al n. 1 parte I anno 1999) e che dalla cui unione sono nati tre figli: nata a [...] il Per_1
14.06.2000, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Per_2 CP_2 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e di disporsi in merito all'affido, diritto di visita e mantenimento della prole e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiedendo, però, l'affidamento condiviso del figlio minore
, contributo al mantenimento dei figli e da porre a carico del CP_2 CP_2 Per_1 ricorrente, nella misura di € 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie nonché la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con il padre.
In data 06.11.2024, le parti depositavano accordo sulle condizioni della separazione e del successivo divorzio.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 3215/2024 resa in data 19.11.2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 19.11.2024 rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Con note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 18.09.2025, la parti confermavano la volontà di divorziare;
indi, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione dei coniugi n. 3215/2024 resa in data 19.11.2024 e passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì le parti espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate sono conformi agli interessi della prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente ad eccezione delle condizioni in ordine all'affido, collocazione e visita del figlio , divenuto maggiorenne. CP_2 Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) pone a carico del signor l'obbligo di versare mensilmente, in favore della Parte_1 signora la somma complessiva di € 300,00 quale contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli e maggiorenni ma non economicamente CP_2 Per_1 autosufficienti, entro il giorno 5 di ogni mese;
tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per i figli e così come individuate in base al CP_2 Per_1
Protocollo d'Intesa approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di Nola con il COA;
3) prende atto che il sig. ha dichiarato di rinunciare alla quota di sua spettanza Parte_1 dell'assegno unico universale che sarà, per l'effetto, percepito integralmente dalla signora
Controparte_1
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio in data 05.01.1999 a Brusciano (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 1 parte I anno 1999);
b) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria l'ufficiale lo stato civile del Comune di celebrazione matrimonio per le annotazioni ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 come modificato dal DPR 3.11.2000 n. 396;
c) pone a carico del signor l'obbligo di versare mensilmente, in favore della Parte_1 signora la somma complessiva di € 300,00 quale contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli e maggiorenni ma non economicamente CP_2 Per_1 autosufficienti, entro il giorno 5 di ogni mese;
tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per i figli e così come individuate in base al CP_2 Per_1
Protocollo d'Intesa approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di Nola con il COA;
e) prende atto che il sig. ha dichiarato di rinunciare alla quota di sua spettanza Parte_1 dell'assegno unico universale che sarà, per l'effetto, percepito integralmente dalla signora
Controparte_1
f) compensa le spese di lite. Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 21.02.2024 al n. 931 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale - divorzio (Cessazione effetti civili)
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Daniela Rescigno ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Cicciano (NA) alla via B. Croce 1;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Claudia Casale C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Napoli alla via G. Gigante 7;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 18.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cumulativo depositato il 21.02.2024, il signor premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con la signora in Brusciano (NA) in data Controparte_1
05.01.1999 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brusciano (NA) al n. 1 parte I anno 1999) e che dalla cui unione sono nati tre figli: nata a [...] il Per_1
14.06.2000, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], Per_2 CP_2 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e di disporsi in merito all'affido, diritto di visita e mantenimento della prole e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiedendo, però, l'affidamento condiviso del figlio minore
, contributo al mantenimento dei figli e da porre a carico del CP_2 CP_2 Per_1 ricorrente, nella misura di € 600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie nonché la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con il padre.
In data 06.11.2024, le parti depositavano accordo sulle condizioni della separazione e del successivo divorzio.
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 3215/2024 resa in data 19.11.2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 19.11.2024 rimetteva la causa sul ruolo per la domanda di divorzio.
Con note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 18.09.2025, la parti confermavano la volontà di divorziare;
indi, il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata, altresì, prodotta la sentenza di separazione dei coniugi n. 3215/2024 resa in data 19.11.2024 e passata in giudicato.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì le parti espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate sono conformi agli interessi della prole e non contrastano con i diritti inderogabili di cui all'art. 160 c.c., di talchè possono essere integralmente recepite dal tribunale.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente ad eccezione delle condizioni in ordine all'affido, collocazione e visita del figlio , divenuto maggiorenne. CP_2 Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) pone a carico del signor l'obbligo di versare mensilmente, in favore della Parte_1 signora la somma complessiva di € 300,00 quale contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli e maggiorenni ma non economicamente CP_2 Per_1 autosufficienti, entro il giorno 5 di ogni mese;
tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per i figli e così come individuate in base al CP_2 Per_1
Protocollo d'Intesa approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di Nola con il COA;
3) prende atto che il sig. ha dichiarato di rinunciare alla quota di sua spettanza Parte_1 dell'assegno unico universale che sarà, per l'effetto, percepito integralmente dalla signora
Controparte_1
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio in data 05.01.1999 a Brusciano (NA) trascritto sul registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 1 parte I anno 1999);
b) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria l'ufficiale lo stato civile del Comune di celebrazione matrimonio per le annotazioni ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 come modificato dal DPR 3.11.2000 n. 396;
c) pone a carico del signor l'obbligo di versare mensilmente, in favore della Parte_1 signora la somma complessiva di € 300,00 quale contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli e maggiorenni ma non economicamente CP_2 Per_1 autosufficienti, entro il giorno 5 di ogni mese;
tale assegno dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
d) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per i figli e così come individuate in base al CP_2 Per_1
Protocollo d'Intesa approvato nel Maggio 2021 dal Tribunale di Nola con il COA;
e) prende atto che il sig. ha dichiarato di rinunciare alla quota di sua spettanza Parte_1 dell'assegno unico universale che sarà, per l'effetto, percepito integralmente dalla signora
Controparte_1
f) compensa le spese di lite. Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)