Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1245/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1245/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Stefania Prezioso
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Grimaldi
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 05.06.2025, sentite le parti, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni precisate, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.02.2025 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con nel Comune di Salerno in data 16.08.2001 e che dalla loro Controparte_1
Per_ unione erano nati (16.02.2005) e (17.04.2012). Per_2
1
In particolare, il ricorrente rilevava che, a seguito di insanabili contrasti, concludevano accordo di separazione personale ex art. 6, co. 2, d.l. 142/14, a mezzo di sottoscrizione di negoziazione assistita del 16.01.2023, trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Salerno al n. 17 P. 2 S. C Anno
2023 ed al contempo domandava lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 05.05.2025 anche la resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 05.06.2025, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “ è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, confermando il diritto di visita così come già disciplinato.
A titolo di mantenimento il padre continuerà a versare per i figli la somma di € 350,00 ciascuno oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, disponendo che sarà la madre per intero a percepire
l'assegno unico e che, fino a quando non vi sarà l'accredito alla madre, il ricorrete si impegnerà a versare tale somma per intero. le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra entrambi genitori, salvo quelle sportive relative al taekendwo, che sono a carico esclusivo per intero del padre. la resistente si impegna a procedere nel più breve tempo possibile al cambio di residenza”.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi.
Al riguardo osserva il Tribunale che l'interpretazione della normativa sulla negoziazione assistita da avvocati di cui alla legge n. 162/2014, di conversione del decreto legge n. 132/2014, e, in particolare,
l'individuazione del dies a quo da considerare ai fini del computo del termine per proporre la domanda di divorzio ha suscitato non poche problematiche interpretative a cagione, in particolare, del mancato coordinamento tra la normativa in questione e le nuove disposizioni sul c.d. divorzio breve di cui alla legge 6 maggio 2015, n. 55, che ha riformulato a sua volta il testo dell'articolo 3, lett. b, n. 2 della legge sul divorzio n. 898/1970, omettendo ogni riferimento alle nuove forme di separazione e divorzio stragiudiziali introdotte appena pochi mesi prima. Deve rilevarsi che la dottrina e la giurisprudenza si sono prontamente orientate nel ritenere che il termini abbreviato per accedere al divorzio di cui al testo del novellato art. 3 siano pacificamente applicabili qualora le parti sono pervenute alla separazione con una negoziazione assistita o se l'accordo è stato concluso avanti all'ufficiale di Stato
2 r.g. 1245/2025
civile ex art. 12 legge n. 162/2014, posta la chiara equiparazione compiuta dal terzo comma dello stesso art. 6 (“L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari ...”), riproposta con analoga espressione per gli accordi in sede amministrativa dall'art. 12 (“L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono ...”).
In merito, poi, all'individuazione della decorrenza del termine stesso sono state prospettate, principalmente, due differenti soluzioni: secondo una prima tesi enunciata in dottrina, il momento in cui gli accordi di separazione attraverso la negoziazione assistita divengono efficaci coincide con il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte del Pubblico Ministero mentre, secondo diversa impostazione ermeneutica, il dies a quo va fatto coincidere con la data di conclusione dell'accordo di negoziazione assistita o, più precisamente, con la data certificata da parte degli avvocati. Pur trovando la seconda tesi sostegno nella formulazione letterale del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, che, riformando a sua volta la legge sul divorzio (l'art. 3, lett. b, n. 2, fa espresso riferimento alla “data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita”), il primo orientamento ha rinvenuto in quella di specie una “fattispecie a formazione progressiva”, sicché l'accordo raggiunto dalle parti “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari ...” solo se viene autorizzato e dopo il vaglio compiuto nella sede lato sensu giurisdizionale, da parte di un organo di natura pubblicistica quale il pubblico ministero.
Ebbene, indipendentemente dall'adozione dell'una o dell'altra tesi interpretativa, nel caso di specie si osserva come il termine di sei mesi sia ampiamente decorso.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto rispondenti alle esigenze della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio, così provvede:
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A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 16.08.2001 nel comune di Salerno tra
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , trascritto nel CP_1 C.F._2
Registro Atti Matrimonio del Comune di Salerno al n. 79 parte 1 - anno 2001, alle condizioni indicate in motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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