Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5941 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 14248/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Alessandra Aiello Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 10.6.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14248 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per protezione speciale TRA
, nato in [...] il [...] (alias , nato in Parte_1 Parte_1
Nigeri pp.to e difeso dall'avv.to Susanna Bol digitale eletto all'account pec in virtù di procura in atti Email_1
RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1 lege d to, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. 79 del 10.2.2023, notificato il 31.5.2023, rigettava l'istanza, avanzata il 20.7.2020 dal ricorrente, di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali, conseguito ex art. 1, comma 9, d-l 113\2018, basandosi sul parere negativo espresso il 13.9.2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno. Con ricorso depositato il 30.6.2023 il ricorrente, dopo avere ricordato di essere nativo di Benin City, la capitale dell'Edo State, dove ha vissuto fino alla sua partenza dalla Nigeria e si trovano la sua famiglia e suo figlio, si opponeva al provvedimento, evidenziando, in un primo momento, di avere lasciato il paese di origine nel gennaio del 2013 per il timore della guerra, della grave crisi e dei problemi sorti con la famiglia della madre del suo primo figlio, che non approvò la loro relazione e la notizia della gravidanza della donna;
di essere giunto in Italia nel novembre 2014, dopo essersi stabilito in Libia per più di un anno;
di avere presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla pagina 1 di 17
di essersi trasferito in Germania dal 2016 al 2019, intrecciando una relazione con una donna da cui ha avuto due figli, che vivono con la madre. Successivamente, l'istante ha affermato di essere stato ascoltato dalla Commissione di Salerno il 9.2.2022 proprio nell'ambito del procedimento di rinnovo del permesso per protezione speciale ed ha narrato tutt'altro circa le circostanze della sua partenza dalla Nigeria, nonché le ragioni del suo trasferimento in Germania ed i motivi per cui non intende rimpatriare. Ha sostenuto di avere contratto un cospicuo debito di circa 22.000 euro, di cui soltanto 6000 restituiti, per partire dalla Nigeria, contratto con soggetti legati alla mafia nigeriana, prestando giuramento, assoggettandosi ad un rito voodoo, e sentendosi libero di parlarne soltanto dopo la promulgazione dell'editto dell'Oba, nel 2018. Il ricorrente ha, quindi, lamentato il rischio di potere subire aggressioni, anche fisiche, da parte dei suoi creditori, avendo già accusato gravi minacce di morte, tanto da aver avuto sempre timore anche soltanto di raccontare a qualcuno di aver contratto tale debito. Il medesimo ha precisato che i creditori lo rassicurarono dicendogli che, una volta giunto in Europa, avrebbe potuto facilmente restituire loro il denaro e che i medesimi ricevettero in garanzia la casa paterna. Ha anche ricordato che i medesimi individui avevano minacciato continuamente anche la sua famiglia di morte e che, vista la corruzione dilagante delle forze di polizia in Nigeria, non avrebbe alcuna protezione da parte delle forze dell'ordine. Dopo avere elencato svariate problematiche di diversa natura e gravità che affliggono le più disparate zone dell'immenso territorio nigeriano, senza esporre alcun motivo specifico di una concreta loro connessione con la sua vita, l'attore chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ratione temporis vigente e\o per protezione speciale ai sensi delle novellate disposizioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. 286/1998, all'art. 19, comma 1.1 e .
1.2 del D.lgs. 286/1998 in combinato disposto con l'art. 32, comma 3, del D.lgs 25/2008, così come modificati dal D.L. 130/2020 e, per l'effetto, di trasmettere gli atti alla Questura competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 9.10.2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare ed avendo notato che l'istante non aveva mai dedotto nè nel procedimento di disamina della domanda di protezione internazionale, né nella successiva causa proposta dinanzi al Tribunale di Napoli i gravi fatti esposti prima dinanzi alla Commissione il 9.2.2022 e, quindi, nel ricorso, fissava udienza per raccogliere le sue dichiarazioni. Ciò accadeva all'udienza del 3.12.2024, all'esito della quale il giudice istruttore forniva all'attore i recapiti telefonici utili a contattare l'ente anti tratta e raccoglieva la sua volontà di accedere alla tutela da quest'ultimo offerta. Rinviava, pertanto, la causa all'udienza del 6.5.2025, sostituita dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 6.5.2025, allo scopo di acquisire la relazione dell'ente sul percorso intrapreso. Il 29.4.2025 perveniva, all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria del Tribunale adito, la relazione riguardante il ricorrente, contenente la narrazione delle vicende riferite dal pagina 2 di 17 medesimo e poste a fondamento della domanda di protezione, nonché le considerazioni finali espresse al riguardo dal personale dell'ente antitratta “Dedalus” dal quale il medesimo era stato preso in carico e che l'aveva ascoltato. Il 6.5.2025 il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 10.6.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza del 10.6.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. La domanda merita di essere accolta in quanto fondata. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. A quest'ultima si applica ratione temporis il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
pagina 3 di 17 Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo pagina 4 di 17 soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo al caso di specie, si nota, in primo luogo, che il parere negativo espresso dalla Commissione di Salerno e su cui si è basato il provvedimento impugnato, non è stato depositato in giudizio, all'esito del quale, dunque, la decisione adottata dal Questore rimane immotivata, soprattutto se si considerano le dichiarazioni rese dal richiedente il 9.2.2022, nel corso dell'istruttoria del procedimento di rinnovo (cfr. verbale depositato dall'attore), e l'evidente differenza rispetto a quanto narrato all'epoca della formulazione della domanda di protezione internazionale (cfr. verbale del 22.12.2015; decisione di rigetto della Commissione di Salerno del 22.12.2015; ordinanza del Tribunale di Napoli del 22.7.2017 nel fascicolo dell'attore). Il 9.2.2022, dopo avere confermato la narrazione del 2015, secondo cui sarebbe andato via dalla Nigeria per problemi sorti con la famiglia della fidanzata, da cui ebbe il figlio, e con suo padre, che lo voleva far lavorare, l'istante ha dichiarato alla Commissione di Salerno di essersi trasferito nel 2016 dall'Italia in Germania, per paura delle minacce che riceveva dalla donna che lo aveva fatto arrivare in Europa, e di essere tornato in Italia nel 2019. Ha precisato di avere vissuto tre anni a Monaco, di avere presentato, anche in Germania, domanda di protezione internazionale, rigettata, di avere, quindi, avuto due figli, nati sul territorio tedesco, ma di non avere più rapporti con la donna con cui li ha avuto e con i bambini, perché la compagna non ha condiviso la sua decisione di tornare in Italia. Il ricorrente ha, quindi, dichiarato di non volere tornare in Nigeria per paura delle persone che lo hanno fatto arrivare in Italia e che hanno minacciato la sua famiglia in Nigeria e lui, spaventandolo dicendogli che avrebbero mandato, per conto loro, gente appartenente alla mafia nigeriana. Egli ha asserito che proprio a causa di tale timore decise di abbandonare il centro di accoglienza in Italia e di recarsi in Germania. Ha spiegato, inoltre, di non avere mai parlato di tali vicende poiché, prima dell'espatrio, gli avevano intimato il silenzio con la minaccia di essere ucciso. Ha aggiunto di avere deciso di raccontare solo in quel momento i suddetti fatti perché, in precedenza, stava ancora pagando il suo debito, continuando a versare loro il denaro anche quando era in Germania, e di avere preso coraggio a parlarne dopo l'editto dell' , risalente al 2018. L'istante ha raccontato di essere entrato Parte_2 in contatto con amite un amico, al quale dichiarò la sua intenzione di abbandonare la Nigeria per via dei problemi che aveva con la famiglia della sua compagna, ma di non sapere che tipi fossero. Ha precisato di avere raggiunto un accordo in base al quale egli avrebbe dovuto restituire loro le spese del viaggio che gli consentivano di fare, ammontanti a 22.000 euro, ed il padre avrebbe dovuto dare loro in garanzia la sua casa. Ha precisato che tali soggetti furono molto persuasivi nel fargli credere che, recandosi in Europa, sarebbe stato facile trovare lavoro e ripagarli nel lasso di tempo di due anni. Ha sostenuto di avere timore di tali individui, nonostante non li conosca, per via del giuramento che essi gli avevano fatto eseguire e di avere paura di potere essere rintracciato ovunque si fosse trovato, rientrando in Nigeria. Il medesimo ha, inoltre, affermato di avere interrotto il pagamento del denaro nel 2019, dopo avere versato la minor somma di 6000 euro, di non avere più contatti con tali soggetti, da allora, ma di non sapere che cosa lo possa attendere in patria, se vi rientrasse, stante anche la diffusa corruzione ivi esistente. pagina 5 di 17 Interrogato dal giudice istruttore, dopo avere ricevuto adeguata informativa circa l'esistenza degli enti anti tratta, avendo ravvisato nel suo racconto gli indici che deponevano per il suo avviluppamento nella rete di criminali dediti al traffico di esseri umani, il ricorrente ha dichiarato ciò che si ritiene opportuno riportare: “quando sono andato in Germania nel 2016, ho perso il telefono, i miei documenti e tutti i miei contatti. Quindi, queste persone, da allora, non mi hanno potuto più contattare. Esse, tuttavia, hanno continuato a dare fastidio alla mia famiglia in Africa D. queste persone stanno dando ancora ora fastidio ai tuoi familiari in Nigeria? R. sì, hanno continuato a dare fastidio alla mia famiglia e a causa di ciò, nel 2023, mio padre è morto. Io cerco di trovare un lavoro per potere pagare il mio debito verso queste persone ma, siccome non ho un permesso di soggiorno, non riesco a concludere un regolare contratto e quindi non sto riuscendo ad estinguere il debito. D. per quale causa è morto tuo padre? R. ogni volta che queste persone andavano a casa di mio padre, minacciavano di morte lui e me e dicevano che stavano cercando invano di contattarmi per telefono, il cui numero non andava. Dicevano che erano stati loro a mandarmi in Europa e che io, dunque, dovevo pagare il debito che avevo assunto con loro e che se non lo avessi fatto, avrebbero ucciso me o mio padre. Mio padre, essendo anziano, non ha retto a queste angosce, che gli hanno causato disturbi di pressione e preoccupazioni;
per questo, un giorno mi hanno detto che è morto D. chi ti ha detto che tuo padre è morto? R. mia sorella D. quando parli di queste persone che ti hanno mandato in Europa e che sono andate da tuo padre a minacciarlo ed a minacciarti, a chi ti stai riferendo? Chi sono queste persone? R. un amico di famiglia mi ha fatto conoscere un trafficante. L'ho incontrato insieme a mio padre. Mi promise che mi portava in Europa ma ci disse che avremmo dovuto restituire 30.000 euro. Prima dell'inizio del viaggio, siamo andati a fare il giuramento e, dopo, il viaggio è iniziato fino in Europa. Quest'uomo ed altri uomini vanno ora a casa mia a dare fastidio ai miei familiari D. a quando risale l'ultima volta in cui sono andati a casa tua in Nigeria a dare fastidio ai tuoi familiari? R. l'ultima volta è accaduto nel 2023, prima della morte di mio padre e da allora non sono più andati, dopo avere saputo della sua morte D. tuo padre dove viveva quando riceveva queste minacce? R. a Benin City D. alla Commissione, nel 2022, hai parlato di una donna che ti ha mandato in Europa e le cui minacce ti hanno spaventato tanto da farti andare in Germania. Chi è questa donna? 3 R. si tratta della moglie del trafficante di cui ho parlato. Mentre lui rimane in Nigeria, lei è in Belgio e riceve i soldi delle persone che il marito manda in Europa e che lo avvisa, quando, invece, c'è qualcuno che non paga, di modo che egli possa andare a minacciare le famiglie in Nigeria delle persone che non hanno pagato D. Hai parlato di persone della mafia nigeriana: appartenevano ad un cult? se sì, come si chiama? R. ho capito che si tratta di mafia nigeriana dalle parole utilizzate dai miei familiari nel descrivere ciò che essi fanno quando vanno da loro a dare fastidio. Sono armati, minacciano e dicono di essere dei cultists. Non so però quale sia il gruppo a cui appartengono D. Come mai non hai mai rilevato questa storia prima del 2022? pagina 6 di 17 R. avevo tanta paura. Ciò che mi ha spaventato di più è stato il giuramento. Con il giuramento mi sono impegnato a non dire che il trafficante mi aveva portato in Europa e a non denunciare nessuno di coloro che mi ha fatto arrivare in Europa. D. è accaduto qualcosa di particolare nel 2022 che ti ha indotto a parlare di tali vicende? R. da quando sono arrivato in Europa, nel 2014, non mi sono mai sentito tranquillo, sono sempre stato spaventato. Non riuscivo a trovare lavoro. Vedendo che la mia vita stava andando in rovina, ho deciso di parlare D. con quali prospettive sei stato mandato in Europa? Ti dissero dove saresti andato e che cosa avresti dovuto fare, una volta giunto a destinazione? R. l'accordo che raggiunsi con il trafficante in Nigeria prevedeva che avrei dovuto chiamare la moglie, la quale mi avrebbe mandato un uomo a prendermi. Quando sono arrivato a Lampedusa, sono stato condotto in un centro di accoglienza vicino Napoli. Sentendo altri richiedenti asilo nel centro, che parlavano di come avere i documenti e del fatto che sarebbero andati in Commissione, io ho deciso di seguire quello che gli altri facevano e non ho più chiamato la moglie del trafficante. A seguito di tale mia decisione, sono iniziati i problemi a casa mia, in Nigeria. Le persone che mi hanno mandato in Europa non mi dissero che tipo di lavoro avrei dovuto fare ma solo che la moglie mi avrebbe mandato una persona a prendermi per farmi lavorare. Non so che tipo di lavoro avrei dovuto fare, né l'ho mai saputo. D. Che cosa temi che ti possa succedere, se torni n Nigeria? R. la mia paura è che, finchè non estinguo il mio debito, non posso tornare. Queste persone, se sanno che torno senza avere pagato, mi fanno del male. Chiedo, pertanto, aiuto per trovare un lavoro che mi permetta di pagare queste persone e calmare così la loro rabbia contro di me” A tali dichiarazioni, coerenti e precise a proposito delle circostanze in cui si è trovato in Nigeria imbrigliato nella rete criminale, è giunto in Italia, è rimasto vittima dei suoi sfruttatori, che ha continuato a pagare sotto la pressione delle minacce di morte a lui ed alla sua famiglia in Nigeria e degli effetti plagianti del giuramento prestato, ha deciso di superare il timore e di raccontare le reali vicende accadute in patria si aggiunge il contenuto della relazione scritta il 29.4.2025 dall'avv.to Fiorella Liotti dell'ente antitratta, la cooperativa sociale “Dedalus”, che ha preso in carico l'istante dopo il cd. referral. La relazione riferisce quanto segue: “La presente relazione viene redatta in seguito ai colloqui svolti dal sig. in presenza di una mediatrice culturale e di una operatrice anti-tratta della Parte_1
Cooperativa S con sede legale in Piazza Enrico De Nicola n. 46 Napoli, incaricata da oltre vent'anni per Io svolgimento dei programmi di protezione sociale ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98 e art. 13 legge 228/2003 a favore delle vittime di grave sfruttamento e tratta nazionale e internazionale di esseri umani (attualmente di cui all'articolo Controparte_2
18 comma 3 bis D. Dal racconto reso sono emersi gli elementi che contraddistinguono lo specifico fenomeno della tratta dalla Nigeria tra i quali rientrano: la zona di provenienza del richiedente, il reclutamento mediante inganno e false promesse, la contrazione di un debito, il ricorso al timore soggettivo delle possibili conseguenze del rito jùjù, l'affidamento ad individui incaricati di controllare le vittime ed assicurarne l'arrivo in Europa, la coercizione fisica e psichica, Io sfruttamento e le minacce. Infatti, il sig. a seguito dell'instaurazione di un rapporto fiduciario, ha superato i Parte_1 timori iniziali approfo aspetti della propria storia di vita che di seguito si riportano: Le condizioni nel paese di origine e il reclutamento: pagina 7 di 17 è nato a [...]. La sua famiglia è composta dai genitori e i loro quattro figli. è il
_1 _1 secondo nico figlio maschio. Il padre è un idraulico ma lavora anche la terra di famiglia gio di lyanomo mentre la madre, oltre ad aiutare il marito, è una commerciante che vende prodotti alimentari fuori casa e al mercato. è l'unico della famiglia che frequenta la scuola ma, dopo aver terminato la JSS1,è costretto ad
_1 abband i studi a causa delle difficoltà economiche della famiglia. Abbandonati gli studi, viene affidato dal padre allo zio paterno e lavora con lui come
_1 muratore per circa sei anni. Da quel momento, ha circa 18 anni, si arrangia cercando lavoretti
_1 saltuari fino a quando il marito della sorella magg rende a lavorare con sé nel villaggio. Il cognato di appartenente alla Ovar Community, nel 2011 però resta ucciso in un attentato
_1 ad opera di esponent CP_3
Il padre gli dice che sarebbe stato meglio se avesse lasciato gli interessi della community e lo avesse aiutato nel suo lavoro dei campi al villaggio. Dopo qualche mese però il padre dice a di avere parlato
_1 con un suo conoscente il cui figlio era appena rientrato dall'Europa e che avrebbero andare a fargli visita. In effetti i due si portano a casa del conoscente e gli fanno una visita, in casa c'è il conoscente del padre con il figlio tornato dall'Europa insieme alla moglie. In questa occasione per la prima volta
_1 conosce l'uomo. Il giorno dopo però tornano a fare visita al giovane e il padre gli chiede di portare
_1 lui in Europa. L'uomo risponde che l'Europa non è facile ma il padre di insiste perciò l'uomo acconsente e
_1 dà un appuntamento solo a a Benin City ad Upper. Il gio 'incontro, l'uomo conduce in auto
_1
e un altro ragazzo n di un altare jujù al cospetto di un native doctor al fine di sottoporli ad _1 le magico-religioso. Lì il native doctor uccide una gallina e ne dà da bere a il sangue miscelato con del liquore, _1 quindi gli preleva unghie e capelli e gli dà da masticare una noc a. Poi mette tutto quanto prelevato dal corpo del ricorrente in una ciotola e la colloca sull'altare quindi gli fa giurare di restituire 30.000 euro e non scappare altrimenti sarebbe impazzito per mezzo del jujù. non sa qual è l'effettivo valore della _1 cifra che ha giurato di restituire ma è convinto che lavorando per un anno in Europa sarebbe riuscito a saldare il suo debito. Terminato il giuramento, rientra a casa dal padre. Prima di rientrare l'uomo gli dà un _1 nuovo appuntamento per la parten sta per quattro giorni dopo al Big Joe park di Benin City. Il viaggio dalla Nigeria e lo sfruttamento in Libia: parte dalla Nigeria nel 2013. Il giorno prima della partenza, passa la notte a casa _1 _1 di un c e abita a Benin City e la mattina successiva trova l'uomo ad att nel parcheggio insieme ad altre sei persone tra cui cinque donne. L'uomo fornisce un biglietto a e a diverse altre persone a lui affidate, quindi sale insieme al _1 gruppo a bordo del bus che parte e v er tutto il giorno fino ad arrivare a Qui l'uomo che Per_1 conduce il gruppo li porta in un luogo di transito, una vecchia casa non rifinita in cu orrono due giorni senza uscire e l'uomo si occupa di procurargli del cibo. Successivamente tutto il gruppo incluso il ricorrente viene trasferito a bordo di una moto in un luogo di transito. Qui il gruppo si arricchisce di altre persone fino a quando, tre giorni dopo, arriva un autobus su cui vengono caricato a bordo tutti i presenti e il viaggio riprende. Arrivano in un altro luogo di transito, una casa fatta di fango, e restano un giorno in attesa dei pagina 8 di 17 pick-up. Durante il viaggio vengono fermati in due occasioni da alcuni soldati che sottopongono e
_1 altri passeggeri a perquisizioni invasive. Durante il primo posto di blocco in particolare, e
_1 derubato di tutto il denaro che ha con sé e del suo telefono cellulare. Al secondo posto di blocc tutti, compreso l'uomo che conduce il gruppo, vengono perquisiti e malmenati perché non hanno più denaro. Il viaggio dura circa una settimana al termine della quale il gruppo raggiunge Saba. Qui l'uomo che li accompagna ha già organizzato il trasferimento a Tripoli e carica e gli altri passeggeri a bordo di
_1 un bus senza i sedili dove vengono fatti sedere a terra e coperti con un Arrivati a Tripoli, viene condotto in un ghetto gestito da un uomo nigeriano conosciuto come
_1
“Ima Kurline”. Arrivato nel ghetto apprende che l'uomo che ha organizzato il viaggio non ha pagato il suo
_1 trasferimento da Saba a T erciò gli viene fornito un telefono cellulare ed intimato di contattare la famiglia in Nigeria per pagare 150.000 naira. contatta la sorella chiedendo il denaro. La donna
_1 dopo pochi giorni invia il denaro su un conto corre riano nella disponibilità del gestore del ghetto. comunque resta circa tre mesi chiuso nel ghetto, costretto a lavorare in condizioni disumane e
_1 senza r ione e mangiando una volta al giorno quello che i gestori del ghetto procurano ai prigionieri. Una mattina all'alba, viene caricato a bordo di un autobus e trasferito in un edificio in
_1 costruzione dove trascorre qualc rima di essere caricato a bordo di una imbarcazione di fortuna che si allontana dalla costa libica. Dopo qualche ora il gommone si buca e il conducente decide di tornare indietro. Arrivati nei pressi della costa tutti saltano fuori dal gommone e scappano sulla spiaggia. incontra
_1 alcuni che lo conducono in una casa nei pressi del mare. Qui gli danno un telefono per chiamare la Per_2 famigl ontatta la sorella per spiegarle quanto accaduto e la donna riferisce tutto al padre. L'uomo
_1 contatta l ne che avevano organizzato il viaggio di e così questi inviano un uomo, a prendere lui
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e altre quattro persone dell'originario gruppo, che arri due giorni in auto e Io porta in un altro ghetto. Qui trascorre poco più di un mese in attesa di proseguire il viaggio fino a quando viene
_1 caricato a bo na nuova imbarcazione di fortuna che viene soccorsa in mare. L'arrivo in Italia: Arriva in Italia, a Lampedusa, nel 2014. Dopo poco viene trasferito in un C.A.S. a Licola Mare (CE). Da qui si mette in contatto con il padre il quale informa l'uomo che aveva organizzato il viaggio fornendogli il numero di telefono di
_1 infatti viene contattato dall'uomo il quale gli chiede dove si trovasse, quindi gli fornisce un
_1 numero no da contattare. Così come da accordi presi prima della partenza e per timore del giuramento prestato,
_1 contatta il nu telefono al quale risponde una donna la quale gli dice che avrebbe mandato qualcuno a prenderlo appena fosse stato possibile. Intanto si organizza ed esce ogni mattina dal C.A.S. per
_1 andare a cercare lavoro: si porta su una rotond caturo la mattina per trovare lavoro e fa l'elemosina fuori al supermercato Auchan. Durante questo periodo riceve in due occasioni una visita da un uomo inviato dalla persona
_1 che l'aveva contattato al telefono. Entrambe le volte l'uomo pretende di essere seguito ma si rifiuta di
_1 abbandonare il centro di accoglienza per paura di non ottenere i documenti. Di c za, la rete criminale invia delle persone a casa del padre di in Nigeria per minacciare l'uomo e costringerlo a
_1 convincere il figlio ad obbedire alla persona in Itali vuole con sé. pagina 9 di 17 non cede alle pressioni della rete di sfruttamento tuttavia, per timore, invia tutti i proventi del _1 lavoro e attonaggio al padre in Nigeria per ripagare il suo debito. Si allontana dal C.A.S. nel 2016 perché le richieste di denaro dell'uomo si fanno troppo pressanti e non guadagna abbastanza. Decide quindi di portarsi in Germania insieme ad altri ragazzi del _1
.. In particolare uno degli ospiti è in contatto con un connazionale che vive a Milano perciò in quattro si portano lì e vengono caricati a bordo del cassone di un camion. Pagano 60 euro a persona l'autista del camion che li lascia nei pressi di Monaco. Qui raggiungono un negozio di alimentari africano e chiedono aiuto alle persone incontrate lì. Un connazionale incontrato lì li accompagna alla Polizia a chiedere Asilo. Così in effetti, la stessa sera, _1 viene accompagnato in un centro di accoglienza a Monaco dove resta per circa sei mesi. Anche qui l nero e invia il denaro al padre in Nigeria per ripagare il suo debito. Infatti può uscire dal centro di _1 accoglienza soltanto consegnando il suo permesso di soggiorno che gli viene ridato la sera quando torna nel centro. In questo periodo sostiene una audizione in commissione e viene diniegato perciò viene messo in contatto con un legale che cura il ricorso. Dopo sei mesi trascorsi nel centro di accoglienza viene trasferito in un appartamento, sempre nei pressi di Monaco, dove convive con altre sei persone in una stanza. Qui resta per circa tre anni. In questo periodo comincia una relazione sentimentale con una connazionale incontrata in chiesa di nome R_
. I due hanno due figli: nata il [...] e
[...] Persona_4 Persona_5 nato il [...]
[...]
La donna vuole sposare con un matrimonio tradizionale ma non ha abbastanza _1 _1 denaro e perciò non gli consente oscere i figli. Inoltre lo convince del e non riconoscendoli avrebbe ottenuto più denaro dai sussidi statali e riesce a farlo acconsentire. ha anche un'altra figlia in Germania da un'altra donna, incontrata in classe nel _1 Per_6 corso di tedesco. La bambina è nata nel gennaio 2017 di nome _7
Nel 2018, viene a conoscenza dell'editto deIl' nin City e ne discute con il padre il
_1 quale è molto preoc erché spaventato dall'editto del re nche dalle persone che pretendono i soldi da che vogliono lo stesso essere ripagati e minacciano ripercussioni. Perciò si piega ancora una
_1 _1 volta al volere dei suoi aguzzini e continua ad inviare i soldi al padre per ripagare il debito. Nel 2019 i suoi figli ottengono un permesso di soggiorno in Germania insieme alla madre, R_ quindi e la donna decidono di andare a convivere come una famiglia in un appartamento a
_1 alla do po circa un anno e mezzo l'avvocato tedesco comunica a che in Germania non riuscirà
_1 ad ottenere un documento perché l'Italia gli ha già riconosciuto una protezione. Quindi contatta un Per_8 connazionale su Facebook, che sa essere ancora in Italia il quale in effetti gli conferma c uo avvocato italiano lo sta cercando da tanto tempo. fa un biglietto di autobus e arriva a Napoli quindi si porta a Licola a casa dell'amico che lo
_1 ospita per qualche tempo. Prende un appuntamento con il suo avvocato, avv. Liana Nesta, la quale gli comunica che ha ottenuto una protezione umanitaria e pertanto deve procurarsi un passaporto nigeriano per poter ritirare il permesso di soggiorno. impiega un po' di tempo per procurarsi il passaporto e intanto l'intervenuta
_1 pandemia globale lo blocca perché non riesce più a portarsi a Roma per ritirarlo così non riesce mai a ritirare il suo permesso di soggiorno. Alla fine del 2020 prende in affitto una stanza a Giugliano per 150 euro al mese riprendendo a lavorare alla giornata e a chiedere l'elemosina quando non trova lavoro. Non è mai riuscito a ritirare il suo pagina 10 di 17 documento fino ad oggi. Ha cambiato avvocato e a mezzo del nuovo difensore ha chiesto il rinnovo del pds per protezione speciale sul quale la Commissione di Salerno ha espresso parere negativo pertanto è in _1 attesa di conoscere l'esito del ricorso. Le condizioni attuali: Intanto ha perso il padre, deceduto nel 2023. Prima di morire l'uomo si è fatto promettere _1 che avrebbe rip debito per non essere ucciso dal jujù. Nonostante la promessa fatta al padre il ricorrente - ormai irreperibile alia rete criminale da quando si è trasferito in Germania e ha perso il cellulare
- interrompe i pagamenti, che comunque avvenivano a mezzo del genitore. Attualmente in Nigeria ci sono solo le sue tre sorelle che non hanno però contatti con la rete criminale che non conosce dove si trovino perchè sono tutte sposate e vivono con le loro famiglie. continua a lavorare a nero e ad arrangiarsi in attesa di poter avere un permesso di soggiorno. _1
Dai colloqui effettuati con il ricorrente è evidente che il sig. sia stata vittima di diverse Parte_1 forme di violenza nonché di sfruttamento nel corso del percorso m diversi anni in Libia e in Italia. desidera fortemente costruire una vita in Italia e si ritiene che l'eventuale rientro in Nigeria _1 possa c are fondati rischi per l'uomo, in quanto egli non godrebbe delle tutele necessarie rispetto alla rete di trafficanti cui ancora deve restituire del denaro. lnoltre ha completamente interrotto ogni contatto con la famiglia d'origine. Tutto ciò premesso, la Cooperativa Sociale dedalus ritiene che il sig. è stata vittima di Parte_1 tratta internazionale di esseri umani ad opera di un gruppo criminale orga o stata ridotta in uno stato di soggezione continuativa tramite efficaci azioni di inganno, violenza e abuso della sua condizione di vulnerabilità.” Alla luce dell'esame complessivo delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel colloquio svoltosi sia dinanzi alla Commissione, sia dinanzi al giudice, sia all'ente anti tratta;
apprezzati l'elevato grado di dettaglio del racconto delle vicissitudini accadute in Nigeria, nei paesi di transito ed in Italia e la sostanziale, sufficiente sua coerenza intrinseca e corrispondenza con le notizie tratte dalle fonti d'informazione sul fenomeno criminale descritto dal medesimo, il Collegio accoglie la domanda e riconosce che il ricorrente si trova nella condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1, t.u.i., che vieta in assoluto l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, tra l'altro, per le sue condizioni personali e sociali. Egli è risultato vittima di tratta di essere umani a scopo di sfruttamento lavorativo ed è esposto al concreto rischio di persecuzione per appartenenza al gruppo sociale delle vittime di tratta di esseri umani, in caso di rimpatrio. Le Linee Guida per le Commissioni Territoriali per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti Protezione internazionale e procedure di referral, infatti, individuano, tra gli indicatori per l'identificazione di una vittima di tale fenomeno criminale, proprio la possibile frammentarietà del racconto o la riluttanza a esporre la propria storia nella sua interezza, quali tipiche espressioni del suo asservimento e plausibile manifestazione del terrore di subire le conseguenze punitive di un proprio allontanamento dalla rete dei propri aguzzini (cfr. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della CP_4 protezione intern 'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROCEDURE DI REFERRAL, pag. 51, https://www.unhcr.org/it/wp- pagina 11 di 17 content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni- Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf), che, peraltro, il ricorrente ha progressivamente abbandonato. L'attore ha esposto in maniera chiara: la condizione di fragilità, dovuta alla severa indigenza in cui versava nel paese di origine;
le modalità con le quali fu posto in contatto il trafficante e da quest'ultimo ingannato sulla facilità di trovare in Europa occasioni di lavoro che gli avrebbero permesso di estinguere l'enorme debito contratto, della cui entità, peraltro indicatagli in euro, l'istante non si era mai reso conto fino a quando non è giunto in Europa;
il rituale juju al quale fu sottoposto per essere indotto a restituire l'intero ammontare della somma ed a osservare il silenzio sulle circostanze del viaggio;
il viaggio di espatrio, con le relative istruzioni del trafficante, durante il quale fu affidato ad un connection man, parte integrante della rete criminale, e condotto in ghetto in Libia;
lo sfruttamento lavorativo ivi subito e il successivo trasbordo in Italia, grazie all'intervento di un intermediario, inviato dal trafficante;
le modalità, indicate in Nigeria, con cui quest'ultimo lo mise in contatto con la sua referente, la moglie, e quelle in cui, tramite quest'ultima, esercitava su di lui pressioni perché ripagasse il debito;
le violenze perpetuate ai danni del padre, in Nigeria, quale rappresaglia conseguente alla sua decisione di interrompere il pagamento del debito;
il tentativo vano di sottrarsi alla morsa criminale, fuggendo in Germania e rientrando in Italia tre anni dopo. Le dichiarazioni rese palesano la piena aderenza del ricorrente al profilo soggettivo della vittima di tratta a scopo lavorativo, così come delineata dalla Linee guida per le Commissioni territoriali, già sopra menzionate ( L'IDENTIFICAZIONE CP_4
DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I ENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROCEDURE DI REFERRAL, Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, gennaio 2021, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida- per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf), in particolare: l'area di provenienza (sud della Nigeria), notoria per essere una di quelle da cui inizia la tratta, il suo basso livello sociale, il contesto economico disagiato, il reclutamento ingannevole, i tramiti grazie ai quali ha attraversato la Libia ed è giunto in Italia, la presenza di un referente dell'organizzazione criminale durante il viaggio e sul territorio italiano, al cui controllo egli è stato soggetto, le minacce e le ritorsioni subite dal padre in Nigeria. Il contesto di severa urgenza economica rende, dunque, plausibile la vulnerabilità in cui l'istante si è venuto a trovare ed il susseguirsi degli eventi. Essi l'hanno condotto a recarsi, con l'inganno, fuori della Nigeria ed a cadere vittima della rete di sfruttatori, condizionandone la volontà con il plagio e con metodi intimidatori diretti ed indiretti. Da quanto esposto deriva che anche il timore palesato dal richiedente di potersi imbattere nelle persone che l'hanno mandato in Europa, in caso di rimpatrio, e di poterne subire la violenza ritorsiva, senza riuscire ad ottenere un'efficiente protezione dalle autorità statali, è fondato, non avendo estinto il debito contratto e trovando esso pieno riscontro nelle notizie reperite dalle fonti sotto indicate. Sebbene il quadro normativo nigeriano preveda forme di tutela a favore delle vittime di tratta, vista anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, e sebbene vi siano pagina 12 di 17 recenti notizie di miglioramenti nella lotta condotta dalle autorità statali nigeriani contro il fenomeno (cfr. BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany), Briefing Notes Summary Group 62 – Information Centre for Asylum and Migration, Nigeria – July to December 2023, 31 December 2023, pubblicato il 17.1.2024 su ecoi.net, https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/- 29187911/Deutschland._Bundesamt_f%FCr_Migration_und_Fl%FCchtlinge%2C_Briefing _Notes_Zusammenfassung_- _Nigeria%2C_Juli_bis_Dezember_2023_ENG%2C_31.12.2023.pdf), l'assenza di una disciplina efficace di tutela a protezione dei testimoni, la rarità delle condanne inflitte ai responsabili, quasi mai aventi ruoli apicali nell'organizzazione criminale, la riferita esistenza di connivenze delle autorità statali con i trafficanti, l'elevato livello di corruzione nella polizia e nella magistratura rendono inefficace la protezione che lo Stato nigeriano può fornire alle persone intenzionate a reagire contro i propri sfruttatori (cfr., ACCORD – Austrian Centre for Country Origin and Asylum and Documentation, CP_6
Anfragebeantwortung zu Nigeria: La on unehelich geborenen Kin pfern von Menschenhandel oder Prostitutionshandel (Stigmatisierung, willkürliche Gewalt, Diskriminierung, Rachehandlungen, insbesondere wegen offener Schulden bzw. ; Lage von unehelichen Kindern von Controparte_7 alleinstehenden, und von Obdac r) Ausbeutung bedrohten Müttern [a- Persona_9
12235], 023, su ecoi.net il 10.10.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2098563.html; rapporto Easo Trafficking in human Beings, aprile 2021; USDOS, 15.6.2023, 2023 Trafficking in Persons Report: Nigeria, https://www.ecoi.net/en/document/2093646.html). Il report EUAA sulla Nigeria di luglio 2024 (EUAA - European Union Agency for Asylum, Nigeria - Country Focus, July 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Cou ntry_Focus.pdf, pag. 54) ha rilevato che il traffico di esseri umani (THB) ha interessato uomini, donne e bambini in Nigeria, poiché il Paese è un luogo di origine, transito e destinazione del traffico sessuale e del lavoro forzato di bambini e adulti. Secondo la Commissione Europea, per assicurarsi che le vittime della tratta di esseri umani rimangano sotto il loro controllo, le organizzazioni di trafficanti della Nigeria applicano misure come gravi minacce, l'uso di violenza estrema o l'intimidazione con pratiche religiose oscure (cfr. European Commission, 15 arrested in intercontinental crackdown against crime syndicates, https://www.europol.europa.eu/media- Per_2 press/news ws/15-arrested-in-intercontinental-crackdown-against-nigerian-crime- syndicates). Nel rapporto USDOS del 2024 sulla tratta di esseri umani in Nigeria, si riporta che i trafficanti di esseri umani sfruttano vittime nazionali e straniere in Nigeria e sfruttano vittime nigeriane all'estero. La tratta interna è più diffusa: i trafficanti nigeriani reclutano comunemente vittime dalle aree rurali, soprattutto dalle regioni meridionali del Paese, per sfruttarle nella tratta sessuale e nel lavoro forzato nelle città. Tuttavia, le autorità hanno identificato vittime nigeriane della tratta - spesso sfruttate da trafficanti nigeriani - in Paesi dell'Africa, Europa, Asia e Medio Oriente. L'estrema povertà, la mancanza di opportunità economiche, la corruzione, l'insicurezza in tutto il Paese e la pressione migratoria legata ai pagina 13 di 17 cambiamenti climatici aumentano la vulnerabilità dei nigeriani alla tratta. I trafficanti sfruttano i migranti privi di documenti nel lavoro forzato e nella tratta sessuale in diverse fasi del loro viaggio attraverso il Nord Africa verso l'Europa, soprattutto in Libia. I trafficanti utilizzano sempre più spesso i social media per identificare e reclutare potenziali vittime (USDOS - US Department of State: 2024 Trafficking in Persons Report: Nigeria, 24 June 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2111584.html). Per quanto concerne la tratta di vittime di sesso maschile, si tratta di un fenomeno in crescita, benché meno conosciuto e probabilmente meno frequente, rispetto a quello della tratta delle donne a scopo sessuale, come è stato rilevato dal rapporto COI di EUAA del 2021 sulla Nigeria e la tratta di esseri umani, nonostante la scarsità di conoscenze sui profili e sulle esperienze di questo gruppo (cfr. EUAA, Country of origin information report | Nigeria: Trafficking in Human Beings, Aprile 2021, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_Nigeria_Trafficki ng_in_Human_Beings.pdf). Secondo l'Osservatorio Olandese sulla Tratta, il numero di vittime di tratta di sesso maschile è aumentato da poco più del 20% nel 2015 a quasi il 50% nel 2019; secondo tale fonte, gli uomini costituiscono, ad esempio, più del 70% delle vittime di tratta a fini di sfruttamento nella criminalità e per attività illecite (cfr. Netherlands, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Slachtoffermonitor Mensenhandel 2015-2019, 2020 [Victim Monitor Human Trafficking 2015-2019], https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2020/10/16/slachtoffermonito r-mensenhandel-2015-2019). Benchè il cit. rapporto COI EUAA del 2021 sulla Nigeria e la tratta di esseri umani riferisca che “Si suppone che la maggior parte degli uomini nigeriani venga “introdotta illegalmente/contrabbandata” (smuggled), piuttosto che inserita nella rete della tratta (trafficked) verso l'Europa, il che significa che essi – e/o le loro famiglie – generalmente pagano in anticipo i trafficanti per facilitare il viaggio verso la Libia e l'attraversamento del Mediterraneo”, cionondimeno il medesimo cita un reportage del 2019 del che rileva come spesso gli uomini nigeriani diventino CP_8 vittime di tratta – o così detta rna schiavitù” – proprio durante il loro viaggio verso l'Europa, soprattutto in Libia, ma anche dopo il loro arrivo (cfr. , Inside the Modern CP_8
Slave Trade Trapping Africans Migrants, 14.03.2019, https://time.com rm/african-slave- trade/, citato in EUAA, Country of origin information report | Nigeria: Trafficking in Human Beings, Aprile 2021, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_Nigeria_Trafficki ng_in_Human_Beings.pdf, pag. 22). Secondo i dati riportati dalla Commissione Europea nel 2020, la maggior parte delle vittime (68%), presumibilmente soprattutto donne, è stata sottoposta a sfruttamento sessuale, ma vi sono stati anche altri tipi di sfruttamento, tra cui la servitù domestica (5%), il lavoro forzato (3%), la criminalità forzata (1%), l'accattonaggio forzato (1%) e altri tipi di sfruttamento (16%) (cfr. European Commission, Data collection on trafficking in human beings in the EU, 2020, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised- crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings_en). Tuttavia, quasi tutti gli esperti sembrano suggerire che le percentuali relative alla tratta pagina 14 di 17 e allo sfruttamento a scopo di accattonaggio sono probabilmente sottostimate (cfr.
[...]
, , , La pratica dell'accattonaggio, tra Parte_3 Parte_4 Parte_5
s organizzata. Focus sulle persone nigeriane, http://www.unescochair-iuav.it/wp-content/uploads/2021/09/2.1a_REPORT-begging- ITA-def.pdf). Secondo un rapporto della NAPTIP del 2022, l'Agenzia Nazionale Nigeriana per la Proibizione della Tratta di Esseri Umani, la tratta maschile, seppur minoritaria, è un fenomeno rilevante in Nigeria dove, nel 2021, sono state individuate e tutelate 1.470 vittime di tratta, di cui 244 erano maschi (NAPTIP, 2021 DATA ANALYSIS, giugno 2022, p. 9, https://naptip.gov.ng/wp-content/uploads/2022/06/2021-data-analysis.pdf). Nel 2023 il governo nigeriano ha identificato e indirizzato ai servizi 1.194 vittime di tratta, tra cui 654 vittime di tratta a scopo sessuale e 540 vittime di tratta a scopo lavorativo. Delle 1.194 vittime, 856 erano donne, 176 ragazze, 119 uomini e 39 ragazzi (USDOS - US Department of State: 2024 Trafficking in Persons Report: Nigeria, 24 June 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2111584.html). La Direttiva UE 2024/1712 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, al considerando 14, stabilisce che
“La Direttiva 2011/36/UE prevede la possibilità di non perseguire e di non imporre sanzioni penali alle vittime della tratta in relazione a reati che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere oggetto della tratta. È opportuno estendere l'ambito di applicazione della pertinente disposizione a tutte le attività illecite che le vittime sono state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere oggetto della tratta, ad esempio gli illeciti amministrativi connessi alla prostituzione, all'accattonaggio, al vagabondaggio o al lavoro sommerso ovvero ad altri atti di natura non criminale, ma soggetti a sanzioni amministrative o pecuniarie, conformemente al diritto nazionale, al fine di incoraggiare ulteriormente le vittime della tratta a denunciare il reato o a richiedere sostegno e assistenza e rassicurarle circa la possibilità di non essere ritenute responsabili”. Il cit. rapporto USDOS 2023 riferisce, previa traduzione, che Il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione della tratta, ma sta compiendo sforzi significativi per riuscirci. Il governo ha dimostrato sforzi complessivamente crescenti rispetto al periodo di riferimento precedente, considerando l'eventuale impatto della pandemia di COVID-19 sulla sua capacità di lotta alla tratta;
pertanto la Nigeria è rimasta al livello 2. Questi sforzi includevano l'indagine su più trafficanti, compresi funzionari presumibilmente complici nei crimini di tratta, e l'aumento dei procedimenti giudiziari e delle condanne;
identificare più vittime e indirizzare tutte le vittime identificate alle cure;
e la finalizzazione e l'attuazione del protocollo di consegna per affidare le cure ai bambini soldato, comprese alcune vittime della tratta. Il governo ha aggiornato il proprio meccanismo nazionale di riferimento (NRM) per includere linee guida sull'assistenza alle persone con disabilità e ha adottato un piano di inclusione dei disabili per servire meglio le vittime della tratta. Tuttavia, il governo non ha rispettato gli standard minimi in diversi settori chiave. La corruzione è rimasta una preoccupazione significativa nel sistema giudiziario e nei servizi di immigrazione e ha contribuito all'impunità dei trafficanti. Il governo non ha indagato né perseguito alcun membro della Civilian Joint Task Force (CJTF) per precedente reclutamento forzato o utilizzo di bambini soldato;
è continuato il potenziale traffico sessuale nei campi per sfollati gestiti dal governo… Il governo ha intensificato gli sforzi di contrasto, anche se la corruzione e la complicità hanno continuato a contribuire pagina 15 di 17 all'impunità per i reati legati alla tratta… La corruzione e la complicità delle autorità nei reati legati alla tratta continuano a destare notevoli preoccupazioni, inibendo l'azione delle forze dell'ordine e perpetuando l'impunità per i reati legati alla tratta. Il governo ha riferito di aver indagato su due funzionari per coinvolgimento in crimini di tratta: un membro del Servizio nazionale di immigrazione e un membro del Corpo di sicurezza e difesa civile della Nigeria. Il governo ha riferito che un'indagine sullo sfruttamento sessuale da parte di un funzionario governativo avviata durante il precedente periodo di riferimento è stata risolta in via extragiudiziale, e altre due indagini avviate nel precedente periodo di riferimento contro membri della CJTF per presunto traffico sessuale di sfollati interni sono in attesa di processo. I giudici locali non avevano gli stessi requisiti di formazione standardizzati dei giudici federali e statali, il che ha contribuito alla corruzione e all'errata applicazione della legge. Alcuni giudici non avevano familiarità con la legge anti- tratta, che ostacolava la capacità del governo di ritenere responsabili i trafficanti. Nonostante numerose accuse precedenti, il governo non ha riferito di aver indagato su alcun membro della CJTF per il reclutamento o l'utilizzo di bambini soldato… Il governo non ha adottato una politica formale per impedire il trasferimento delle vittime in zone dove esse avrebbero dovuto affrontare difficoltà o ritorsioni. Si potrebbero concedere visti di residenza temporanei a una vittima della tratta che ha un'azione penale, civile o di altro tipo pendente;
il governo non ha segnalato alcuna vittima straniera che abbia richiesto questo rimedio. Il fondo fiduciario delle vittime, finanziato principalmente attraverso i beni confiscati dei trafficanti condannati, era a disposizione di tutte le vittime, ma il governo non ha stanziato alcun fondo che lo alimenti durante il periodo di riferimento. La legge anti-tratta prevede la restituzione a carico delle vittime. Il governo ha riferito che i suoi tribunali hanno previsto la restituzione e che in ciascun caso durante il periodo di riferimento è stata presa una decisione sulla restituzione. Non erano disponibili dettagli completi sugli ordini di restituzione, ma in un caso un tribunale ha ordinato la restituzione di 5 milioni di naira (11.360 dollari) a una vittima. Le vittime potrebbero anche avviare azioni civili contro i loro trafficanti. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020. ordina al convenuto, tramite il Questore competente per territorio, il rilascio del relativo permesso;
nulla sulle spese processuali. pagina 16 di 17 Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 13.6.2025 Si comunichi
IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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