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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1063/2023 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI
DI GENITORI NON CONIUGATI promossa da:
(C.F ), nata a [...], il [...], rappresenta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Claudio Orlandi
- RICORRENTE -
nei confronti di:
(C.F. ), nato alla Spezia il 30.10.1996, rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Daniele Faggioni e Angela Cacace
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, a) Disporre l'affido condiviso della minore nata alla Spezia, il 25.2.2022, con collocazione prevalente Persona_1
presso la madre, in Via Sarzana n. 740; b) Disporre il regime di visita del padre in due giorni a settimana anche consecutivi e relativi pernotti, (per esempio dal mercoledì mattina al venerdì mattina), oltre ai fini settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, vacanze e ricorrenze come da piano genitoriale depositato;
c) Prevedere a carico del padre un importo da versare a favore
Per_ della signora , quale contributo al mantenimento della figlia non inferiore ad Parte_1 €. 200,00 mensili, rivalutandolo annualmente secondo gli indici dettati dall'istat, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alla minore così come indicate, elencate e previste dalle linee guida adottate dal Tribunale della Spezia in data 31.12.2018. Con vittoria di spese, competenze rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Per il convenuto:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito ogni contraria eccezione, deduzione ed argomentazione disattesa:
In via principale, disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della minore Persona_2
con collocamento paritetico della stessa tra i genitori, senza assegno di mantenimento
[...]
ordinario a favore di alcun genitore, come indicato da piano genitoriale (e quindi: La bambina potrà trascorrere ogni mese 15 giorni con la madre e 15 con il padre: Settimana 1: Lunedì e martedì con la madre;
Mercoledì e Giovedì con il padre;
Venerdì, Sabato e Domenica con la madre. Settimana
2: Lunedì e martedì con il padre;
Mercoledì e Giovedì con la madre;
Venerdì, Sabato e Domenica con il padre E così a proseguire per le settimane successive. Il genitore con cui pernotta la bambina avrà l'onere di “accompagnarla” presso l'altro genitore entro le ore 10 a.m. Festività: Le festività natalizie e pasquali dovranno essere alternate tra i genitori. Qualora la bambina trascorra la Vigilia di Natale con il padre, la giornata del 25 Dicembre la passerà con la madre e viceversa.
Analogamente per le festività pasquali, se trascorrerà la domenica di Pasqua con la madre, il Lunedì dell'Angelo lo passerà con il padre e viceversa. Durante le vacanze estive ogni genitore potrà tenere con sé la figlia 15 giorni anche consecutivi, dandone comunicazione all'altro genitore dell'eventuale località di soggiorno, garantendo comunque all'altro di comunicare telefonicamente con la bambina almeno una volta al giorno) o in altra modalità che il Giudice riterrà nell'interesse della minore e/o
a seconda di ciò che risulterà nel corso del presente procedimento, stabilendo inoltre che le spese extra mantenimento, individuate nel protocollo del Tribunale di La Spezia siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno In Via subordinata, disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della minore , con collocamento paritetico della stessa tra i Persona_2
genitori con le modalità e tempi di cui al punto che precede indicati nel piano genitoriale o in altra modalità che il Giudice riterrà nell'interesse della minore e/o a seconda di ciò che risulterà nel corso del presente procedimento, con il riconoscimento a favore della sig.ra di un assegno Parte_1
mensile per il mantenimento della minore pari ad € 100,00. stabilendo inoltre che le spese extra mantenimento, individuate nel protocollo del Tribunale di La Spezia siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno.
Con vittoria di spese e competenze”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.5.2023 ha dedotto: di essere madre di nata alla Spezia il giorno Pt_1 Per_2
25.2.2022; di aver convissuto con il padre della minore, odierno convenuto, fino al settembre del
2022; che dalla data della cessazione della convivenza non avrebbe corrisposto alcunché Per_2
per il sostentamento della figlia, nè avrebbe in qualche modo partecipato alla gestione quotidiana della stessa;
di essersi trasferita, dopo la fine della relazione, presso l'abitazione del proprio padre;
di essere in cerca di occupazione.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale: di disporre l'affido condiviso di con collocazione Per_2
prevalente della stessa presso di sé; di prevedere che il padre possa tenere con sé e vedere la minore in un giorno a settimana, dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00 e a weekend alternati, con pernottamento il sabato sera;
di porre a carico della controparte un contributo di mantenimento di 300,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza, tenutasi il giorno 18.10.2023, il resistente non è comparso.
interrogata liberamente, ha dichiarato: di aver già svolto attività lavorativa come cameriera;
Pt_1 di percepire l'indennità Naspi;
che a partire da luglio 2023 ha iniziato a frequentare la figlia Per_2
di regola il lunedì o il mercoledì, nel suo giorno libero da lavoro, anche con pernottamento, sempre però senza versare nulla per il mantenimento, nonostante le richieste.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 20.10.2023 il giudice delegato ha dichiarato la contumacia di disponendo in via provvisoria: l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, Per_2
con residenza presso la madre;
visite padre-figlia da effettuarsi almeno un giorno alla settimana, con pernottamento;
un assegno a carico del convenuto di 300,00 euro al mese, oltre al 50% alle spese straordinarie. si è costituito solo con comparsa in data 10.1.2024, deducendo: di non abitare nell'immobile Per_2
di residenza (sito alla Spezia, in via Genova), ove gli è stato notificato il ricorso;
di dimorare invece nell'ex casa famigliare di Via Fiume (sempre alla Spezia), come noto a controparte;
di non aver mai ritirato l'atto introduttivo del presente giudizio;
di essere stato informato della pendenza del procedimento solo dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori da parte del Tribunale;
di essere Perso padre anche di un'altra bambina, (7.9.2016), residente con la madre ( , ma collocata CP_1
in modo paritetico presso i genitori;
di tenere pertanto con sé la suddetta minore per sette giorni ogni due settimane, anche per i pernotti;
di svolgere stagionalmente attività lavorativa come barista per la
Riomaggiore s.r.l., da ultimo con contratto dal 22.03.2023 al 08.11.2023 (orario su sei giorni: 11.00-
14.00 e 18.00-22.00); di percepire l'indennità Naspi negli altri mesi dell'anno; di poter effettuare i propri turni di lavoro dalle ore 7.30 alle ore 15.00 nei giorni in cui deve tenere la figlia (potendo comunque fare riferimento, in caso di necessità, sull'aiuto della propria madre, disoccupata); che dopo la fine della relazione la ricorrente avrebbe ostacolato le sue frequentazione con di aver Per_2 comunque sempre provveduto al mantenimento della bambina, comprandole quanto necessario, a semplice richiesta della madre;
di avere già creato un rapporto significativo con la figlia e di voler quindi stare con lei almeno tre giorni a settimana, come già più volte rappresentato a la Pt_1
quale, però, si opporrebbe, senza valida ragione, a un regime di tipo paritario e deciderebbe a piacimento in quali giorni (mai più di una volta a settimana) lasciargli a dormire la figlia;
di non potere in ogni caso far fronte all'importo posto provvisoriamente a suo carico dal Tribunale, tenuto conto dei suoi limitati redditi, delle spese da sostenere per l'altra figlia (vitto, vestiario, scuola, mensa, danza, campus estivo) e di quelle proprie personali, anche per l'abitazione (di proprietà dell'ex marito della madre, . Per_4 Parte_3
Il convenuto ha quindi chiesto in principalità al Tribunale, previa modifica dell'ordinanza di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c., di collocare in modo sostanzialmente paritetico, senza previsione di Per_2
alcun assegno di mantenimento.
La ricorrente ha replicato in apposita memoria, nella quale ha dedotto: di non opporsi al graduale incremento delle frequentazioni padre-figlia; di non essere, tuttavia, d'accordo su eventuali tempi di frequentazione tendenzialmente paritari, considerando la tenera età di i rapporti per lungo Per_2
tempo solo saltuari tra le stessa e il padre, la necessità di garantire alla minore continuità di abitudini e stile di vita, la conflittualità tra i genitori, la non vicinanza tra le rispettive dimore, gli orari di lavoro di Per_2
Successivamente le parti hanno concordato, sempre in via temporanea, un calendario delle visite in forza del quale sta con l'odierno convenuto di regola: la prima settimana, il mercoledì e il Per_2
giovedì, con due pernottamenti, fino al venerdì mattina verso le ore 10.00/11.00; la seconda settimana il sabato dalle 10.00 fino a lunedì mattina (sempre alle ore 10.00/11.00), di nuovo con due pernottamenti.
Tale regime è stato recepito con l'ordinanza del 6.4.2024.
Con il medesimo provvedimento il contributo di mantenimento a carico del convenuto è stato ridotto a 200,00 euro al mese, anche tenuto conto del fatto che nelle more, secondo quanto documentato, ha trovato lavoro, come addetta alle colazioni, in forza di contratto con effetti fino al Pt_1
31.10.2024 e orario a tempo pieno.
La causa viene ora in decisione dopo il deposito della documentazione reddituale aggiornata e delle memorie conclusionali di rito.
La ricorrente (come precisato all'ultima udienza) chiede al Tribunale di confermare l'attuale regime, che in questi mesi si sarebbe svolto regolarmente e con buoni esiti.
Guerrieri di contro insiste affinchè il calendario sia modificato, prevedendo che egli possa tenere con sè nella seconda settimana per cinque giorni, cioè non solo sabato e domenica, ma anche lunedì, Per_2 martedì e venerdì; inoltre rappresentando che da ultimo, d'accordo con la ricorrente, nei giorni di spettanza è solito riconsegnarle la figlia alle 13.00 (invece che alle 10/11.00, come inizialmente previsto).
Tanto premesso, il Collegio, stante l'andamento privo di criticità di quanto sperimentato ormai da più di un anno, ritiene che nulla osti a disporre un aumento dei tempi di permanenza della minore presso il padre.
Valutato l'interesse della minore stessa, tuttavia, le richieste formulate sul punto di allo Per_2
stato non appaiono ottimali, tenendo conto dei suoi orari di lavoro, come da contratto (e pur ammessa la possibilità al riguardo di variazioni concordate con il datore) e in ogni caso dell'età di con Per_2
la conseguente necessità di garantire l'opportuna stabilità e quindi gradualità dei cambiamenti.
Può, pertanto, prevedersi che rispetto a quanto fino ad oggi stabilito il padre veda e tenga con sé la figlia in un'ulteriore giornata (sempre con pernotto) nella seconda settimana, di regola il martedì o, durante la stagione, nel giorno libero da lavoro.
Va, poi, disposto che durante l'anno ciascun genitore possa trascorrere con un periodo di Per_2
vacanza di sette giorni anche consecutivi, sempre compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore.
Infine, per le festività sarà seguito il criterio dell'alternanza, come da dispositivo.
Passando all'aspetto economico, stante quanto finora deciso, non può essere accolta la richiesta paterna, che vorrebbe far cessare ogni forma di mantenimento indiretto a suo carico.
Per quantificare il contributo dovuto occorre fare riferimento alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, secondo quanto dedotto e documentato.
Si tiene conto, per economicità processuale, anche delle ultime produzioni del convenuto (allegate alla memoria conclusionale), rispetto alle quali la ricorrente ha comunque potuto svolgere le proprie difese.
I redditi da lavoro di nel 2023 risultano dal Modello 730/2024 in atti, 19.317,00 euro di Per_2
imponibile, con imposta netta di 1.846,00 euro.
Sono state allegate anche le buste paga di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024, dalle quali si ricava uno stipendio medio di circa 1.500,00 euro.
Va pure osservato che sono ormai svariati anni che in stagione la parte svolge attività lavorativa presso il solito datore. dal febbraio del 2025 vive in immobile condotto in locazione, per cui paga un canone di Per_2
700,00 euro al mese;
costo di poco superiore alle spese complessivamente sostenute, secondo quanto dedotto, per la casa abitata in precedenza (di proprietà, come detto, del compagno della madre). Ancora, al di là della documentazione attestante gli oneri legati ad alcuni finanziamenti contratti, comunque estinti in corso di causa o di prossima estinzione, deve tenersi conto del mantenimento Perso (diretto e, pro quota, straordinario) dovuto per la figlia maggiore
Quanto a si è già detto della sua attuale coabitazione con il padre e della sua nuova Pt_1
occupazione lavorativa;
in atti sono le buste paga di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024, da cui risultano entrate mediamente di circa 1.280,00 euro al mese.
Ebbene, alla luce del complesso degli elementi appena riportati il Collegio ritiene di poter confermare l'importo di 200,00 euro già previsto in via provvisoria.
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori.
L'assegno unico (ammontante a 54,10 euro al mese) potrà continuare a essere percepito per intero dalla ricorrente.
Le spese di lite vengono compensate, in considerazione della natura e dell'esito del giudizio.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
Per_2
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia di regola: la prima settimana, il mercoledì
e il giovedì, con due pernottamenti, fino al venerdì mattina, accompagnandola a scuola (o alla casa materna entro le ore 13.00, laddove non ci sia scuola); la seconda settimana il martedì (o in stagione, nel giorno libero da lavoro) fino al mercoledì mattina e dal sabato alle 10.00 fino a lunedì mattina, sempre con pernottamenti;
dispone che durante l'anno ciascun genitore possa trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di sette giorni anche consecutivi;
dispone che quando la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, la giornata del 25 Dicembre la passerà con la madre e viceversa e che quando trascorrerà la domenica di Pasqua con la madre, il
Lunedì dell'Angelo lo passerà con il padre e viceversa;
dispone che sia seguito il criterio dell'alternanza annuale per le altre festività; pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia di 200,00 euro al mese, da Per_2
versarsi entro il 5 di ogni mese in favore dell'odierna ricorrente, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle Per_2
modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18; dispone che l'assegno unico per il nucleo sia percepito per intero dalla ricorrente;
dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio in data 29.5.2025
Il Giudice estensore Il presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1063/2023 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI
DI GENITORI NON CONIUGATI promossa da:
(C.F ), nata a [...], il [...], rappresenta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Claudio Orlandi
- RICORRENTE -
nei confronti di:
(C.F. ), nato alla Spezia il 30.10.1996, rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Daniele Faggioni e Angela Cacace
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, a) Disporre l'affido condiviso della minore nata alla Spezia, il 25.2.2022, con collocazione prevalente Persona_1
presso la madre, in Via Sarzana n. 740; b) Disporre il regime di visita del padre in due giorni a settimana anche consecutivi e relativi pernotti, (per esempio dal mercoledì mattina al venerdì mattina), oltre ai fini settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, vacanze e ricorrenze come da piano genitoriale depositato;
c) Prevedere a carico del padre un importo da versare a favore
Per_ della signora , quale contributo al mantenimento della figlia non inferiore ad Parte_1 €. 200,00 mensili, rivalutandolo annualmente secondo gli indici dettati dall'istat, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alla minore così come indicate, elencate e previste dalle linee guida adottate dal Tribunale della Spezia in data 31.12.2018. Con vittoria di spese, competenze rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Per il convenuto:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito ogni contraria eccezione, deduzione ed argomentazione disattesa:
In via principale, disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della minore Persona_2
con collocamento paritetico della stessa tra i genitori, senza assegno di mantenimento
[...]
ordinario a favore di alcun genitore, come indicato da piano genitoriale (e quindi: La bambina potrà trascorrere ogni mese 15 giorni con la madre e 15 con il padre: Settimana 1: Lunedì e martedì con la madre;
Mercoledì e Giovedì con il padre;
Venerdì, Sabato e Domenica con la madre. Settimana
2: Lunedì e martedì con il padre;
Mercoledì e Giovedì con la madre;
Venerdì, Sabato e Domenica con il padre E così a proseguire per le settimane successive. Il genitore con cui pernotta la bambina avrà l'onere di “accompagnarla” presso l'altro genitore entro le ore 10 a.m. Festività: Le festività natalizie e pasquali dovranno essere alternate tra i genitori. Qualora la bambina trascorra la Vigilia di Natale con il padre, la giornata del 25 Dicembre la passerà con la madre e viceversa.
Analogamente per le festività pasquali, se trascorrerà la domenica di Pasqua con la madre, il Lunedì dell'Angelo lo passerà con il padre e viceversa. Durante le vacanze estive ogni genitore potrà tenere con sé la figlia 15 giorni anche consecutivi, dandone comunicazione all'altro genitore dell'eventuale località di soggiorno, garantendo comunque all'altro di comunicare telefonicamente con la bambina almeno una volta al giorno) o in altra modalità che il Giudice riterrà nell'interesse della minore e/o
a seconda di ciò che risulterà nel corso del presente procedimento, stabilendo inoltre che le spese extra mantenimento, individuate nel protocollo del Tribunale di La Spezia siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno In Via subordinata, disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della minore , con collocamento paritetico della stessa tra i Persona_2
genitori con le modalità e tempi di cui al punto che precede indicati nel piano genitoriale o in altra modalità che il Giudice riterrà nell'interesse della minore e/o a seconda di ciò che risulterà nel corso del presente procedimento, con il riconoscimento a favore della sig.ra di un assegno Parte_1
mensile per il mantenimento della minore pari ad € 100,00. stabilendo inoltre che le spese extra mantenimento, individuate nel protocollo del Tribunale di La Spezia siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% cadauno.
Con vittoria di spese e competenze”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.5.2023 ha dedotto: di essere madre di nata alla Spezia il giorno Pt_1 Per_2
25.2.2022; di aver convissuto con il padre della minore, odierno convenuto, fino al settembre del
2022; che dalla data della cessazione della convivenza non avrebbe corrisposto alcunché Per_2
per il sostentamento della figlia, nè avrebbe in qualche modo partecipato alla gestione quotidiana della stessa;
di essersi trasferita, dopo la fine della relazione, presso l'abitazione del proprio padre;
di essere in cerca di occupazione.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale: di disporre l'affido condiviso di con collocazione Per_2
prevalente della stessa presso di sé; di prevedere che il padre possa tenere con sé e vedere la minore in un giorno a settimana, dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00 e a weekend alternati, con pernottamento il sabato sera;
di porre a carico della controparte un contributo di mantenimento di 300,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza, tenutasi il giorno 18.10.2023, il resistente non è comparso.
interrogata liberamente, ha dichiarato: di aver già svolto attività lavorativa come cameriera;
Pt_1 di percepire l'indennità Naspi;
che a partire da luglio 2023 ha iniziato a frequentare la figlia Per_2
di regola il lunedì o il mercoledì, nel suo giorno libero da lavoro, anche con pernottamento, sempre però senza versare nulla per il mantenimento, nonostante le richieste.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 20.10.2023 il giudice delegato ha dichiarato la contumacia di disponendo in via provvisoria: l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, Per_2
con residenza presso la madre;
visite padre-figlia da effettuarsi almeno un giorno alla settimana, con pernottamento;
un assegno a carico del convenuto di 300,00 euro al mese, oltre al 50% alle spese straordinarie. si è costituito solo con comparsa in data 10.1.2024, deducendo: di non abitare nell'immobile Per_2
di residenza (sito alla Spezia, in via Genova), ove gli è stato notificato il ricorso;
di dimorare invece nell'ex casa famigliare di Via Fiume (sempre alla Spezia), come noto a controparte;
di non aver mai ritirato l'atto introduttivo del presente giudizio;
di essere stato informato della pendenza del procedimento solo dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori da parte del Tribunale;
di essere Perso padre anche di un'altra bambina, (7.9.2016), residente con la madre ( , ma collocata CP_1
in modo paritetico presso i genitori;
di tenere pertanto con sé la suddetta minore per sette giorni ogni due settimane, anche per i pernotti;
di svolgere stagionalmente attività lavorativa come barista per la
Riomaggiore s.r.l., da ultimo con contratto dal 22.03.2023 al 08.11.2023 (orario su sei giorni: 11.00-
14.00 e 18.00-22.00); di percepire l'indennità Naspi negli altri mesi dell'anno; di poter effettuare i propri turni di lavoro dalle ore 7.30 alle ore 15.00 nei giorni in cui deve tenere la figlia (potendo comunque fare riferimento, in caso di necessità, sull'aiuto della propria madre, disoccupata); che dopo la fine della relazione la ricorrente avrebbe ostacolato le sue frequentazione con di aver Per_2 comunque sempre provveduto al mantenimento della bambina, comprandole quanto necessario, a semplice richiesta della madre;
di avere già creato un rapporto significativo con la figlia e di voler quindi stare con lei almeno tre giorni a settimana, come già più volte rappresentato a la Pt_1
quale, però, si opporrebbe, senza valida ragione, a un regime di tipo paritario e deciderebbe a piacimento in quali giorni (mai più di una volta a settimana) lasciargli a dormire la figlia;
di non potere in ogni caso far fronte all'importo posto provvisoriamente a suo carico dal Tribunale, tenuto conto dei suoi limitati redditi, delle spese da sostenere per l'altra figlia (vitto, vestiario, scuola, mensa, danza, campus estivo) e di quelle proprie personali, anche per l'abitazione (di proprietà dell'ex marito della madre, . Per_4 Parte_3
Il convenuto ha quindi chiesto in principalità al Tribunale, previa modifica dell'ordinanza di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c., di collocare in modo sostanzialmente paritetico, senza previsione di Per_2
alcun assegno di mantenimento.
La ricorrente ha replicato in apposita memoria, nella quale ha dedotto: di non opporsi al graduale incremento delle frequentazioni padre-figlia; di non essere, tuttavia, d'accordo su eventuali tempi di frequentazione tendenzialmente paritari, considerando la tenera età di i rapporti per lungo Per_2
tempo solo saltuari tra le stessa e il padre, la necessità di garantire alla minore continuità di abitudini e stile di vita, la conflittualità tra i genitori, la non vicinanza tra le rispettive dimore, gli orari di lavoro di Per_2
Successivamente le parti hanno concordato, sempre in via temporanea, un calendario delle visite in forza del quale sta con l'odierno convenuto di regola: la prima settimana, il mercoledì e il Per_2
giovedì, con due pernottamenti, fino al venerdì mattina verso le ore 10.00/11.00; la seconda settimana il sabato dalle 10.00 fino a lunedì mattina (sempre alle ore 10.00/11.00), di nuovo con due pernottamenti.
Tale regime è stato recepito con l'ordinanza del 6.4.2024.
Con il medesimo provvedimento il contributo di mantenimento a carico del convenuto è stato ridotto a 200,00 euro al mese, anche tenuto conto del fatto che nelle more, secondo quanto documentato, ha trovato lavoro, come addetta alle colazioni, in forza di contratto con effetti fino al Pt_1
31.10.2024 e orario a tempo pieno.
La causa viene ora in decisione dopo il deposito della documentazione reddituale aggiornata e delle memorie conclusionali di rito.
La ricorrente (come precisato all'ultima udienza) chiede al Tribunale di confermare l'attuale regime, che in questi mesi si sarebbe svolto regolarmente e con buoni esiti.
Guerrieri di contro insiste affinchè il calendario sia modificato, prevedendo che egli possa tenere con sè nella seconda settimana per cinque giorni, cioè non solo sabato e domenica, ma anche lunedì, Per_2 martedì e venerdì; inoltre rappresentando che da ultimo, d'accordo con la ricorrente, nei giorni di spettanza è solito riconsegnarle la figlia alle 13.00 (invece che alle 10/11.00, come inizialmente previsto).
Tanto premesso, il Collegio, stante l'andamento privo di criticità di quanto sperimentato ormai da più di un anno, ritiene che nulla osti a disporre un aumento dei tempi di permanenza della minore presso il padre.
Valutato l'interesse della minore stessa, tuttavia, le richieste formulate sul punto di allo Per_2
stato non appaiono ottimali, tenendo conto dei suoi orari di lavoro, come da contratto (e pur ammessa la possibilità al riguardo di variazioni concordate con il datore) e in ogni caso dell'età di con Per_2
la conseguente necessità di garantire l'opportuna stabilità e quindi gradualità dei cambiamenti.
Può, pertanto, prevedersi che rispetto a quanto fino ad oggi stabilito il padre veda e tenga con sé la figlia in un'ulteriore giornata (sempre con pernotto) nella seconda settimana, di regola il martedì o, durante la stagione, nel giorno libero da lavoro.
Va, poi, disposto che durante l'anno ciascun genitore possa trascorrere con un periodo di Per_2
vacanza di sette giorni anche consecutivi, sempre compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore.
Infine, per le festività sarà seguito il criterio dell'alternanza, come da dispositivo.
Passando all'aspetto economico, stante quanto finora deciso, non può essere accolta la richiesta paterna, che vorrebbe far cessare ogni forma di mantenimento indiretto a suo carico.
Per quantificare il contributo dovuto occorre fare riferimento alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, secondo quanto dedotto e documentato.
Si tiene conto, per economicità processuale, anche delle ultime produzioni del convenuto (allegate alla memoria conclusionale), rispetto alle quali la ricorrente ha comunque potuto svolgere le proprie difese.
I redditi da lavoro di nel 2023 risultano dal Modello 730/2024 in atti, 19.317,00 euro di Per_2
imponibile, con imposta netta di 1.846,00 euro.
Sono state allegate anche le buste paga di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024, dalle quali si ricava uno stipendio medio di circa 1.500,00 euro.
Va pure osservato che sono ormai svariati anni che in stagione la parte svolge attività lavorativa presso il solito datore. dal febbraio del 2025 vive in immobile condotto in locazione, per cui paga un canone di Per_2
700,00 euro al mese;
costo di poco superiore alle spese complessivamente sostenute, secondo quanto dedotto, per la casa abitata in precedenza (di proprietà, come detto, del compagno della madre). Ancora, al di là della documentazione attestante gli oneri legati ad alcuni finanziamenti contratti, comunque estinti in corso di causa o di prossima estinzione, deve tenersi conto del mantenimento Perso (diretto e, pro quota, straordinario) dovuto per la figlia maggiore
Quanto a si è già detto della sua attuale coabitazione con il padre e della sua nuova Pt_1
occupazione lavorativa;
in atti sono le buste paga di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024, da cui risultano entrate mediamente di circa 1.280,00 euro al mese.
Ebbene, alla luce del complesso degli elementi appena riportati il Collegio ritiene di poter confermare l'importo di 200,00 euro già previsto in via provvisoria.
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori.
L'assegno unico (ammontante a 54,10 euro al mese) potrà continuare a essere percepito per intero dalla ricorrente.
Le spese di lite vengono compensate, in considerazione della natura e dell'esito del giudizio.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe: dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
Per_2
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia di regola: la prima settimana, il mercoledì
e il giovedì, con due pernottamenti, fino al venerdì mattina, accompagnandola a scuola (o alla casa materna entro le ore 13.00, laddove non ci sia scuola); la seconda settimana il martedì (o in stagione, nel giorno libero da lavoro) fino al mercoledì mattina e dal sabato alle 10.00 fino a lunedì mattina, sempre con pernottamenti;
dispone che durante l'anno ciascun genitore possa trascorrere con la figlia un periodo di vacanza di sette giorni anche consecutivi;
dispone che quando la minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, la giornata del 25 Dicembre la passerà con la madre e viceversa e che quando trascorrerà la domenica di Pasqua con la madre, il
Lunedì dell'Angelo lo passerà con il padre e viceversa;
dispone che sia seguito il criterio dell'alternanza annuale per le altre festività; pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia di 200,00 euro al mese, da Per_2
versarsi entro il 5 di ogni mese in favore dell'odierna ricorrente, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle Per_2
modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18; dispone che l'assegno unico per il nucleo sia percepito per intero dalla ricorrente;
dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio in data 29.5.2025
Il Giudice estensore Il presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani