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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, composta dai magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Giudice
Dr. Arturo PIZZELLA Giudice relatore ha pronunciato nel procedimento di appello n. 444/2025 R.G. all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 444/2025 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA di TA IN, parte rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Parte_1
Elio Mazzeo, domiciliata come da pec di cui all'atto di appello
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Carmine Caputo, Controparte_1 domiciliata come da pec di cui all'atto di costituzione nel giudizio di secondo grado
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.136/2025 del Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di g.d.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 136/2025, resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di giudice del lavoro e pubblicata in data 20.2.2025, veniva accolto il ricorso proposto da nei Controparte_1 confronti dell'odierna parte appellante e, di conseguenza, quest'ultima veniva condannata a pagare in favore dell'istante la somma di euro 22.482,61 (di cui euro 2.449.70 per TFR ed euro 2.133,05 per ferie non godute), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo, con condanna altresì della resistente al pagamento delle spese di lite. Con atto di appello del 15/09/2025 IN TA censurava sulla base di articolate argomentazioni la sentenza di primo grado ed insisteva per l'annullamento della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di Controparte_1 giudizio chiedendo alla Corte di disattendere l'appello di IN TA, con vittoria delle spese di lite.
Con separata ordinanza la Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della sentenza impugnata proposta dall'appellante.
All'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, in assenza di espresse richieste delle parti di trattazione in presenza della suddetta causa, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
L'appello proposto da NO IN è inammissibile per quanto si dirà.
Risulta incontroverso che il processo di primo grado definito con la sentenza n. 136/2025 impugnata in questa sede sia stato celebrato nelle forme del rito del lavoro.
In ordine a tale profilo va richiamato per mera completezza espositiva quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/08/2019, n. 21442), con riferimento, in particolare, al riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., sia stata trattata con il rito del lavoro, non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacchè il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3" (Cass. n. 24649/2007; conformi, fra molte altre: Cass. n. 21363/2010;
n. 12524/2010; n. 9694/2010; n. 2342/2004)>>.
Nel caso di specie, la controversia oggetto dell'odierno appello appartiene alla materia lavoristica e, pertanto, il principio sopra enunciato risulta a fortiori applicabile alla presente fattispecie.
Tanto assodato, il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ai fini della proposizione dell'appello applicabile ratione temporis al giudizio in oggetto, quest'ultimo pacificamente introdotto successivamente al 4.7.2009 (cfr. art. 46 comma 17 l. n. 69/2009), non può che identificarsi nel termine semestrale di cui alla nuova formulazione del predetto art. 327 c.p.c. In considerazione di ciò, dunque, tenuto conto che la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 20.2.2025, la proposizione del presente atto di appello risulta concretamente intervenuta il 15.9.2025 e si colloca senz'altro, in senso oggettivo e cronologico, oltre il termine emergente dalla previsione di cui all'art. 327 c.p.c. concretamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, atteso che il termine utile per l'impugnazione della sentenza di primo grado risulta spirato in epoca anteriore al deposito del presente atto di impugnazione.
Come precisato poi dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 10/07/2015,
n. 14401), nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione si verifica allorquando l'atto risulta depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., e tale principio non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione.
Come rimarcato da ultimo da Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 09/03/2022, n. 7634, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. E' stato altresì recentemente rimarcato da Cass. civ. Sez. V Sent.,
04/11/2022, n. 32527, che il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327
c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.
Come poi recentemente precisato da Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, n. 3372 proprio in tema di termini processuali, il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione. La predetta pronuncia richiama al riguardo in motivazione il tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010) - secondo cui il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa (v. Cass., Sez. 5, n. 5946 del 08/03/2017; Cass., Sez. 2, n. 14297 del
15/06/2010; per una particolare fattispecie, v. Cass., Sez. 1, n. 14821 del 10/07/2020)>>, precisando anche che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 297 del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327
c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria. In sostanza, secondo la ricostruzione fatta propria dalla Suprema Corte, la decorrenza con le modalità di cui sopra del suddetto termine ex art. 327 c.p.c. assicura comunque un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello consegue l'effetto di consolidamento processuale della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 15.9.2025 da TA Pt_1 Pt_2
IN in persona del titolare pro tempore (parte appellante) nei confronti di Controparte_1
(parte appellata) avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 136/2025, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello di;
Pt_1 Parte_3 condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.984,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002; provvede sull'istanza di sospensione come da separata ordinanza.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. IN de Focatiis, magistrato ordinario in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, composta dai magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Giudice
Dr. Arturo PIZZELLA Giudice relatore ha pronunciato nel procedimento di appello n. 444/2025 R.G. all'esito della discussione ex artt. 127 ter e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 444/2025 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA di TA IN, parte rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Parte_1
Elio Mazzeo, domiciliata come da pec di cui all'atto di appello
PARTE APPELLANTE
E
, parte rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Carmine Caputo, Controparte_1 domiciliata come da pec di cui all'atto di costituzione nel giudizio di secondo grado
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n.136/2025 del Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di g.d.l.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 136/2025, resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di giudice del lavoro e pubblicata in data 20.2.2025, veniva accolto il ricorso proposto da nei Controparte_1 confronti dell'odierna parte appellante e, di conseguenza, quest'ultima veniva condannata a pagare in favore dell'istante la somma di euro 22.482,61 (di cui euro 2.449.70 per TFR ed euro 2.133,05 per ferie non godute), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo, con condanna altresì della resistente al pagamento delle spese di lite. Con atto di appello del 15/09/2025 IN TA censurava sulla base di articolate argomentazioni la sentenza di primo grado ed insisteva per l'annullamento della stessa, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di Controparte_1 giudizio chiedendo alla Corte di disattendere l'appello di IN TA, con vittoria delle spese di lite.
Con separata ordinanza la Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della sentenza impugnata proposta dall'appellante.
All'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, in assenza di espresse richieste delle parti di trattazione in presenza della suddetta causa, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
L'appello proposto da NO IN è inammissibile per quanto si dirà.
Risulta incontroverso che il processo di primo grado definito con la sentenza n. 136/2025 impugnata in questa sede sia stato celebrato nelle forme del rito del lavoro.
In ordine a tale profilo va richiamato per mera completezza espositiva quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/08/2019, n. 21442), con riferimento, in particolare, al riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c., sia stata trattata con il rito del lavoro, non è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacchè il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3" (Cass. n. 24649/2007; conformi, fra molte altre: Cass. n. 21363/2010;
n. 12524/2010; n. 9694/2010; n. 2342/2004)>>.
Nel caso di specie, la controversia oggetto dell'odierno appello appartiene alla materia lavoristica e, pertanto, il principio sopra enunciato risulta a fortiori applicabile alla presente fattispecie.
Tanto assodato, il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ai fini della proposizione dell'appello applicabile ratione temporis al giudizio in oggetto, quest'ultimo pacificamente introdotto successivamente al 4.7.2009 (cfr. art. 46 comma 17 l. n. 69/2009), non può che identificarsi nel termine semestrale di cui alla nuova formulazione del predetto art. 327 c.p.c. In considerazione di ciò, dunque, tenuto conto che la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 20.2.2025, la proposizione del presente atto di appello risulta concretamente intervenuta il 15.9.2025 e si colloca senz'altro, in senso oggettivo e cronologico, oltre il termine emergente dalla previsione di cui all'art. 327 c.p.c. concretamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, atteso che il termine utile per l'impugnazione della sentenza di primo grado risulta spirato in epoca anteriore al deposito del presente atto di impugnazione.
Come precisato poi dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 10/07/2015,
n. 14401), nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione si verifica allorquando l'atto risulta depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., e tale principio non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione.
Come rimarcato da ultimo da Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 09/03/2022, n. 7634, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. E' stato altresì recentemente rimarcato da Cass. civ. Sez. V Sent.,
04/11/2022, n. 32527, che il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327
c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.
Come poi recentemente precisato da Cassazione civile sez. I, 03/02/2022, n. 3372 proprio in tema di termini processuali, il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell'avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione. La predetta pronuncia richiama al riguardo in motivazione il tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 14297 del 15/06/2010) - secondo cui il termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, stabilito dall'art. 327 c.p.c., decorre dal giorno della pubblicazione della sentenza e non da quello della comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata dal cancelliere alla parte costituita, giacché l'attività partecipativa del cancelliere resta estranea al procedimento di pubblicazione e non integra un elemento costitutivo né integrativo dell'efficacia di essa (v. Cass., Sez. 5, n. 5946 del 08/03/2017; Cass., Sez. 2, n. 14297 del
15/06/2010; per una particolare fattispecie, v. Cass., Sez. 1, n. 14821 del 10/07/2020)>>, precisando anche che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 297 del 2008, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327
c.p.c., nella parte in cui prevede la decorrenza del termine per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria. In sostanza, secondo la ricostruzione fatta propria dalla Suprema Corte, la decorrenza con le modalità di cui sopra del suddetto termine ex art. 327 c.p.c. assicura comunque un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello consegue l'effetto di consolidamento processuale della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M
definitivamente pronunziando sull'appello proposto in data 15.9.2025 da TA Pt_1 Pt_2
IN in persona del titolare pro tempore (parte appellante) nei confronti di Controparte_1
(parte appellata) avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 136/2025, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello di;
Pt_1 Parte_3 condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.984,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002; provvede sull'istanza di sospensione come da separata ordinanza.
Salerno, all'esito della camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. IN de Focatiis, magistrato ordinario in tirocinio