TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/09/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 2840/2025 promosso da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GATTI GIANLUCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Gaggiano (MI), Via Italia n. 31;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
a) il sig. verserà alla sig.a a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia, sino alla sua completa indipendenza economica, la somma omnia di € 400,00 mensili, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di omologazione della presente separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
tale somma è comprensiva sia delle spese ordinarie e sia di quelle straordinarie di cui al protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori.
b) Ferme ed invariate le altre condizioni della separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di separazione;
pag. 1 di 2 rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di separazione n. 307/2025, pubb. dal Tribunale di Pavia in data 07.5.2025, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento della figlia maggiorenne lle condizioni sopra indicate;
Per_1
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di separazione n. 307/2025, pubb. dal Tribunale di Pavia in data 07.5.2025, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 02/09/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.V.G. 2840/2025 promosso da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GATTI GIANLUCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Gaggiano (MI), Via Italia n. 31;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
a) il sig. verserà alla sig.a a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia, sino alla sua completa indipendenza economica, la somma omnia di € 400,00 mensili, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di omologazione della presente separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
tale somma è comprensiva sia delle spese ordinarie e sia di quelle straordinarie di cui al protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori.
b) Ferme ed invariate le altre condizioni della separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di separazione;
pag. 1 di 2 rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di separazione n. 307/2025, pubb. dal Tribunale di Pavia in data 07.5.2025, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al mantenimento della figlia maggiorenne lle condizioni sopra indicate;
Per_1
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di separazione n. 307/2025, pubb. dal Tribunale di Pavia in data 07.5.2025, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 02/09/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2