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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/05/2024, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 517 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto alla via Pitagora n. 142, presso lo studio dell'avv. Eliana Ungaro, dalla quale è
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa
Nasso, in virtù di procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio
Legale dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
Oggetto: accertamento negativo di indebito
All'udienza del 24.4.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1402/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, rigettava, con compensazione di spese processuali, la domanda proposta da nei confronti dell , volta all'accertamento negativo di indebito, Parte_1 CP_1 ammontante a €. 9.693,13, preteso dall'Istituto per il periodo 1.6.2009-30.1.2018, giusta comunicazione del 16.1.2018 a seguito di ricalcolo della pensione ctg. VO n. 10085151,
a rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili relativamente agli anni
2004/2005/2006.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità Parte_1
per non avere il primo Giudice escluso la ripetibilità delle somme, nonostante non
CP_ ricorresse l'ipotesi di dolo dell'interessato e nonostante l' si fosse attivato molti anni dopo l'accertamento ispettivo avviato nel 2012, in violazione dell'art 13, comma 2, legge
412/1991, che impone all' di verificare annualmente i redditi dei pensionati e di CP_1
recuperare eventuali indebiti erogati nell'anno successivo. Concludeva chiedendo alla
Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di riconoscere il proprio diritto a vedersi annullato l'indebito opposto e, di conseguenza, di dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' . CP_1
CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha giustificato il rigetto proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Ha ritenuto, infatti, che difettasse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili, di cui agli anni 2004/2005/2006, era stata operata con comunicazione del datore di lavoro (PA LE ) a seguito di Org_1
verifiche ispettive iniziate nel 2012; che l'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni, nei suddetti anni, da parte del datore di lavoro;
che è inapplicabile, dunque,
2 l'art. 13 co. 2 legge 412/1991, che riguarda i successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an e sul quantum del trattamento.
Come già affermato in altre pronunce da questa stessa Corte (sentenza n. 139/2022 rel.
Morea, sentenze n. 586/2022 e 404/2023 rel. Di Todaro ed altre in fattispecie analoghe)
“non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass. Civ. 17417/2016).
Inconferente è il richiamo alla norma di cui all'art. 13 co. 2 medesima legge (“L' CP_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso.
Nella fattispecie in esame, infatti, si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque, non sussiste un obbligo dell' di verificare i redditi annuali del pensionato di vecchiaia. CP_1
Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (ed incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro.
CP_ Non si è verificato, quindi, un mutamento sopravvenuto del reddito che l' avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.
Pertanto, questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario,
prodotto dall'odierno appellante, melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame
3 non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che, in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario (decennale in materia di indebito), non potendosi, peraltro,
annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico,
atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.
Il gravame va, dunque, respinto.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione reddituale dell'appellante ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese.
Taranto, 24.4.2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 517 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto alla via Pitagora n. 142, presso lo studio dell'avv. Eliana Ungaro, dalla quale è
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariateresa
Nasso, in virtù di procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio
Legale dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
Oggetto: accertamento negativo di indebito
All'udienza del 24.4.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1402/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, rigettava, con compensazione di spese processuali, la domanda proposta da nei confronti dell , volta all'accertamento negativo di indebito, Parte_1 CP_1 ammontante a €. 9.693,13, preteso dall'Istituto per il periodo 1.6.2009-30.1.2018, giusta comunicazione del 16.1.2018 a seguito di ricalcolo della pensione ctg. VO n. 10085151,
a rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili relativamente agli anni
2004/2005/2006.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità Parte_1
per non avere il primo Giudice escluso la ripetibilità delle somme, nonostante non
CP_ ricorresse l'ipotesi di dolo dell'interessato e nonostante l' si fosse attivato molti anni dopo l'accertamento ispettivo avviato nel 2012, in violazione dell'art 13, comma 2, legge
412/1991, che impone all' di verificare annualmente i redditi dei pensionati e di CP_1
recuperare eventuali indebiti erogati nell'anno successivo. Concludeva chiedendo alla
Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di riconoscere il proprio diritto a vedersi annullato l'indebito opposto e, di conseguenza, di dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' . CP_1
CP_ Resisteva l' concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha giustificato il rigetto proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Ha ritenuto, infatti, che difettasse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili, di cui agli anni 2004/2005/2006, era stata operata con comunicazione del datore di lavoro (PA LE ) a seguito di Org_1
verifiche ispettive iniziate nel 2012; che l'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni, nei suddetti anni, da parte del datore di lavoro;
che è inapplicabile, dunque,
2 l'art. 13 co. 2 legge 412/1991, che riguarda i successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an e sul quantum del trattamento.
Come già affermato in altre pronunce da questa stessa Corte (sentenza n. 139/2022 rel.
Morea, sentenze n. 586/2022 e 404/2023 rel. Di Todaro ed altre in fattispecie analoghe)
“non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass. Civ. 17417/2016).
Inconferente è il richiamo alla norma di cui all'art. 13 co. 2 medesima legge (“L' CP_1
procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso.
Nella fattispecie in esame, infatti, si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque, non sussiste un obbligo dell' di verificare i redditi annuali del pensionato di vecchiaia. CP_1
Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (ed incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro.
CP_ Non si è verificato, quindi, un mutamento sopravvenuto del reddito che l' avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.
Pertanto, questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario,
prodotto dall'odierno appellante, melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame
3 non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che, in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario (decennale in materia di indebito), non potendosi, peraltro,
annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico,
atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.
Il gravame va, dunque, respinto.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione reddituale dell'appellante ex art. 152 disp. att.
c.p.c..
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese.
Taranto, 24.4.2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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