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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-Prima Sezione Civile-
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente relatore
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1188 del R.G. 2023, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso;
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giusti Alessandra;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
; CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
-INTERVENUTO EX LEGE-
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE – FATTO E DIRITTO
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 21.02.2023, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
il sig. con il quale aveva contratto matrimonio in Taranto il 31.01.2013, generando CP_1
una figlia ( , nata ad [...] il [...]), e chiedeva pronunciarsi lo Per_1
scioglimento del matrimonio, ricorrendone i presupposti di legge.
All'udienza presidenziale del 28.09.2023, il P.D., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo (a seguito di rinnovazione della prima notifica) e ritenuta ingiustificata la
1 mancata comparizione del sig. prendeva atto dell'impossibilità di esperire il CP_1
tentativo di conciliazione;
verificata la circostanza che i coniugi vivevano in stato di separazione legale senza soluzione di continuità, il P.D. confermava i provvedimenti della separazione, nominava quale Giudice istruttore sé stessa e fissava l'udienza di comparizione e trattazione il giorno 25.01.2024, assegnando alla ricorrente termine sino al 20.12.2023 per la notifica al resistente del verbale di udienza, nonché sino al 10.01.2024 per il deposito di memoria integrativa;
assegnava altresì al resistente il termine previsto dagli artt. 166 e 167 c.c. per la costituzione in giudizio.
Alla predetta udienza, il G.D. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
All'udienza del 09.05.2024, la ricorrente chiedeva emettersi pronuncia relativa al solo status; la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale.
Con sentenza non definitiva n. 1590/2024, depositata il 31.05.2024, il Collegio ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Taranto il 31.01.2013 (come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Taranto dell'anno 2013, atto n. 4, Parte I), con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza. Con ordinanza emessa in pari data, disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la risoluzione delle ulteriori questioni accessorie.
All'udienza del 12.09.2024, la ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.D. assegnava alla ricorrente termine sino al 23.01.2025 per il deposito di note scritte da intendersi sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Alla scadenza di detto termine, il P.D. riservava la causa per la decisione concedendo alla parte ricorrente termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
2. Il merito della controversia.
Con sentenza non definitiva n. 1590/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
residuano, pertanto, da delibare le questioni accessorie afferenti la prole, in particolare la regolamentazione dell'affidamento e delle modalità di frequentazione con i genitori della figlia minore (nata il [...]), nonché la quantificazione del contributo dovuto dal sig. Per_1 CP_1
a titolo di mantenimento della stessa.
Quanto all'affidamento della minore, il Collegio ritiene opportuno disporne l'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre, atteso che l'asserito disinteresse morale ed economico del padre nei confronti della figlia è stato meramente allegato da parte ricorrente, non ricorrendo circostanze di tali rilevanza e gravità da accogliere la richiesta di affidamento esclusivo alla madre, che costituisce ipotesi meramente residuale rispetto al regime preferenziale di affido condiviso.
2 In ogni caso, va riconosciuto il diritto-dovere del padre di frequentare la figlia minore , Per_1
secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate tra i genitori.
In ordine al contributo dovuto dal convenuto per il mantenimento della figlia minore, il Collegio ritiene opportuno confermare quanto già statuito nel giudizio di separazione personale dei coniugi conclusosi con sentenza del Tribunale di Taranto n. 3145/2024 del 18-20.12.2024, atteso che non sono state dedotte circostanze sopravvenute tali da modificare le capacità economiche e patrimoniali delle parti come già di recente valutate dal Tribunale.
Pertanto, pare equo porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla CP_1
'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, Parte_1
con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, che dovessero ritenersi - a norma del vigente
Protocollo - necessarie per l'interesse della minore, la quale ha peraltro manifestato disturbi relazionali tanto da avere necessità di un supporto psicologico, che evidentemente comporta un esborso economico.
Quanto all'assegno unico familiare, si osserva che l'art. 6, comma 4, d. lgs. 230/2021 stabilisce che:
"L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
Stante il tenore letterale della norma, l'assegno unico universale, salvo diverso accordo tra i genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo compete al solo genitore affidatario, mentre l'attribuzione esclusiva ad uno solo dei genitori non è prevista in caso di affidamento condiviso.
In tale quadro normativo, in tempi recenti la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud.
21/01/2025) 22/02/2025, n. 4672) ha affermato di condividere l'interpretazione fornita dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione (INPS), in quanto conforme alla ratio e alla finalità sociale della norma. Segnatamente, la circolare INPS n. 23/22 ha specificato che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che
l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”.
A tal riguardo, la citata pronuncia della Corte ha osservato che la norma in questione, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al
3 rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e
a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps.
Si ritiene, pertanto, condivisibile l'orientamento secondo cui la norma in esame non preclude al giudice del divorzio che pronunci un affidamento condiviso di stabilire l'attribuzione dell'assegno unico in favore del genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.
Alla luce di tali considerazioni, per compensare prevenire l'eventuale inadempimento del padre nel versamento dell'assegno e nella frequentazione con la minore, con il conseguente aggravio anche di natura economica del ménage familiare della ricorrente, il collegio ritiene opportuno disporre l'attribuzione del 100% dell'Assegno Unico alla sig.ra in qualità di Parte_1
genitore collocatario della minore, che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultima. Il resistente, tra l'altro, rimanendo contumace, nulla ha inteso contrapporre alle avverse richieste, manifestando nuovamente con la sua condotta processuale il suo disinteresse nel ricostituire il rapporto padre-figlia.
Dalla collocazione prevalente della figlia minore presso la madre, consegue la assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
Quanto alle ulteriori richieste formulate da parte ricorrente in ordine al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, non si ritiene di stabilire un regime di verso da quello civile ordinario.
3. Le spese.
Ricorrono giustificati motivi, tenuto conto della natura della controversia, per pronunciare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n.
1188/2023 R.G. tra e rigettata ogni ulteriore domanda, e Parte_1 CP_1
vista la sentenza non definitiva n. 1590/2024 emessa dal Tribunale di Taranto il 30-31.05.2024, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e che il diritto di intrattenimento del padre sia esercitato secondo quanto previso nella parte motiva;
4 2) pone a carico del sig. il pagamento in favore della ricorrente della somma di euro CP_1
200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore , oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie;
3) dispone l'attribuzione del 100% dell'Assegno Unico in favore della sig.ra Parte_1
in qualità di genitore collocatario della minore;
[...]
4) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima sezione Civile del Tribunale di Taranto del
27.03.2025.
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Stefania D'Errico
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