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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 1041/2014 avente ad oggetto usucapione e vertente tra:
(c.f. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
D'Amato Chiara attore contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) assistiti e difesi dall'Avv. Aiello Antonio C.F._2
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti e Controparte_1
, il agiva in giudizio per sentire “1) accertare e CP_2 Parte_1 dichiarare che il , in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_3
sig. è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, ai sensi Controparte_4 dell'art. 1158 c.c. della porzione di terreno, individuata da un viale in cemento lungo
100 metri e largo 4 metri (che conduce alla costa marittima) ed avente accesso dal predetto cancello condominiale, insistente sul suolo riportato nel catasto terreni del comune di Cropani, foglio di mappa 31, particella n. 3500, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa in caso di opposizione;
2) per l'effetto ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Catanzaro la trascrizione della emananda sentenza, ad ogni fine ed effetto di legge;
3) Condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”. A fondamento della propria domanda l'attore adduceva di possedere in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta ed esclusiva, da oltre trent'anni, la porzione della particella n. 3500 foglio mappa 31 riportato nel catasto terreni del comune di Cropani, di proprietà di e , attraverso cui dal Condominio si Controparte_1 CP_2
accede alla spiaggia.
Deduceva, nello specifico, di aver installato sin dal 1984 un cancello d'ingresso, realizzando la pavimentazione in cemento e delimitando tutta l'area con muretti in cemento, ai cui confini aveva installato, altresì, pali di corrente elettrica, alimentati dalla stessa energia utilizzata per l'illuminazione del medesimo . Parte_1
Adduceva, inoltre, di aver provveduto alla manutenzione straordinaria ed ordinaria del vialetto sin dal 1984; precisava inoltre che le attività di pulizia venivano effettuate dall'addetto incaricato dall'amministrazione condominiale.
Si costituivano con comparsa depositata in cancelleria il 26 giugno 2014 CP_1
e , i quali, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della
[...] CP_2
domanda per mancato rispetto dei termini di convocazione della mediazione , nel merito chiedevano il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Adducevano, infatti, che il possesso paventato da controparte era carente del requisito dell'esclusività in quanto la stradina era sempre stata utilizzata al fine di recarsi sulla spiaggia anche da soggetti esterni al condominio.
Difatti, i convenuti riferivano che la strada veniva utilizzata sia da loro stessi che dai condomini del e solo nel periodo estivo, difettando in proposito il Parte_2 requisito della continuità, posto l'utilizzo solo nei mesi estivi.
Deducevano, altresì, che l'esercizio del diritto esercitato dal era da Parte_1
sussumersi nella fattispecie della servitù di passaggio non anche in quella di usucapione.
Concludevano chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito IN RITO dichiarare improcedibile la domanda non essendo stata data la possibilità alla parte di partecipare utilmente al tentativo di mediazione;
Fissare un termine per esperire il tentativo di mediazione, e in caso di esito negativo, per la prosecuzione del giudizio, con la concessione di un termine ai convenuti per la integrazione della comparsa di risposta;
NEL MERITO rigettare la
pag. 2/9 domanda alla luce delle considerazioni che precedono;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc”
All'udienza del 1 luglio 2014, il Giudice concedeva termine per intraprendere la procedura di mediazione obbligatoria, la quale si esauriva in termini negativi.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, la causa veniva istruita con l'escussione di due testi per parte, tre dei quali venivano sentiti all'udienza del 19 aprile 2016.
Disposti una serie di rinvii per consentire a parte attrice di citare altro teste in sostituzione di quello originariamente citato, in quanto deceduto nel corso del giudizio, il precedente Giudicante accoglieva la richiesta e rinviava per l'escussione dell'ultimo teste all'udienza del 6 febbraio 2018.
Rinviato per la precisazione delle conclusioni, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2024 con ordinanza del 22 novembre 2024, il giudizio veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
* * *
In via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice , la cui escussione era stata Testimone_1
ammessa dal precedente giudicante in sostituzione del teste , deceduto nel Testimone_2
corso del giudizio.
L'eccezione è infondata.
Invero, questo giudicante condivide l'orientamento granitico della giurisprudenza secondo cui l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245
c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (Sez. 2, Ordinanza n. 8929 del 29/03/2019; Cass. n. 4071 del 1993);
pag. 3/9 Com'è noto, infatti, per l'art. 244 c.p.c.: “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”.
La Cassazione civile (sez. III, sentenza 6 marzo 2007, n. 5082) ha chiarito come nel processo civile disciplinato dalla l. n. 353 del 1990 - che ha abrogato gli ultimi due commi dell'art. 244 c. p. c. - il potere riconosciuto al giudice istruttore è solo quello di assegnare un termine, ai sensi del comma 1 dell'art. 184 c.p.c., per deduzioni istruttorie concernenti la prova testimoniale e ciò riguarda sia la formulazione dei capitoli, che l'indicazione dei testi.
Una volta che il giudice abbia provveduto sulle richieste avanzate dalle parti non è più possibile effettuare tale indicazione di testimoni o integrare la lista dei testi già prodotta, in quanto l'unica attività processuale ancora giuridicamente possibile circa le prove ammesse, consiste nell'assunzione delle medesime.
Ciò si comprende tenendo particolarmente conto del fatto che la deduzione della prova testimoniale incide anche sul diritto di difesa dell'altra parte con l'obbligo, per chi voglia avvalersi in giudizio di tale mezzo di prova, di indicare specificamente sia i capitoli di prova sia le persone da interrogare, dato che, in difetto, si realizzerebbe una lesione del diritto di difesa dell'altra parte a tutela della quale è prevista l' inammissibilità di una prova irritualmente dedotta o carente di uno dei suoi elementi essenziali (in termini si veda Cass. n. 191/90).
L'assunzione di testi non indicati in lista è quindi ammissibile solo nei limiti previsti dall'att. 257 c.p.c. la cui enunciazione deve ritenersi tassativa.
Occorre altresì precisare che L'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'articolo 246 del codice di procedura civile, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte interessata. Questa eccezione va formulata prima dell'ammissione del mezzo di prova (la testimonianza). Se il giudice ammette la testimonianza nonostante l'eccezione, la testimonianza stessa è nulla, ma l'eccezione di nullità deve essere proposta tempestivamente, cioè subito dopo l'assunzione della testimonianza o, in caso di assenza del difensore, nella prima udienza successiva. In caso contrario, la nullità si ritiene sanata.
pag. 4/9 Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, dagli atti di causa ed in particolare dal verbale di udienza in cui è stato escusso il teste la difesa di parte Tes_1
convenuta non ha eccepito la nullità della testimonianza, con la conseguenza che la stessa si intende sanata.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Deve, in primis, rammentarsi che ai sensi dell'art 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”.
L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che, in linea generale, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall' animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà
o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo.
L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante pag. 5/9 comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n.
17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che,
pag. 6/9 nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
Venendo al caso di specie, non risulta provato il possesso pubblico pacifico e ininterrotto della stradina di cui è causa da parte del . Parte_1
Invero, dalle risultanze istruttorie nulla è emerso in ordine all'esclusività dell'utilizzo della stradina. Difatti, il teste di parte attrice escusso in prima udienza espressamente dichiara “posso confermare che passano tutti, cioè, tutte le persone che vanno a mare.
Non so specificare da quale condominio provengano […]”.
Tale dichiarazione contrasta con la domanda attorea in quanto il teste, confermando l'eccezione dei convenuti, precisa che sulla stradina passano tutti i soggetti che vanno a mare.
Nulla dichiara in merito all'esistenza di un cancello, né evidenzia l'esistenza di un lucchetto.
I testimoni di parte convenuta confermano la circostanza secondo cui il passaggio per cui è causa, oltre ad essere utilizzato dai condomini del , per Controparte_3
accedere al mare, venga utilizzato da soggetti terzi che intendono recarsi sulla spiaggia e che risiedono stabilmente o occasionalmente in prossimità della stradina per cui è causa, in primo luogo dagli stessi convenuti e , Controparte_1 CP_5
nonché dai condomini del , posto nelle vicinanze della strada stessa. Parte_2
Precisano entrambi che l'ingresso è libero e che tutti possono accedervi.
Le dichiarazioni del teste non consentono di ritenere raggiunta la prova del Tes_1 possesso in capo al per diverse ragioni. In primo luogo è l'unico teste che Parte_1
pag. 7/9 fa riferimento all'esistenza di un lucchetto, circostanza mai evidenziata dagli attori nell'atto introduttivo.
In secondo luogo, le sue dichiarazioni contrastano con quelle rese dagli altri testi, anche di parte attrice, che viceversa dichiarano che sulla stradina vi è il passaggio di tutti i soggetti, anche estranei al condominio che necessitano di raggiungere la spiaggia.
L'utilizzo della strada de qua condiviso da soggetti diversi rispetto ai soli residenti del inibisce la pronuncia di usucapione, atteso che l'utilizzo dello Parte_1
stesso non avviene in termini esclusivi, ma viene esercitato anche dai proprietari dell'appezzamento di terreno, odierni convenuti.
Sebbene i luoghi di causa siano debitamente recintati, importante espressione dello ius excludendi alios (cfr Cass. 18528/2023), che configurerebbe, insieme alla utilizzazione del fondo uti dominus, ipotesi valida di acquisto per usucapione, nel caso di specie l'esclusione degli altri non è provata.
A ciò si aggiunga che dalle dichiarazioni testimoniali non è emersa la manifestazione del dominio esclusivo sulla 'res' da parte dell'interessato, attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, bensì il contrario.
Ed invero dalle testimonianze rese in corso di causa non possono ritenersi provati tutti i requisiti richiesti dagli artt. 1158 e ss. cc. per la configurabilità della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di terreno dedotta in lite, non avendo parte attrice dimostrato di avere esercitato per oltre vent'anni, con continuità, senza interruzioni pubblicamente e pacificamente sul fondo oggetto di causa il potere di fatto corrispondente all'esercizio del suddetto diritto di proprietà.
Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo ottenuto idoneo riscontro probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quantificate sulla base del D.M.
147/2022, valori minimi, scaglione indeterminabile complessità bassa.
P. Q. M
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pag. 8/9 1) rigetta la domanda di usucapione formulata dal Parte_1
2) condanna il alla rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore di e , che si liquidano in € Controparte_1 CP_2
3.809,00 per i compensi, oltre cpa, spese generali e iva se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex lege.
Così deciso in Catanzaro, il 27 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa. Fortunata Esposito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 1041/2014 avente ad oggetto usucapione e vertente tra:
(c.f. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
D'Amato Chiara attore contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) assistiti e difesi dall'Avv. Aiello Antonio C.F._2
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti e Controparte_1
, il agiva in giudizio per sentire “1) accertare e CP_2 Parte_1 dichiarare che il , in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_3
sig. è divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, ai sensi Controparte_4 dell'art. 1158 c.c. della porzione di terreno, individuata da un viale in cemento lungo
100 metri e largo 4 metri (che conduce alla costa marittima) ed avente accesso dal predetto cancello condominiale, insistente sul suolo riportato nel catasto terreni del comune di Cropani, foglio di mappa 31, particella n. 3500, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa in caso di opposizione;
2) per l'effetto ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Catanzaro la trascrizione della emananda sentenza, ad ogni fine ed effetto di legge;
3) Condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”. A fondamento della propria domanda l'attore adduceva di possedere in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta ed esclusiva, da oltre trent'anni, la porzione della particella n. 3500 foglio mappa 31 riportato nel catasto terreni del comune di Cropani, di proprietà di e , attraverso cui dal Condominio si Controparte_1 CP_2
accede alla spiaggia.
Deduceva, nello specifico, di aver installato sin dal 1984 un cancello d'ingresso, realizzando la pavimentazione in cemento e delimitando tutta l'area con muretti in cemento, ai cui confini aveva installato, altresì, pali di corrente elettrica, alimentati dalla stessa energia utilizzata per l'illuminazione del medesimo . Parte_1
Adduceva, inoltre, di aver provveduto alla manutenzione straordinaria ed ordinaria del vialetto sin dal 1984; precisava inoltre che le attività di pulizia venivano effettuate dall'addetto incaricato dall'amministrazione condominiale.
Si costituivano con comparsa depositata in cancelleria il 26 giugno 2014 CP_1
e , i quali, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della
[...] CP_2
domanda per mancato rispetto dei termini di convocazione della mediazione , nel merito chiedevano il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Adducevano, infatti, che il possesso paventato da controparte era carente del requisito dell'esclusività in quanto la stradina era sempre stata utilizzata al fine di recarsi sulla spiaggia anche da soggetti esterni al condominio.
Difatti, i convenuti riferivano che la strada veniva utilizzata sia da loro stessi che dai condomini del e solo nel periodo estivo, difettando in proposito il Parte_2 requisito della continuità, posto l'utilizzo solo nei mesi estivi.
Deducevano, altresì, che l'esercizio del diritto esercitato dal era da Parte_1
sussumersi nella fattispecie della servitù di passaggio non anche in quella di usucapione.
Concludevano chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito IN RITO dichiarare improcedibile la domanda non essendo stata data la possibilità alla parte di partecipare utilmente al tentativo di mediazione;
Fissare un termine per esperire il tentativo di mediazione, e in caso di esito negativo, per la prosecuzione del giudizio, con la concessione di un termine ai convenuti per la integrazione della comparsa di risposta;
NEL MERITO rigettare la
pag. 2/9 domanda alla luce delle considerazioni che precedono;
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc”
All'udienza del 1 luglio 2014, il Giudice concedeva termine per intraprendere la procedura di mediazione obbligatoria, la quale si esauriva in termini negativi.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc, la causa veniva istruita con l'escussione di due testi per parte, tre dei quali venivano sentiti all'udienza del 19 aprile 2016.
Disposti una serie di rinvii per consentire a parte attrice di citare altro teste in sostituzione di quello originariamente citato, in quanto deceduto nel corso del giudizio, il precedente Giudicante accoglieva la richiesta e rinviava per l'escussione dell'ultimo teste all'udienza del 6 febbraio 2018.
Rinviato per la precisazione delle conclusioni, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2024 con ordinanza del 22 novembre 2024, il giudizio veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
* * *
In via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice , la cui escussione era stata Testimone_1
ammessa dal precedente giudicante in sostituzione del teste , deceduto nel Testimone_2
corso del giudizio.
L'eccezione è infondata.
Invero, questo giudicante condivide l'orientamento granitico della giurisprudenza secondo cui l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245
c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. (Sez. 2, Ordinanza n. 8929 del 29/03/2019; Cass. n. 4071 del 1993);
pag. 3/9 Com'è noto, infatti, per l'art. 244 c.p.c.: “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”.
La Cassazione civile (sez. III, sentenza 6 marzo 2007, n. 5082) ha chiarito come nel processo civile disciplinato dalla l. n. 353 del 1990 - che ha abrogato gli ultimi due commi dell'art. 244 c. p. c. - il potere riconosciuto al giudice istruttore è solo quello di assegnare un termine, ai sensi del comma 1 dell'art. 184 c.p.c., per deduzioni istruttorie concernenti la prova testimoniale e ciò riguarda sia la formulazione dei capitoli, che l'indicazione dei testi.
Una volta che il giudice abbia provveduto sulle richieste avanzate dalle parti non è più possibile effettuare tale indicazione di testimoni o integrare la lista dei testi già prodotta, in quanto l'unica attività processuale ancora giuridicamente possibile circa le prove ammesse, consiste nell'assunzione delle medesime.
Ciò si comprende tenendo particolarmente conto del fatto che la deduzione della prova testimoniale incide anche sul diritto di difesa dell'altra parte con l'obbligo, per chi voglia avvalersi in giudizio di tale mezzo di prova, di indicare specificamente sia i capitoli di prova sia le persone da interrogare, dato che, in difetto, si realizzerebbe una lesione del diritto di difesa dell'altra parte a tutela della quale è prevista l' inammissibilità di una prova irritualmente dedotta o carente di uno dei suoi elementi essenziali (in termini si veda Cass. n. 191/90).
L'assunzione di testi non indicati in lista è quindi ammissibile solo nei limiti previsti dall'att. 257 c.p.c. la cui enunciazione deve ritenersi tassativa.
Occorre altresì precisare che L'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'articolo 246 del codice di procedura civile, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte interessata. Questa eccezione va formulata prima dell'ammissione del mezzo di prova (la testimonianza). Se il giudice ammette la testimonianza nonostante l'eccezione, la testimonianza stessa è nulla, ma l'eccezione di nullità deve essere proposta tempestivamente, cioè subito dopo l'assunzione della testimonianza o, in caso di assenza del difensore, nella prima udienza successiva. In caso contrario, la nullità si ritiene sanata.
pag. 4/9 Ebbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, dagli atti di causa ed in particolare dal verbale di udienza in cui è stato escusso il teste la difesa di parte Tes_1
convenuta non ha eccepito la nullità della testimonianza, con la conseguenza che la stessa si intende sanata.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Deve, in primis, rammentarsi che ai sensi dell'art 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”.
L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione, occorre rilevare che, in linea generale, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall' animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. E, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà
o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo.
L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante pag. 5/9 comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n.
17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017).
Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che,
pag. 6/9 nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151).
Venendo al caso di specie, non risulta provato il possesso pubblico pacifico e ininterrotto della stradina di cui è causa da parte del . Parte_1
Invero, dalle risultanze istruttorie nulla è emerso in ordine all'esclusività dell'utilizzo della stradina. Difatti, il teste di parte attrice escusso in prima udienza espressamente dichiara “posso confermare che passano tutti, cioè, tutte le persone che vanno a mare.
Non so specificare da quale condominio provengano […]”.
Tale dichiarazione contrasta con la domanda attorea in quanto il teste, confermando l'eccezione dei convenuti, precisa che sulla stradina passano tutti i soggetti che vanno a mare.
Nulla dichiara in merito all'esistenza di un cancello, né evidenzia l'esistenza di un lucchetto.
I testimoni di parte convenuta confermano la circostanza secondo cui il passaggio per cui è causa, oltre ad essere utilizzato dai condomini del , per Controparte_3
accedere al mare, venga utilizzato da soggetti terzi che intendono recarsi sulla spiaggia e che risiedono stabilmente o occasionalmente in prossimità della stradina per cui è causa, in primo luogo dagli stessi convenuti e , Controparte_1 CP_5
nonché dai condomini del , posto nelle vicinanze della strada stessa. Parte_2
Precisano entrambi che l'ingresso è libero e che tutti possono accedervi.
Le dichiarazioni del teste non consentono di ritenere raggiunta la prova del Tes_1 possesso in capo al per diverse ragioni. In primo luogo è l'unico teste che Parte_1
pag. 7/9 fa riferimento all'esistenza di un lucchetto, circostanza mai evidenziata dagli attori nell'atto introduttivo.
In secondo luogo, le sue dichiarazioni contrastano con quelle rese dagli altri testi, anche di parte attrice, che viceversa dichiarano che sulla stradina vi è il passaggio di tutti i soggetti, anche estranei al condominio che necessitano di raggiungere la spiaggia.
L'utilizzo della strada de qua condiviso da soggetti diversi rispetto ai soli residenti del inibisce la pronuncia di usucapione, atteso che l'utilizzo dello Parte_1
stesso non avviene in termini esclusivi, ma viene esercitato anche dai proprietari dell'appezzamento di terreno, odierni convenuti.
Sebbene i luoghi di causa siano debitamente recintati, importante espressione dello ius excludendi alios (cfr Cass. 18528/2023), che configurerebbe, insieme alla utilizzazione del fondo uti dominus, ipotesi valida di acquisto per usucapione, nel caso di specie l'esclusione degli altri non è provata.
A ciò si aggiunga che dalle dichiarazioni testimoniali non è emersa la manifestazione del dominio esclusivo sulla 'res' da parte dell'interessato, attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, bensì il contrario.
Ed invero dalle testimonianze rese in corso di causa non possono ritenersi provati tutti i requisiti richiesti dagli artt. 1158 e ss. cc. per la configurabilità della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di terreno dedotta in lite, non avendo parte attrice dimostrato di avere esercitato per oltre vent'anni, con continuità, senza interruzioni pubblicamente e pacificamente sul fondo oggetto di causa il potere di fatto corrispondente all'esercizio del suddetto diritto di proprietà.
Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo ottenuto idoneo riscontro probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quantificate sulla base del D.M.
147/2022, valori minimi, scaglione indeterminabile complessità bassa.
P. Q. M
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pag. 8/9 1) rigetta la domanda di usucapione formulata dal Parte_1
2) condanna il alla rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio in favore di e , che si liquidano in € Controparte_1 CP_2
3.809,00 per i compensi, oltre cpa, spese generali e iva se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex lege.
Così deciso in Catanzaro, il 27 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa. Fortunata Esposito
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