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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile
Il Presidente Delegato, dr.ssa Rossana Zappasodi ha pronunciato ex artt. 15 D.Lgs. n.
150/2011 e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18047/2024 iscritta in data 18/10/2024 da
Avv. CANAVERA Vittoria Maria in proprio, elettivamente domiciliata in Torino, presso il proprio studio e rappresentata e difesa dall'Avv. Bontempo Patrizia per procura in atti.
- PARTE OPPONENTE - contro
, domiciliato in Torino, presso l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
che lo rappresenta e difende ex lege.
- PARTE OPPOSTA -
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 30.1.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Presidente contrariis rejectis, riformare il decreto emesso dal Tribunale di Torino, sezione III penale in composizione collegiale nella persona del Presidente dr. Paolo GALLO, in data 23 settembre 2024, liquidando i compensi spettanti al sottoscritto difensore nella misura dei parametri medi (fase studio 315,33€, fase istruttoria 945,33€, fase decisionale
945,33€, per un totale di 2.205,99€ già decurtato di un terzo ex art. 106 bis T.U.
115/2002, allegato 1 Protocollo di intesta Magistrati e Avvocato del Foro di Torino 17 febbraio 2023) oltre rimborso forfettario 15% e accessori o altra ritenuta di giustizia.
Con vittoria e refusione di spese del presente giudizio, contributo unificato e marca.
1 PER PARTE OPPOSTA
Respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. CANAVERA Vittoria Maria propone opposizione avverso il decreto emesso in data 23.9.2024 (e comunicato in data 2.10.2024), con il quale il Tribunale di Torino,
Terza Sezione Penale, ha liquidato in € 618,00 oltre accessori, i compensi per le prestazioni svolte nel proc. n. 568/2023 RG Trib. (n. 13559/2022 RGNR) a favore di ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 18.8.2022 con Parte_1 decorrenza dall'11.8.2022.
Il , si è costituito in data 28.12.2024 chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con il favore delle spese.
2. Parte opponente si duole che il compenso liquidato sia inferiore al minimo inderogabile e non tenga conto dell'effettivo impegno profuso nell'attività difensiva svolta a favore della , nonché degli altri due difesi contestualmente e non Pt_1
ammessi al PSS (il minore e ), tutte parti civili costituite Persona_1 Persona_2
nel procedimento a carico di per i reati di cui agli artt. 572 primo e Persona_3
secondo comma, 612 primo e secondo comma e 660 c.p..
3. L'opposizione è infondata nei termini che seguono:
- è pacifico e non contestato che l'Avv. Canavera ha svolto il suo mandato difensivo in modo unitario per tutte e tre le parti civili costituite nel procedimento de quo e pertanto, come affermato dal Tribunale nella sentenza che ha definito il giudizio, il compenso va quantificato in modo unitario con l'aumento previsto ex art. 12 secondo comma DM n.
55/2014 (ovvero del 30% per ogni soggetto ulteriore);
- tenuto conto, pertanto, che solo uno dei tre soggetti difesi era stato ammesso al PSS, risulta corretto il procedimento di calcolo effettuato dal Tribunale, ovverosia la liquidazione a carico dello Stato della sola terza parte del compenso complessivo, diminuita di un terzo ex art. 106 bis TUSG;
- la verifica di un'eventuale violazione del minimo tariffario, quindi, va operata rispetto al totale del compenso liquidato per la difesa unitariamente svolta e non per la sola quota parte liquidata a carico dello Stato;
- al di là di quanto era stato liquidato in sede di sentenza (e che non vincola il decreto
2 successivo emesso limitatamente al compenso dovuto per l'unico soggetto ammesso al
PSS), l'importo liquidato pari a € 618 oltre accessori di legge appare congruo in quanto frutto del seguente calcolo, che tiene debitamente conto del disposto di cui all'art. 82
TUSG, del numero e gravità dei reati contestati, dell'assenza di coimputati, nonché del numero e della consistenza degli atti di indagine svolti, del numero e consistenza delle udienze svolte e dell'istruttoria dibattimentale e della ridotta difficoltà dell'attività difensiva svolta (e ciò anche al fine di mantenere una corretta proporzione rispetto ad altre tipologie di reati e processi che richiedono un ben più gravoso impegno):
- € 300 per la fase di studio,
- € 708,12 per la fase istruttoria,
- € 730 per la fase decisoria,
per complessivi € 1738,12 che, aumentati del 60% per la difesa di altri due soggetti diviene pari ad € 2.781 oltre accessori;
- così quantificato complessivamente il compenso della difesa svolta unitariamente dall'Avv. Canavera nel procedimento de quo, al fine di individuare la quota parte da porre a carico dello Stato per l'unico soggetto ammesso al PSS, va pertanto operata la riduzione ex art. 106 bis TUSG su un terzo di tale somma, che pertanto diviene pari a €
618 [(2.781 : 3) – 1/3], oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA;
- il Protocollo invocato da parte opponente, oltre a non essere vincolante, fa comunque salve le caratteristiche proprie di ogni procedimento.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
4. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte opponente al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa
(€ 1.607,9 pari alla differenza tra quanto richiesto in questa sede e quanto liquidato nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) ed esclusi gli esposti non sostenuti e gli accessori IVA e CPA non dovuti all'Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'Avv. CANAVERA Vittoria Maria a rifondere al Controparte_2
[...
[...] [
le spese della presente causa che liquida in € 850,50 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario 15%.
Torino, 3.2.2025
Il Presidente Delegato dr.ssa Rossana Zappasodi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile
Il Presidente Delegato, dr.ssa Rossana Zappasodi ha pronunciato ex artt. 15 D.Lgs. n.
150/2011 e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18047/2024 iscritta in data 18/10/2024 da
Avv. CANAVERA Vittoria Maria in proprio, elettivamente domiciliata in Torino, presso il proprio studio e rappresentata e difesa dall'Avv. Bontempo Patrizia per procura in atti.
- PARTE OPPONENTE - contro
, domiciliato in Torino, presso l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
che lo rappresenta e difende ex lege.
- PARTE OPPOSTA -
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 30.1.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Presidente contrariis rejectis, riformare il decreto emesso dal Tribunale di Torino, sezione III penale in composizione collegiale nella persona del Presidente dr. Paolo GALLO, in data 23 settembre 2024, liquidando i compensi spettanti al sottoscritto difensore nella misura dei parametri medi (fase studio 315,33€, fase istruttoria 945,33€, fase decisionale
945,33€, per un totale di 2.205,99€ già decurtato di un terzo ex art. 106 bis T.U.
115/2002, allegato 1 Protocollo di intesta Magistrati e Avvocato del Foro di Torino 17 febbraio 2023) oltre rimborso forfettario 15% e accessori o altra ritenuta di giustizia.
Con vittoria e refusione di spese del presente giudizio, contributo unificato e marca.
1 PER PARTE OPPOSTA
Respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'Avv. CANAVERA Vittoria Maria propone opposizione avverso il decreto emesso in data 23.9.2024 (e comunicato in data 2.10.2024), con il quale il Tribunale di Torino,
Terza Sezione Penale, ha liquidato in € 618,00 oltre accessori, i compensi per le prestazioni svolte nel proc. n. 568/2023 RG Trib. (n. 13559/2022 RGNR) a favore di ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 18.8.2022 con Parte_1 decorrenza dall'11.8.2022.
Il , si è costituito in data 28.12.2024 chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con il favore delle spese.
2. Parte opponente si duole che il compenso liquidato sia inferiore al minimo inderogabile e non tenga conto dell'effettivo impegno profuso nell'attività difensiva svolta a favore della , nonché degli altri due difesi contestualmente e non Pt_1
ammessi al PSS (il minore e ), tutte parti civili costituite Persona_1 Persona_2
nel procedimento a carico di per i reati di cui agli artt. 572 primo e Persona_3
secondo comma, 612 primo e secondo comma e 660 c.p..
3. L'opposizione è infondata nei termini che seguono:
- è pacifico e non contestato che l'Avv. Canavera ha svolto il suo mandato difensivo in modo unitario per tutte e tre le parti civili costituite nel procedimento de quo e pertanto, come affermato dal Tribunale nella sentenza che ha definito il giudizio, il compenso va quantificato in modo unitario con l'aumento previsto ex art. 12 secondo comma DM n.
55/2014 (ovvero del 30% per ogni soggetto ulteriore);
- tenuto conto, pertanto, che solo uno dei tre soggetti difesi era stato ammesso al PSS, risulta corretto il procedimento di calcolo effettuato dal Tribunale, ovverosia la liquidazione a carico dello Stato della sola terza parte del compenso complessivo, diminuita di un terzo ex art. 106 bis TUSG;
- la verifica di un'eventuale violazione del minimo tariffario, quindi, va operata rispetto al totale del compenso liquidato per la difesa unitariamente svolta e non per la sola quota parte liquidata a carico dello Stato;
- al di là di quanto era stato liquidato in sede di sentenza (e che non vincola il decreto
2 successivo emesso limitatamente al compenso dovuto per l'unico soggetto ammesso al
PSS), l'importo liquidato pari a € 618 oltre accessori di legge appare congruo in quanto frutto del seguente calcolo, che tiene debitamente conto del disposto di cui all'art. 82
TUSG, del numero e gravità dei reati contestati, dell'assenza di coimputati, nonché del numero e della consistenza degli atti di indagine svolti, del numero e consistenza delle udienze svolte e dell'istruttoria dibattimentale e della ridotta difficoltà dell'attività difensiva svolta (e ciò anche al fine di mantenere una corretta proporzione rispetto ad altre tipologie di reati e processi che richiedono un ben più gravoso impegno):
- € 300 per la fase di studio,
- € 708,12 per la fase istruttoria,
- € 730 per la fase decisoria,
per complessivi € 1738,12 che, aumentati del 60% per la difesa di altri due soggetti diviene pari ad € 2.781 oltre accessori;
- così quantificato complessivamente il compenso della difesa svolta unitariamente dall'Avv. Canavera nel procedimento de quo, al fine di individuare la quota parte da porre a carico dello Stato per l'unico soggetto ammesso al PSS, va pertanto operata la riduzione ex art. 106 bis TUSG su un terzo di tale somma, che pertanto diviene pari a €
618 [(2.781 : 3) – 1/3], oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA;
- il Protocollo invocato da parte opponente, oltre a non essere vincolante, fa comunque salve le caratteristiche proprie di ogni procedimento.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
4. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte opponente al rimborso delle spese del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del D.M.
13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa
(€ 1.607,9 pari alla differenza tra quanto richiesto in questa sede e quanto liquidato nel decreto opposto), considerate le fasi svolte (e quindi esclusa quella istruttoria), applicati gli importi minimi (attesa la semplicità della controversia) ed esclusi gli esposti non sostenuti e gli accessori IVA e CPA non dovuti all'Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'Avv. CANAVERA Vittoria Maria a rifondere al Controparte_2
[...
[...] [
le spese della presente causa che liquida in € 850,50 per compensi, oltre
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rimborso forfettario 15%.
Torino, 3.2.2025
Il Presidente Delegato dr.ssa Rossana Zappasodi
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