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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 449 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
tra
, con sede in Veglie (p.i Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Daniele D'Amato, come da mandato in atti
APPELLANTE
e con sede in Roma (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall' avv. Gianpaolo Antonio Lacopo, come da mandato in atti.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 18.1.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 16/1/2020 , legale Parte_2
rappresentante della società agricola sosteneva che nel maggio Parte_1
2019 si era recato presso la propria struttura agrituristica in località Santa
Chiara in Boncore, frazione di Nardò, e aveva verificato che, a causa di un forte vento abbattutosi il giorno 6/5/2019, era rimasta danneggiata la copertura della sala ristorazione. Poichè la struttura era coperta da polizza assicurativa, per eventi atmosferici, con egli procedeva a Controparte_1
denunciare l'accaduto al proprio assicuratore. Veniva nominato dalla un perito che quantificava i danni in €16.800,00 ma accertava la CP_1
non risarcibilità degli stessi in quanto l'evento atmosferico denunciato non ha prodotto danni analoghi ad una pluralità di enti assicurati e non, posti nelle vicinanze”, contestando nel contempo la mancata copertura della polizza assicurativa scaduta a marzo 2019 e non rinnovata. La società ricorrente produceva alla Compagnia documentazione con la quale assumeva che
l'evento atmosferico che aveva causato i danni alla struttura era certamente occorso nel mese di febbraio 2019 (e non nel mese di maggio, come aveva dichiarato in precedenza) poiché in quella data un evento atmosferico di grave entità aveva causato danni simili a strutture poste nelle vicinanze e nei Comuni confinanti;
precisava che per quel periodo la struttura era coperta dalla polizza valida fino a marzo 2019. Concludeva chiedendo la condanna al pagamento della somma di €16.800,00 a titolo di indennizzo, CP_1
cosi come quantificata dal perito della Compagnia.
pag. 2/6 Si costituiva che, come avvenuto nella fase Controparte_1
stragiudiziale, contestava integralmente le richieste, eccependo la scopertura assicurativa per l'evento denunciato dalla ricorrente. Concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n.
3449/2022 ha rigettato la domanda del ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
§1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha ritenuto che la domanda di indennizzo fosse sfornita di un adeguato sostegno probatorio;
- ha, in proposito evidenziato che: - inizialmente, il legale rappresentante della ricorrente aveva dichiarato che i danni alla struttura turistica erano stati causati da un evento atmosferico il 6.5.2019 (in epoca non coperta da assicurazione); - dopo il diniego stragiudiziale dell'indennizzo da parte di aveva cambiato versione, sostenendo CP_1
che l'evento si fosse verificato nel febbraio 2019; - per nessuna delle due versioni erano stati, in ogni caso, fornite sufficienti prove che in località
Santa Chiara in Boncore, frazione di Nardò, si fosse effettivamente verificato un evento meteorologico di eccezionale gravità.
§ 2
Avverso la sentenza n. 3449/2022, ha proposto appello Parte_3
ed ha chiesto che - in riforma della sentenza impugnata - fosse accolta la
[...]
domanda di indennizzo, proposta in primo grado, con vittoria di spese.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
In data 12.3.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3.
Con l'unico motivo d'impugnazione, ha dedotto che Parte_3
avrebbe errato il tribunale ad interpretare il materiale probatorio offerto al suo pag. 3/6 giudizio, ritenenendo ingiustamente irrilevanti gli articoli di del 2.2.2019, CP_2
che riportavano la presenza di forti e violenti venti a Torre Chianca, ed ignorando immotivatamente le deposizioni testimoniali raccolte nel processo.
Il motivo è infondato.
E' documentalmente provato che con nota del 7.5.2019, Parte_3
abbia denunciato il danno alla struttura, affermando che lo stesso si
[...]
sarebbe verificato in seguito ad un avverso evento atmosferico verificatosi il
6.5.2019; così testualmente recita la suddetta denuncia, resa dal legale rappresentante della ricorrente alla società assicuratrice: “Con la presente comunichiamo che in data odierna, recandoci presso il nostro agriturismo abbiamo riscontrato un danno sulla copertura della sala ristorante, probabilmente a seguito dei forti venti della scorsa notte”.
- verificata, a mezzo di un proprio perito, la consistenza dei Controparte_1
danni e la mancanza di nesso causale tra gli stessi e l'evento denunciato - ha negato l'indennizzo, rappresentando, altresì, che nessuna copertura avrebbe potuto essere accordata, in forza del contratto, non risultando adempiuto l'obbligo di pagamento del premio assicurativo (l'ultima scadenza onorata aveva garantito la copertura sino al 7.3.2019).
A fronte di tale chiara e corretta risposta, ha strumentalmente tentato Parte_1
di retrodatare il sinistro al febbraio 2019, senza tuttavia offrire in giudizio convincenti e certi elementi di prova idonei a smentire il contenuto della denuncia scritta.
Ad integrazione della motivazione espressa dal tribunale, la corte osserva come i testimoni escussi in istruttoria hanno riferito che, nel mese di febbraio 2019, la zona ove ha sede l'agriturismo fu colpita da forti raffiche di vento, Parte_1 che provocarono l'abbattimento di alberi;
non hanno invece riferito nulla che consentisse di collocare nello stesso tempo il danno subìto dalla società ricorrente;
unico apporto in tal senso è stato fornito dal teste la cui Tes_1
descrizione dei danni (“il tetto di copertura della struttura ricettizia era
'scoperchiato'”) appare, tuttavia, francamente inattendibile se posta a confronto con le risultanze oggettive (foto dei danni) e con la descrizione degli stessi pag. 4/6 offerta dal perito di e dalla stessa ricorrente, che raccontano di Controparte_1
uno scollamento parziale della guaina impermeabilizzante, peraltro di origine dubbia e del distacco di una scossalina in lamiera sul lato corto della copertura;
è inoltre inverosimile che i danni siano sfuggiti per mesi all'osservazione di chiunque altro.
Per completezza, occorre rilevare che seppure dovesse accedersi alla tesi difensiva di parte appellante (in ordine alla collocazione temporale del sinistro in epoca di validità della polizza), difetterebbero in ogni caso i presupposti di operatività della copertura: l'art. 14 delle condizioni generali di assicurazione prevedeva che la garanzia “eventi atmosferici” sarebbe stata operativa solamente nei casi in cui l'evento denunciato fosse stato caratterizzato da “violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze”; anche sul punto non sono stati offerti validi riscontri probatori (a ciò non potendo ovviare la produzione degli articoli giornalistici allegati agli atti).
La sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4
Le spese processuali del giudizio d'appello seguono la soccombenza
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore di Parte_3 CP_1
delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre
[...]
accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente pag. 5/6 dott. Carolina Elia
dott. Anna Rita Pasca
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Anna Rita Pasca presidente dr. Riccardo Mele consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 449 del ruolo generale delle cause dell'anno 2023
tra
, con sede in Veglie (p.i Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Daniele D'Amato, come da mandato in atti
APPELLANTE
e con sede in Roma (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall' avv. Gianpaolo Antonio Lacopo, come da mandato in atti.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta, disposta con ordinanza del 18.1.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 16/1/2020 , legale Parte_2
rappresentante della società agricola sosteneva che nel maggio Parte_1
2019 si era recato presso la propria struttura agrituristica in località Santa
Chiara in Boncore, frazione di Nardò, e aveva verificato che, a causa di un forte vento abbattutosi il giorno 6/5/2019, era rimasta danneggiata la copertura della sala ristorazione. Poichè la struttura era coperta da polizza assicurativa, per eventi atmosferici, con egli procedeva a Controparte_1
denunciare l'accaduto al proprio assicuratore. Veniva nominato dalla un perito che quantificava i danni in €16.800,00 ma accertava la CP_1
non risarcibilità degli stessi in quanto l'evento atmosferico denunciato non ha prodotto danni analoghi ad una pluralità di enti assicurati e non, posti nelle vicinanze”, contestando nel contempo la mancata copertura della polizza assicurativa scaduta a marzo 2019 e non rinnovata. La società ricorrente produceva alla Compagnia documentazione con la quale assumeva che
l'evento atmosferico che aveva causato i danni alla struttura era certamente occorso nel mese di febbraio 2019 (e non nel mese di maggio, come aveva dichiarato in precedenza) poiché in quella data un evento atmosferico di grave entità aveva causato danni simili a strutture poste nelle vicinanze e nei Comuni confinanti;
precisava che per quel periodo la struttura era coperta dalla polizza valida fino a marzo 2019. Concludeva chiedendo la condanna al pagamento della somma di €16.800,00 a titolo di indennizzo, CP_1
cosi come quantificata dal perito della Compagnia.
pag. 2/6 Si costituiva che, come avvenuto nella fase Controparte_1
stragiudiziale, contestava integralmente le richieste, eccependo la scopertura assicurativa per l'evento denunciato dalla ricorrente. Concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n.
3449/2022 ha rigettato la domanda del ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
§1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
- ha ritenuto che la domanda di indennizzo fosse sfornita di un adeguato sostegno probatorio;
- ha, in proposito evidenziato che: - inizialmente, il legale rappresentante della ricorrente aveva dichiarato che i danni alla struttura turistica erano stati causati da un evento atmosferico il 6.5.2019 (in epoca non coperta da assicurazione); - dopo il diniego stragiudiziale dell'indennizzo da parte di aveva cambiato versione, sostenendo CP_1
che l'evento si fosse verificato nel febbraio 2019; - per nessuna delle due versioni erano stati, in ogni caso, fornite sufficienti prove che in località
Santa Chiara in Boncore, frazione di Nardò, si fosse effettivamente verificato un evento meteorologico di eccezionale gravità.
§ 2
Avverso la sentenza n. 3449/2022, ha proposto appello Parte_3
ed ha chiesto che - in riforma della sentenza impugnata - fosse accolta la
[...]
domanda di indennizzo, proposta in primo grado, con vittoria di spese.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
In data 12.3.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3.
Con l'unico motivo d'impugnazione, ha dedotto che Parte_3
avrebbe errato il tribunale ad interpretare il materiale probatorio offerto al suo pag. 3/6 giudizio, ritenenendo ingiustamente irrilevanti gli articoli di del 2.2.2019, CP_2
che riportavano la presenza di forti e violenti venti a Torre Chianca, ed ignorando immotivatamente le deposizioni testimoniali raccolte nel processo.
Il motivo è infondato.
E' documentalmente provato che con nota del 7.5.2019, Parte_3
abbia denunciato il danno alla struttura, affermando che lo stesso si
[...]
sarebbe verificato in seguito ad un avverso evento atmosferico verificatosi il
6.5.2019; così testualmente recita la suddetta denuncia, resa dal legale rappresentante della ricorrente alla società assicuratrice: “Con la presente comunichiamo che in data odierna, recandoci presso il nostro agriturismo abbiamo riscontrato un danno sulla copertura della sala ristorante, probabilmente a seguito dei forti venti della scorsa notte”.
- verificata, a mezzo di un proprio perito, la consistenza dei Controparte_1
danni e la mancanza di nesso causale tra gli stessi e l'evento denunciato - ha negato l'indennizzo, rappresentando, altresì, che nessuna copertura avrebbe potuto essere accordata, in forza del contratto, non risultando adempiuto l'obbligo di pagamento del premio assicurativo (l'ultima scadenza onorata aveva garantito la copertura sino al 7.3.2019).
A fronte di tale chiara e corretta risposta, ha strumentalmente tentato Parte_1
di retrodatare il sinistro al febbraio 2019, senza tuttavia offrire in giudizio convincenti e certi elementi di prova idonei a smentire il contenuto della denuncia scritta.
Ad integrazione della motivazione espressa dal tribunale, la corte osserva come i testimoni escussi in istruttoria hanno riferito che, nel mese di febbraio 2019, la zona ove ha sede l'agriturismo fu colpita da forti raffiche di vento, Parte_1 che provocarono l'abbattimento di alberi;
non hanno invece riferito nulla che consentisse di collocare nello stesso tempo il danno subìto dalla società ricorrente;
unico apporto in tal senso è stato fornito dal teste la cui Tes_1
descrizione dei danni (“il tetto di copertura della struttura ricettizia era
'scoperchiato'”) appare, tuttavia, francamente inattendibile se posta a confronto con le risultanze oggettive (foto dei danni) e con la descrizione degli stessi pag. 4/6 offerta dal perito di e dalla stessa ricorrente, che raccontano di Controparte_1
uno scollamento parziale della guaina impermeabilizzante, peraltro di origine dubbia e del distacco di una scossalina in lamiera sul lato corto della copertura;
è inoltre inverosimile che i danni siano sfuggiti per mesi all'osservazione di chiunque altro.
Per completezza, occorre rilevare che seppure dovesse accedersi alla tesi difensiva di parte appellante (in ordine alla collocazione temporale del sinistro in epoca di validità della polizza), difetterebbero in ogni caso i presupposti di operatività della copertura: l'art. 14 delle condizioni generali di assicurazione prevedeva che la garanzia “eventi atmosferici” sarebbe stata operativa solamente nei casi in cui l'evento denunciato fosse stato caratterizzato da “violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze”; anche sul punto non sono stati offerti validi riscontri probatori (a ciò non potendo ovviare la produzione degli articoli giornalistici allegati agli atti).
La sentenza impugnata deve essere confermata.
§ 4
Le spese processuali del giudizio d'appello seguono la soccombenza
p.q.m.
La corte, rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore di Parte_3 CP_1
delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre
[...]
accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente pag. 5/6 dott. Carolina Elia
dott. Anna Rita Pasca
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