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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1602 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
EL (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1 in Via Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMERIA 1 CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. GIROLDI VALERIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6 maggio 2022, il sig. Parte_1
ha impugnato la richiesta di restituzione dell' relativa a presunto
[...] CP_1 indebito sulla disoccupazione agricola per l'annualità 2017, nonché la cancellazione/variazione delle giornate lavorative con conseguente mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il medesimo anno.
L' si è costituito eccependo, in via preliminare, l'intervenuta CP_1 decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 22, comma 1, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7
(conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83), oltre a dedurre litispendenza e, nel merito,
l'infondatezza della domanda alla luce di accertamenti ispettivi e del Verbale
Unico n. 2018007974 DDL del 04/07/2019. Dagli atti risulta che la variazione/cancellazione delle giornate relative all'annualità 2017 è stata resa conoscibile mediante pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' attraverso il terzo elenco trimestrale nel periodo CP_1
15/12/2019 – 31/12/2019 (doc. in atti). Il ricorrente riferisce di avere CP_1 proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento , senza tuttavia CP_1 specificarne le date e l'esito.
L'art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970 stabilisce che contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli (mancata iscrizione, iscrizione parziale, cancellazione), l'interessato può proporre azione giudiziaria entro 120 giorni dalla notificazione o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
Il sistema degli elenchi anagrafici e delle variazioni trimestrali è oggi integrato dall'art. 12-bis del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, inserito dall'art. 38
d.l. 6 luglio 2011, n. 98, che prevede la notifica mediante pubblicazione telematica degli elenchi annuali e delle variazioni trimestrali (per gli OTD, compartecipanti familiari e piccoli coloni), con efficacia legale ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione.
La Corte costituzionale n. 192/2005 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 22, d.l. n. 7/1970, valorizzando l'interesse pubblico alla certezza delle situazioni giuridiche connesse a spesa previdenziale e la perentorietà del termine di 120 giorni.
Con successiva sentenza n. 45 del 23 marzo 2021, la Corte ha ribadito la conformità a Costituzione dell'art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011 (nel testo previgente al d.l. n. 76/2020) nella parte in cui consente la notifica ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, precisando che gli eventuali profili di illegittimità possono riguardare semmai le specifiche tecniche di pubblicazione adottate dall' , ma non la base CP_1 legale del meccanismo notificatorio.
La Cassazione è consolidata nell'affermare che l'inosservanza del termine di centoventi giorni ex art. 22 d.l. n. 7/1970 comporta decadenza sostanziale (tra le molte: Cass. 29070/2011; Cass. 9622/2015; Cass. 1294/2023), non sanabile ai sensi dell'art. 8 l. n. 533/1973, ed è rilevabile d'ufficio. Per completezza, va considerata la disciplina emergenziale: l'art. 34 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia, conv. in l. n. 27/2020) ha disposto la sospensione, dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da e . Inoltre, l'art. 103 d.l. n. 18/2020, come prorogato dal CP_1 CP_2
d.l. n. 23/2020, ha sospeso fino al 15 maggio 2020 i termini dei procedimenti amministrativi. Tali previsioni incidono, quindi, sul computo dell'eventuale decorso del termine di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 ricadente nell'arco temporale di sospensione.
Nel caso di specie, la notifica per pubblicazione del provvedimento di variazione/cancellazione è avvenuta nel periodo 15–31 dicembre 2019. In mancanza di prova – a carico del ricorrente – di una diversa e successiva data di conoscenza, il dies a quo va individuato nella data di scadenza della pubblicazione
(31/12/2019) o, comunque, in data anteriore al 23/02/2020.
Il termine di 120 giorni ha dunque iniziato a decorrere in gennaio 2020 per circa 53 giorni fino al 22/02/2020; è rimasto sospeso dal 23/02/2020 al
01/06/2020; è ripreso dal 02/06/2020 per il residuo, maturando in ogni caso entro l'estate 2020 (indicativamente agosto 2020), ben prima del deposito del ricorso giudiziario in data 06/05/2022.
Quanto al ricorso amministrativo evocato dal ricorrente, in assenza di allegazione e prova circa data di proposizione ed esito, opera il principio per cui il termine giudiziale di 120 giorni decorre dalla definizione del procedimento amministrativo (provvedimento espresso ovvero silenzio significativo allo spirare dei termini di cui all'art. 11 d.lgs. n. 375/1993) e, comunque, la tardiva proposizione del ricorso giurisdizionale resta palese anche computando le sospensioni COVID e i (massimi) tempi del contenzioso amministrativo endoprocedimentale.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza sollevata dall' deve essere CP_1 accolta, atteso il decorso del termine perentorio di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970.
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 45/2021, non possono essere accolte censure che contestino in radice la validità della notifica telematica mediante pubblicazione degli elenchi trimestrali, ferma restando la verifica – non coltivata in atti – di eventuali profili concreti di irragionevolezza delle specifiche tecniche applicate dall' . CP_3
L'accertata decadenza è assorbente rispetto alle ulteriori questioni di rito
(ivi compresa la dedotta litispendenza) e assorbe il merito in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, al diritto all'iscrizione negli elenchi ed alla debenza della prestazione DS agricola per il 2017, nonché alla pretesa restitutoria dell' . CP_1
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro e Previdenza –, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
l' , così provvede: CP_1
1. Dichiara improponibile l'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970;
2. Dichiara assorbite le ulteriori questioni e non trattato il merito in ragione del carattere assorbente della decadenza;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 02/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo