Ordinanza cautelare 28 giugno 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 24/06/2025, n. 12486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12486 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12486/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04982/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4982 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Lai e Andrea Mori Pometti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento notificato a mani al Sig. -OMISSIS- in data 17 febbraio 2022 dell'Aeronautica Militare – Commissione per accertamenti attitudinali a firma del Presidente della Commissione, recante l'esclusione del ricorrente dalle prove di efficienza fisica prevista dal bando per l'ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare (anno 2021) disposto con messaggio email del 18 aprile 2022 – nonché di ogni provvedimento a questo presupposto o comunque connesso, ivi compreso espressamente il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0480576 del 29 ottobre 2021 in parte qua niente prescrive in merito alla certificazione anti Covid-19 pur in stato di emergenza pandemica per l'ammissione da parte dei candidati alle prove attitudinali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse del 20 marzo 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- con atto depositato in data 20 marzo 2025, dunque successivamente alla assegnazione della causa al relatore, disposta con decreto del 18 marzo 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
- all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
- sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO