Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4850/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai magistrati: Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4850/2018 R.G., vertente tra
Parte_1
(avv. Giuseppe e Fabiola Marchetti)
Appellante nella causa n. 4850/2018
E
- già Controparte_1 Controparte_2
(avv. Fabio Alberici)
Appellante nella causa n. 4917/2018
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
(Avv. Guido De Santis)
Appellata- appellante incidentale nella causa n. 4580/2018
e
Controparte_4
(avv. Stefano Pacini) Appellata
E
CP_5
Appellata contumace
OGGETTO: responsabilità professionale. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 49/2018, il tribunale di Latina ha così correttamente riportato i fatti oggetto di causa:
“ nell' atto introduttivo l'attrice rappresentava che in data 28.09.2010 si recava presso il Pronto Soccorso dell' l'Ospedale “ S. M. Goretti” di in seguito a forti dolori addominali e, P_ prestatele prime prime cure, veniva emessa la diagnosi di “ sospetta appendicite acuta”.
Il giorno successivo, in seguito a ricovero presso il reparto di Chirurgia Generale, la paziente venne sottoposta ad un intervento chirurgico di “Gangrena dell' appendice con ascesso peritiflitico” da una equipe medica diretta dal dott. Parte_1
Pagina 1
tale comportamento operatorio, secondo gli assunti dell' attrice, ha causato l' insorgenza della tumefazione infiammatoria coinvolgente l' ileo terminale, il colon dx e la parete addominale.
A causa di tale grave complicanza post operatoria, la rileva di essersi ricoverata in data CP_4 6.10.2010 presso l' Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, a seguito di dimissioni spontanee dal nosocomio Pontino, ritenuto a quel punto inadeguato in relazione ai necessari trattamenti sanitari della patologia;
rappresentava di essersi dovuta sottoporre ad ulteriori interventi presso la predetta struttura finalizzate a porre rimedio alla non corretta esecuzione dei primo intervento presso l' in particolare in data 28.10.2010 veniva sottoposta a resezione Controparte_6 del cieco e del tenue con escissione della fistola cieco-cutanea, in data 10.11.2010 venne quindi sottoposta ad un' ulteriore operazione di resezione ileo colica, in seguito alla quale, dopo un complesso decorso post-operatorio, analiticamente descritto nel libello introduttivo, venne dimessa in data 23.11.2010 con diagnosi “ fistola stercoracea cutanea dopo appendicectomia”.
Concludeva pertanto l'attrice chiedendo il ristoro di tutti i danni non patrimoniali indicati (descrittivamente riconducibili alle componenti biologica sia funzionale che estetica, morale ed esistenziale) nonché patrimoniali, pregiudizi tutti patiti in seguito all' insorgenza della complicanza sopradescritta riconducibile, secondo le prospettazioni attoree, alla erronea scelta effettuata durante l' intervento del 29.09.2010 dai Sanitari di affondare Controparte_7 il moncone appendicolare piuttosto che di procedere alla sua asportazione.
Cont Si costituiva sia l' convenuta che il dott. resistendo alla domanda e chiedendone CP_8 Cont il rigetto, chiedevano in ogni caso la la chiamata in garanzia della e il Controparte_9 Pt_1 della per essere manlevati degli eventuali danni da risarcire in favore dell' attrice in caso CP_5 di accertata responsabilità sanitaria.
Si costituivano entrambi i terzi chiamati sollevando eccezioni preliminari relative alla sussistenza della copertura assicurativa e, comunque, nel merito associandosi alla difesa dei convenuti in punto di assenza di qualsivoglia responsabilità sanitaria.
La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale e prove orali e, all'esito, il tribunale ha ritenuto la responsabilità del medico e della struttura sanitaria convenuti, e li ha condannati al pagamento della somma complessiva di “euro € 73.873,43 a titolo di danni non patrimoniali, debitamente personalizzati, e patrimoniali”, applicando le tabelle di Milano, e attese le motivate conclusioni del CTU che ha accertato nella misura del 15% il danno biologico permanente, nella misura di gg. 60 il danno biologico temporaneo totale, ed in altrettanti 60 gg il parziale al 50% e nella misura di gg 210 il parziale al 25%, in paziente di anni 51 all'epoca dei fatti.
Su detta somma, il tribunale ha poi statuito che “andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente:
a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali ( nella fattispecie in misura del 1.2%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data
Pagina 2 dell'evento dannoso ad oggi. Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Ha poi accolto la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della P_
, ritenendo la nullità della eccepita clausola "claims made", per difetto di Controparte_9 meritevolezza della causa ex art. 1322 c.c., e - ritenuto di poter estendere la domanda dell'attrice nei confronti della società assicuratrice - ha condannato la stessa società assicuratrice in solido con i responsabili del fatto illecito al pagamento della somma indicata.
E' stata infine respinta la domanda del medico nei confronti di in quanto la stessa “ha CP_5 dimostrato la sua natura di soggetto svolgente attività di Broker, occupandosi di intermediazione e di consulenza assicurativa, ma non già il ruolo di assicuratrice con assunzione diretta del rischio assicurato”.
Ha condannato i convenuti e al pagamento delle spese di lite e di CTU nei P_ Pt_1 confronti della attrice , ha compensato le spese relative alla chiamata in garanzia CP_4 Cont effettuata dalla convenuta nei confronti della per la natura “obiettivamente Controparte_9 controvertibile” delle questioni trattate, e tra il e la Pt_1 CP_5
Avverso detta sentenza, ha proposto appello (causa n. 4917/2020) la società assicuratrice, deducendone l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto la operatività della garanzia e la nullità della clausola claims made di cui all'art. 20 del contratto, e nella parte in cui ha condannato direttamente essa società al pagamento delle somme nei confronti del danneggiato, privo di azione diretta, e chiedendo dichiararsi: 1) l'inoperatività della garanzia prestata dalla Controparte_10 in favore della con polizza Responsabilità Civile Generale n.
[...] P_
2106/32/1024 con decorrenza dal 31.01.2010 al 31.01.2012 rispetto alle richieste della attrice in primo grado per essere giunta la prima richiesta di risarcimento nei confronti della P_ oltre la data di scadenza della polizza, attesa la piena validità ed efficacia della clausola claims made contenuta all'art. 20 della polizza, con decorrenza dal 31.01.2010 al 31.01.2012 sottoscritta tra e comunque per l'esaurimento del massimale aggregato di retroattività; 2) Sempre in CP_9 via principale e nel merito, in accoglimento del gravame proposto, statuire che la appellante non può essere condannata al pagamento di somme Controparte_10 direttamente nei confronti degli attori ma unicamente a manlevare e garantire la convenuta P_
per le somme che saranno eventualmente ritenute dovute da quest'ultima nei confronti
[...] dell'attore all'esito del presente gravame e comunque nei limiti delle condizioni e pattuizioni contrattuali, 3) rigettare comunque ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della
[...] perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sprovvista del Controparte_10 benchè minimo elemento probatorio, con condanna degli appellati “alla restituzione delle somme che, qualora fossero incassate dagli stessi, risulteranno indebitamente percepite”, vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
Con autonomo atto, avverso detta sentenza ha proposto appello (causa n. CP_8
4850/2018), deducendone: la nullità “nella parte in cui nulla ha statuito in merito sia alla mancata dichiarazione di contumacia del , citato ritualmente come Ente autonomo, Controparte_11 sia per il mancato accertamento della necessaria individuazione del litisconsorte con lesione del contraddittorio tra le parti, ex art. 101 C.P.C., sia ancora per l'omessa pronuncia della stessa nei confronti del , ex art. 156, 2° comma, C.P.C. “, ritenendo “ la sentenza nulla Controparte_7 per mancata statuizione verso un soggetto facente parte del giudizio”;
Pagina 3 la erroneità in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità professionale, contestando la
CTU e chiedendone la rinnovazione, concludendo per la riforma della sentenza e il rigetto della domanda proposta nel primo grado di giudizio.
Si è costituita , deducendo l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il Controparte_4 rigetto.
Si è costituita la appellata, proponendo appello incidentale, deducendo la Parte_2 erroneità della sentenza quanto alla ritenuta responsabilità dei sanitari, e quanto al riconoscimento di somme a titolo di danno morale, con una ingiustificata duplicazione del danno risarcibile, e chiedendo in via principale, rigettare la domanda proposta in primo grado dalla sig.ra
[...]
, e in via subordinata, dichiarare comunque non dovuta la somma di euro 16.000,00 CP_4 riconosciuta dal Tribunale di Latina nella sentenza impugnata, a titolo di danno morale ed esistenziale.
Riunite le due cause, la Corte le ha assegnate in decisione con i termini di legge per comparse e repliche.
Per ragioni di ordine logico, deve esaminarsi preliminarmente l'appello sul merito proposto da
Pt_1
A) L'appello di è fondato nei limiti di seguito indicati. Parte_1
A1) In ordine alla mancata statuizione nei confronti dell'ospedale, che sarebbe stato autonomamente chiamato in causa, si rileva che sebbene indicato nell'atto di citazione, non vi è prova in atti della notifica dell'atto di citazione, né è stata dichiarata la contumacia, né compare nella intestazione della sentenza: non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di costui, la dedotta nullità della sentenza per la mancata statuizione nei confronti dello stesso è quindi infondata.
Peraltro, neppure in questa sede di appello è stato convenuto come soggetto autonomo di diritto dall'appellante (e in atti è contestata dalla la qualità dei soggetto autonomo di diritto), CP_4 essendo stato l'atto di appello notificato comunque allo stesso indirizzo PEC della P_
, per cui in definitiva tale soggetto non è mai stato citato in giudizio, né è provato che esso
[...] costituisca un autonomo soggetto di diritto, e comunque non è un litisconsorte necessario nel processo.
A2) In ordine alla applicabilità al caso di specie della L. 24/2017 c.d. Legge Gelli Bianco, la quale ha introdotto per il sanitario una responsabilità ex art. 2043 cc, e per cui l'appellante chiede il rigetto della domanda risarcitoria per non aver parte attrice assolto all'onere della prova del quale era gravata in ragione dell'intervenuta modifica legislativa: la doglianza è infondata , sia in quanto il giudizio è stato introdotto dinanzi al Tribunale di Latina con atto di citazione notificato in data 01/02/2013, per fatti avvenuti il 29/09/2010 (data intervento eseguito presso l'Ospedale Civile di
), quindi in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 24/2017 ( v. Cassazione sentenza P_ n. 28994/2019 : “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente la quale ha stabilito che le norme sostanziali della Legge Gelli ”), sia in Per_1 quanto la condotta dell'appellante come descritta dal primo giudice integra anche gli estremi della responsabilità di cui all'art.. 2043 c.c. (avendo il primo giudice ravvisato la condotta negligente e il nesso causale tra questa e il danno lamentato e accertato).
Pagina 4 A3) Con ulteriore motivo, articolato in diversi e connessi capi, si deduce la “violazione dell'art. 2697 c.c. in merito all'onere probatorio”, la insussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c., e la errata interpretazione delle prove, contestando che la condotta del sanitario sia stata negligente, e non conforme alla migliore scienza ed esperienza, in particolare in quanto il CTU non avrebbe considerato che la non completa asportazione dell'appendice, di cui sarebbero residuati due tratti, non corrisponde al vero in quanto i due pezzi (monconi) della appendice, di cui il consulente assume la dimenticanza, “inglobati nel magma ascessuale” si erano già staccati nella fase della gangrena e posizionati in zona retrocecale, rendendosi indistinguibili dallo stesso tessuto cecale al quale erano tenacemente aderenti. La circostanza risulterebbe confermata dal fatto che anche dalla cartella clinica dell'operazione effettuata successivamente non vi è traccia dei due tratti di appendice, che quindi anche in tale sede non erano visibili, essendo tenacemente adesi al cieco, e visibili solo al microscopio. Inoltre, non sussisterebbe prova del nesso di causalità tra la condotta ascritta ad esso appellante e i successivi due interventi cui la paziente è stata sottoposta, poichè non è stato provato che la mancata asportazione dei due tratti di appendice siano stati causa della formazione della fistola, invece riconducibile allo stato infiammatorio che ha coinvolto la paziente a seguito dell'appendice acuta gangrenosa. Né le resezioni del cieco e del tenue effettuate successivamente al Persona_2 sarebbero conseguenti a detta circostanza, in quanto anche esse sarebbero conseguenze
[...] impreviste che i sanitari hanno dovuto affrontare per suturare il cieco.
Quindi in definitiva, la formazione delle fistola e i successivi eventi sarebbero causa delle reazioni infiammatorie dell'organismo della paziente e non conseguenze di errati interventi medici.
Le censure non appaiono fondate: premesso che il CTU ha esaminato tutta la documentazione richiamata nella relazione , tra cui anche la cartella clinica degli interventi effettuati presso l' , rileva la Corte che appare confermato dalla ricostruzione dei fatti, e alla luce Controparte_12 delle cartelle cliniche, che la paziente è stata sottoposta ad interventi chirurgico di appendicectomia in via di urgenza, in data 29 settembre 2010, dal medico odierno appellato, e che pochi giorni dopo ha manifestato complicanze infiammatorie (il 4 ottobre “fistola colica” ) che hanno reso necessario un successivo intervento presso l' provocato dalla circostanza che il primo Controparte_12 intervento non aveva asportato due monconi della appendice.
Tali circostanze sono documentate dalle cartelle cliniche che supportano le valutazioni del CTU. Ed infatti, l'attrice il 29\9\2010 veniva sottoposta ad intervento chirurgico (chirurgo dr. per Pt_1 dell'appendice con ascesso peritiflitico”, e si era proceduto ad appendicectomia, Per_3 il 28\10\10 veniva sottoposta ad intervento chirurgico per “Fistola stercoracea colocutanea” con resezione del cieco e del tenue presso l' il 10\11\10 veniva sottoposta a 2° Controparte_12 intervento chirurgico per occlusione intestinale.
Alla diagnosi istologica si legge: “Parete di piccolo intestino sede di enterite acuta di tipo infettivo con erosioni, edema ed infiltrazione granulocitaria neutrofila transmurale e sierosite consensuale. Il tessuto fibro-adiposo periviscerale è sede di multipli focolai di steatonecrosi con infiammazione cronica con cellule giganti multinucleate da corpo estraneo ed ampie zone di fibrosi. L'anastomosi ileo-colica è caratterizzata da zona circoscritta di ulcerazione mucosa ischemica, in associazione ad aspetti di rigenerazione dei tessuti ed in assenza di soluzioni di continuo”.
Viene dimessa il 23\11\2010.
Sulla base della ricostruzione e della storia clinica conseguente al ricovero del 28\9\2010 in Ospedale S. Maria Goretti di , il CTU ha quindi concluso che: “il trattamento chirurgico è da P_ considerarsi astrattamente adeguato alla patologia riscontrata. Tuttavia avendo rilevato, dall'esame della Cartella Clinica di ricovero del 06\10\2010 presso Ospedale S. Camillo-Forlanini per “Fistola stercoracea cutanea” ed in particolare dalla lettura dell'esame anatomo-patologico del tratto di intestino ileo-terminale e colon ascendente, prelevato in occasione dell'intervento chirurgico del 28\10\2010 per “Fistola stercoracea colocutanea”, che “in corrispondenza del ceco
Pagina 5 si reperta moncone appendicolare di cm 2,5 disgiunto da ulteriore tratto di appendice in posizione retrocecale della lunghezza di cm 2. Tale tratto giunge in prossimità di una soluzione di continuo della parete colica del diametro di cm 2”, si può affermare che la procedura, seguita nel corso dell'intervento chirurgico del 29\9\2010 in di , si è caratterizzata CP_12 Controparte_11 P_ per una difettosa esecuzione, dovuta ad un'incompleta asportazione dell'appendice gangrenosa, di cui ne sono residuati 2 tratti non asportati, come evidenziato dall'esame anatomo-patologico su riportato. Pertanto l'intervento chirurgico è risultato non completo, anche se tempestivo, regolare per i tempi di esecuzione e compatibile con i mezzi impiegati.
L'intervento chirurgico, effettuato dai sanitari dell'Ospedale S. Maria Goretti di , non può P_ ritenersi routinario in quanto, la presenza sia di uno stato infiammatorio/infettivo periappendicolare sia di aderenze determinate da precedenti interventi chirurgici (isterectomia, intervento per fistola vescicale e colecistectomia), possono determinare un anomalo sovvertimento del quadro anatomo-patologico locale, rendendo difficoltosa l'asportazione dell'appendice. I rimedi chirurgici attuati sono astrattamente da considerare corretti.
L'intervento medico-chirurgico effettuato all' a seguito di ricovero Controparte_13 del 06\10\2010, consistente nel somministrare dal 07\10\2010 NPT (nutrizione parenterale totale) per 3 settimane seguita dall' intervento chirurgico del 28\10\2010, è da ritenersi idoneo a curare una fistola entero-cutanea a bassa portata, in conformità a quanto previsto dalla letteratura scientifica”.
Le conclusioni del CTU appaiono quindi coerenti e supportate dall'esame degli atti. La circostanza che fossero invisibili i due monconi (di 2,5 cm.) non risulta invero confermata, mentre la evidente conseguenzialità cronologica tra il primo intervento, del quale è risultata la non completa asportazione della appendice e i successivi eventi, che del primo costituiscono conseguenza, per le motivazioni del CTU, consentono di confermare il ritenuto nesso causale tra l'omessa completa asportazione dell'appendice e le successive complicanze, che hanno determinato l'intervento dei sanitari del anche in virtù dei noti principi della giurisprudenza di CP_12 legittimità in materia (principio “del più probabile che non” : Cass Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024, Cass. 5922 /2024, tra le più recenti), e non essendo stata riscontrata l'insorgenza di autonome cause rispetto al primo intervento che abbiano interrotto il nesso causale.
Né appare in alcun modo che le dimissioni volontarie abbiano inciso sulla insorgenza della patologia, peraltro neppure diagnosticata presso il primo nosocomio all'atto delle dimissioni. L'ulteriore domanda, di riduzione del risarcimento dovuto “ non essendo l'importo liquidato dal primo Giudice conforme alle attuali norme relative alla quantificazione del danno”, essa è fondata Cont nei limiti di seguito indicati, relativi alla domanda analoga di riduzione del risarcimento della cui pertanto si rinvia.
Cont B) L'appello incidentale della è fondato nei limiti di seguito indicati.
B1) Con il primo motivo, si deduce l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto applicabile l'art. 2236 cc : la censura non è fondata. A prescindere dalla sostanziale irrilevanza ai fini di causa della deduzione per cui trattasi di imperizia più che di negligenza, il CTU ha rilevato solo che le aderenze rendessero più difficoltosa l'operazione, il che non comporta l' applicabilità della norma richiamata, trattandosi di un intervento di appendicectomia che, pur operato d'urgenza non può definirsi di particolare difficoltà ai fini dell'art. 2236 c.c. : di tale circostanza è quindi mancata la prova (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20586 del 22/11/2012 : “Un intervento chirurgico di norma routinario non può mai ritenersi "di speciale difficoltà", ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. per il solo fatto che nel corso di esso si verifichino delle complicanze” -In virtù di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto di non speciale difficoltà un intervento di
Pagina 6 isterectomia complicato dalla presenza di aderenze tra i tessuti, le quali avevano causato alla paziente un danno nefrologico).
B2). Sul motivo inerente la mancanza di colpa professionale, e sulla asserita mancanza del nesso causale, sul quale l'appellante incidentale richiama peraltro le difese del la P_ Pt_1 sentenza va confermata per i motivi già sopra indicati quanto all'appello del Pt_1
B3) Sulla indebita duplicazione del danno risarcibile (sub specie del c.d. danno morale): il motivo è fondato. L'appellante rileva che la tabella elaborata dal Tribunale di Milano, utilizzata dal Giudice di primo grado quale parametro per la liquidazione del danno, nel valore attribuito per ciascun punto di invalidità tiene già conto del c.d. danno morale ed esistenziale. Né vi sono i presupposti per la personalizzazione del danno che può esser riconosciuta solo quando le sofferenze patite nel singolo caso concreto siano straordinarie rispetto al punto di invalidità riconosciuto.
La censura è fondata: non risultano infatti provate nel caso in esame conseguenze anche sul piano morale diverse e ulteriori da quelle fisiologicamente connesse e presumibili collegate all'evento dannoso stesso, già considerate nelle tabella milanesi (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 : In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.in motivazione;
Cass. n. 25164 del 2020, ha parimenti ritenuto già correttamente compreso nella liquidazione del danno secondo le tabelle predette anche il risarcimento del danno morale e conseguentemente ritenuto che costituisce una mera duplicazione della medesima posta risarcitoria la liquidazione di ulteriore importo a titolo di danno morale)”.
Deve quindi essere espunta dalla somma complessiva la somma di euro 16.000,00, non sussistendo ragioni per la personalizzazione del danno, connessa a conseguenze diverse e ulteriori da quelle già valutate in linea generale nelle tabelle applicate.
La somma dovuta è quindi pari ad euro € (73.873,43-16.000) 57.873,43, oltre lucro cessante e interessi come già correttamente statuito nella sentenza impugnata.
C) - L'appello di (ora è fondato Controparte_10 Controparte_1 nei limiti di seguito indicati.
C1) Il motivo inerente la condanna disposta direttamente nei confronti della parte danneggiata è palesemente fondato, non avendo l'attrice alcuna azione diretta nei confronti della società assicuratrice, tenuta alla manleva nei confronti dell'assicurato in virtù del contratto di assicurazione. La citazione diretta è infatti prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del 1969, e quindi non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citata legge.
C2 ) Sulla operatività della garanzia. La società appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui avrebbe ingiustamente condannato la GN a tenere indenne e manlevare la nonostante la garanzia prestata da P_ quest'ultima fosse esplicitamente ed apertamente inoperante rispetto ai fatti di causa, poiché il fatto produttivo del danno è avvenuto durante il periodo di vigenza della polizza, ma la richiesta di
Pagina 7 risarcimento è pervenuta dopo, e ai sensi dell'art 20 la garanzia opererebbe solo per le richieste di risarcimento pervenute durante la vigenza della polizza. Errata sarebbe la statuizione del tribunale laddove ha ritenuto che la clausola “Claims made” contenuta nell'art. 20 della Polizza costituirebbe “un patto atipico immeritevole di tutela ex art. 1322”, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione è infondata, per i rilievi che seguono.
Rileva la Corte che – data per nota la più recente giurisprudenza della S.C. sulla astratta validità della clausola claims made, nella misura in cui non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. , fatta salva la verifica “di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29437 del 14/11/2024, Cass. 12981/2022) - per cui sotto tale profilo la diversa motivazione della sentenza deve essere riformata - tuttavia dalla lettura delle clausole invocate non appare fondata la tesi della inoperatività della garanzia ai sensi del citato art. 20 della polizza, per i motivi che seguono.
Premesso che nella “descrizione dell'attività” oggetto del contratto si legge (per quanto ivi rilevante): “L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Ente Contraente ad all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale…” , nelle “Definizioni” introduttive del contratto si legge poi che per “sinistro” si intendono:
“RC: la richiesta di risarcimento di danni corporali e/o materiali per i quali è prevista l'assicurazione”; RC: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione”;
all'art. 20 “Richieste di risarcimento comprese in copertura “Claims Made” è previsto poi che: “La garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al
Contraente durante il periodo di assicurazione e cioè dalle ore 24,00 del 31.01.2010 alle ore 24,00 del 31.01.2012, purchè siano conseguenza di fatti avvenuti durante il periodo di assicurazione e anche anteriormente a tale data, ma non prima del 31.12.2002.
Resta inteso che per le richieste relative ad accadimenti precedenti la decorrenza della presente polizza la Società risponderà fino alla concorrenza di euro 3.000.000 da intendersi come massima disponibilità per tutte le richieste ricevute durante l'intera durata contrattuale”.
- L'art. 22 “esclusioni” prevede poi una serie di ipotesi escluse dalla assicurazione RC e/o RC, tra cui:
“22.13: le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato successivamente alla fine del periodo di assicurazione”.
Dal complesso delle norme citate si deduce: che l'assicurazione copre due distinti “sinistri” (vedi le definizioni di sinistro) , e vale a dire:
1) le richieste di risarcimento,
2) il verificarsi di fatti dannosi (l'intervento medico causativo del danno),
Pagina 8 le une e le altre evidentemente – in mancanza di diversa espressa volontà delle parti - come previsto dall'art. 1917 c.c. da intendere quale “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione”, di cui all'art. 1917, comma 1, c.c. : non emerge infatti dal contratto l'intento delle parti di assicurare “il verificarsi di fatti dannosi per i quali la richiesta di risarcimento sia intervenuta nel periodo di vigenza del contratto”, essendo l'oggetto del contratto come detto solo “il verificarsi del fatto dannoso”, indipendentemente quindi, per questo tipo di sinistro assicurato, e verificatosi durante il periodo di vigenza del contratto, da quando sia pervenuta la relativa richiesta di risarcimento.
Per il solo, diverso, sinistro assicurato (vale a dire la richiesta di risarcimento) le parti hanno invece previsto che la garanzia “opera esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al Contraente durante il periodo di assicurazione e cioè dalle ore 24,00 del 31.01.2010 alle ore 24,00 del 31.01.2012, purchè siano conseguenza di fatti avvenuti durante il periodo di assicurazione e anche anteriormente a tale data, ma non prima del 31.12.2002” (art. 20 – copertura Claims Made). Il che si spiega con l'intento di estendere la garanzia (prestata per eventi dannosi verificatisi durante la vigenza della polizza) anche alle richieste di risarcimento relative a fatti avvenuti precedentemente, nei limiti temporali indicati, stante la prevedibilità che le richieste di risarcimento pervenute entro il periodo di vigenza fossero relative a fatti pregressi.
Da nessuna norma contrattuale si trae invece il collegamento tra il verificarsi del “fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione” (RC) nel periodo di vigenza del contratto e la necessità della contestuale richiesta di risarcimento.
Laddove infatti tale collegamento si è voluto stabilire, è stato espressamente previsto (art. 20 cit., che regola appunto le “richieste di risarcimento comprese in copertura Claims Made).
Peraltro, tale interpretazione (comunque, letterale) è anche l'unica corrispondente all'intento delle parti e alla causa negoziale, resa evidente dalla espressa previsione dei due sinistri assicurati - la richiesta di risarcimento o il verificarsi del fatto dannoso (la pratica medica causativa di un danno) – non avendo senso (e comunque essendo in contrasto con le più elementari regole di correttezza e buona fede anche nella interpretazione del contratto –
Cass. 656/2025, Cass. 31811/2024, per tutte) la diversa interpretazione, per cui un sinistro verificatosi in concomitanza della scadenza del contratto - e pacificamente assicurato – non sarebbe poi di fatto indennizzabile (non potendo la richiesta di risarcimento evidentemente pervenire contestualmente all'intervento chirurgico o altro tipo di intervento causativo del danno). Non è infatti prevista una sia pur breve ultrattività della garanzia anche dopo la scadenza del contratto per il caso in cui il fatto generatore del danno – evento pacificamente assicurato, essendo in sostanza lo scopo del contratto – si sia determinato in prossimità della scadenza della polizza.
In altri termini, non si deduce dal contratto in oggetto che per il sinistro assicurato definito come RC (il verificarsi del fatto dannoso) l'assicurazione operi solo se anche la richiesta di risarcimento pervenga entra l'anno di vigenza del contratto, essendo solo per il diverso sinistro definito RC (le richieste di risarcimento - un diverso evento assicurato) prevista la clausola “claims made” art . 20, che estende la tutela anche ai fatti causativi di danno accaduti precedentemente e quindi in funzione ampliativa e non limitativa della garanzia dell'assicurato.
Pagina 9 Non rileva quindi nella specie l'art. 20 e neppure si applica conseguentemente la norma sull'erosione del massimale di polizza – pure invocata dall'appellante - relativo alla clausola di retroattività prevista appunto dall'art. 20 cit.
In definitiva, in parziale riforma del capo primo della sentenza impugnata , devono essere condannati in solido la al pagamento della minore somma di euro Parte_1 P_
57.873,43, oltre interessi e lucro cessante come sopra, in motivazione.
Il capo 2 sulla manleva è confermato, con la diversa motivazione di sui sopra.
Il capo 3, su cui non vi è appello, nei confronti di resta confermato. CP_5
Il capo 4 sulle spese di lite è confermato per la soccombenza di e di , P_ Parte_1 non modificandosi ai fini delle spese in questa sede il valore della domanda. Il capo 5 sulla compensazione delle spese con resta confermato, non sussistendo CP_5 appello nei confronti di questa. Le spese del presente grado, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'appello di e di Pt_1
nei confronti di , così come dell'appello di nei confronti P_ CP_4 Controparte_1 di , sono compensate per un terzo, ponendo la restante parte a carico di costoro nella CP_4 misura liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore della causa.
Le spese relative alla domanda di garanzia sono compensate per la natura controversa delle questioni trattate e la sopravvenienza in corso di causa della giurisprudenza citata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma del capo primo della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_14
al pagamento nei confronti di della somma di euro €
[...] Parte_1 Controparte_4
57.873,43, oltre lucro cessante e interessi come in motivazione, e rigetta la domanda diretta di nei confronti di condannata alla manleva della propria Controparte_4 Controparte_1 assicurata, conferma nel resto.
Compensa per un terzo le spese del grado tra , e Controparte_4 Parte_1 Controparte_3
, e condanna questi ultimi al pagamento della restante parte nei confronti di
[...]
liquidata in tale misura ridotta in euro 10.000, oltre accessori di legge, con Controparte_4 attribuzione al procuratore costituito avv. Stefano Pacini per dichiarazione di anticipo, compensa le spese tra e Controparte_3 Controparte_1
Roma, 18 giugno 2025
Il Cons. est. Il Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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