Ordinanza cautelare 26 maggio 2021
Sentenza 29 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/07/2023, n. 12840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12840 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2023
N. 12840/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04843/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4843 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Celestino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, intimata e non costituita in giudizio;
per l'annullamento della determinazione 19 gennaio 2021 n. G00296 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n. 11 del 4 febbraio 2021, avente ad oggetto “Concorso straordinario assegnazione sedi farmaceutiche della Regione Lazio: Inclusione della sede farmaceutica unica rurale di -OMISSIS-” nonché della determinazione 27 gennaio 2021 n. G00702 della Direzione Salute e Integr. Sociosanitaria della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 16/02/2021, avente ad oggetto “Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio - Sedi farmaceutiche disponibili per il sesto interpello”.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente ha depositato, in data 21 giugno 2023, dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile.
Ritenuto, quanto alla pronuncia sulle spese, che le stesse debbano essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.