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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 787/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(COLOMBIA) il 21/03/1975; rappresentata e difesa dall'Avv. CALDARO LAURA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PETTENUZZO LISA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 03/06/2025, così chiedendo:
“1) disporsi l'affido condiviso delle figlie minori e Persona_1 [...]
entrambi i genitori, autorizzando ciascuno di essi ad esercitare Persona_2 disgiuntamente la potestà genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. 2) le minori avranno collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di tenerle con sé, salvo diverso accordo tra i coniugi, a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera alle ore 19:00 quando il padre le riaccompagnerà a casa;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in un periodo da comunicare all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno le festività;
3) la casa familiare viene assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_1 collocatario della prole, prevedendosi che il sig. se ne allontani entro il 31.08.2025; CP_1
4) disporsi, a decorrere dall'allontanamento dalla casa familiare, un assegno mensile a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie minori, nella misura CP_1 di euro 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare, entro il giorno venti di ogni mese, direttamente sul conto corrente della sig.ra
; Parte_1
5) il padre rimborserà, entro il giorno 20 del mese successivo alla presentazione delle pezze giustificative, il 30% delle spese straordinarie relative alle minori, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, salvi tutti i bonus e/ agevolazioni statali o comunali che la madre s'impegna a richiedere;
6) l'assegno unico verrà percepito per intero dalla signora con Parte_1 decorrenza dalla data di allontanamento del coniuge dalla casa familiare e, comunque, a partire da settembre 2025;
7) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/02/2025 esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Longare (VI) in data 21/12/2019; che dall'unione erano nate le CP_1 figlie in data 12/06/2010 e in data 01/11/2012; che la ricorrente aveva Persona_1 Persona_2 avuto un figlio da una precedente relazione – nato in data [...] – riconosciuto dal Persona_3 sig. ora maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che la comunione materiale e CP_1 spirituale tra i coniugi era andata via via deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile la convivenza.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che venisse disposto l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la casa coniugale venisse assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario della prole.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree, chiedendo un termine quanto più CP_1 lungo possibile per trasferirsi altrove.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori.
Le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 30%.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza in via
Vittorio Bachelet n. 21, in favore di , quale genitore convivente con Parte_1 le figlie minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Longare (VI) in data 21/12/2019 con atto trascritto al n. 7, parte I, anno 2019, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Longare (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 2.09.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 787/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(COLOMBIA) il 21/03/1975; rappresentata e difesa dall'Avv. CALDARO LAURA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PETTENUZZO LISA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 03/06/2025, così chiedendo:
“1) disporsi l'affido condiviso delle figlie minori e Persona_1 [...]
entrambi i genitori, autorizzando ciascuno di essi ad esercitare Persona_2 disgiuntamente la potestà genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. 2) le minori avranno collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di tenerle con sé, salvo diverso accordo tra i coniugi, a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera alle ore 19:00 quando il padre le riaccompagnerà a casa;
quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in un periodo da comunicare all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze natalizie e 3 giorni durante quelle pasquali, alternando di anno in anno le festività;
3) la casa familiare viene assegnata alla sig.ra quale genitore Parte_1 collocatario della prole, prevedendosi che il sig. se ne allontani entro il 31.08.2025; CP_1
4) disporsi, a decorrere dall'allontanamento dalla casa familiare, un assegno mensile a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie minori, nella misura CP_1 di euro 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare, entro il giorno venti di ogni mese, direttamente sul conto corrente della sig.ra
; Parte_1
5) il padre rimborserà, entro il giorno 20 del mese successivo alla presentazione delle pezze giustificative, il 30% delle spese straordinarie relative alle minori, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, salvi tutti i bonus e/ agevolazioni statali o comunali che la madre s'impegna a richiedere;
6) l'assegno unico verrà percepito per intero dalla signora con Parte_1 decorrenza dalla data di allontanamento del coniuge dalla casa familiare e, comunque, a partire da settembre 2025;
7) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/02/2025 esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Longare (VI) in data 21/12/2019; che dall'unione erano nate le CP_1 figlie in data 12/06/2010 e in data 01/11/2012; che la ricorrente aveva Persona_1 Persona_2 avuto un figlio da una precedente relazione – nato in data [...] – riconosciuto dal Persona_3 sig. ora maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che la comunione materiale e CP_1 spirituale tra i coniugi era andata via via deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile la convivenza.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che venisse disposto l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la casa coniugale venisse assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario della prole.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree, chiedendo un termine quanto più CP_1 lungo possibile per trasferirsi altrove.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori.
Le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 30%.
Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza in via
Vittorio Bachelet n. 21, in favore di , quale genitore convivente con Parte_1 le figlie minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Longare (VI) in data 21/12/2019 con atto trascritto al n. 7, parte I, anno 2019, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Longare (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 2.09.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo