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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE
Il Giudice Unico Andrea Del Nevo, nel procedimento iscritto al n. 2087/2025 R.G., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Tra le parti:
Avv. Massimo Tomarelli Parte_1
CONTRO
Avv. Ettore e Matilde Chiti Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio la società chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. 22/2025, Parte_1 emesso il 2/1/2025 da questo Tribunale in favore della per l'importo Controparte_1
complessivo di 154.875,09 euro, oltre interessi e spese di lite, in forza di fatture scadute e rimaste insolute relative al corrispettivo per la fornitura dell'energia elettrica e del gas nell'immobile condotto in locazione di via di Boccea, 530, a Roma.
In via preliminare, l'opponente eccepisce:
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notifica dello stesso, sul presupposto che quello notificato a mezzo PEC, privo del numero e della data di pubblicazione, non sarebbe conforme all'originale presente nel fascicolo telematico;
- la nullità della procura alle liti per assoluta indeterminatezza della stessa e carenza dello ius postulandi.
Nel merito, per quanto concerne le fatture relative all'erogazione del gas, l'opponente, contesta specificatamente solo la n. 00124FG00228523 del 26/03/2024 pari a 97.839,74 euro e la n.
00124FG00282022 del 22/04/2024 pari a 28.004,14 euro.
La contestazione in argomento muoverebbe dal fatto che si tratterebbe di fatture illegittime il cui importo, evidentemente superiore rispetto a quello delle altre fatture in atti, sarebbe da imputare ad una perdita di gas e/o ad un malfunzionamento del contatore, poi sostituito in data 14/2/2024 dalla
. CP_1
Le altre fatture del gas oggetto del presente giudizio vengono genericamente contestate in quanto riferite a interessi calcolati su consumi incerti. Con riferimento, invece, alle fatture relative alla fornitura dell'energia elettrica, la società opponente non contesta il proprio non tempestivo adempimento.
Essa chiede tuttavia, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa del prospettato mancato passaggio delle utenze al fornitore di ultima istanza al momento della chiusura dei contratti, con conseguente illegittima interruzione dell'energia elettrica, avvenuta il 2/2/2025, che quantifica in 30.000,00 euro (i.e. acquisto generatore di corrente e costi di carburante).
La insiste per il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, nella conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo, che chiede venga munito di provvisoria esecutività.
Nelle more del giudizio è stata espletata con esito negativo la mediazione.
L'opposizione è fondata su due eccezioni preliminari e su altrettante doglianze di merito, che si esaminano per capi separati ex art.7, ultimo comma, del D.M. 110/23.
CAPO 1 inefficacia del decreto opposto per non conformità dello stesso all'originale notificato.
La prima eccezione preliminare si articola a sua volta in due motivi.
Il primo riguarda la non conformità del decreto ingiuntivo notificato a rispetto Parte_1 all'originale contenuto nel fascicolo informatico.
Sul punto questo Giudice richiama il testo dell'art 23bis, comma 1, del Codice dell'Amministrazione
Digitale nella parte in cui prevede che i duplicati informatici abbiano lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui sono tratti.
La conformità alle Linee Guida non è stata specificatamente contestata dall'opponente e, quindi, deve ritenersi sussistente.
Il secondo concerne l'assenza di indicazione del numero identificativo e di data all'interno del decreto ingiuntivo notificato.
Si tratta di eccezione temeraria perché in realtà gli elementi di cui sopra risultano indicati.
CAPO 2 nullità della procura alle liti della fase monitoria. ha dimostrato in giudizio, mediante produzione di visura camerale, la Controparte_1
sussistenza del potere rappresentativo in capo al Sig. con conseguente validità della CP_2
sottoscrizione dallo stesso apposta alla procura alle liti rilasciata in favore dell'Avv. Garrone.
Ciò comporta il rigetto delle contestazioni sul punto di parte opponente.
CAPO 3 presunta inesistenza del credito per varie causali. In riferimento alle contestazioni contenute in pagine da 4 a 6 del ricorso in opposizione, si deve rilevare la mancanza di legittimazione passiva di Controparte_1
Le contestazioni di cui sopra dovevano essere rivolte contro la società di distribuzione dell'energia
Italgas Reti s.p.a., unica società competente ad effettuare la rilevazione dei consumi effettivi, senza alcuna possibilità di sindacato da parte di Controparte_1
A questo proposito, la ha provato con le proprie produzioni di aver richiesto all'opponente CP_1
solo i consumi indicati da tale società, non essendo tenuta ad effettuare ulteriori verifiche.
Pertanto, la doglianza di merito in esame deve essere rigettata.
CAPO 4 domanda riconvenzionale.
Al di là di ogni considerazione giuridica relativa all'an su cui si fonderebbe tale domanda, questo
Giudice rileva che del presunto danno da interruzione di energia elettrica non è stata fornita alcuna prova documentale, né proposta alcuna prova orale a suo sostegno.
Da ciò deriva il rigetto anche di tale doglianza.
Al rigetto delle eccezioni dell'opponente conseguono:
- la conferma del decreto opposto, che si dichiara provvisoriamente esecutivo.
- la condanna dell'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate secondo i valori medi dello scaglione riferibile alla somma oggetto della causa, compresa la voce per la mediazione.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo.
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in
17.127,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 26/5/25 Il Giudice Unico Civile
Andrea Del Nevo