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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1773/24
Oggi 27 novembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro LL RA, mediante collegamento da remoto, compare l'avv. Franceso Cucinella in sostituzione dell'avv. Luigi LD Cucinella per parte resistente.
Nessuno è collegato per parte ricorrente.
In mancanza di recapiti a mezzo cellulare, l'avv. Cucinella chiama lo studio della difesa di parte ricorrente al numero di telefono presente sull'atto e comunica alla segretaria che è in corso l'udienza e si attende il collegamento;
la segretaria s'impegna a contattare l'avv. Beccaria, non presente in studio;
successivamente la segretaria richiama e comunica di non essere in grado di contattare l'avv. Beccaria.
A questo punto la giudice invita l'avv. Cucinella alla discussione.
Il procuratore della parte resistente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nella comparsa.
Alle ore 12 e 17, senza che alcuno si sia connesso per parte ricorrente, la giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando il procuratore di parte ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. L'avv. Cucinella rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che segue e che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
LL RA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro LL RA pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 1773/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessandro Beccaria Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. e P. IVA con il patrocinio dell'avv. Luigi Controparte_1 P.IVA_1
LD Cucinella
RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare nulla e/o illegittima l'intimazione pagamento n.079202490060497 80/000 come meglio esposto in narrativa e conseguentemente annullare le cartelle di pagamento e la relativa intimazione. In via subordinata Concedere la rateizzazione delle cartelle contenute nell'intimazione opposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della CTP competente per territorio
- In via preliminare, previo accertamento e declaratoria di carenza di legittimazione passiva della comparente
, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e improponibile;
Controparte_1
- In subordine, nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
- disporre ai sensi dell'art.127 ter cpc, che l'udienza venga sostituita dal deposito di Note Scritte;
- Con vittoria di spese e competenze di lite favore del procuratore attributario, per fattone anticipo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio si è opposto all'intimazione n. 079 2024 Parte_1
90060497 80/000 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 211.782,72 per numerose cartelle, tutte richiamate nell'atto. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di nullità o, comunque, di illegittimità dell'intimazione opposta deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento. In via subordinata, il ricorrente ha domandato la rateizzazione delle cartelle.
ha rilevato che questo tribunale non può conoscere di molti dei titoli sottesi all'intimazione, in quanto CP_2 non relativi a contributi previdenziali;
ha, quindi, eccepito il difetto di giurisdizione per le pretese tributarie. Ha, poi, dedotto la corretta notifica delle cartelle e ha, conseguentemente, chiesto il rigetto dell'opposizione.
2. Il difetto di giurisdizione e l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro.
L'esame dei numerosi titoli indicati nell'intimazione di pagamento di cui si tratta (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 5 di parte resistente) impone di rilevare il difetto di giurisdizione per tutte le pretese tributarie, sulle quali può conoscere solo la corte di giustizia tributaria territorialmente competente e non il giudice ordinario. Vi sono, poi, cartelle relative a sanzioni per inosservanza al codice della strada, che non sono di competenza del giudice del lavoro. Questa giudice deve, conseguentemente, limitarsi a decidere sulle seguenti cartelle, che sono relative al mancato pagamento dei contributi alla cassa professionale forense: n. 07920150019393031000, n. 07920160023029819000, n. 07920170014532834000, n. 07920190011899478000, n. 07920210001107404000 e n. 07920220008195704000;
3. Le censure sul preteso difetto di notifica delle cartelle.
Con l'unico motivo di opposizione il ricorrente, come s'è anticipato, ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle impugnate. I documenti depositati da parte resistente dimostrano, viceversa, che tutte le cartelle sulle quali questa giudice può conoscere sono regolarmente state notificate al ricorrente. Infatti, dai documenti depositati ai nn. 6, 10, 11, 19, 24 e 28 risulta che tutte le cartelle sono state recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente e la prima delle cartelle in contestazione è stata notificata altresì a mezzo posta per compiuta giacenza. In particolare, le notifiche risultano avvenute nei seguenti tempi e con le seguenti modalità: cartella n. 07920150019393031000 notificata il 14 dicembre 2016 a mezzo pec e a mezzo posta (docc. sub 6); n. 07920160023029819000 notificata il 18 gennaio 2017 a mezzo pec (docc. sub 10); n. 07920170014532834000 notificata il 28 gennaio 2018 a mezzo pec (docc. sub 11); n. 07920190011899478000 notificata il 23 gennaio 2020 a mezzo pec (docc. sub 19); n. 07920210001107404000 notificata il 9 giugno 2022 a mezzo pec (docc. sub 24); n. 07920220008195704000 notificata il 16 gennaio 2023 a mezzo pec (docc. sub 28). L'unico motivo di opposizione risulta pertanto infondato e le domande di accertamento dell'illegittimità dell'intimazione di cui si tratta devono quindi essere respinte.
4. La richiesta di rateazione.
Parte ricorrente ha infine domandato, in via subordinata, la rateizzazione delle cartelle oggetto dell'intimazione. Anche tale domanda, peraltro formulata in modo del tutto generico, non può essere accolta, in quanto non compete al giudice disporre la rateazione del debito previdenziale, che può essere domandata in via amministrativa secondo tempi e modi previsti dalla legge;
solo in caso di contestazione tra le parti in merito ai presupposti per la rateazione – contestazione che parte ricorrente non ha dedotto - può subentrare il sindacato giurisdizionale.
5. Le spese di lite. Secondo il principio di soccombenza le spese di lite devono essere interamente poste a carico di parte ricorrente. Sono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto del valore della domanda e non delle sole cartelle sulle quali questa giudice può conoscere nel merito, essendo stata comunque necessaria la difesa anche per quelle sulle quali v'è la giurisdizione tributaria o la competenza di altro giudice ordinario. Peraltro, le spese vengono liquidate secondo i minimi del tariffario professionale in ragione della modesta attività difensiva necessaria.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso relativamente alle cartelle n. 07920150019393031000, n. 07920160023029819000, n. 07920170014532834000, n. 07920190011899478000, n. 07920210001107404000 e n. 07920220008195704000;
2) dichiara il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. o l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro a conoscere sull'opposizione riguardante i restanti titoli;
3) condanna il ricorrente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 6.115,00 per compensi, CP_2 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avv. Luigi LD Cucinella, dichiaratosi anticipatario. Deciso all'udienza del 27 novembre 2025 La giudice del lavoro LL RA
VERBALE DELLA CAUSA N. 1773/24
Oggi 27 novembre 2025 innanzi alla giudice del lavoro LL RA, mediante collegamento da remoto, compare l'avv. Franceso Cucinella in sostituzione dell'avv. Luigi LD Cucinella per parte resistente.
Nessuno è collegato per parte ricorrente.
In mancanza di recapiti a mezzo cellulare, l'avv. Cucinella chiama lo studio della difesa di parte ricorrente al numero di telefono presente sull'atto e comunica alla segretaria che è in corso l'udienza e si attende il collegamento;
la segretaria s'impegna a contattare l'avv. Beccaria, non presente in studio;
successivamente la segretaria richiama e comunica di non essere in grado di contattare l'avv. Beccaria.
A questo punto la giudice invita l'avv. Cucinella alla discussione.
Il procuratore della parte resistente discute oralmente la causa e richiama le conclusioni contenute nella comparsa.
Alle ore 12 e 17, senza che alcuno si sia connesso per parte ricorrente, la giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando il procuratore di parte ricorrente a interrompere il collegamento qualora non ritenga di attendere la lettura della sentenza. L'avv. Cucinella rinuncia ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che segue e che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
LL RA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro LL RA pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 1773/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Alessandro Beccaria Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, C.F. e P. IVA con il patrocinio dell'avv. Luigi Controparte_1 P.IVA_1
LD Cucinella
RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare nulla e/o illegittima l'intimazione pagamento n.079202490060497 80/000 come meglio esposto in narrativa e conseguentemente annullare le cartelle di pagamento e la relativa intimazione. In via subordinata Concedere la rateizzazione delle cartelle contenute nell'intimazione opposta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della CTP competente per territorio
- In via preliminare, previo accertamento e declaratoria di carenza di legittimazione passiva della comparente
, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e improponibile;
Controparte_1
- In subordine, nel merito, rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto;
- disporre ai sensi dell'art.127 ter cpc, che l'udienza venga sostituita dal deposito di Note Scritte;
- Con vittoria di spese e competenze di lite favore del procuratore attributario, per fattone anticipo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio si è opposto all'intimazione n. 079 2024 Parte_1
90060497 80/000 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 211.782,72 per numerose cartelle, tutte richiamate nell'atto. Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di nullità o, comunque, di illegittimità dell'intimazione opposta deducendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento. In via subordinata, il ricorrente ha domandato la rateizzazione delle cartelle.
ha rilevato che questo tribunale non può conoscere di molti dei titoli sottesi all'intimazione, in quanto CP_2 non relativi a contributi previdenziali;
ha, quindi, eccepito il difetto di giurisdizione per le pretese tributarie. Ha, poi, dedotto la corretta notifica delle cartelle e ha, conseguentemente, chiesto il rigetto dell'opposizione.
2. Il difetto di giurisdizione e l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro.
L'esame dei numerosi titoli indicati nell'intimazione di pagamento di cui si tratta (doc. 1 di parte ricorrente e doc. 5 di parte resistente) impone di rilevare il difetto di giurisdizione per tutte le pretese tributarie, sulle quali può conoscere solo la corte di giustizia tributaria territorialmente competente e non il giudice ordinario. Vi sono, poi, cartelle relative a sanzioni per inosservanza al codice della strada, che non sono di competenza del giudice del lavoro. Questa giudice deve, conseguentemente, limitarsi a decidere sulle seguenti cartelle, che sono relative al mancato pagamento dei contributi alla cassa professionale forense: n. 07920150019393031000, n. 07920160023029819000, n. 07920170014532834000, n. 07920190011899478000, n. 07920210001107404000 e n. 07920220008195704000;
3. Le censure sul preteso difetto di notifica delle cartelle.
Con l'unico motivo di opposizione il ricorrente, come s'è anticipato, ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle impugnate. I documenti depositati da parte resistente dimostrano, viceversa, che tutte le cartelle sulle quali questa giudice può conoscere sono regolarmente state notificate al ricorrente. Infatti, dai documenti depositati ai nn. 6, 10, 11, 19, 24 e 28 risulta che tutte le cartelle sono state recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente e la prima delle cartelle in contestazione è stata notificata altresì a mezzo posta per compiuta giacenza. In particolare, le notifiche risultano avvenute nei seguenti tempi e con le seguenti modalità: cartella n. 07920150019393031000 notificata il 14 dicembre 2016 a mezzo pec e a mezzo posta (docc. sub 6); n. 07920160023029819000 notificata il 18 gennaio 2017 a mezzo pec (docc. sub 10); n. 07920170014532834000 notificata il 28 gennaio 2018 a mezzo pec (docc. sub 11); n. 07920190011899478000 notificata il 23 gennaio 2020 a mezzo pec (docc. sub 19); n. 07920210001107404000 notificata il 9 giugno 2022 a mezzo pec (docc. sub 24); n. 07920220008195704000 notificata il 16 gennaio 2023 a mezzo pec (docc. sub 28). L'unico motivo di opposizione risulta pertanto infondato e le domande di accertamento dell'illegittimità dell'intimazione di cui si tratta devono quindi essere respinte.
4. La richiesta di rateazione.
Parte ricorrente ha infine domandato, in via subordinata, la rateizzazione delle cartelle oggetto dell'intimazione. Anche tale domanda, peraltro formulata in modo del tutto generico, non può essere accolta, in quanto non compete al giudice disporre la rateazione del debito previdenziale, che può essere domandata in via amministrativa secondo tempi e modi previsti dalla legge;
solo in caso di contestazione tra le parti in merito ai presupposti per la rateazione – contestazione che parte ricorrente non ha dedotto - può subentrare il sindacato giurisdizionale.
5. Le spese di lite. Secondo il principio di soccombenza le spese di lite devono essere interamente poste a carico di parte ricorrente. Sono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto del valore della domanda e non delle sole cartelle sulle quali questa giudice può conoscere nel merito, essendo stata comunque necessaria la difesa anche per quelle sulle quali v'è la giurisdizione tributaria o la competenza di altro giudice ordinario. Peraltro, le spese vengono liquidate secondo i minimi del tariffario professionale in ragione della modesta attività difensiva necessaria.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso relativamente alle cartelle n. 07920150019393031000, n. 07920160023029819000, n. 07920170014532834000, n. 07920190011899478000, n. 07920210001107404000 e n. 07920220008195704000;
2) dichiara il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. o l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro a conoscere sull'opposizione riguardante i restanti titoli;
3) condanna il ricorrente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 6.115,00 per compensi, CP_2 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avv. Luigi LD Cucinella, dichiaratosi anticipatario. Deciso all'udienza del 27 novembre 2025 La giudice del lavoro LL RA