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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19050/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. NI Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19050/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pivano Flavia, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Di Meo Luciana, in virtù di procura speciale in Parte_2 atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PIOSSASCO il 02/04/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO.
Dal matrimonio è nata una figlia: NI il 02.08.2005.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo in data
20.11.2007.
Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la figlia , ormai maggiorenne, potrà vedere e Persona_1 dimorare col padre quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o lavorativi.
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia fino a quando costei Parte_1 non avrà raggiunto l'indipendenza economica mediante il versamento della somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mesi, alle coordinate bancarie che verranno comunicate.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal servizio nazionale sanitario, scolastiche, sportive, ludiche, ricreative, concordate e necessitate e comunque documentate, siano poste a carico di ciascun genitore per il 50%, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e l'ordine degli avvocati, sottoscritto il 15/03/2016, a cui le parti fanno espresso riferimento.
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra percepirà, se dovuto, l'assegno Parte_2 unico per la figlia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.06.2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa NI Culotta Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. NI Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19050/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Pivano Flavia, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Di Meo Luciana, in virtù di procura speciale in Parte_2 atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PIOSSASCO il 02/04/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO.
Dal matrimonio è nata una figlia: NI il 02.08.2005.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo in data
20.11.2007.
Con ricorso depositato il 02/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIOSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la figlia , ormai maggiorenne, potrà vedere e Persona_1 dimorare col padre quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o lavorativi.
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia fino a quando costei Parte_1 non avrà raggiunto l'indipendenza economica mediante il versamento della somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mesi, alle coordinate bancarie che verranno comunicate.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal servizio nazionale sanitario, scolastiche, sportive, ludiche, ricreative, concordate e necessitate e comunque documentate, siano poste a carico di ciascun genitore per il 50%, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e l'ordine degli avvocati, sottoscritto il 15/03/2016, a cui le parti fanno espresso riferimento.
DÀ ATTO che le parti concordano che la sig.ra percepirà, se dovuto, l'assegno Parte_2 unico per la figlia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.06.2025.
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa NI Culotta Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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