Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2941/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2941/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Troiano Anna e Troiano Rosario, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in calce al ricorso
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Zammiello Sara, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da verbale di udienza del 04.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.12.2024 i coniugi [nata a Parte_1
IP (SA) il 28.08.1994 (CF. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], premesso di C.F._2 aver contratto matrimonio in data 09.08.2018 in Olevano Sul Tusciano (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Olevano Sul Tusciano (SA) dell'anno 2018, al n. 3 Parte I, e che dall'unione era nata la LI (08.12.2018) ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha Per_1 dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 4498/2023 del
05.04.2023, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 04.02.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
10.01.2025 e 21.01.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
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Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di recepire le condizioni assunte all'atto della separazione consensuale modificate nei seguenti termini:
“I- la LI minore , affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2 in modo da avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, continuerà a vivere prevalentemente con la madre, nella sua abitazione concessa in locazione in IP alla via Franchetti Leopoldo n. 1;
II- le decisioni nell'interesse della LI, relative all'educazione, all'istruzione scolastica e alla salute, saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e le aspirazioni della minore.
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati su tutte le questioni relative alla LI.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
III- il sig. avrà diritto a tenere con sé la LI due pomeriggi CP_1 Per_1 alla settimana nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza del genitore collocatario e un pomeriggio alla settimana nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza;
per quanto concerne le vacanze natalizie, la prole trascorrerà ad anni alterni le festività del 25 e 26 dicembre, nonché del 01 e del 06 gennaio, rispettivamente con la madre ovvero col padre. Nel senso che alternerà i giorni di Natale e di S. Stefano, trascorrendoli una volta col padre, una volta con la madre, lo stesso per il Capodanno e l'Epifania. Con la madre un anno il giorno del 25 dicembre e il 06 gennaio con il padre, l'anno successivo il 25 dicembre con il padre e il 06 gennaio con la madre. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, la LI le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato, con la precisazione di trascorrere la Pasqua con l'uno/a e la Pasquetta con l'altro di ciascun anno. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, la LI avrà diritto di trascorrere, con il padre, almeno quindici giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la LI.
I succitati giorni ed orari potranno essere variati, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori e con gli impegni di studio, sportivi e sociali della minore, previo accordo con l'altro genitore, senza che ciò possa limitare il diritto della madre o del padre alla frequentazione della LI.
IV - il sig. si impegna a corrispondere mensilmente il mantenimento CP_1 in favore della LI , pari ad euro 250,00 entro il giorno cinque di Persona_2 ogni mese, attraverso bonifico.
Tale importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici
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ISTAT; oltre il 50% delle spese straordinarie (vestiario, visite mediche. medicinali e dispositivi medici, spese di istruzione, abbonamento palestra, ecc.);
V- eventuali assegni familiari e altre indennità assistenziali, ove spettanti, saranno assegnate alla madre collocataria;
VI- i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi;
VII- gli istanti dichiarano che nessun mantenimento sia dovuto dall'uno all'altro coniuge, in quanto entrambi potranno provvedere autonomamente alle proprie esigenze economiche, per cui rinunciano ad ogni forma di assistenza e mantenimento reciproco;
VIII- le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
IX- eventuali partner dei genitori, ove il rapporto dovesse assumere una connotazione di stabilità verranno inseriti nella vita della LI con la necessaria gradualità nell'interesse della LI stessa. Si precisa che al momento il padre convive in Sicignano degli Alburni, dove risiede, con la compagna, Sig.
[...]
, che la minore ha già avuto modo di conoscere e Controparte_2 frequentare in maniera positiva ed equilibrata, come già noto alla Sig.ra Pt_1 che ha acconsentito anche alla permanenza della minore presso l'abitazione di residenza del padre, unitamente alla nuova compagna. Difatti, in occasione dell'esercizio del diritto di visita del padre, la bambina ha modo anche di trascorrere del tempo con la nuova compagna paterna”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi Pt_1
[nata a [...] il [...] (CF. )] e
[...] C.F._1
[nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
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)] trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Olevano Sul Tusciano (SA) dell'anno 2018, al n. 3 Parte I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Olevano Sul Tusciano (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04.02.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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