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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10407 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa NC AN CI
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 22104 /2025 R.G. promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2
sulla minore ( ) Persona_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. PEZZELLA GIUSI e dell'avv. AURELI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio del funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.06.2025, i ricorrenti, premesso che con decreto di omologa del 13.01.2025 il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla minore, dei requisiti medico-legali per fruire dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 14.09.2023; che in data 16.01.2025 gli istanti hanno notificato il citato decreto di omologa all' inviando altresì all' in pari data CP_1 CP_2
l'ulteriore documentazione necessaria all'erogazione della prestazione e che, ciononostante,
l' non ha provveduto alla liquidazione della provvidenza;
hanno chiesto, in questa sede, CP_1
la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e spese di lite.
1 Tardivamente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta CP_1
cessazione della materia del contendere, stante la liquidazione dei ratei avvenuta con provvedimento del 26.06.2025.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno dato atto dell'intervenuta liquidazione ed hanno aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento di quanto di spettanza.
Le spese di lite, tuttavia, si pongono in capo all' in applicazione della c.d. CP_1 soccombenza virtuale, considerato che il pagamento è intervenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni che l'Ente e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
€ 1.864,00 oltre rimborso generale al 15% cap ed iva da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Roma, 17.10.2025
Il Giudice
NC AN CI
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa NC AN CI
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 22104 /2025 R.G. promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2
sulla minore ( ) Persona_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. PEZZELLA GIUSI e dell'avv. AURELI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio del funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.06.2025, i ricorrenti, premesso che con decreto di omologa del 13.01.2025 il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla minore, dei requisiti medico-legali per fruire dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 14.09.2023; che in data 16.01.2025 gli istanti hanno notificato il citato decreto di omologa all' inviando altresì all' in pari data CP_1 CP_2
l'ulteriore documentazione necessaria all'erogazione della prestazione e che, ciononostante,
l' non ha provveduto alla liquidazione della provvidenza;
hanno chiesto, in questa sede, CP_1
la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e spese di lite.
1 Tardivamente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta CP_1
cessazione della materia del contendere, stante la liquidazione dei ratei avvenuta con provvedimento del 26.06.2025.
All'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno dato atto dell'intervenuta liquidazione ed hanno aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto pagamento di quanto di spettanza.
Le spese di lite, tuttavia, si pongono in capo all' in applicazione della c.d. CP_1 soccombenza virtuale, considerato che il pagamento è intervenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni che l'Ente e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
€ 1.864,00 oltre rimborso generale al 15% cap ed iva da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Roma, 17.10.2025
Il Giudice
NC AN CI
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
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