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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00865/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2025, proposto da:
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società agricola La Neve, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Colapaoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione:
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 06951/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società agricola La Neve s.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza della Sezione di accoglimento del ricorso in appello articolato da La Neve s.s., presentata in via incidentale dalla ricorrente per revocazione Agea;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto e l’avvocato Francesco Colapaoli;
1. Ritenuto che le circostanze dedotte dall’Agenzia appellante non integrano i presupposti per ritenere sussistente un pregiudizio grave e irreparabile atteso che: i ) il rischio di compiere attività amministrativa che potrebbe risultare non definitiva è meramente eventuale e, comunque, non costituisce un aggravio tale da giustificare la sospensione dell’efficacia della sentenza; ii) il carattere “ non agevole ” delle operazione di calcolo è dedotto in modo generico e non supportato da elementi; iii ) l’importo portato nel precetto è limitato a solo 10.000,00 euro.
2. Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
i ) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1080/2025).
ii ) compensa le spese di lite della presente fase processuale.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO