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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 01/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1365/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
06/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. TELESI ALESSIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. TELESI ALESSIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, all'udienza del 25.3.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue (anche in relazione al trasferimento immobiliare sostitutivo dell'assegno divorzile una tantum), rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero per il suo parere in data 11.3.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 11/07/2009 da nata Parte_1
a FORLÌ (FC) il 25/10/1969) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
VERGHERETO alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso sui figli minori ed con collocazione prevalente presso la madre in via Montello, Per_1 Per_2
2 -a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alle 21 circa della domenica;
-il mercoledì dall'uscita da scuola sino al rientro a scuola del giovedì mattina.
Se il mercoledì o il venerdì non sono scolastici il padre preleverà i figli a casa della madre verso le 16, se è non scolastico il giovedì li riporterà a casa della madre verso le 10.
Se il papà ha impegni per il mercoledì, la IG farà il possibile per consentirgli di spostare la permanenza Pt_1
infrasettimanale dei ragazzi al giorno successivo.
Comunque il papà potrà frequentare i figli anche negli altri giorni, nel rispetto dei loro impegni e dell'organizzazione domestica della madre, previo accordo con la stessa. D'altro canto la IG si impegna, nelle ipotesi in cui non possa Pt_1
occuparsi dei figli nei giorni di sua competenza, a chiedere di essere sostituita dal padre prima che da terze persone. durante le vacanze natalizie
Negli anni pari i ragazzi saranno con la mamma dalla mattina del 25 fino alla sera del 30 dicembre. Trascorreranno il resto del periodo (quindi dall'inizio delle vacanze alla Vigilia e dal 31 al rientro a scuola) con il papà. Negli anni dispari si farà l'inverso. durante le vacanze pasquali
Negli anni pari saranno con la mamma dall'inizio delle vacanze alla sera di Pasqua e col papà per il resto del periodo.
Negli anni dispari si farà l'inverso. durante le vacanze estive
I ragazzi trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore in agosto. Le due settimane potranno comprendere anche alcuni giorni di luglio o settembre.
I genitori si comunicheranno il periodo prescelto entro il 31 maggio. Se vi è una sovrapposizione di date e le parti non riescono a riorganizzare concordemente i periodi, negli anni dispari prevarrà la scelta della mamma e negli anni pari quella del papà.
Ponti e festività infrasettimanali
Saranno suddivisi in modo alternato.
3) L'abitazione di via Montello 55 a Treviso viene assegnata alla IG , con tutti gli arredi e corredi, Parte_1
affinché vi continui ad abitare con i figli ed Per_1 Per_2
3 4) Il SInor corrisponderà alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile, a Parte_2 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli ed di €. 1.000,00 (€. 500,00 euro) sino a che vi sarà la Per_1 Per_2
necessità di usufruire della babysitter per l'accudimento dei minori, il cui costo rimarrà a carico esclusivo del SInor Pt_2
assegno di mantenimento che, venuta meno la necessità dell'accudimento dei minori da parte di una babysitter, sarà innalzato ad €. 2.000,00 (€. 1.000,00 per ciascun figlio), assegni comunque soggetti a rivalutazione annuale Istat;
5) L'Assegno Unico per i figli oggi pari a €. 108,00 sarà percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_1
6) Tutte le spese qualificate come straordinarie dal Protocollo per il processo di famiglia dell'1.12.2016 vigente presso il
Tribunale di Treviso (quindi anche la retta per la scuola paritaria frequentata dai figli e quelle che serviranno in futuro perché concludano la scuola secondaria di primo grado) così come pure le spese di baby sitter che saranno al 100 % a carico del SInor Faranno eccezione le spese mediche che saranno ripartite al 50 % per la parte non coperta dalla polizza Pt_2
assicurativa stipulata dal SInor Pt_2
7) A tacitazione e definizione di ogni accordo economico e/o reciproca pretesa di dare avere tra i coniugi derivante dal loro matrimonio, anche in sostituzione a quanto previsto al punto n. 8) delle condizioni di separazione, omologate con sentenza n. 792/2024 del 10.04.2024 dal Tribunale di Treviso, anche quale assegno una tantum, il SI. Parte_2
, C.F.: , nato a [...] il [...], residente in [...]
4/C a Treviso, cede e trasferisce in piena ed assoluta proprietà alla SI.ra residente in [...] a Treviso, Pt_1
l'immobile di via Montello n. 55 a Treviso con relativi posto auto e garage pertinenziali così come infra meglio descritti catastalmente:
Catasto Fabbricati: Comune di TREVISO (L407) (TV)
S.U. C Fg. 5 Particella 279 Sub. 58 via Montello n. 55 int. 1 piano T Cat. A/2 Cl. 5 Cons. 9,0 vani, Sup:
196 mq, totale escluse aree scoperte 177 mq. R.C.: €. 1.185,27;
S.U. C Fg. 5 Particella 279 Sub. 26 via Montello piano T Cat. C/6 Cl. 1 Cons. 15 mq. superficie totale 14 mq. R.C.: €. 32,54;
S.U. C Fg. 5 Particella 279 Sub. 43 via Montello piano T Cat. C/6 Cl. 1 Cons. 14 mq. superficie totale 13 mq. R.C.: €. 30,37;
4 S.U. C Fg. 5 Particella 279 Sub. 45 via Montello piano T Cat. C/6 Cl. 7 Cons. 18 mq. superficie totale 22 mq. R.C.: €. 102,26;
Dichiarando la parte cessionaria di voler creare il vincolo pertinenziale di strumentalità e complementarità tra gli immobili in oggetto;
Oltre alle quote millesimali indicate in Regolamento di Condominio ed Allegate Tabelle Millesimali che trovasi sotto la lettera D) dell'atto a rogiti Notaio Dott.ssa del 21.07.2023 Rep. 7711, registrato a Treviso il Persona_3
28.07.2023 al n. 23317/IT e trascritto a Treviso in data 28.07.2023 ai nn. 28872/20774 relative alle parti comuni dell'intero edificio ai sensi dell'art. 1117 C.C. ed in particolare
Particella 279 sub. 72 – B.C.N.C., area scoperta di mq. 761;
Particella 279 sub. 73 – B.C.N.C., area scoperta di mq. 118;
Particella 279 sub. 74 – B.C.N.C., area scoperta di mq. 134;
Particella 279 sub. 75 – B.C.N.C., portico di passaggio;
Particella 279 sub. 76 – B.C.N.C., locale tecnico;
Particella 279 sub. 78 – B.C.N.C., vano tecnico sottoscala;
Confini e a corpo: quanto all'appartamento con l'annessa area scoperta di pertinenza, sub 58, al garage, sub. 54, e al posto auto scoperto, sub.
43, a corpo: subb 24, 72, 46, 47, 74, 56, 57, 73, 44, 71, particella 275; quanto al posto auto scoperto, sub 26: subb. 72, 27, 25 salvo altri e/o variati
L'intero fabbricato, di cui quanto in oggetto è parte, sorge sull'area censita al C.T. del Comune di Treviso – Foglio 15 –
Particella 279 di mq. 1.288, 276 di mq. 555 e 277 di mq. 550.
8) La cessione si intende effettuata come quanto in oggetto attualmente si trova, a corpo e non a misura, con ogni annesso ed infisso, azioni, diritti, ragioni e servitù attive e passive inerenti che la parte cessionaria dichiara di conoscere ed accettare.
9) Il possesso di diritto e di fatto, con ogni utile e peso inerenti, è trasferito sin da ora alla SI.ra con tutti gli Parte_1
effetti utili ed onerosi;
5 10) Si dà atto che l'immobile oggetto di cessione è pervenuto al SI. in forza dell'atto di compravendita del Parte_2
24.02.2025 a rogiti notaio Dott. Rep. 2669 Racc. 2343 registrato all'Uff. Terr. di Treviso il Persona_4
04.03.2025 al n. 6297 serie 1T;
11) Il SI. , garantisce la piena e legittima titolarità del diritto trasferito e l'inesistenza di causa di evizione, Parte_2
sia totale che parziale, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche, oneri e privilegi, anche di natura fiscale, diritti di prelazione, legale o volontaria, ovvero di riscatto, nell'acquisto di cui sopra o in parte di esso, passività ambientali, per fatti anche dipendenti dalla parte alienante, vizi e difetti, in particolare non apparenti, pesi e vincoli di qualsiasi specie, compresi usi civici e livelli, ad eccezione del vincolo non aedificandi di cui all'atto ricevuto da fu Notaio in Treviso in Persona_5
data 07.05.1980, rep. 27905, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Treviso il 10.05.1980 ai nn. 10945/9169.
Dichiara altresì che i beni di cui al presente trasferimento non sono oggetto di liti o controversie, pendenti od annunciate e, di qualsiasi genere, ovvero pretese, ragioni, azioni e diritti a terzi spettanti sul punto a qualsiasi titolo;
12) Agli effetti delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, la parte cedente dichiara che quanto oggetto del presente atto costituisce porzione di fabbricato che nella sua originaria consistenza risulta iniziato in data anteriore al 01.09.1967 e che successivamente sono stati eseguiti i lavori per i quali sono stati rilasciati dal Comune di Treviso i seguenti provvedimenti edilizi:
➢ concessione edilizia n. 19/4-80 del 30.05.1980;
➢ concessione edilizia n. 20/15-95 del 26.08.1995;
➢ permesso di costruire in sanatoria spec. 1481/07/AE in data 28.01.2010;
➢ certificato di agibilità in data 21.11.2012, protocollo n. 303/12
e che il fabbricato di cui va parte l'immobile oggetto di trasferimento è stato oggetto di ristrutturazione con demolizione, ricostruzione ed ampliamento in forza dei seguenti provvedimenti edilizi:
SCIA “Piano Casa” – pratica ID n. [...]-08032019-0933- Protocollo SUAP
REP_PROV_TV/TV_SUPRO/0045287 del 29.03.2019, spec n. 618/19/AE prot. N. 48796 dell'01.04.2019;
6 SCIA per cambio di intestazione – pratica ID n. 03673060269-01102020-1551- Protocollo SUAP
REP_PROV_TV/TV_SUPRO/0145113 del 05.10.2020;
SCIA Protocollo SUAP REP_PROV_TV/TV_SUPRO/0173313 del 17.11.2020
SCIA 1^ Variante – pratica ID n. 03673060269-01022022-1043- Protocollo SUAP
REP_PROV_TV/TV_SUPRO/0040290 del 14.02.2022
SCIA 2^ Variante – pratica ID n. 03673060269-09122022-1203- Protocollo SUAP
REP_PROV_TV/TV_SUPRO/0172237 del 08.06.2023
E che in data 06.07.2023 è stata presentata al Comune di Treviso, corredata di tutta la prescritta documentazione, la Segnalazione Certificata di Agibilità, ID pratica: 03673060269-13062023-1133 – SUPRO/0204030, riguardante anche le unità immobiliari oggi oggetto di trasferimento;
Parte alienante dichiara e garantisce inoltre che successivamente non sono stati eseguiti interventi o varianti richiedenti il rilascio di ulteriori autorizzazioni e/o concessioni, anche in sanatoria e che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, né di carattere amministrativo, né di carattere penale;
13) Ai sensi e per gli effetti della normativa contenuta nel D. Lgs n. 192/2005 e sue modifiche, la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto dalla parte alienante le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile oggetto della presente cessione, così come allegata;
14) La parte alienante garantisce la conformità degli impianti a servizio delle unità immobiliari oggetto della presente compravendita alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti all'epoca della loro installazione, nonché il loro eventuale adeguamento a disposizioni inderogabili e la loro corretta e puntuale manutenzione, fino alla data odierna, restando a carico della parte acquirente ogni altro eventuale adeguamento alle disposizioni vigenti;
15) La SI.ra si assume l'obbligo di provvedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare presso la Parte_1
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso;
16) Le parti dichiarano che l'abitazione come sopra trasferita è non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2/08/1969 pubblicato nella G.U. n.218 del 27/08/1969.
17) Le parti chiedono che al presente atto siano applicate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge 6.03.1987 n.
7 74 estese a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 2111/2016 (esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa).
18) La SI.ra , per quanto occorrer possa, dichiara: Parte_1
- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile in oggetto;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, degli stessi diritti ovvero del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata avvalendosi di disposizioni fiscali agevolate per l'acquisto della prima casa (richiamate dal D.P.R. n. 131/1986 e sue modificazioni);
- di risiedere nel Comune in cui è situato l'immobile in oggetto;
- di chiedere l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per l'acquisto della prima casa;
19) I SInori e , edotti circa le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 Parte_2 Parte_1
dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 47 e 48 del predetto D.P.R. di non essersi avvalsi dell'attività di mediatori immobiliari;
20) La parte cedente esonera il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione urbanistica-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da lui rese con le risultanze amministrative;
21) Le parti si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la validità ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare;
22) Ai sensi del comma 1 bis dell'art.29 della legge n.52 del 1995, come integrato e modificato dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni con L. 30 luglio 2010 n.122, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che l'identificazione catastale di cui sopra è relativa alle unità immobiliari graficamente raffigurate nell'elaborato planimetrico e nelle planimetrie depositate in Catasto che in copia si allegano e che i dati catastali sopra descritti e relative planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, sono conformi allo stato di fatto delle dette unità immobiliari, nonché l'intestazione catastale delle unità medesime è conforme alle risultanze dei registri immobiliari;
23) Il SInor comunicherà al gestore telefonico della sim in uso alla IG la sua autorizzazione alla Pt_2 Pt_1
8 portabilità dell'utenza telefonica a favore della moglie, che stipulerà un nuovo contratto con il gestore a suo nome;
24) I SI.ri e sin da ora prestano consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per i Parte_1 Parte_2
figli minori ed e si impegnano a ribadire detto consenso con le modalità richieste dagli uffici competenti Per_1 Per_2
al rilascio;
25) Le parti sin da ora prestano acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 25/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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55 a Treviso;
2) La distribuzione dei tempi di permanenza dei figli con i genitori sarà la seguente:
e) durante l'anno scolastico e anche durante l'estate salvo, per l'estate, quanto previsto alla lettera d), saranno con il papà: